La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, con sentenza n. 605/35/2011,  ha stabilito che in tema di accertamento dei redditi costituiscono elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri, la disponibilità in Italia o all’estero di autoveicoli ovvero di residenze principali.

La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce una presunzione legale di capacità contributiva ai sensi dell’art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva.

Di conseguenza, una volta accertata l’effettiva disponibilità dei beni in capo al cittadino, tali elementi costituiscono delle presunzioni di legge circa la capacità reddituale del contribuente, sul quale graverà l’onere della prova contraria. In altre parole, sarà il cittadino colpito dall’accertamento dell’Ufficio a dover dimostrare l’eventuale provenienza non reddituale del denaro necessario per garantirsi il possesso ed il mantenimento di tali beni.

 

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