AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 

Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

Giurisprudenza

Diritto Urbanistico

Urbanistica e Edilizia

(Ristrutturazione - restauro - ricostruzione - distanze - strade - manutenzione - barriere architettoniche -

espropriazione - indennizzo - incarichi - responsabilità - volumi tecnici - servitù...)

 

(Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato -

responsabilità - termini - verbali - ricorsi - sigilli - accesso...)

 

 

2008

 

 

 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94

(N.B.: tutte queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

 

 

Si veda anche: Espropriazione

 

 <
 

 

Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it

 <  indice urbanistica

 

Ristrutturazione - distanze - strade - restauro - ricostruzione - manutenzione - barriere architettoniche - espropriazione - indennizzo - responsabilità... 

URBANISTICA ED EDILIZIA – Mutamento della destinazione d'uso - Difformità totale – Configurabilità. Difformità totale può aversi, inoltre, anche nel caso di mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di parte di esso, realizzato attraverso opere implicanti una totale modificazione rispetto al previsto. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Puddu ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3593

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Sagoma di un edificio - Elementi di identificazione - Modificazione sagoma - Conseguenze. In materia urbanistica, la modificazione dell’altezza, anche di un vano, di un edifico comporta una mutamento dell'intera sagoma. Per sagoma s’identifica il perimetro dell'immobile inteso sia in senso verticale sia orizzontale, in quanto concerne il contorno che l'edificio assume. Inoltre, anche l'aumento d'altezza del sottotetto può comportare una modificazione di destinazione perché suscettibile di trasformare in unità abitale un vano tecnico non abitabile. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Vela (conferma corte d'appello di Roma del 18/06/ 2007). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38408

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Trasformazione di un sottotetto in mansarda - Permesso di costruire - Necessità - C.d. "volumi tecnici" - Nozione. La trasformazione di un sottotetto in mansarda costituisce mutamento della destinazione d'uso dell'immobile per il quale è necessario il rilascio del permesso di costruire e legittima l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo. I c.d. "volumi tecnici" sono quelli esclusivamente adibiti alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa (cfr. Cons. Stato, Sez. 5, 13/5/1997 n. 483). Pres. Altieri, Est. Sensini, Ric. Carducci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 19/06/2008), Sentenza n. 37566

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Volumi tecnici - Nozione - Fattispecie: Trasformazione di un sottotetto in mansarda. I "volumi tecnici" sono i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ronconi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 37575

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Trasformazione abusiva di volumi tecnici in abitativi - Art.20, lett.b) L. n.47/1985 e succ. mod. - Configurabilità. La realizzazione di vani abitativi in numero maggiore di quelli autorizzati, con abusiva trasformazione di volumi tecnici in superfici e volumi destinati ad uso abitativo, non integra affatto una ipotesi di aumento delle "cubature accessorie" o di "diversa distribuzione interna delle singole unità abitative", bensì comporta una significativa modifica delle opere realizzate rispetto a quelle assentite e ha come risultato un "carico abitativo" non previsto. (Cass. Sez. 3° Penale, sentenza n.22866 del 19/04/-13/06/2007, Laudani; Cass. sentenza n.17359 dell'8/03/-8/05/2007, PM in proc.Vazza).Pres. De Maio, Rel. Marini, Ric. Mazzone ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 1/10/2008 (Ud. 11/06/2008), Sentenza n. 37253

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione) - Ampliamento dell'edificio esistente - Modifica dell'originaria sagoma - Permesso di costruire o denuncia di inizio di attività - Necessità - Art.3 c. l lett. b TU 380/2001. Ai sensi dell'art.3 c.l lett.b TU 380/2001 è da considera intervento di ristrutturazione edilizia la demolizione di un fabbricato e la sua ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente. Tale condizione, tuttavia, non può considerarsi rispettata nel caso in cui il nuovo manufatto abbia una estensione volumetrica maggiore di quello abbattuto. Di conseguenza l'intervento, di ampliamento dell'edificio esistente all'esterno della sua originaria sagoma, è da qualificarsi come nuova costruzione per il disposto dell'art.3 c.l sub 3 del TU. Pertanto, tale intervento, se assistito da previa pianificazione di dettaglio potrebbe essere effettuato, a scelta discrezionale degli interessati, con permesso di costruire o denuncia di inizio di attività. Pres. Onorato, Rel. Squassoni, Ric. Amato ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2008 (Ud. 08/07/2008), Sentenza n. 36565

