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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

Urbanistica e Edilizia

 

 (Demolizione - confisca - ripristino - competenza - revoca - sanatoria - difformità - abusivismo

 - pertinenze - competenze tecniche - sequestro - opere precarie...)

 

 

2011

Diritto Urbanistico

 

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 <  indice urbanistica

 

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DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire in sanatoria - Termine di sessanta giorni - Provvedimento tacito di diniego - Art. 36, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 - Art. 140 L.r. Toscana n. 1/2005 - Interpretazione. L’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 prevede che, decorsi 60 giorni dalla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, la stessa si intende rifiutata. Pertanto, trascorso il suddetto termine, si forma un tacito provvedimento di diniego (TAR Toscana, III, 2/3/2011, n. 418). Non depone in senso contrario l’art. 140 della L.R. Toscana n. 1/2005, il quale non qualifica espressamente il silenzio mantenuto dal Comune sulla richiesta di attestazione di conformità. Invero la predetta norma regionale va interpretata in modo costituzionalmente orientato, nel senso della sua neutralità circa la qualificazione del silenzio sulla domanda di sanatoria edilizia, dovendosi tenere conto che la qualificazione, da parte del legislatore nazionale, del silenzio come atto tacito di diniego esprime un principio fondamentale della materia urbanistica, come tale non derogabile dal legislatore regionale (TAR Campania, Napoli, III, 17/9/2010, n. 17440). Pres. Radesi, Est. Bellucci - V.G. (avv.ti Novelli e Cassigoli) c. Comune di Massa Marittima (avv. Grassi) e altro (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. III - 15 luglio 2011, n. 1214

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione.
L’ordine di demolizione non presuppone necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento, stante il suo carattere di atto dovuto e vincolato, basato su meri accertamenti tecnici e privo di apprezzamenti discrezionali. Invero la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente precisato che gli atti repressivi di abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata, con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario e quindi non devono necessariamente essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (ex multis: Cons.Stato, VI, 24/9/2010, n. 7129; TAR Puglia, Lecce, III, 9/2/2011, n. 240; TAR Campania, Napoli, IV, 13/1/2011, n. 84). Pres. Radesi, Est. Bellucci - V.G. (avv.ti Novelli e Cassigoli) c. Comune di Massa Marittima (avv. Grassi) e altro (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. III - 15 luglio 2011, n. 1214
 

DIRITTO URBANISTICO - Struttura definita di carattere precario e provvisorio - Permesso di costruire in precario condizionato a future esigenze urbanistiche - Illegittimità - Responsabile ufficio tecnico - Abuso d’ufficio - Configurabilità - Artt.81, 323, 378 c.p.. E’ illegittima la concessione in sanatoria (oggi permesso di costruire) rilasciata, con la quale si consente di mantenere una struttura definita "di carattere precario e provvisorio" e quindi rimovibile a cura e spese del proprietario in caso di future esigenze urbanistiche. E' stato infatti chiarito che la c.d. "concessione edilizia in precario" - sia pure non "in sanatoria" come quella di cui al presente processo - è non solo extra legem, in quanto non è espressamente prevista da alcuna fonte normativa, ma anche contra legem, in quanto è destinata a consentire una situazione di abuso edilizio (Cass. Sez.3, n. 111 del 13/1/2000, La Ganga Ciciritto). (conferma sentenza n. 1493/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/02/2010) Pres. De Maio, Est. Rosi, Ric. Capodieci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/07/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 27703

 

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di rudere - Ricostruzione su ruderi e concetto di ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione di un rudere - Nuova costruzione - Concetti di ristrutturazione straordinaria o di risanamento conservativo - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Artt. 146, 181 D.Lgs., n. 42/2004 e 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Art. 15 lett. a) L.R.Sicilia n. 76/78 (Divieto di costruzione entro i 150 mt. dalla battigia) - Fattispecie. La ricostruzione di un "rudere" costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione di edificio preesistente, atteso che il concetto di ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo edilizio dotato delle mura perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura (Cass. Sez. 3, n. 15054 del 23/01/2007). Pertanto, la ricostruzione su ruderi costituisce sempre "nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata. E' in re ipsa, dunque, che nel caso di demolizione e ricostruzione di un rudere non possa in alcun modo farsi riferimento ai concetti di ristrutturazione straordinaria o di risanamento conservativo in quanto manca la possibilità di riscontrare la rispondenza di quanto realizzato a quanto demolito. (Nella specie, l’intervento edilizio riguardava un’area di interesse Comunitario e sottoposta a vincolo paesaggistico - Riserva dei Pantani della Sicilia Orientale). (conferma ordinanza n. 48/2010 TRIB. LIBERTA' di RAGUSA, del 29/10/2010) Pres. Squassoni, Est. Sarno, Ric. Grosso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/7/2011 (Cc. 3/5/2011) Sentenza n. 26379
 

DIRITTO URBANISTICO - Titolo edilizio in sanatoria - Carenza della dichiarazione di conformità di cui all’art. 17, c. 4, l.r. Emilia Romagna n. 23/2004 - Mera irregolarità. L’eventuale carenza della dichiarazione di conformità di cui all’art. 17, c. 4, l.r. Emilia Romagna n. 23/2004 assume i caratteri della mera irregolarità, nel senso che - fermo restando l’onere del richiedente di provvedere in merito - il titolo edilizio in sanatoria rilasciato senza la preventiva produzione di detto atto non risulta per ciò solo illegittimo, ma lo diviene unicamente in presenza di un’effettiva inosservanza di norme urbanistiche o tecniche cui l’intervento avrebbe dovuto attenersi. Pres. Arosio, Est. Caso - E.s.p.a. (avv.ti De Vergottini e Palladini) c. Comune di Casalgrande e altro (avv. Coli) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 223

 

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Atto repressivo - Attività vincolata - Ordine di demolizione - Motivazione - Accertata abusività. A fronte degli abusi edilizi, l’amministrazione non gode di alcun margine di discrezionalità ed ha quindi l'obbligo di intervenire con un atto repressivo, dovuto nell'an e vincolato nel suo contenuto, senza che su di esso possa influire alcuna comparazione tra interessi pubblici ed interessi privati. In ogni caso, l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive insistenti in area soggetta ad un vincolo di inedificabilità assoluta non abbisogna di una motivazione particolarmente diffusa ed anche relativamente ad un abuso risalente nel tempo risulta sufficiente l'affermazione dell'accertata abusività del manufatto. (T.A.R. Lombardia Brescia, 20 ottobre 2005 , n. 1041). Pres. Balba, Est. Pupilella - A. s.n.c. (avv. Chiocca) c. Comune di Sestri Levante (avv. Cocchi) - TAR LIGURIA, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 1015

DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia - Nozione di costruzione - Precarietà di un manufatto - Presupposti.
La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante la realizzazione di opere murarie, cosicché fuoriesce da tale definizione soltanto l'opera destinata, fin dall'origine, a soddisfare esigenze contingibili e circoscritte nel tempo. In particolare, la precarietà di un manufatto, al fine di escludere la necessità del rilascio di un titolo edilizio, va valutata a prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente impressa dal costruttore e dalla maggiore o minore amovibilità delle parti che lo compongono, considerando invece l'opera alla luce della sua obiettiva e intrinseca destinazione naturale che ne riveli l'uso oggettivamente precario e temporaneo. (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 06 novembre 2007 , n. 1068; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 09 marzo 2011 , n. 644). Pres. Balba, Est. Pupilella - A. s.n.c. (avv. Chiocca) c. Comune di Sestri Levante (avv. Cocchi) - TAR LIGURIA, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 1015
 

