CONVENZIONI

Convenzione tra Artigiancassa S.P.A. e Artigiancredito del Lazio - Societa’ Consortile Cooperativa a r.l.

L'anno 2001, il giorno 21 del mese di dicembre nella Sede di Artigiancredito del Lazio, in Roma alla Piazza Pompei n° 14

TRA

Artigiancassa S.p.A. - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A. (di seguito denominata anche Artigiancassa) - con sede in Roma, Via Crescenzo del Monte, 25 - codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 01158450583, iscritta all'Albo della banca d'Italia al numero 74756-80, capitale sociale £ 470.000.000.000.= interamente versato, rappresentata dal Sig. Mauro Marulli nato a Ardore (RC) il 2 gennaio 1945 in qualità di Dirigente di Artigiancassa e in forza di procura speciale conferita in data 21 maggio 2001 dall'Avv. Gianfranco Verzaro, Direttore generale e legale rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede della stessa

E

Artigiancredito del Lazio (di seguito denominata Artigiacredito), con sede in Roma, Piazza Pompei n° 14 codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n° 05651401001, rappresentata dal Sig. Danilo Cerreti, nato a Roma, il 7 ottobre 1952, in qualità di Presidente e legale rappresentante di Artigiancredito, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso;

Premesso che
  1. Artigiancassa e le seguenti Cooperative di garanzia (di seguito denominati Confidi) : Artigiancoop Soc. Coop. Artigiana a r. l., con sede in Viterbo; Cooperativa Artigiana di Garanzia a r.l., con sede in Viterbo; Coopfidi Duilio Minicozzi Soc. Coop. Artigiana di Garanzia a r. l., con sede in Roma; Artigiancoop Società Cooperativa a r. l. con sede in Frosinone; Consorzio Fid. Art. Lazio Soc. Coop. A r. l. , con sede in Roma; Ga. Fi. Art. Soc. Cooperativa a r. l., con sede in Roma; Cooperativa Artigiana di Garanzia S. Isabella Soc. Coop. a r. l., con sede in Tivoli; Garanzie Artigiane Soc. Coop. a r. l. , con sede in Latina; Cooperativa Artigiana di Garanzia "S. Giuseppe - Marino", con sede in Marino hanno stipulato apposite Convenzioni, il cui contenuto le parti dichiarano di conoscere e di accettare e richiamare, con cui è stato convenuto che Artigiancassa, a suo insindacabile giudizio, in conformità alle proprie norme statutarie, potrà deliberare la concessione di crediti alle imprese socie del Confidi alle condizioni e con le modalità previste nelle citate Convenzioni;
  2. le Convenzioni di cui alla lettera precedente prevedono all'art. 3 primo comma che i Confidi , a garanzia dei finanziamenti che verranno concessi alle imprese socie dei Confidi, prestano garanzia collettiva di norma pari al 50 % del credito della Banca per capitale, interessi e accessori e costituiscono irrevocabilmente un Fondo di Garanzia indivisibile che assisterà tutti gli interventi creditizi effettuati dalla Banca con parere favorevole dei Confidi;
  3. Artigiancredito ha quale proprio oggetto sociale, tra l'altro, la prestazione di garanzie a favore delle cooperative e consorzi soci, nonchè delle imprese ad essi associate;
  4. Artigiancredito, al fine di consentire una più efficace operatività dei finanziamenti oggetto delle Convenzioni di cui alla precedente lettera a) intende cogarantire, in misura paritetica ai Confidi, i citati finanziamenti;
si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Artigiancredito si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione ai Confidi indicati alla lettera a) delle premesse ed a far sì che i Confidi provvedano ad inoltrare detta copia, debitamente sottoscritta per benestare e accettazione, ad Artigiancassa.

Art. 2

Artigiancredito invierà ad Artigiancassa i propri bilanci relativi agli ultimi due esercizi e si impegna altresì a trasmettere i bilanci degli anni successivi.
Art. 3

Artigiancredito, a garanzia dei finanziamenti che verranno concessi alle imprese associate ai Confidi, presta la propria garanzia collettiva che cumulativamente alla garanzia collettiva prestata dai Confidi dovrà essere pari al 50 % - ovvero a percentuali più elevate che potranno essere concordate fra le parti in relazione a specifiche tipologie di interventi e/o di beneficiari dei finanziamenti - del credito di Artigiancassa per capitale, interessi ed accessori come in appresso determinato e, fin d'ora, costituisce irrevocabilmente un Fondo di Garanzia indivisibile che assisterà tutti gli interventi creditizi effettuati da Artigiancassa con parere favorevole dei Confidi.