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Concetto di ristrutturazione - Ruderi - Esclusione. Il concetto di ristrutturazione postula necessariamente la esistenza di un manufatto da riedificare e consolidare dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura per cui i ruderi, che non possiedono tali elementi, sono da considerarsi una area non edificata (Cass. Sez. 3 sentenza 20776/2006). Pres. Onorato, Rel. Squassoni, Ric. Verdi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2008 (Ud. 8/07/2008), Sentenza n. 36542

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Ristrutturazione edilizia - Nozione - Connessione finalistica delle opere eseguite - Art. 3, I c. - lett. d), del T.u. n. 380/2001 - come modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301. L'art. 3, I comma - lett. d), del T.u. n. 380/2001 - come modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301 - definisce interventi di ristrutturazione edilizia quelli "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti". La ristrutturazione edilizia non è vincolata, pertanto, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell' edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che -non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato). La stessa attività di ristrutturazione, del resto, può attuarsi -attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi enunciati. L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Altarozzi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 14/05/2008), Sentenza n. 35897

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Interventi di ristrutturazione edilizia - Denuncia di inizio attività e permesso di costruire - DIA presentata in concreto - Totale difformità dell'opera rispetto alla DIA - Sanzioni penali (art. 44 D.P.R. n. 380/2001 – Applicazione - Artt. 22, 3° c. - lett. a), e 10, 1° c., lett. c), del T.U. n. 380/2001, e succ. mod. del D.Lgs. n. 301/2002. L'art. 22, 3° comma - lett. a), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede, che - a scelta dell'interessato - gli interventi di ristrutturazione edilizia normalmente subordinate a permesso di costruire, (art. 10, 1° comma, lett. c), del T.U. n. 380/2001, mod. dal D.Lgs. n. 301/2002) possono essere realizzati anche in base a denuncia di inizio attività. Tuttavia, quando la DIA presentata in concreto, non corrisponde all’effettiva realizzazione, si verte in ipotesi di opere sostanzialmente prive di titolo abilitativo e la totale difformità dell'opera rispetto alla DIA effettivamente presentata comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 44 (vedi Cass., Sez. III; 9.3.2006, n. 8303; 26.1.2004, n. 2579, Tollon; 19.11.2003, Landolina; nonché Sez. V, 26.4.2005, Giordano). Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Altarozzi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 14/05/2008), Sentenza n. 35897

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Intervento di ristrutturazione edilizia - Presupposti - Interventi edilizi su ruderi o edifici demoliti - Natura - Nuova costruzione. In tanto può attuarsi un intervento di ristrutturazione edilizia (di demolizione e ricostruzione) in quanto esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione. Non è, invece, ravvisabile siffatto intervento nei confronti di ruderi o edifici da tempo demoliti, attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare (CdS, IV, 15.9.2006 n. 5375). In quest’evenienza, invero, si configura un intervento di nuova costruzione, assoggettato ai limiti stabiliti dalla vigente disciplina urbanistica (TAR Catanzaro, II, 4.12.2007 n. 1934; Veneto, II, 29.6.2006 n. 1944). Pres. f.f. ed Est. Rovis - G.M. e altro (avv.Michelon) c. Comune di Baone (n.c.). T.A.R. VENETO, Sez. II - 5 giugno 2008, n. 1667

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Volumi tecnici - Definizione - Utilizzabilità - Limiti imposti dalle norme urbanistiche - Locali che assolvono funzioni complementari all'abitazione - Esclusione. Rientrano nella classificazione di "volumi tecnici" i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Non sono, invece, volumi tecnici, i locali che assolvono funzioni complementari all'abitazione. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Valguarnera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21/05/2008 (Ud 29/02/2008), Sentenza n. 20267