DIRITTO URBANISTICO - Disposizione di confisca mediante procedura di correzione dell’errore materiale - Ordine di demolizione e confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite - Artt. 31, c. 9 e 44, 2° c. D.P.R. n. 380/2001. L'ordine di demolizione - che deve essere impartito dal giudice penale a norma dell'art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 - si configura, come sanzione amministrativa qualificata da connotazioni diverse rispetto a quella della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, che, ai sensi dell'art. 44, 2° comma, dello stesso T.U. n. 380/2001, deve essere disposta con la sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna. Ne consegue che, nel caso in cui l'ordine di confisca non venga impartito dal giudice del merito unitamente alla declaratoria di prescrizione, alla integrazione della sentenza con la statuizione di detto ordine attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale potrà farsi ricorso esclusivamente quando la motivazione della stessa sia estesa ai profili oggettivi e soggettivi della vicenda lottizzatoria e configuri la partecipazione, quanto meno colpevole, dei soggetti sui quali incombe il provvedimento ablatorio. Solo in tal caso, infatti, la correzione integrativa non si risolve nella "modifica essenziale o nella sostituzione" della decisione già assunta. (riforma sentenza n. 10387/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/02/2010) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Corandente ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 25011

 

DIRITTO URBANISTICO - Parcheggi pertinenziali - Aree destinate a parcheggio e vincolo di pertinenza - Disciplina applicabile - L. n. 122/1989 modif. art. 17, L. n. 127/1997, e art. 37 L. n. 472/1999 - Art. 18, L. n. 765/1967 - Art. 44 lett. b) d.P.R. n.380/2001; 4 e 14, 2 e 13 L.n. 1086/1971; 349 cod. pen.. La costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita, ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, come modificata dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472, art. 37, a condizione che nella relativa domanda sia preventivamente indicato il fabbricato servito, di modo che sia immediatamente identificabile il vincolo funzionale previsto per la deroga alla normale sottoposizione al regime concessorio. (Cass. Sez. 3, n. 44010 del 09/11/2001). Peraltro, in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, il vincolo di pertinenza ex lege a favore delle unità immobiliari del fabbricato ha carattere limitato e non si estende nemmeno ai parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, quand'anche realizzati dallo stesso proprietario-costruttore (Cass. S.U. n. 12793 del 15/06/2005). (annulla per prescrizione sentenza della Corte d'Appello di Bari dell’1.02.2010) Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Tragni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n. 23427

DIRITTO URBANISTICO - Struttura precaria - Intervento sul suolo o nel suolo - Stabilità del manufatto e irremovibilità dello struttura - Differenza - Carattere della precarietà - Temporaneità e contingenza. In materia edilizia, le opere di ogni genere con le quali s'intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con I'irremovibilità dello struttura o con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine a un'utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente [Cassazione Sezione III n.12022/1997, Fulgoni]. (annulla per prescrizione sentenza della Corte d'Appello di Bari dell’1.02.2010) Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Tragni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n. 23427

DIRITTO URBANISTICO - Apposizione dei sigilli - Funzione - Violazione di sigilli - Condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità del bene - Configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen. - Custode - Responsabilità personale diretta - Eccezione per caso fortuito o forza maggiore. Con l'apposizione dei sigilli, si attua una custodia meramente simbolica mediante la quale si manifesta la volontà dello Stato di assicurare cose, mobili o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate. Sicché, il fatto costitutivo del reato di cui all'art. 349 cod. pen. consiste in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà e di esso risponde, "da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale [hai il dovere giuridico di impedire che il fatto si verifichi]. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, e incombe sul custode l'onero della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali case impeditive dell'esercizio dei dovere di vigilanza e custodia" [Cassazione Sezione III. n. 2989/2000, Capogna]. Ne consegue che, qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore. Infine, la sussistenza del reato de quo si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell' avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto dei vincolo posto sul bene [Cassazione Sezione III n. 37570/2002]. (annulla per prescrizione sentenza della Corte d'Appello di Bari dell’1.02.2010) Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Tragni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n. 23427

 

DIRITTO URBANISTICO - Carattere precario della costruzione (tettoia) - Disciplina antisismica - Applicazione - Configurabilità dei reati connessi - Fattispecie - Artt. 93 e 94 T.U.E. n. 380/2001. A norma dell'art. 93 del T.U.E. 6.6.2001, n. 380 "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", in zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori. Le relative opere, poi, a norma del successivo art. 94, non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione. Tali disposizioni si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l'esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (Cass., Sez. III, 24.10.2001, n. 38142). Sicché, ai fini della configurabilità dei reati connessi alle violazioni delle disposizioni anzidette non assume rilievo, l’eventuale carattere precario della costruzione, proprio in considerazione delle prevalenti esigenze di sicurezza alla tutela delle quali la normativa antisismica si correla (Cass., Sez. III, 10.10.2007, n. 37322; Cass. 19.12 2003, n. 48684; Cass. 4.10.2002, n. 33158). (Fattispecie: realizzazione in zona sismica, una tettoia- porticato di circa mq 50,85 in difformità della autorizzazione, senza darne preavviso scritto all'autorità competente e senza depositare previamente il relativo progetto, nonché in violazione della normativa tecnica). (riforma sentenza n. 2211/2008 TRIBUNALE - DI PAOLA SEZ. DIST. di SCALEA, del 11/12/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Coppa. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 23076

 

DIRITTO URBANISTICO - Violazioni edilizie - Richiesta di sanatoria - Azione penale - Sospensione - Presupposti - Poteri del giudice penale - Artt. 36 e 45, 1° c., T.U.E. n. 380/2001. L'art. 45, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 (allo stesso modo dell'art. 22 della legge n. 47/1985) dispone che - qualora venga richiesto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 dello stesso T.U. (già art. 13 della legge n. 47/1985), I'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria. La norma ricollega, dunque, la durata della sospensione all'esaurimento dei soli "procedimenti amministrativi di sanatoria", limitandola temporalmente alla decisione degli organi comunali sulla relativa domanda, manifestata anche nella forma del silenzio-rifiuto prevista dal 4° comma dell'art. 36 [Cass., Sez. III, 24.6.2010, n. 24245, Chiarello; 6.5.2008, n. 17954, Termini; 8.4.2004, n. 16706, Brilla; 7.3.2003, n. 10640, Petrillo. Tuttavia, l'emissione del provvedimento sospensivo resta pur sempre condizionata al previo accertamento del giudice penale in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il conseguimento della sanatoria (vedi Cass., Sez. III, 7.3.1997, n. 2256, Tessari ed altro). In ogni caso - nell'ipotesi in cui il giudice di merito non abbia sospeso, ex art. 45, 10 comma, del T.U. n. 380/2001, il procedimento relativo ai reati di cui all'art. 44 dello stesso T.U. - non consegue alcuna nullità, mancando qualsiasi previsione normativa in tal senso e non configurandosi pregiudizi al diritto di difesa dell'imputato, poiché questi può far valere nei successivi gradi di giudizio l'esistenza o la sopravvenienza della causa estintiva. (conferma sentenza n. 462/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/03/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Grop ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 31/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21781

 

DIRITTO URBANISTICO - Manufatti abusivi - Provvedimenti di concessione in sanatoria - Impugnazione da parte di terzi - Termine - Decorrenza - Individuazione. Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, da parte di terzi, di provvedimenti di concessione in sanatoria di manufatti abusivi, occorre avere esclusivo riguardo alla data di scadenza della pubblicazione del provvedimento a sanatoria - da effettuarsi in forza dell'art. 20, t.u. in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art 21, l. n. 1034 del 6 dicembre 1971 (applicabili anche a tale tipo di titolo abilitativo), in quanto qui già compiutamente nota la lesione materiale subita, che peraltro continua a costituire, anch'essa, necessitato presupposto per l'impugnativa. (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 06 maggio 2005, n. 5552; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 maggio 2009 n. 1200). Pres. Cavallari, Est. Viola - L. onlus (avv. De Giorgio) c. Comune di Palagiano (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 971

 