Detto Fondo di garanzia e l'analogo Fondo di garanzia costituito da ciascuno dei Confidi , dovranno avere un saldo cumulativo determinato, in relazione ai singoli crediti deliberati, con le seguenti modalità:

  1. copertura del 4% della quota garantita di ogni finanziamento al momento dell'erogazione; la predetta percentuale di garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del finanziamento;
  2. un successivo versamento, nell'ipotesi di revoca del finanziamento, da effettuarsi entro dodici mesi dalla eventuale revoca stessa, tale da portare la consistenza reale in denaro della garanzia, a fronte di ogni singola posizione problematica non regolata nel suddetto termine, alla percentuale garantita del credito per capitale ed interessi calcolati al tasso di stipula del finanziamento, fino alla data del versamento.

L'importo come sopra determinato, potrà, a seconda dell'operatività del Confidi e di Artigiancredito:

  1. essere mantenuto in pegno, ai sensi degli artt. 2800 e seguenti del C.C., fino alla conclusione delle azioni di recupero. Tale importo sarà permanentemente infruttifero per i depositanti;
  2. essere immediatamente realizzato da Artigiancassa, a titolo definitivo.

Il predetto Fondo potrà essere costituito in forma di conto corrente fruttifero e/o, su richiesta di Artigiancredito, in obbligazioni e/o titoli di gradimento di Artigiancassa.

L'alimentazione dei Fondi nei termini di cui sopra, costituisce un obbligo incondizionato e irrevocabile del Confidi e di Artigiacredito nella qualità di datori di garanzia. I depositi di cui sub A) e sub B) sono costituiti presso Artigiancassa.

L'alimentazione del Fondo per la parte relativa al punto B) potrà essere in tutto o in parte derogata, a insindacabile giudizio di Artigiancassa, in presenza di garanzie successive prestate dall'impresa finanziata.

La garanzia assiste anche quanto dovuto in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti da parte di chiunque ed a qualsiasi titolo.

Qualora il finanziamento garantito sia dichiarato invalido o inefficace, la garanzia si intende fin d'ora pienamente valida ed efficace a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate da Artigiancassa.

Art. 4
Le domande di finanziamento sono presentate dalle imprese, su apposito modello, al Confidi che provvede ad effettuare la propria istruttoria. La domanda dovrà essere corredata della documentazione necessaria per la valutazione dell'affidamento. Ai fini dell'istruttoria il Confidi e Artigiancassa si impegnano a fornire reciprocamente ogni informazione sull'impresa di cui siano in possesso, senza comunque che eventuali, involontarie omissioni o ritardi da parte di Artigiancassa producano alcun effetto risolutivo delle garanzie descritte al precedente art. 3.

Artigiancredito acquisirà direttamente dai Confidi la documentazione necessaria alla propria istruttoria e valutazione e potrà altresì richiedere ai Confidi copia di ogni comunicazione intercorsa fra Artigiancassa e Confidi, oltre a quelle per le quali è espressamente previsto nella presente Convenzione l'invio da parte di Artigiancassa direttamente anche ad Artigiancredito , con totale esonero in capo ad Artigiancassa di ogni responsabilità circa la correttezza e completezza dei dati forniti ad Artigiancredito dai Confidi sia in sede istruttoria che nel successivo sviluppo di tutta la relazione creditizia.

Art. 5

Artigiancredito delibera la concessione della garanzia a copertura del rischio dei finanziamenti perfettamente conforme a quanto previsto dall'art. 3 della presente convenzione e trasmette al Confidi copia conforme all'originale della delibera di concessione della garanzia stessa che il Confidi inoltrerà ad Artigiancassa unitamente a :

  1. copia della domanda di finanziamento sottoscritta dall'impresa ; sulla base del modello utilizzato dal Confidi;
  2. la scheda istruttoria (allegato n°1) contenente anche gli estremi della delibera di concessione della propria garanzia ;
  3. la documentazione necessaria per l'istruttoria da parte di Artigiancassa ;
  4. consenso dell'impresa ai sensi della legge 675/96, al trattamento dei dati personali reso sulla base dell'informativa che il Confidi consegnerà alla impresa quale incaricato da parte di Artigiancassa.

