Da
“Il Fisco” n. 39/2021
Il Processo Tributario
Telematico non garantisce il diritto di difesa
di
Alberto Buscema
Avvocato
e Dottore Commercialista in Padova
Secondo
il consolidato orientamento della Corte di cassazione -
vigente nell’antecedente regime del processo tributario
cartaceo in cui il deposito coincideva con la disponibilità
del documento per la controparte - il deposito di documenti e
memorie deve avvenire rispettivamente nel termine perentorio
di 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione della
controversia, per consentire alla controparte di esercitare il
proprio diritto di difesa e realizzare il necessario
contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice. La
piattaforma telematica del processo tributario rende
disponibili alla controparte i documenti depositati dopo
qualche giorno dal deposito. Quindi, nel caso di deposito
effettuato l’ultimo giorno disponibile, il termine di
deposito di tali atti risulterà tempestivo per la parte
che vi provvede, ma lesivo per l’altra, che vedrà
compromesso il proprio diritto di difesa.
1.
Premessa
Il passaggio dal processo tributario
cartaceo a quello telematico ha comportato molteplici vantaggi
e, tutto sommato, l’innovazione può dirsi
positiva.
Vi sono effettivi risparmi in termini di tempo,
la notifica e il deposito degli atti sono procedimenti quasi
istantanei e non richiedono più di recarsi in posta,
fare file per la spedizione e poi attendere per giorni
la ricevuta di ritorno della raccomandata.
Parimenti, per il deposito dell’atto, non è
più necessario recarsi fisicamente alla Commissione
tributaria o tornare all’Ufficio postale per spedire il
plico destinato ai giudici: in pochi minuti davanti al
computer si riesce a notificare e depositare.
Diminuiscono, così, anche i costi e ne
beneficia l’organizzazione dello studio: dove prima
erano depositate pile di fascicoli cartacei ora si può
fare spazio per altro, ormai tutto - o quasi - il materiale
processuale viene archiviato digitalmente in supporti di
dimensioni contenute.
Tuttavia, nell’ambito del Processo
Tributario Telematico (P.T.T.) pare non sia stato
accuratamente meditato l’iter di formazione
del fascicolo telematico, trascurando alcuni passaggi che
possono causare una lesione del diritto di difesa.
2.
Un inaspettato inconveniente tecnico
La
piattaforma del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria
(S.I.Gi.T.)
è utilizzabile sette giorni su sette e 24
ore al giorno, consentendo il deposito degli atti
processuali anche all’ultimo minuto del giorno in cui
scadono i termini per l’adempimento.
Per esempio, se si deve depositare un ricorso
l’ultimo giorno utile per farlo, poniamo sia il
sessantesimo giorno dalla notifica dell’avviso di
accertamento, si procede alla trasmissione dell’atto
tramite il P.T.T. anche alle ore 23,59, ora in cui
ordinariamente gli Uffici della Commissione sono chiusi,
risultando l’atto tempestivo.
Il
sistema telematico provvederà, infatti, a rilasciare
una ricevuta “sincrona” sulla quale verrà
riportata la data e l’ora di acquisizione dell’atto,
momento che rileverà ai fini del deposito e del
rispetto dei termini processuali.
Ovviamente se non ci sono motivi per scartare
l’atto depositato: se il file contiene virus, la
firma digitale non è valida o il file non è
integro, il deposito non potrà andare a buon fine.
Il sistema telematico, successivamente
all’acquisizione dell’atto digitale, invierà
una prima PEC di presa in carico della pratica,
contenente copia della ricevuta sincrona visualizzata al
momento della trasmissione, e una seconda PEC, con la
quale avviserà che l’atto è stato
acquisito presso la Commissione tributaria di destinazione.
Dopodiché, una volta giunto l’atto a
destinazione, il personale della segreteria dovrà
iscrivere la pratica a ruolo, assegnando il numero di
registro generale, o, nel caso sia un atto successivo al
ricorso, l’abbinamento al numero di registro generale
iniziale, di cui la parte riceverà informazione tramite
la terza PEC del sistema.