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Impossibilità di demolire per motivi di statica dell’edificio - Conseguenze. L’eventuale impossibilità di demolire per motivi di statica dell’edifico non inficia in alcun modo l’ordine di demolizione, ma può al più - qualora effettivamente provata - costituire motivo per evitare l’applicazione delle sanzioni coattive previste dal seguito della procedura di sanzione dell’abuso edilizio in caso di inottemperanza (demolizione d’ufficio ed acquisizione gratuita dell’opera con area di sedime) (in senso conforme Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 1624 del 28 marzo 2008). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - E.P.P. (avv.ti Bonomi e Codignola) c. Comune di Bergamo (avv.ti Gritti e Mangili) - TAR LOMBARDIA,Brescia, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 792

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di pertinenza urbanistica - Pertinenza civilistica - Differenza.
Il concetto di pertinenza urbanistica è diverso dal concetto di pertinenza civilistica. Infatti, la pertinenza urbanistica, assoggettata ad un regime edilizio particolarmente semplice e favorevole, riguarda soltanto opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, e non può riguardare opere che dal punto di vista delle dimensioni e della funzione possono avere una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale. (T.A.R. per l’Emilia - Romagna, sez. II, n 462 del 14/4/2006). Pres. Calvo, Est. Di Benedetto - G.I. s.n.c. (avv.ti Fanzini e Foschi) c. Comune di Cervia (avv. Graziosi) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 24 maggio 2011, n. 480

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Immobile abusivo - Pregiudizio al territorio - Sequestro o demolizione - Cessione a terzi di manufatto abusivo - Esecuzione nei confronti di chiunque abbia la disponibilità.
In tema di reati edilizi, l'esecuzione di un sequestro o di un ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato non è preclusa dall'intervenuta cessione a terzi del manufatto, operando la demolizione nei confronti di chiunque abbia la disponibilità di un manufatto che continui ad arrecare pregiudizio al territorio (Cass. n. 48925/2009, Cass. n. 22853/2007: Cass. n. 3679/2003). Invero l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato (Cass. n.22853/2007; Cass. n. 16687/2009). (dich. inamm. il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Seiello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/05/2011 (Cc. 14/04/2011) Sentenza n. 19736

DIRITTO URBANISTICO - Sanatoria edilizia - Oblazione intervenuta dopo il giudicato di condanna - Effetti - L. n. 724/1994 - Art. 38 L. n. 47/1985. In materia di sanatoria edilizia, il legislatore non ha compreso l'estinzione della pena e la cessazione della sua esecuzione fra le conseguenze derivanti dall'oblazione intervenuta dopo il giudicato di condanna, in quanto preciso intendimento legislativo è stato quello di limitare l'efficacia estintiva del condono edilizio fino alle sentenza definitiva come risulta dal comma terzo dell'articolo 38 della legge n 47 del 1985. Solo il rilascio del permesso in sanatoria può determinare la revoca dell'ordine di demolizione contenuto in una sentenza passata in giudicato. Pertanto, il pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, né l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione (Cass. sez. 3, sentenza n. 24665 del 15/04/2009). (dich. inamm. il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Seiello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/05/2011 (Cc. 14/04/2011) Sentenza n. 19736

DIRITTO URBANISTICO - Domanda di condono e sospensione del processo - Effetti - Procedimento amministrativo ed esecuzione penale - Ordine di demolizione - Sentenza irrevocabile. La sospensione del processo nell'attesa della definizione della domanda di condono può essere disposta solo allorquando sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione (Cass. Sez. 3 n. 11051 del 30/1/2003). Il raccordo tra il procedimento amministrativo e l'esecuzione penale viene, quindi, effettuato sulla base di un contemperamento tra l'interesse pubblico alla rapida riparazione del bene giuridico violato e l'interesse privato del condannato ad evitare l'irreparabilità del danno in presenza di una situazione giuridica suscettibile di essere modificata. Il giudice, perciò, deve effettuare una valutazione di prognosi sui tempi di definizione e sui possibili esiti del procedimento amministrativo pendente. In tale prospettiva, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio, non potendo neppure rilevare la possibilità dell'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili (Cass. sez. 3, sentenza n. 16686 del 05/03/2009). (dich. inamm. il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Seiello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/05/2011 (Cc. 14/04/2011) Sentenza n. 19736

 

DIRITTO URBANISTICO - Sanatoria - Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - Esecuzione di opere ulteriori non esistenti alla data di presentazione della domanda - Possibilità - Esclusione. La sanatoria può essere chiesta per opere chiaramente individuate nei loro aspetti strutturali e funzionali che, per come sono e non per come potrebbero essere a seguito dell’esecuzione di interventi ulteriori, si presentano conformi alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione ed al momento della presentazione della domanda. L’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, in altri termini, non può essere invocato per sanare costruzioni abusive in relazione alle quali si richiede l’esecuzione di opere ulteriori non esistenti alla data della presentazione della domanda. Pres. De Zotti, Est. Bruno - R.C. (avv.ti Sanino, Celani e Vedova) c. Comune di Cortina D'Ampezzo (avv.ti Paniz e Stivanello Gussoni) - TAR VENETO, Sez. II - 19 maggio 2011, n. 861

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO AMBIENTALE - Opere abusive - Ordine di demolizione con sentenza passata in giudicato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Presupposti.
L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato non può essere sospeso se non quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Cass. Sez. III n. 16686, 20/4/2009; Cass. Sez. III n. 42978, 21/11/2007; Cass. Sez. III n. 23702, 18/06/2007). Pertanto, al giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione dell'esecuzione per intervenuta presentazione di istanza di condono è richiesto di verificare l'esistenza delle seguenti condizioni: riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative); attuale pendenza dell'istanza di condono; non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione. (conferma ordinanza emessa il 9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Santoriello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/ 2011 (Ud. 27/4/2011) Sentenza n. 19330
 

DIRITTO URBANISTICO - Reati paesaggisti ed urbanistici - Spontanea demolizione dell’abuso in zona vincolata - Estinzione dei reati - Effetti, presupposti e limiti - Art. 181, c. 1 quinquies D.L.vo n.42\2004 e s.m. apportate dalla "legge delega ambientale" n. 308\04 - Art. 44, D.P.R. n. 380\01 - Art. 81 C.P.. In tema di reati paesaggistici ed urbanistici, la spontanea demolizione dell'intervento abusivo in zona vincolata effettuata prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna, comporta l'estinzione del solo reato paesaggistico di cui al comma 1 dell'articolo 181 D.Lv. n. 42\2004 ma non produce alcun effetto estintivo delle violazioni edilizie eventualmente concorrenti, pur potendo essere oggetto di valutazione da parte del giudice penale per la determinazione della pena e relativamente alla mancanza di un danno penalmente rilevante o alla buona fede dell'imputato. (Cass. Sez. III n. 3064, 21/1/2008; Cass. Sez. III n. 3945, 1/2/2006; Cass. Sez. III n. 35008, 18/9/2007). (annulla con rinvio sentenza emessa il 12/5/2010 dal Tribunale di Bergamo) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. PG in proc. Medici ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19317

 

DIRITTO URBANISTICO - Regime delle pertinenze - Presupposti per la qualificazione. Affinché un manufatto presenti la caratteristica di pertinenza si richiede anche che esso non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati (Cass. Sez. III n. 39067, 8/10/2009; Cass. Sez. III n. 37257, 1/10/2008). (conferma sentenza emessa il 19/3/2010 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Trasformazione di balcone in veranda - Permesso di costruire - Necessità - Nulla osta paesaggistico - Necessità - Orientamento della giurisprudenza - Artt 44 lett. b) d.P.R. n 380/2001 e 181 d. l.vo n 42/ 2004. La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, o di un terrapieno et similia mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, di restauro o pertinenziale, ma è opera già soggetta a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire (Cass., Sez. n. 35011/2007; n.25588/2004). Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (Cons. Stato, Sez. 5^: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 675, nonché Cons. giust. Amm. Sic. Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345). In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico- giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà trattandosi di opera destinata, non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Nella specie, non può sostenersi che, il manufatto realizzato, senza il permesso di costruire e senza il nulla osta paesaggistico, fosse destinato alla protezione dagli agenti atmosferici allorché si consideri che é stato ottenuto in concreto un nuovo vano adibito a deposito. (dic. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/3/2010) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Ammirati. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/5/2011 (Ud. 23/3/2011), Sentenza n. 18507