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Ristrutturazione ed ampliamento - Nozione e differenza - Manufatto che subisce il crollo delle pareti - Qualificazione urbanistica - Fattispecie. Un manufatto che subisce il crollo delle sue pareti, (nella specie, una baracca di lamiera di circa mc 32, - di per sé non definibile come manufatto destinato ad abitazione), non può essere più considerato un “edificio esistente”, e pertanto non consente la realizzazione di edifici ex novo in base al principio della ristrutturazione edilizia, che si caratterizza per la riedificazione che comporti “la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio e il nuovo manufatto”, ciò che per definizione va escluso quando si discuta di un ampliamento di cubatura dell’edificio. Fattispecie: divieto di realizzazione di una villetta in sostituzione della precedente baracca destinata al ricovero degli attrezzi. Pres. Trotta - Est. Maruotti - Piffer (avv.ti Tasin e Romagnoli) c. Comune di Cimone avv.ti Dalbosco e Reggio D’Aci), (conferma Tribunale Regionale per la giustizia amministrativa per la Provincia di Trento, 27 giugno 2007, n. 123). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 05/02/2008), Decisione n. 1550

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione delle distanze da una parete finestrata - Preoccupazioni per la trasformazione in luci delle vedute - Rimozione dei vizi - Carattere elusivo - Esclusione. Non può dedursi su censure e allegazioni del tutto generiche, prive di adeguato supporto probatorio o, comunque, su preoccupazioni indirizzate ad iniziative eventuali, remote e, allo stato, non pronosticabili con un sufficiente grado di certezza, che di fatto la trasformazione delle finestre in luci si rivela fittizia e strumentale e che queste ultime, per come concretamente realizzate, possono essere agevolmente riconvertite in vedute. Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c. Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Violazioni paesaggistiche - Interventi di restauro e risanamento conservativo - Natura e limiti - Fattispecie. L'art. 3, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001 [con definizione già fornita dall'art. 31, 1° comma - lett. c), della legge n. 457/1978] identifica gli interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili'. Tali interventi, in particolare, possono comprendere: - il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; - l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; - l'eliminazione di elementi estranei aIl'organismo edilizio. La finalità é quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma essa deve essere attuata - poiché si tratta pur sempre di conservazione - nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali". Per contro, ne deriva che non possono essere mutati: - la "qualificazione tipologica" dei manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie; - gli "elementi formali" (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso; - gli "elementi strutturali", cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizia. Nella fattispecie in esame, invece, non é stata ravvisata un'attività di conservazione, recupero o ricomposizione di spazi, secondo le modalità e con i limiti dianzi delineati, bensì la realizzazione di nuovi manufatti, con stravolgimento di elementi tipologici e formali. Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Fascia di rispetto stradale - Vincolo di inedificabilità - Natura - Subordinazione a scadenza temporale - Esclusione. Il vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale” non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative; esso quindi non è soggetto a scadenze temporali. Pres. f.f. Saltelli, Est. De Felice - C.V.e altro (avv.ti Pellegrino e Di Cagno) c. Comune di Bisceglie (avv. Ingravalle) - (Conferma T.A.R. Puglia, Bari, n. 1625/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 13 marzo 2008 (Ud. 11 gennaio 2008), sentenza n. 1095
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Ristrutturazione di un immobile - Concessione edilizia - Legittimazione ad agire del privato confinante - Completamento dell'opera - Fondamento - Eccezione di tardività - Limiti. La legittimazione ad agire del privato confinante si configura solo con il completamento dell'opera (nel corso della quale sono sempre possibili una serie di varianti) potendo questi, solo in tale momento, compiutamente valutare se gravarsi o meno in sede giurisdizionale. L'eccezione di tardività, essendo destinata ad incidere sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, postula una prova rigorosa che deve essere fornita dalla parte che la formula. Sicché, è da escludere che il privato confinante debba seguire giorno per giorno i lavori che si svolgono sul fondo finitimo perché in relazione ad ogni step dell'attività edificatoria decorrerebbe un autonomo termine di impugnazione. Pres. Marchitiello - Est. Russo - Comune di Cesenatico (Avv. Graziosi) c. Fusconi (Avv.ti Rossi e Onofri) ed altro (conferma TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II,, n. 373/2000 del 17.03.2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/02/2008 (C.c.. 18/12/2008), Sentenza n. 322

