Mentre l’esercizio del ministero da un ruolo fondamentale al difensore, con l’esercizio “dell’assistenza” il difensore assume un ruolo tecnicamente più marginale. Egli quando esercita l’assistenza non opera in nome della parte, bensì opera in persona propria, a favore della parte. Quindi ha la funzione di determinare il convincimento del giudice mediante una difesa (orale o scritta). La stessa funzione caratterizza l’attività del consulente tecnico di parte rispetto al convincimento del consulente tecnico d’ufficio, ausiliario del giudice

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