 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire in sanatoria - Istanza dell’interessato - Necessità - Abusi edilizi - Amministrazione - Obbligo di valutare la sanabilità - Insussistenza. Dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 si desume che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria consegue necessariamente ad un’istanza dell’interessato, mentre al Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia che si svolge nel territorio comunale. Pertanto, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire, l’Amministrazione comunale deve senz’altro disporne la demolizione, non essendo tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 27 settembre 2006, n. 8331; Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617). Pres. Veneziano, Est. Polidori -D.S.A. e altro (avv. Noceroni) c. Comune di Sant’Antonio Abate (avv. Perillo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 6 maggio 2011, n. 2562

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Presupposto - Motivazione.
Presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 28 dicembre 2009, n. 9638; Sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7077; Sez. VII, 4 dicembre 2008, n. 20987) Pres. Veneziano, Est. Polidori -D.S.A. e altro (avv. Noceroni) c. Comune di Sant’Antonio Abate (avv. Perillo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 6 maggio 2011, n. 2562

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Motivazione - Indicazione dei dati catastali dell’immobile - Necessità - Esclusione.
Nella motivazione dell’ordine di demolizione è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, mentre non è necessaria una puntuale identificazione - mediante i dati catastali - della superficie occupata dalle stesse (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 6 febbraio 2008, n. 117; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 17 dicembre 2007, n. 16311) Pres. Veneziano, Est. Polidori -D.S.A. e altro (avv. Noceroni) c. Comune di Sant’Antonio Abate (avv. Perillo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 6 maggio 2011, n. 2562
 

DIRITTO URBANISTICO - INCENDI - BOSCHI E FORESTE - Realizzazione di costruzioni in soprasuoli percorsi dal fuoco - Specifica localizzazione dell'area antecedente all'incendio dagli strumenti urbanistici - Art. 10 L. n. 353/2000. L'articolo 10 della Legge n. 353/2000, laddove consente la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive nei soprassuoli percorsi dal fuoco nei casi in cui la realizzazione sia stata prevista in data antecedente all'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data, si riferisce alla specifica localizzazione dell'area riservata all'intervento da parte dello strumento urbanistico e non anche alla previsione di zona, con la conseguenza che non rileva, ai fini della speciale deroga, la generica compatibilità dell'intervento con la destinazione dell'area, essendo al contrario richiesto che l'area medesima sia già riservata dallo strumento urbanistico alla realizzazione delle predette opere.(conferma ordinanza del 16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Siracusa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16592

DIRITTO URBANISTICO - INCENDI - BOSCHI E FORESTE - Aree percorse dal fuoco - Divieto decennale di inedificabilità - Applicazione e limiti - Localizzazione di area e PRG - Art. 7 L. n. 1150/1942 - Art. 27 L. n. 457/1978 - Art. 10 L. n. 353/2000. In tema di aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, l'ipotesi di esclusione del divieto decennale di inedificabilità deve essere affrontata e risolta tenendo presente che il richiamo alla previsione della realizzazione delle infrastrutture, in data precedente l'incendio, dagli strumenti urbanistici vigenti - non si riferisce ad una previsione di zona, bensì ad una localizzazione di area (Cass. Sez. III n. 7608, 25/02/2010). In particolare, il riferimento riguarda l'articolo 7 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, il quale indica i contenuti essenziali dello strumento urbanistico generale. Tali contenuti sono individuati, per quanto attiene alla localizzazione: - nella rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti; - nelle aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; - nelle aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale. Sono invece contenuti riferiti alla zonizzazione: - la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona; - i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico; - le norme per l'attuazione del piano. Ad essi deve aggiungersi, inoltre, l'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui tratta l'articolo 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 recante "Norme per l'edilizia residenziale". (conferma ordinanza del 16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Siracusa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16592


BOSCHI E FORESTE - INCENDI - DIRITTO URBANISTICO - Zona boscata - Natura e tutela - Art. 142, c.1°, lett. g) D. L.vo n. 42/2004. La natura di zona boscata, comporta la sua collocazione nelle aree tutelate per legge, in ragione di quanto disposto dall'articolo 142, comma primo, lettera g) D. L.vo n. 42/2004. (conferma ordinanza del 16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Siracusa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16592

DIRITTO URBANISTICO - Titolo abilitativo edilizio illegittimo - Poteri del Giudice penale - Disapplicazione dell'atto amministrativo - Esclusione - Identificazione fattispecie e sanzione. In presenza di un titolo abilitativo edilizio illegittimo, l'attività svolta dal giudice consiste nel valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie e non nel disapplicare l'atto amministrativo o effettuare comunque valutazioni proprie della P.A.. Pertanto, quando il giudice penale accerta profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo edilizio procede ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" né incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla P.A. poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice (Cass. Sez. III, 21/06/2006 n. 21487; Cass. Sez. III 12/12/2006 n. 40425; Conf. Cass. Sez., 23/1/2007 III n. 1894; Cass. Sez. III, 13/11/2007 n. 41620; Cass. Sez. III, , 10/07/2008 n. 28225; Cass. Sez. III, 16/09/2008 n. 35389; Cass. Sez. III, 2/3/2009 n. 9177; Cass. Sez. III, 2/4/2009 n. 14504; Cass. Sez. III, 8/9/2009 n. 34809; Cass. Sez. III, 30/9/2010 n.35391). (conferma ordinanza del 16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Siracusa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16592

RIFIUTI - DIRITTO URBANISTICO - Discarica di rifiuti in area a destinazione agricola - Limiti - Attività di gestione di rifiuti - Specifica localizzazione - PRG - Giurisprudenza amministrativa condivisa. La realizzazione di un impianto destinato a discarica ed attività di gestione di rifiuti in area a destinazione agricola non può non riguardare opere per le quali gli strumenti urbanistici non prevedano una specifica localizzazione e che, per loro natura, non possono essere ubicati altro che in zona agricola. Diversamente argomentando, verrebbe vanificata la zonizzazione del territorio e l'individuazione delle diverse destinazioni d'uso. Tale opzione ermeneutica pare peraltro condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. V n. 7243, 1 ottobre 2010; Sez. V n. 1557, 18 marzo 2002). (conferma ordinanza del 16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Siracusa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16592
 

DIRITTO URBANISTICO - Demolizione in tema di violazioni antisismiche - Esecuzione e competenza (P.M. e G.E.) - Art.7 L. n.47/1985 (ora art.31 D.P.R. n. 380/01) - Art.665 cod.proc.pen.. L'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art.7 legge 28 febbraio 1985 n.47 (ora art.31 DPR n. 380/01), al pari delle altre sanzioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale (Cass.pen. sez. un. n.15 del 19.6.1990). Ai sensi dell'art.665 cod.proc.pen., l'organo promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell'esecuzione. La competenza ad eseguire detto ordine appartiene al pubblico ministero, come organo promotore, ed al giudice della esecuzione. E tale competenza, non viene meno per la competenza riconosciuta alla Regione in tema di violazioni antisismiche. (Annulla con rinvio al Tribunale di Tivoli l'ordinanza del 5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Pubblico Ministero in proc. Busbani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 9/3/2011), Sentenza n. 16582