Tuttavia, non deve sfuggire che tra il momento
della trasmissione, istante fotografato dalla ricevuta
sincrona, e la data di abbinamento o iscrizione a ruolo
dell’atto, trascorrono anche diversi giorni (ma ne
basterebbe anche uno solo ai fini di quanto si dirà
oltre).
Questo
sfasamento temporale, pur non riflettendosi sui termini
del deposito, che come abbiamo visto retroagisce al momento di
trasmissione della pratica, ha effetti pratici sulla
visualizzazione dell’atto.
Infatti, esso verrà immesso nel fascicolo
informatico, non già al momento della trasmissione,
ma al momento in cui la segreteria della Commissione lo
validerà.
Ora, con riferimento specifico alle memorie
di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, la loro
trasmissione può risultare tempestiva al momento in cui
viene emessa la ricevuta sincrona, ma intempestiva quando sarà
leggibile dalla controparte, ovvero solo al momento
dell’abbinamento da parte della segreteria della
Commissione.
3.
Violazione del diritto di difesa
Questo
lasso di tempo sconvolge la previsione legislativa dei
termini, ideata in un sistema che funzionava diversamente,
dove tutto era immediato e i controlli erano esclusivamente
demandati al personale addetto alla ricezione degli atti.
Si
rammenterà che, nel precedente sistema processuale
analogico, quando una parte depositava un atto
processuale, esso si rendeva immediatamente disponibile
per la controparte: non vi erano momenti di attesa, ciò
che veniva inserito nel fascicolo processuale non doveva
essere valutato da alcun operatore, se non sommariamente ed
istantaneamente, e poteva essere subito prelevato dall’altro
contendente.
Oggi
invece si deve attendere l’esito dell’acquisizione
al sistema telematico.
L’art. 11, comma 1, del Decreto del 23
dicembre 2013, n. 163, del Ministero Economia e Finanze, è
chiaro nel riferire che è necessaria la “corretta
acquisizione” degli atti successivi alla
costituzione in giudizio affinché questi si considerino
depositati.
E ancora più chiaro è l’art.
8, comma 2, del Decreto del 23 dicembre 2013, n. 163, del
Ministero Economia e Finanze, rubricato “Attestazione
temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche
e dei depositi telematici” dal quale si evince che “Il
deposito dei documenti informatici presso la segreteria della
Commissione tributaria si intende eseguito al momento
attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal
S.I.Gi.T.”.
È,
quindi, necessaria l’accettazione del documento digitale
perché questo possa essere disponibile per la
controparte.
Infatti
il S.I.Gi.T. richiede l’esecuzione di alcuni controlli
(1) che possono concludersi con
l’accettazione o il rifiuto del deposito.
Ciò
per effetto dei controlli su:
- eventuale presenza di virus nei files
trasmessi;
-
loro dimensione;
-
validità della firma digitale;
- integrità dei files;
-
correttezza dei formati.
Tali requisiti essenziali sono dettagliati
nell’art. 10 del medesimo decreto.
Ecco
la ragione di questo iato tra deposito ed eventuale
accettazione: sono necessari alcuni controlli di validità
dei documenti digitali.
Questo
particolare procedimento disallinea i termini concessi o
garantiti alle parti processuali.
Soffermiamoci
un attimo sulla funzione e sul tipo di termini processuali
che vengono qui considerati per poi riprendere il
ragionamento.
Come è noto, i termini per il deposito
delle memorie e/o documenti sono stati interpretati dalla
Corte di cassazione quali perentori, ovvero non
comprimibili, perché destinati a tutelare il diritto di
difesa della controparte e a realizzare il necessario
contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice.
L’art. 32, del D.Lgs. n. 546/1992, non
stabilisce espressamente la perentorietà del termine;
essa è frutto di un consolidato orientamento
giurisprudenziale del massimo giudice.