URBANISTICA E EDILIZIA - Ristrutturazione di un immobile - Violazione delle prescrizioni - Vincolo di facciata dell'edificio - Vietata immutazione - Recupero di superfici - Superfetazione soggetta a demolizione - Pregiudizio per il vicino - Interesse ad agire - Sussistenza. La ristrutturazione di un immobile in violazione delle prescrizioni, contenute in concessione edilizia, comporta un pregiudizio e quindi l'interesse ad agire, per il confinante. (Nella specie, la violazione della prescrizione riguardava il vincolo di facciata nonché un non consentito recupero di superfici - da una superfetazione soggetta a demolizione). Pres. Marchitiello - Est. Russo - Comune di Cesenatico (Avv. Graziosi) c. Fusconi (Avv.ti Rossi e Onofri) ed altro (conferma TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II,, n. 373/2000 del 17.03.2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/02/2008 (C.c.. 18/12/2008), Sentenza n. 322

URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - Pertinenza - Qualificazione - Natura. Anche se per definizione, la pertinenza è posta a servizio del bene principale, assume, sotto il profilo indennitario, una sua autonomia, nel senso che di essa deve qualificarsene la natura urbanistica (suolo edificabile o agricolo), che però non potrà mai essere assimilata a quella dell'area (edificata) cui pertiene (Cass. 14.1.2008, n. 599; 28.11.2007, n. 24703). Pres. Panebianco, Rel. Benini, Ric. Nideriaufner V. s.a.s. ed altro (conferma Corte d'Appello di Trento sentenza dell’11.12.2002). CORTE DI CASSAZIONE Civile 31/01/2008, Sentenza n. 2424

URBANISTICA E EDILIZIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Strada privata, destinata ad uso pubblico - Realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto - Inversione del possesso - Esclusione - Fondamento - Occupazione usurpativa - Esclusione - Art. 43 t.u. n. 327/2001. La realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto (interventi che non possono essersi tradotti in una occupazione della strada privata da parte della p.a. ma più semplicemente a delle attività di manutenzione e sistemazione di una strada privata, destinata ad uso pubblico; attività necessarie al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità), costituiscono delle utilità per il proprietario ricorrente e, oltre a non essere idonee a stravolgere l'identità del bene, sono conformi al contenuto del diritto di uso pubblico, con l'ulteriore conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da determinare un'inversione del possesso, da contenuto del diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica. Nella specie, non si è verificata, alcuna ipotesi di occupazione usurpativa (la quale, tra l'altro, ex articolo 43 del t.u. n. 327 del 2001, non determinerebbe da sola il trasferimento alla p.a. del diritto di proprietà, in difetto di un atto formale, benché postumo, di trasferimento da parte dell'Autorità amministrativa o giurisdizionale). Pres. Ravalli - Rel. Balloriani - Carracciolo (avv. Del Cuore) c. Comune di Lecce (avv. De Salvo). TAR PUGLIA, Lecce Sez. I, 9 Gennaio 2008, Sentenza n. 48

 

Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato - verbali - procedure - sigilli - azioni in genere...     ^