In caso peraltro di mancata concessione della garanzia da parte di Artigiancredito, dallo stesso motivata nei confronti di Artigiancassa, il Confidi valuterà volta per volta l'opportunità di farsi carico dell'anzidetta garanzia per l'intera quota del 50 %.

Si conviene tra le parti che tutta la documentazione prevista ai punti c) e d) del presente articolo sarà inviata in originale dal Confidi all'Artigiancassa prima dell'erogazione del finanziamento. Ai fini istruttori, il Confidi dovrà inviare ad Artigiancassa copia della documentazione di cui ai punti a) e b) del presente articolo integrata della dichiarazione che i dati di bilancio riclassificati sono conformi ai documenti originali in suo possesso. Resta inteso che comunque il Confidi dovrà tempestivamente mettere a disposizione la documentazione di cui al punto c), laddove tale documentazione fosse ritenuta necessaria da parte di Artigiancassa per la definizione dell'istruttoria del finanziamento.

Art. 6

Artigiancassa effettua l'istruttoria delle richieste di finanziamento, di norma entro 15/20 giorni, salvo allungamenti determinati dagli ordinari periodi di ferie estivi e natalizi o eventuali scioperi, provvedendo a comunicare al Confidi e ad Artigiancredito quelle accolte e deliberate, con il relativo piano di ammortamento (provvisorio) e con l'accettazione da parte di Artigiancassa della garanzia prestata dal Confidi e da Artigiancredito.

I finanziamenti alle imprese socie del Confidi sono concessi per le finalità ed alle condizioni riportate nell'allegato 2) che costituisce parte integrante della presente Convenzione. Le predette condizioni potranno essere successivamente modificate in relazione all'andamento del mercato del credito.


Art. 7
In base alle convenzioni di cui alla lettera a) delle premesse, per la stipula del contratto di finanziamento Artigiancassa dà mandato al Confidi, sulla base degli schemi contrattuali e della modulistica forniti da Artigiancassa medesima.
Art. 8

Artigiancassa provvederà all'erogazione del finanziamento a ricezione dei seguenti documenti:

  1. contratto di finanziamento contenente gli estremi del conto corrente bancario indicato dall'impresa, ove dovrà essere accreditato l'importo del finanziamento, e l'espressa autorizzazione, ad Artigiancassa, ad addebitare, sul medesimo conto corrente, l'importo delle rate di rimborso ad ogni singola scadenza ;
  2. disposizione irrevocabile di accettazione degli addebiti delle rate, sottoscritta dall'impresa, indirizzata all'Istituto di Credito presso il quale è intrattenuto il conto corrente bancario di cui al precedente punto a).

Il Confidi, sotto la propria responsabilità e dando ampia manleva ad Artigiancassa, può chiedere ad Artigiancassa medesima di procedere all'erogazione del finanziamento anche prima della ricezione da parte di Artigiancassa dell'originale dei suddetti documenti, dietro trasmissione degli stessi a mezzo fax.


ART. 9

Artigiancassa comunica mensilmente al Confidi e ad Artigiancredito le erogazioni effettuate, fornendo tutti gli estremi dei finanziamenti.

Artigiancassa, alla scadenza delle rate, provvede ad addebitare il relativo importo sul conto corrente bancario indicato dall'impresa.

ART. 10
Artigiancassa, a ricevimento anche di un solo storno dell'addebito di una rata, entro 30 giorni dal ricevimento dello storno stesso, provvede a sollecitare l'impresa per il pagamento, informando contestualmente il Confidi ed Artigiancredito.

Sentito preventivamente il Confidi, entro 90 giorni dalla comunicazione del mancato pagamento della rata rimasta insoluta, Artigiancassa comunica all'impresa, e al Confidi e ad Artigiancredito, la decadenza dal beneficio del termine e la revoca del finanziamento.