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Potere-dovere della A.G. con quello della P.A. - Sussistenza - Valutazioni del G.E. di compatibilità con le determinazioni dell'Amministrazione - Art.31 DPR n. 380/01. In relazione all'ordine di demolizione ex art.7 legge 28 febbraio 1985 n.47 (ora art.31 DPR n. 380/01), si è costantemente riconosciuto che il potere-dovere della A.G. "concorre" con quello della P.A." titolare anch'essa, in base alla normativa urbanistica, del potere dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio. Il coordinamento tra l'intervento specifico giudiziario e quello generale, di carattere amministrativo si realizza non già a livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento di demolizione con le determinazioni dell'Amministrazione, al fine di decidere se vi siano i presupposti per metterlo in esecuzione e con quali modalità (Cass. pen. sez.3 n.702 del 14.2.2000). (Annulla con rinvio al Tribunale di Tivoli l'ordinanza del 5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Pubblico Ministero in proc. Busbani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 9/3/2011), Sentenza n. 16582

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Soggetto destinatario dell’ordine ed acquisizione del bene al patrimonio comunale.
A prescindere dall’acquisizione del bene al patrimonio comunale, il soggetto condannato resta comunque il destinatario dell’ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all’ordine di demolizione a proprie cure e spese (Cass. pen. Sez. 3, n. 43294 del 29.9.2005; Cass. pen. sez3 n.37120 dell'11.5.2005). (Annulla con rinvio al Tribunale di Tivoli l'ordinanza del 5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Pubblico Ministero in proc. Busbani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 9/3/2011), Sentenza n. 16582

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Esecuzione. La competenza ad eseguire l'ordine di demolizione emesso dal giudice ai sensi dell'articolo 31 D.P.R. n. 380/2001 appartiene al pubblico ministero, come organo promotore, ed al giudice dell'esecuzione. Tale competenza, non viene meno per la concorrente competenza riconosciuta alla Regione in tema di violazioni antisismiche. (Annulla con rinvio al Tribunale di Tivoli l'ordinanza del 5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Pubblico Ministero in proc. Busbani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 9/3/2011), Sentenza n. 16582

 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ordine di demolizione di opere abusive - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Sospensione dell’esecuzione dell'ordine di demolizione - Presupposti - Fattispecie. La presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (procedura che non è soggetta a definizione entro termini perentori) non è di per sé sufficiente per poter disporre la sospensione dell’esecuzione dell'ordine di demolizione, non essendo prevedibile né se si verificherà in concreto una causa estintiva del reato né comunque se questa sì verificherà in tempi brevi. Nella specie, il ricorrente non ha, nemmeno nel ricorso per cassazione, prospettato quali sarebbero gli elementi concreti sulla base dei quali potrebbe ritenersi concretamente probabile l'emanazione entro breve tempo di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale contrario all'ordine di demolizione. Rendendo, anche sotto questo profilo, il ricorso anche generico. (dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza emessa il 26/11/2009 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Rimini) Pres. Squassoni, Est. Franco, Ric. Venturi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/03/2011 (Cc. 18/01/2011) Sentenza n. 13337

DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Ordine di demolizione delle opere - Sentenza passata in giudicato - Sospensione - Elementi giuridici e di fatto - Fattispecie: presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (Cass. Sez. III, 17/10/2007, n. 42978, Parisi; Cass. Sez. III, 5.3.2009, n. 16686, Marano; Cass. Sez. III, 30 marzo 2000, Ciconte; Cass. Sez. III, 30/01/2003, Ciavarella; Cass. Sez. III, 16/04/2004, Cena; Cass. Sez. III, 30/09/2004, Cacciatore). Nella specie, la presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (procedura che non è soggetta a definizione entro termini perentori) non è di per sé sufficiente per poter disporre la sospensione dell’esecuzione dell'ordine di demolizione, non essendo prevedibile né se si verificherà in concreto una causa estintiva del reato né comunque se questa sì verificherà in tempi brevi. (dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza emessa il 26/11/2009 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Rimini) Pres. Squassoni, Est. Franco, Ric. Venturi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/03/2011 (Cc. 18/01/2011) Sentenza n. 13337

 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO AGRARIO - Pertinenza di manufatto rispetto ad azienda agricola - Presupposti - Classificazione come residenziale - Il vincolo pertinenziale riguarda edifici e non fondi rustici - Art. 817 c.c.. Non è possibile parlare di pertinenza di un manufatto rispetto ad una azienda agricola in quanto questa esula dal concetto di "cosa" nell'accezione di cui all'art. 817 c.c.. In ogni caso per esplicita volontà legislativa il vincolo pertinenziale riguarda edifici e non fondi rustici (Cass. Sez. 3^ 4.3.1999 n. 6925, Pacini; Cass. Sez. 3^ ord. 19.8.1993 n. 1795, Sebastiani; Cass. Sez. 3^ 6.2.1990 n. 4286 Cordisco). Né il concetto di pertinenza si può riferire - sotto il profilo urbanistico - alla qualità soggettiva , nella specie conduttore del fondo, indicata come coltivatore diretto, dovendosi piuttosto avere riguardo alla tipologia della costruzione ed alle sue caratteristiche intrinseche. Nemmeno può trovare ingresso il rapporto di proporzionalità tra le dimensioni del fondo e quelle della costruzione, non essendo questo il parametro di riferimento, quanto invece quello della funzione cui il manufatto deve adempiere. (conferma ordinanza dell'8.07.2010 del Tribunale di Latina quale Giudice del Riesame) Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Piazza. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 30/03/2011 (Cc. 17/02/2011), Sentenza n. 13125

 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso in sanatoria - Estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche - Conformità dell'opera alla normativa urbanistica - Necessità - Potere di accertamento del giudice penale - Artt. 36 e 45 D.P.R. 380/2001. Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380, articoli 36 e 45 (e, precedentemente, la Legge 28 febbraio del 1985,n. 47, articoli 13 e 22) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso di costruire rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica(presupposto che deve sussistere sia al momento della realizzazione dell'intervento edilizio, sia al momento della presentazione della domanda per la sanatoria). In mancanza di tale conformità, infatti, il permesso di costruire non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso Legge 20 marzo 1865, n. 2248, ex articolo 5, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (Cass., Sez. 3; 15.2.2005, Scollato; 30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro). (conferma sent. n. 1985/2008 della CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/02/2010). Pres.Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - Ric. Co. Pi.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24 marzo 2011, n. 11960

DIRITTO URBANISTICO - Violazione di vincolo idrogeologico - Permesso in sanatoria - Procedura di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 - Applicabilità. La procedura di accertamento di conformità prevista e disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380, articolo 36,può trovare applicazione anche in presenza di un vincolo idrogeologico ma la conclusione positiva della procedura medesima resta subordinata al conseguimento dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela di quel vincolo. (conferma sent. n. 1985/2008 della CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/02/2010). Pres.Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - Ric. Co. Pi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24 marzo 2011, n. 11960

 

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Ordine di demolizione - Natura - Art. 31, co. 9. D.P.R. 380/2001. L'ordine di demolizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380 articolo 31, comma 9, é una sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio é attribuito, che ha natura sostanzialmente amministrativa con carattere ablatorio (Cass. Sez. 3, n. 16390 del 27/4/2010, PG in proc Costi; Cass. Sez. Unite, n. 15 del 24/7/1996, PM in proc. Monterisi). (Annulla con rinvio la sentenza n. 100073/2008 del 22/01/2010 del Tribunale di Caltagirone sez. distaccata di Grammichele). Pres. PETTI - Est. ROSI - P.G. PASSACANTANDO - Ric. P.M. presso il Tribunale di Caltagirone. CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 11/03/2011, Sentenza n. 10123