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Direttore dei lavori - Responsabilità - Art. 29, c. 2°, D.P.R. n. 380/2001. In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 10/5/2005 n. 34376, Scimone ed altri). Proprio per la posizione di "garante" assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori, pur senza formalizzare o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni (cfr. Sez. 3, 7/11/2006 n.38924, Pignatelli). Alcuna efficacia liberatoria può riconoscersi ad una rinuncia comunicata mediante lettera diretta ai committenti, posto che tale atto è ontologicamente inidoneo a fornire la prova che vi sia stata reale rinuncia nella data indicata. Pres. Onorato, Est. Sensini, Ric. Margarito ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 14/06/2007 (Ud. 26/04/2007), Sentenza n. 23129

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione sigilli e risarcimento del danno al Comune - Reato plurioffensivo. La violazione dei sigilli può ledere oltre che l'interesse della Pubblica autorità ad assicurare l'indisponibilità del bene per ragioni di giustizia o altro, anche un parallelo o concorrente interesse di un soggetto privato alla conservazione della identità del bene in attesa del suo conseguimento o a garanzia di un credito o per evitare un aggravio di danno conseguente alla sua modificazione. Questa duplice possibile potenzialità lesiva spiega le ragioni per cui correttamente il giudice può disporre la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni all’Amministrazione Comunale (nella fattispecie si è ritenuto che la violazione dei sigilli per immutare lo stato dei luoghi oggetto di sequestro, con la prosecuzione dei lavori relativi, aveva condotto ad ulteriori conseguenze il danno subito dal Comune). Va infine rilevato come proprio questa possibilità di modificazione - anche mediante la prosecuzione di lavori su di essa - dell'opera della quale l'apposizione dei sigilli è finalizzata ad assicurare "la conservazione e la identità", conduce a ritenere che il reato di cui all'art. 349 c.p. possa essere un reato plurioffensivo. Pres. Onorato Est. Ianniello Ric. D’Alba. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 14/06/2007 (Ud. 26/04/2007), Sentenza n. 23128

 

Urbanistica e edilizia - Ordinanza contingibile ed urgente - Materie di competenza esclusiva del Sindaco - C.d. potere "extra ordinem" - Art. 54 comma 2 D.L.vo 267/2000 - Art. 38 comma 2 L. n. 142/1990. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 l. 8 giugno 1990 n. 142 (al pari del vigente art. 54 comma 2 del D.L.vo 267/2000 cit. ), è demandato esclusivamente al sindaco il potere "extra ordinem" di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, individuando tale potere come una prerogativa tipica del sindaco, quale Ufficiale di Governo, non delegabile ad altri (cfr. ad es. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 3 ottobre 2003, n. 835, T.A.R. Campania Napoli, sez. 3 maggio 2006 n. 3905, Consiglio Stato sez. IV 24 marzo 2006 n. 1537). Pres., Est. Onorato - Petrella (avv.ti Nicola, Scotto Galletta e Pastore Carbone) c. Comune di Castellammare di Stabia. TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 15 gennaio 2007 (11/01/2007), n. 276

 

Urbanistica e edilizia - Contratto di compravendita di un immobile - Falsa dichiarazione del venditore - Causa di invalidità - Istituito dell’errore scusabile - Rimessione in termini - Limiti. La falsa dichiarazione del venditore (ed il correlativo stato di buona fede dell’acquirente) può costituire valida causa di invalidità del contratto, ma non è idonea a rimettere in termini l’acquirente per l’impugnazione del provvedimento lesivo. Sicché, l’istituito dell’errore scusabile non è praticabile, ai fini della rimessione in termine per la proposizione del ricorso dal quale è decaduto l’alienante, allorché, come nel caso in esame, si verta in ipotesi di errore che ricada (non sui termini processuali o sull’autorità alla quale richiedere la tutela giurisdizionale o, infine, sui mezzi di tutela accordati dall’ordinamento, bensì) sulla la volontà negoziale relativa al contratto di compravendita, per effetto del dolo dell’altro contraente. Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Antichi (Avv. Hofer) c. Comune di Sesto Fiorentino (Avv.ti Lorenzoni e Giallongo) (conferma T.A.R. Toscana, Sezione III - n. 344/1997 del 29 dicembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 Gennaio 2007 (C.C. 20/06/2006), Sentenza n. 40