mercoledì 13 aprile 2011

Limiti Soggettivi di Applicazione del Diritto di Rappresentazione.

In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di un tema classico quando si discorre di limiti di applicazione del diritto di rappresentazione, l'istituto in virtù del quale subentrano i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado in cui del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può ( per avvenuto decesso) o non vuole ( per rinuncia) accettare l'eredità o il legato.

I Giudici di legittimità hanno recentemente precisato che "l'art. 416 del codice civile circoscrive i limiti di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta sia figlio, e in quella collaterale, fratello o sorella del defunto"(sentenza n. 22840 del 28 ottobre 2009).

La Cassazione sostiene quindi che la rappresentazione ha luogo solo a favore dei discendenti del chiamato che sia figlio, ovvero fratello o sorella del defunto: "ciò dispone l'art. 468 c.c., circoscrivendo l'ambito di applicazione dell'istituto nei confronti dei soggetti a cui favore opera, e cioè della persona del rappresentante e del rappresentato. Sicchè, per aversi rappresentazione nella linea retta, è necessario che il chiamato sia figlio della persona della cui eredità si tratta, e nella linea collaterale che sia fratello o sorella del de cuius".

Sono invece esclusi dalla rappresentazione i discendenti dei collaterali di terzo o ulteriore grado: ond'è che quando (…) gli istituiti con testamento siano nipoti ex frate e alcuni di essi non possano accettare l'eredità perché premorti al testatore, non si fa  luogo alla rappresentazione perché manca l'istituzione del fratello o della sorella che, nella linea collaterale, è la persona che la legge considera debba essere rappresentata.

La rappresentazione può dunque avere luogo all'infinito ( in linea retta e in linea collaterale) ma solo nell'ipotesi in  cui il primo chiamato all'eredità è un figlio o un fratello del defunto.

La rappresentazione, invece, non opera se con testamento viene istituito un soggetto diverso, anche se si tratta di un discendente in linea retta del defunto. 

Avvocato Francesca Marrese

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