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ordine di demolizione - Mancata previsione nell’accordo intercorso tra le parti - Statuizione dell’ordine di demolizione nella sentenza di patteggiamento da parte del giudice - Necessità. L'ordine di demolizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380, articolo 31, comma 9, é una sanzione avente natura sostanzialmente amministrativa con carattere ablatorio ed il giudice la deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti. A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'articolo 445 c.p.p., comma 1, fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria, né di misura di sicurezza). A nulla rileva che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento Cass. Sez. 3, n. 24087 del 13/6/2008, Cacioppoli). Ne deriva che la sentenza ex art. 444 c.p.p. priva della statuizione dell’ordine di demolizione di opere abusive, ovvero della imposizione di prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alla normativa antisismica, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, articolo 98 è suscettibile di annullamento con rinvio poiché tali provvedimenti implicano necessari accertamenti tecnici e un giudizio sulla pericolosità dell'opera abusiva, o di una sua parte, tali da dover essere demandati necessariamente al giudice di merito (Cass., Sez. 3, n. 28465 del 10/7/2009, PG in proc. Gallucci, Sez. 3, Ordinanza n. 109 del 24/2/1996, Pascale). (Annulla con rinvio la sentenza n. 100073/2008 del 22/01/2010 del Tribunale di Caltagirone sez. distaccata di Grammichele). Pres. PETTI - Est. ROSI - P.G. PASSACANTANDO - Ric. P.M. presso il Tribunale di Caltagirone. CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 11/03/2011, Sentenza n. 10123

 

DIRITTO URBANISTICO - Reati di cui agli artt. 44, lettera c), D.P.R. 380/2001, 146 e 181 D.Lgs n. 427/2004 - Opere non condonabili ex Legge 326/2003 - Rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono - Sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 c.p. - Esclusione. Nel caso di rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono edilizio, allorché l'abuso non rientri nelle previsioni della legge di sanatoria, non opera la sospensione del decorso della prescrizione. In tal caso, invero, non si tratta di rinvii imposti da una disposizione di legge ai sensi dell'articolo 159 c.p.. Sul punto, si è affermato che "La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ai sensi del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, ex articolo 32, convertito con Legge 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l'eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato". Pres. PETTI - Est. LOMBARDI - P.M. D’AMBROSIO - Ric. Av. Gi. (avv. Scarso) - (Annulla, per prescrizione, sentenza della Corte di Appello di Catania del 22.5.2009) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 2 marzo 2011, n. 8083

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione - Acquisizione immobile al patrimonio disponibile del Comune - Notifica all’interessato dell’accertamento formale della inottemperanza - Ininfluenza - Funzione meramente certificativa - Reati di cui agli artt. 10, 31, 44 lett. c) 64, 65, 71, 72, 75, 93, 94 e 95 del DPR n. 380/2001, unificati sotto il vincolo della continuazione.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 31, del DPR n. 380/2001, la ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale della inottemperanza. (Cass. sez. III 22.4.2010 n. 22237, Gotti; Cass. sez. III, 17.11.2009 n. 2912 del 2010, Calise; Cass. sez. 111, 21.5.2009 n. 39075, Bifulco e altro; Cass. sez. III, 21.10.2008 n. 1819 del 2009, P.M. in proc. Ercoli; Cass. sez. III, 28.11.2007 n. 4962 del 2008, P.G. in proc. Mancini ed altri; Cass. sez. III, 16.3.2005 n. 16283; Cass. sez. III, 29.5.2003 n. 33297, P.G. in proc. Brullo ed altro). Pertanto, la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza, prevista dal quarto comma del predetto articolo, si configura, soltanto come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. In sostanza, ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà agli effetti esecutivi e di pubblicità immobiliare. (conferma sentenza del 29.4.2009 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, confermava quella del Tribunale di Nola del 20.12.2007) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Sannino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/03/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 8082

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Notifica - Funzione certificativa - Art. 31, cc. 3° e 4°, DPR n. 380/2001. La notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza, ingiustificata, all'ordine di demolizione prevista dal quarto comma dall’articolo 31, del DPR n. 380/2001, (decorso il termine di novanta giorni previsto dal predetto articolo, comma 3) ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà agli effetti esecutivi e di pubblicità immobiliare. (conferma sentenza del 29.4.2009 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, confermava quella del Tribunale di Nola del 20.12.2007) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Sannino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/03/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 8082

 

DIRITTO URBANISTICO - Illeciti edilizi e norma penale in bianco - Art. 44, lett. a), D.P.R. n. 380/2001. In tema di illeciti edilizi, la previsione legislativa più lieve di cui all'art. 44, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001 introduce una ipotesi di norma penale in bianco configurante sostanzialmente una categoria residuale di condotte penalmente rilevanti: nel caso di realizzazione di opere in assenza o in totale difformità della concessione edilizia, pertanto, il reato più grave ricomprende quello riferito all'inosservanza delle regole fissate (dagli strumenti urbanistici ed in particolar modo dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, dal regolamento edilizio e dalla concessione edilizia) per l'attività costruttiva [Cass., sez. III, 26.3.2001, n. 11716, Matarrese ed altri]. (riforma sentenza n. 668/2008 TRIBUNALE di RAGUSA, del 07/01/2010) Pres. Ferrua, Est. Fiale, Ric. Pubblico Ministero in proc. La Terra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n. 7217

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Aree paesaggisticamente vincolate - Condanna definitiva per opere abusive ex artt. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 181 comma 1 bis lett. a) D.Lgs. 42/2004 - Provvedimento amministrativo di determinazione di sanzione pecuniaria finalizzato a sanatoria - Illegittimità. In ipotesi di condanna definitiva intervenuta per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1 bis, lettera a), l’eventuale provvedimento emesso dal Comune di semplice determinazione (ed ingiunzione di pagamento) della sanzione pecuniaria applicabile per la sanatoria di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività, è del tutto inidoneo a costituire sanatoria di abuso realizzato, in mancanza del permesso di costruire, in area paesaggisticamente vincolata ed in assenza di autorizzazione paesaggistica. Di nessun effetto é, conseguentemente, l'illegittimo provvedimento amministrativo, anche nella parte in cui attesta che, pagata la sanzione, le opere possono essere mantenute. Pres. FERRUA - Est. AMOROSO - P.M. VOLPE - Ric. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. (Annulla ordinanza del 10.12.2009 del Tribunale di Napoli, Sezione dist. di Ischia) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 25 febbraio 2011, n. 7223

DIRITTO URBANISTICO - Costruzioni abusive realizzate da terzi -Violazione degli artt. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001, 163 D. Lgs. n. 490/1999, 734 c.p. - Accertamento della responsabilità penale del proprietario dell’area - Criteri di valutazione.
Non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva. Occorre considerare, invece, la situazione concreta in cui si é svolta l'attività incriminata, tenendo conto della disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest" nonché di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere). Grava, comunque, sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà. Pres. FERRUA - Est. FIALE - P.G. IZZO - Ric. Va. Vi. e Va. Gi. - (Conferma CORTE APPELLO di NAPOLI, n. 9977/2066) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 25 febbraio 2011, n. 7213

DIRITTO URBANISTICO - Costruzioni abusive realizzate in violazione dell’ art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Applicabilità della confisca ex art. 240 c.p. - Esclusione.
In materia edilizia, a seguito di sentenza di condanna per le ipotesi di reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44 (eccettuate le fattispecie di lottizzazione abusiva), non può essere disposta la confisca, sia obbligatoria che facoltativa, a norma dell'articolo 240 c.p., atteso che tale disposizione é derogata dalla disciplina sanzionatoria speciale del citato Decreto del Presidente della Repubblica, che prevede specifiche sanzioni amministrative di tipo ripristinatorio. Pres. FERRUA - Est. FIALE - P.G. IZZO - Ric. Va. Vi. e Va. Gi. - (Conferma CORTE APPELLO di NAPOLI, n. 9977/2066) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 25 febbraio 2011, n. 7213

 

