giovedì 28 aprile 2011

DANNO ALL’IMMAGINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .

Per diritto all’immagine dell’ente pubblico si intende il diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della identità di persona giuridica pubblica, alla tutela della “estimazione sociale”, “reputazione”, “prestigio” dell’ente pubblico, giuridicamente tutelato in forza dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 97 della Costituzione.


Una pronuncia della Corte dei Conti, a sezioni riunite, del 23.04.03, ha statuito che il danno all’immagine di un ente pubblico è da intendersi altresì quale danno patrimoniale in senso ampio, rientrante nella più generale figura del danno esistenziale. 


Secondo quanto prescritto dalla Carta Costituzionale ex art. 97(che impone imparzialità, legalità e buon andamento degli uffici pubblici) ed ex art. 54( che impone peculiari obblighi di disciplina ed onore ai soggetti che esercitano pubbliche funzioni), appare evidente che l’immagine della Pubblica Amministrazione si connota per il rispetto della legalità e del buon andamento dell’attività svolta, per cui le lesioni di tali principi ben possono determinare perdita di immagine. Occorre, poi,  osservare che titolare di siffatto interesse non è propriamente l’ente collettivo, bensì lo Stato-comunità nel suo complesso (gli amministrati), ed è a favore di esso, e non dello Stato-persona (che semmai è il soggetto passivo dei doveri di legalità, imparzialità e buona andamento), che l’art. 97 Cost. impone una riserva di legge e specifici doveri all’amministrazione ed ai suoi rappresentanti.


Le voci di danno risarcibile, pertanto, potrebbero allora estendersi sino a ricomprendervi il danno che, pur non ricollegabile immediatamente e direttamente alla P.A. come ente pubblico sia, di fatto, pregiudizievole agli interessi collettivi fondamentali, riconosciuti meritevoli di tutela giuridica. 


Peraltro, già una innovativa giurisprudenza ha ricostruito il danno erariale come danno alla collettività, ponendo le basi per allargare le voci di pregiudizio risarcibile fino a ricomprendervi i danni all’ambiente, al paesaggio, alla salute; si è già riconosciuta, in tal modo, la possibilità di attribuire una vera e propria posizione soggettiva giuridicamente rilevante ai portatori di interessi collettivi, ampliando le maglie del risarcimento alle ipotesi di lesione agli interessi della collettività.


L' Avvocato Francesca Marrese
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