Tali termini potranno essere inferiori nel caso il Confidi e/o Artigiancredito ravvisassero motivi di urgenza per intervenire.

Il Confidi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca del finanziamento, inizia le azioni di recupero dell'intero credito per capitale ed interessi ed ogni altro accessorio avvalendosi anche di società allo scopo convenzionate (remunerate esclusivamente sul recuperato).

Ai fini del recupero l'insolvenza è calcolata con il seguente criterio:

 

  1. importo delle rate insolute;
  2. interessi di mora sulle rate insolute calcolati al tasso di stipula - maggiorato del 20 % del predetto tasso - fino al momento della revoca del finanziamento;
  3. residuo debito capitale alla data dell'ultima rata insoluta;
  4. interessi sull'importo di cui al punto 3) calcolati al tasso di stipula fino alla data di revoca del finanziamento ;
  5. interessi di mora successivi, fino alla data dell'effettivo soddisfo nella misura indicata al punto 2) del presente articolo.

Art. 11
Il Confidi promuoverà tutte le azioni, giudiziali e/o stragiudiziali, necessarie per il recupero dell'intero credito agendo quale mandatario con rappresentanza di Artigiancassa.

L'imputazione dei recuperi avverrà secondo le proporzioni di cui all'art. 3 e secondo le coperture di garanzia o i pagamenti effettuati dai garanti sulle singole componenti del credito individuate all'art. 10.

Le spese sostenute e documentate per il recupero del credito, giudiziali e/o stragiudiziali, saranno ripartite tra Artigiancassa e Confidi/Artigiancredito, senza riconoscimento di interessi, in misura proporzionale alla percentuale della garanzia collettiva prestata .

Art. 12
Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione della presente convenzione, a norma dell' art. 1456 c.c., nel caso di mancato versamento delle somme oggetto della garanzia di cui all' art. 3 a favore di Artigiancassa in relazione alle eventuali insolvenze da parte dei soggetti finanziati, fermo restando quanto previsto al secondo comma dell'articolo 14.
Art. 13
Artigiancredito favorirà altresì i contatti tra Artigiancassa ed altre Banche convenzionate con lo stesso per la conclusione di operazioni di cofinanziamento, assistite dalla garanzia collettiva, a favore delle imprese socie dei Confidi.
Art. 14
La presente convenzione è valida per la medesima durata delle Convenzioni di cui alla lettera a) delle premesse.

Restano salve le obbligazioni assunte dalle parti nel periodo di validità della convenzione stessa, fino a scadenza dei finanziamenti concessi nel periodo di vigenza.

Art. 15
Eventuali modifiche ovvero integrazioni di qualsiasi natura alla presente Convenzione, potranno essere introdotte attraverso normale scambio di corrispondenza.
Art. 16
Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che Artigiancassa dovesse sostenere in relazione alla presente Convenzione sono ripartiti in eguale misura tra Artigiancassa e Artigiancredito.

I compensi riconosciuti da Artigiancassa ai Confidi per la garanzia prestata da Confidi/Artigiancredito e per le attività connesse, nonchè per l'attività di cui all'articolo 13 della presente Convenzione, sono regolati dagli specifici allegati alle Convenzioni di cui alla lettera a) delle premesse.

Art. 17
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione e relativi allegati facenti parte della stessa, valgono le norme del Codice Civile in quanto compatibili.
Art. 18
Si fa esplicito riferimento a tutta la normativa del Codice Civile che obbliga le parti, in tutte le fasi del contratto, a comportarsi secondo correttezza e buona fede.

Qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, l' esecuzione e la risoluzione della presente Convenzione sarà deferita, ad iniziativa di una delle parti, al giudizio di tre arbitri. Ciascuna delle parti nominerà un arbitro. Gli arbitri così nominati sceglieranno di comune accordo il terzo, che svolgerà funzioni di presidente; in difetto di tale accordo il presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, ad istanza della parte più diligente. Il Collegio arbitrale avrà sede in Roma.

Gli arbitri assumeranno a maggioranza le proprie determinazioni, in via rituale secondo diritto , nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale.
Ferma restando la clausola compromissoria, e per quanto possa occorrere, è competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali, di cui uno viene trattenuto da Artigiancredito.
Artigiancassa S.p.A
Artigiancredito del Lazio

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