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Condanna alla demolizione del manufatto abusivo ex art. 7 L. n. 47/1985 - Mancata previsione delle parti in sede di accordo ex art 444 c.p.p. - Legittimità. L'ordine di demolizione ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio. Atteso che non si tratta di pena accessoria né di misura di sicurezza, deve costituire comunque oggetto di disposizione giudiziale perfino nella sentenza applicativa di pena concordata ex articolo 444 c.p.p., a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed é sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti. Pres. SQUASSONI, Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Art. 7 L. n. 47/1985 - Giudice dell’esecuzione - Richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo - Verifica della sua compatibilità con eventuali atti amministrativi successivi - Necessità.
L'ordine di demolizione deve intendersi emesso allo stato degli atti, sicché anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità dello stesso con eventuali atti amministrativi successivi. Il rilascio del permesso in sanatoria non determina, comunque, in via automatica, la revoca dell'ordine di demolizione, essendo demandato al giudice di accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente di disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione. Pres. SQUASSONI, Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Art. 7 L. n. 47/1985 - Giudice dell’esecuzione - Domanda di condono edilizio - Richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo - Verifica delle condizioni necessarie ai fini della pronuncia sulla sospensione.
In materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi della Legge n. 47 del 1985, articolo 7, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione della esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative; la attuale pendenza dell'istanza di condono; la mancanza di un provvedimento, da parte della P.A., contrastante con l'ordine di demolizione. Pres. SQUASSONI, Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Istanza di condono e pagamento dell'oblazione ex art. 39 L. 724/1994 - Silenzio assenso - Verifica giudiziale dei requisiti necessari ai fini del perfezionamento della concessione in sanatoria.
In tema di condono edilizio, i presupposti che il giudice penale deve accertare per ritenere perfezionato il rilascio della concessione in sanatoria a norma della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, articolo 39, comma 4 sono: a) il pagamento integrale dell'oblazione determinata in modo veritiero; b) il pagamento degli oneri di concessione; c) la presentazione della documentazione sulle opere abusive o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del richiedente, fatta salva la documentazione fotografica e, ove prescritte, la perizia giurata e la certificazione tecnica sull'idoneità statica delle opere; d) la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento; e) il decorso del termine dall'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, (1 gennaio 2005) senza l'adozione di un provvedimento negativo della sanatoria. Pres. SQUASSONI, Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360

 

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione -Destinatari - Proprietario e responsabile dell’abuso - Artt. 29 e 31 d.P.R. n. 380/2001. Il 2° comma dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 dispone che l’ordinanza di demolizione venga notificata anche al responsabile dell’abuso, prevedendo espressamente che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale “ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione”. Che il soggetto, peraltro, tenuto in concreto a provvedere alla demolizione sia il responsabile dell'abuso, si desume dal combinato disposto del comma e dell'art. 29 e del comma 3 dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001. (Consiglio di Stato, Sez. V, 1.10.1999, n. 1228; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 26.5.2004, n. 8998). Pres. D’Alessandro, Est. Blanda - P.S. (avv. Soprano) c. Comune di Cicciano (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 14 febbraio 2011, n. 932
 

DIRITTO URBANISTICO - Immobile abusivo ultimato - Mancanza del certificato di abitabilità - Sequestro - Art. 221 T.U. delle leggi sanitarie - Art. 321 c.p.p.. In materia di reati edilizi o urbanistici, ai fini della sequestrabilità preventiva di un immobile abusivo già ultimato, può considerarsi come antigiuridica l'implicazione proveniente dalla perpetrazione dell'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie (divieto di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), che, pur non potendosi inquadrare nella nozione di "agevolazione della commissione di altri reati", certamente integra una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (la libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire" (Cass., Sez. III, 16.11.2004, n. 44433 e sez. IV, 19.4.2007, n. 15845). (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3885

DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione d'uso materiale - Configurabilità - Immobile abusivo - I lavori eseguiti ripetono le caratteristiche di illegittimità. Deve ritenersi realizzato un mutamento di destinazione d'uso materiale (e non meramente ‘funzionale’), quando l'innovazione avviene attraverso l'esecuzione di opere edilizie ad essa finalizzate. Inoltre, i lavori eseguiti, riguardano un immobile preesistente non edificato legittimamente, per il quale pende procedura di condono non ancora definita, sicché ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera alla quale sono intimamente connessi e costituiscono abusiva prosecuzione della stessa. (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3885

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi o urbanistici - Disponibilità del manufatto - Profilo della offensività e misura cautelare - Valutazione del giudice. In tema di reati edilizi o urbanistici, spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante da libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell'indagato o di terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare. (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3885

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo di cosa pertinente al reato - Presupposti - Art. 321 c.p.p.. Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. (Cass. Sez. Unite 29.1.2003, sentenza n. 12878, P.M. in proc. Innocenti). (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3885
 

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Poteri ripristinatori e repressivi - Mancato esercizio - Titolare dell’interesse legittimo all’esercizio di detti poteri - Silenzio rifiuto - Obbligo di provvedere espressamente. Il proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’Organo preposto è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste , un provvedimento che ne spieghi le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza -diffida integra gli estremi del silenzio -rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente ( cfr Cons Stato Sez. V n.7132 del 7/11/2003 Sez.IV 4/6/2004 già citata; idem 31/5/2007 n.2857; 7/7/2008 n.3384.) Pres. f.f. De Felice,. Est. Migliozzi - F.B. (avv. De Caterini) c. Comune di Battipaglia (n.c.) - (Riforma T.A.R. CAMPANIA, Salerno, n. 1584/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 febbraio 2011, n.744
 

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera eseguita - Sussistenza. La subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla demolizione dell'opera abusiva, sancito dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza del 20.11.1996, Lu., secondo cui "Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile", e "L'ordine di demolizione ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato dalla norma", costituisce ormai jus receptum, essendo assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito, l'indirizzo secondo cui l'ordine di demolizione ex art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47 costituisce "atto dovuto" e segue ope legis le statuizioni di condanna relative al reato di costruzione in assenza di concessione edilizia. Pres. LA BARBERA - Appellanti La.Gi., Vi.Ca. (avv. Gi.Ri. - C.Di.). CORTE DI APPELLO DI PALERMO, Sezione III penale, 27 gennaio 2011, n. 214

 

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Omessa notifica al comproprietario - Irrilevanza - Impugnazione - Merito della controversia. L'ordine di demolizione non può ritenersi viziato di illegittimità per il solo fatto di non essere stato notificato anche al comproprietario, atteso che, in mancanza di tale notifica, spetta al comproprietario pretermesso di far valere con autonoma impugnativa le proprie doglianze entro il termine decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento di demolizione; in tal caso, il comproprietario stesso non può limitarsi a dedurre la sola mancata previa notifica degli atti, bensì deve aggredire il merito della controversia, ad esempio contestando l'abusività dell'opera oppure dichiarando la propria disponibilità a demolirla oppure ancora adducendo altre circostanze che precludano la legittima acquisizione gratuita dell'opera stessa (T.A.R. Campania, VI, 4.10.2007, n. 8921; Cons. di St., V, 6.9.1999, n. 1018). Pres. Balba, Est. Vitali - E.D. (avv. Damonte) c. Comune di Monterosso al Mare e altro (n.c.) - TAR LIGURIA, Sez. I - 22 gennaio 2011, n. 150

DIRITTO URBANISTICO - AREE PROTETTE - Immobili ricadenti in parchi - Modesti aumenti di cubatura - Interventi in totale difformità dal titolo - Art. 32, u.c., d.P.R. n. 380/2001 - Ordine di demolizione.
Rispetto agli immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, anche modesti aumenti di cubatura e di superficie sono comunque considerati in totale difformità dal permesso di costruire (art. 32 u.c. D.P.R. n. 380/2001; in tal senso è anche la legislazione regionale, cfr. l’art. 44 u.c. L.R. Liguria n. 6/2008), e quindi sanzionati con l’ordine di demolizione (artt. 31 D.P.R. n. 380/2001), anche se relativi ad interventi di ristrutturazione (art. 46 comma 1 L.R. n. 6/2008). Pres. Balba, Est. Vitali - E.D. (avv. Damonte) c. Comune di Monterosso al Mare e altro (n.c.) - TAR LIGURIA, Sez. I - 22 gennaio 2011, n. 150
 