Il
fine è evidente.
Si tratta
di un tempo ritenuto congruo al fine di consentire alla
controparte di esaminare i documenti - che vengono depositati
fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione
della controversia, ex
art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 - e di avere il tempo
necessario a formulare una memoria illustrativa, da depositare
fino a dieci giorni liberi dalla data di trattazione della
controversia, ex
art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (2);
o comunque a meditare la strategia da utilizzare in udienza a
fronte di tali novità.
Parimenti
in caso di deposito di memorie illustrative la controparte
avrà il termine di dieci giorni per meditare la difesa
o, in caso di trattazione della causa in camera di consiglio,
di proporre brevi repliche scritte.
Il sistema
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, consente, dunque,
alle parti di realizzare un pieno contraddittorio tra
memorie, documenti e repliche, queste ultime anche orali nel
giorno dell’udienza.
I
termini ivi stabiliti sono necessari anche al giudice per
avere il tempo utile ad analizzare il materiale depositato.
Tornando al
problema sollevato in questo scritto, se nell’attuale
processo telematico si vogliono depositare in giudizio alcune
prove/documenti o argomentare ulteriormente sui motivi di
causa e si provvede a farlo l’ultimo giorno utile, potrà
verificarsi il disallineamento prima evidenziato, con la
lesione del diritto di difesa della controparte che ben
potrà sollevare tale vizio, con le intuibili
conseguenze.
Infatti,
per il depositante i termini potranno essere tempestivi, ma
per il contraddittore questi vengono parzialmente erosi dai
controlli sull’idoneità dei files inviati
al S.I.Gi.T.
Ci si trova
quindi innanzi ad un problema di primaria importanza.
Per ovviare
a tale inconveniente è consigliabile non ridursi
all’ultimo giorno utile per depositare memorie e
documenti (3);
non solo perché può essere pericoloso
(l’eventuale insuccesso del deposito può costare
anche la perdita della causa, si pensi al caso dell’invio
di materiale probatorio decisivo), ma anche perché
potrebbero essere sollevate eccezioni dalla controparte sul
mancato rispetto del termine ad essa concesso per la difesa.
Lesione
però non causata dal depositante bensì dal
S.I.Gi.T.
La
soluzione a questo problema potrebbe essere risolta solo
riformando la normativa attuale, rendendo più veloce la
procedura di controllo e acquisizione, qualora possibile,
affiancata da una restrizione degli orari di deposito di tali
atti, poniamo ad un’ora del giorno di scadenza che
consenta l’effettuazione dei controlli necessari
all’acquisizione.
4.
Conclusioni
Quanto sin qui esposto dimostra che il P.T.T
presenta una evidente falla, un vulnus di più
diritti, in particolare del diritto di difesa.
Con il vecchio sistema cartaceo, il deposito
delle memorie era immediato, doveva avvenire entro i 20 o 10
giorni liberi prima dell’udienza di trattazione della
controversia e la controparte poteva ritirare la sua copia,
con gli allegati, tempestivamente, senza alcuna compressione
dei termini.
È ora necessario che il sistema del
deposito di memorie e documenti venga rimeditato.
Se non si porrà rimedio all’inconveniente
segnalato ci si potrebbe trovare innanzi ad un numero
impressionante di cause in cui potrà essere sollevata
la violazione dei termini difensivi, quelli dell’art 32
del D.Lgs. n. 546/1992, con ripercussioni notevoli sulla
gestione delle cause, già complessa per la mole del
contenzioso.
1
Cfr. art. 9, comma 1, che rimanda all’art. 8, medesimo
decreto sopra citato.
2
Oppure a predisporre brevi repliche scritte in caso di
trattazione della causa in camera di consiglio, ex art.
32, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
3
Tuttavia, anche qui, vi è una lesione dei termini
concessi a favore del depositante le memorie e/o documenti,
che magari ha bisogno di tutto il tempo disponibile per
organizzarsi. È, insomma, un vicolo cieco.
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