DIRITTO URBANISTICO - Attestato di agibilità - Esercizio dei poteri di repressione degli abusi edilizi - Preclusione - Inconfigurabilità. Il procedimento volto ad attestare l’agibilità di un immobile non interferisce, difatti, con l’esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi; né il rilascio del certificato di agibilità è sintomo di contraddittorietà della sanzione irrogata. I due procedimenti hanno, invero, un differente oggetto: se il secondo è volto a sanzionare l’attività urbanistico-edilizia, laddove non sia stata realizzata in rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, il primo è, invece, finalizzato, unicamente, ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati (art. 24, d.P.R. n. 380/2001). Pres. Arosio, Est. Cattaneo - D. s.a.s. (avv. Restivo) c. Comune di Motta Visconti (avv. Fossati) e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 gennaio 2011, n. 94

 

DIRITTO URBANISTICO - Modifica destinazione d’uso - Predisposizione di impianti tecnologici - Configurabilità - Artt. 44 lett. B), 64, 65, 67, 71, 72 83, 93 94 e 95, D.P.R. n. 380/2001. La realizzazione di sole opere interne quale la predisposizioni di impiantistica idrica, elettrica e di riscaldamento in locale originariamente destinato a garage integrata la modifica di destinazione d'uso (Cass. Sez. III, n. 27713 del 16/7/2010, PM in proc. Olivieri). Tale modifica, riveste carattere di attualità, quando i lavori sono stati effettuati, e non rappresenta di certo un tentativo di abuso edilizio od una mera predisposizione in vista di una futura modifica di destinazione. (conferma ordinanza n. 274/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 22/03/2010) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. Galluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010), Sentenza n. 796

 

DIRITTO URBANISTICO - Richiesta di sanatoria edilizia - Titolo legittimante. Titolo legittimante alla richiesta della sanatoria edilizia non è solo la proprietà degli immobili oggetto dei lavori: potenziale responsabile dell’abuso può essere non solo il proprietario o altro soggetto che vanti, sull’area, un diritto reale o obbligatorio, ma anche, ad esempio, il titolare o altro responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori, come altri soggetti che, in relazione al loro rapporto privilegiato con il bene, abbiano avuto la possibilità di realizzare l’abuso, così assumendosene la responsabilità. Pres. Amodio, Est. Pagano - N.D.S. e altri (avv. Ferrucci) c. Comune di Pietravairano (avv. Izzo). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 14 gennaio 2011, n. 196

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Sanatoria delle opere abusive ubicate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Esclusione - Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi - Emissione, esecuzione e competenza - Autorità giudiziaria - Potere autonomo - Condono edilizio - Art. 32, L. n. 326/2003. La sanatoria prevista dalla normativa sul condono edilizio di cui alla Legge n. 326 del 2003, articolo 32, è inapplicabile all'immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Sul punto, la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di emissione ed esecuzione dell'ordine di demolizione è concorrente ed autonoma rispetto a quella attribuita all'ente locale. Pertanto, eventuali problemi di natura tecnica relativi alla demolizione, devono essere risolti nel corso della concreta esecuzione dell'ingiunzione emessa dalla Procura Generale della Repubblica. (dich. inamm. Il ricorso avverso ordinanza in data 25.6.2007 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Il. Ci. ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 766

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere abusive - Zona soggetta a vincolo paesaggistico - Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi - Potere-dovere della A.G.. In materia inoltre il potere-dovere della autorità giudiziaria di porre in esecuzione l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi è del tutto autonomo rispetto a quello esercitato dalla pubblica amministrazione ed incontra un limite solo nella concreta emanazione di provvedimenti da parte dell'ente locale con i quali la demolizione del manufatto abusivo si ponga in insanabile contrasto. Va infine osservato che l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, che nel caso in esame è stato disposto con la sentenza della Corte territoriale, divenuta irrevocabile, costituisce un quid pluris rispetto all'ordine di demolizione, comportando l'obbligo da parte del condannato non solo di rimuovere le opere abusive ma anche di ripristinare i luoghi come erano prima dell'intervento edilizio. (conferma ordinanza in data 12.1.2009 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Co. Gi. Ba.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 764

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Condono edilizio ed autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Art. 36 DPR n. 380/2001 - Art. 2, c.1 lett. s), D. Lgs n. 63/2008 - Art. 146, c.4, D. Lgs. n. 42/2004 - L. n. 724/94 ovvero del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/03. La normativa sul condono edilizio assume certamente carattere di specialità rispetto alle disposizioni che disciplinano la possibilità di sanatoria degli abusi edilizi in via ordinaria (art. 36 del DPR n. 380/2001), sicché il divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, di cui all'art. 146, comma 4, del D. Lgs n. 42/2004, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. s), del D. Lgs n. 63/2008, non si applica alle ipotesi in cui la sanatoria stessa sia prevista da una normativa speciale quale quella in materia di condono edilizio. Tuttavia, va osservato che il predetto divieto deve ritenersi applicabile esclusivamente agli abusi commessi successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs n. 42/2004. Pertanto, il giudice dell'esecuzione, ai fini dell'accoglimento o rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione, deve accertare se nel caso in esame é stata presentata domanda di condono ai sensi della L. n. 724/94 ovvero del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/03, nonché la tempestività della domanda e l'esistenza degli altri requisiti sopra precisati. (annulla con rinvio ordinanza del 13.1.2010 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Terracciano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/01/2011 (Cc. 2 /12/2010), Sentenza n. 761

DIRITTO URBANISTICO - Manufatto abusivo - Ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti e poteri del giudice. In sede di esecuzione dell'ordine di demolizione dei manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio, deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda; b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito. (Cass. sez. III, 12.12.2003 n. 3992 del 2004, Russetti; Cass. sez. IV, 5.3.2008 n. 15210, Romano; Cass. sez. III, 26.9.2007 n. 38997, Di Somma). (annulla con rinvio ordinanza del 13.1.2010 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Terracciano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/01/2011 (Cc. 2 /12/2010), Sentenza n. 761

 

DIRITTO URBANISTICO - Reato di costruzione abusiva - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Estinguibilità per decorso dei tempi - Esclusione - Art. 7, L. n. 47/1985 - Art. 173 c.p.. In materia di reati edilizi, il mancato riscontro da parte del giudice dell'esecuzione alla sollevata eccezione di prescrizione dell'ingiunzione a demolire, si palesa totalmente privo di pregio, vista la inammissibilità, per manifesta infondatezza, della stessa eccezione, in quanto l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito ex articolo 7, Legge n. 47 del 1985, con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, non si estingue per il decorso del tempo, ex articolo 173 c.p., atteso che questa ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali. (dich inamm. il ricorso avverso Corte di Appello di Napoli il 17/11/95 che confermava il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, quale giudice dell'esecuzione, ordinanza del 6/10/09) Pres. Ferrua, Est. Gazzara, Ric. Pa. Ro.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2011 Sentenza n. 758

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Istanza di sanatoria - Indicazione degli adattamenti idonei a rendere l’opera compatibile con l’ambiente - Necessità - Esclusione - Diversa ipotesi della preventiva richiesta di autorizzazione. L’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico non è tenuto, in sede di esame di istanze di sanatoria, a fornire indicazioni circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l’opera compatibile con l’ambiente, essendo la possibilità di indicare prescrizioni o accorgimenti prevista dalla normativa solo per la diversa ipotesi di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, allorchè oggetto della valutazione è un progetto; in sede di sanatoria si tratta, invece, di opere già realizzate abusivamente, che vanno valutate per come si presentano; restano, d’altra parte, irrilevanti, atteso il carattere permanente dell’abuso, il decorso del tempo e l’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel sanzionarlo (cfr., TAR Toscana, III, 4 marzo 2010 n. 625 e n.626). Pres. Radesi, Est. Di Santo - S.F.M.G. (avv. Pozzi) c. Comune di Fiesole (avv. Falorni). TAR TOSCANA, Sez. III - 14 gennaio 2011, n. 75

 

 

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