CONVENZIONI |
Convenzione
tra Artigiancassa S.P.A. e Artigiancredito del Lazio - Societa
Consortile Cooperativa a r.l. |
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L'anno 2001, il giorno 21 del mese di dicembre nella Sede di Artigiancredito
del Lazio, in Roma alla Piazza Pompei n° 14 |
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TRA | |
Artigiancassa S.p.A. - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A. (di seguito denominata anche Artigiancassa) - con sede in Roma, Via Crescenzo del Monte, 25 - codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 01158450583, iscritta all'Albo della banca d'Italia al numero 74756-80, capitale sociale £ 470.000.000.000.= interamente versato, rappresentata dal Sig. Mauro Marulli nato a Ardore (RC) il 2 gennaio 1945 in qualità di Dirigente di Artigiancassa e in forza di procura speciale conferita in data 21 maggio 2001 dall'Avv. Gianfranco Verzaro, Direttore generale e legale rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede della stessa |
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E | |
Artigiancredito del Lazio (di seguito denominata Artigiacredito), con sede in Roma, Piazza Pompei n° 14 codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n° 05651401001, rappresentata dal Sig. Danilo Cerreti, nato a Roma, il 7 ottobre 1952, in qualità di Presidente e legale rappresentante di Artigiancredito, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso; |
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Premesso che | |
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si conviene e stipula quanto
segue:
Art. 1 |
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Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione. Artigiancredito si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione ai Confidi indicati alla lettera a) delle premesse ed a far sì che i Confidi provvedano ad inoltrare detta copia, debitamente sottoscritta per benestare e accettazione, ad Artigiancassa. |
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Art. 2 |
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Artigiancredito invierà ad Artigiancassa
i propri bilanci relativi agli ultimi due esercizi e si impegna altresì
a trasmettere i bilanci degli anni successivi. |
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Art. 3 | |
Artigiancredito, a garanzia dei finanziamenti che verranno concessi alle imprese associate ai Confidi, presta la propria garanzia collettiva che cumulativamente alla garanzia collettiva prestata dai Confidi dovrà essere pari al 50 % - ovvero a percentuali più elevate che potranno essere concordate fra le parti in relazione a specifiche tipologie di interventi e/o di beneficiari dei finanziamenti - del credito di Artigiancassa per capitale, interessi ed accessori come in appresso determinato e, fin d'ora, costituisce irrevocabilmente un Fondo di Garanzia indivisibile che assisterà tutti gli interventi creditizi effettuati da Artigiancassa con parere favorevole dei Confidi. Detto Fondo di garanzia e l'analogo Fondo di garanzia costituito da
ciascuno dei Confidi , dovranno avere un saldo cumulativo determinato,
in relazione ai singoli crediti deliberati, con le seguenti modalità:
L'importo come sopra determinato, potrà, a seconda dell'operatività
del Confidi e di Artigiancredito:
Il predetto Fondo potrà essere costituito in forma di conto corrente fruttifero e/o, su richiesta di Artigiancredito, in obbligazioni e/o titoli di gradimento di Artigiancassa. L'alimentazione dei Fondi nei termini di cui sopra, costituisce un obbligo incondizionato e irrevocabile del Confidi e di Artigiacredito nella qualità di datori di garanzia. I depositi di cui sub A) e sub B) sono costituiti presso Artigiancassa. L'alimentazione del Fondo per la parte relativa al punto B) potrà essere in tutto o in parte derogata, a insindacabile giudizio di Artigiancassa, in presenza di garanzie successive prestate dall'impresa finanziata. La garanzia assiste anche quanto dovuto in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti da parte di chiunque ed a qualsiasi titolo. Qualora il finanziamento garantito sia dichiarato invalido o inefficace, la garanzia si intende fin d'ora pienamente valida ed efficace a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate da Artigiancassa. |
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Art. 4 | |
Le domande di finanziamento sono presentate
dalle imprese, su apposito modello, al Confidi che provvede ad effettuare
la propria istruttoria. La domanda dovrà essere corredata della
documentazione necessaria per la valutazione dell'affidamento. Ai fini
dell'istruttoria il Confidi e Artigiancassa si impegnano a fornire reciprocamente
ogni informazione sull'impresa di cui siano in possesso, senza comunque
che eventuali, involontarie omissioni o ritardi da parte di Artigiancassa
producano alcun effetto risolutivo delle garanzie descritte al precedente
art. 3.
Artigiancredito acquisirà direttamente dai Confidi la documentazione
necessaria alla propria istruttoria e valutazione e potrà altresì
richiedere ai Confidi copia di ogni comunicazione intercorsa fra Artigiancassa
e Confidi, oltre a quelle per le quali è espressamente previsto
nella presente Convenzione l'invio da parte di Artigiancassa direttamente
anche ad Artigiancredito , con totale esonero in capo ad Artigiancassa
di ogni responsabilità circa la correttezza e completezza dei
dati forniti ad Artigiancredito dai Confidi sia in sede istruttoria
che nel successivo sviluppo di tutta la relazione creditizia. |
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Art. 5 | |
Artigiancredito delibera la concessione della garanzia a copertura del rischio dei finanziamenti perfettamente conforme a quanto previsto dall'art. 3 della presente convenzione e trasmette al Confidi copia conforme all'originale della delibera di concessione della garanzia stessa che il Confidi inoltrerà ad Artigiancassa unitamente a :
In caso peraltro di mancata concessione della garanzia da parte di Artigiancredito, dallo stesso motivata nei confronti di Artigiancassa, il Confidi valuterà volta per volta l'opportunità di farsi carico dell'anzidetta garanzia per l'intera quota del 50 %. Si conviene tra le parti che tutta la documentazione prevista ai punti
c) e d) del presente articolo sarà inviata in originale dal Confidi
all'Artigiancassa prima dell'erogazione del finanziamento. Ai fini istruttori,
il Confidi dovrà inviare ad Artigiancassa copia della documentazione
di cui ai punti a) e b) del presente articolo integrata della dichiarazione
che i dati di bilancio riclassificati sono conformi ai documenti originali
in suo possesso. Resta inteso che comunque il Confidi dovrà tempestivamente
mettere a disposizione la documentazione di cui al punto c), laddove
tale documentazione fosse ritenuta necessaria da parte di Artigiancassa
per la definizione dell'istruttoria del finanziamento. |
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Art. 6 | |
Artigiancassa effettua l'istruttoria delle richieste di finanziamento, di norma entro 15/20 giorni, salvo allungamenti determinati dagli ordinari periodi di ferie estivi e natalizi o eventuali scioperi, provvedendo a comunicare al Confidi e ad Artigiancredito quelle accolte e deliberate, con il relativo piano di ammortamento (provvisorio) e con l'accettazione da parte di Artigiancassa della garanzia prestata dal Confidi e da Artigiancredito. I finanziamenti alle imprese socie del Confidi sono concessi per le finalità ed alle condizioni riportate nell'allegato 2) che costituisce parte integrante della presente Convenzione. Le predette condizioni potranno essere successivamente modificate in relazione all'andamento del mercato del credito.
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Art. 7 | |
In base alle convenzioni di cui alla lettera
a) delle premesse, per la stipula del contratto di finanziamento Artigiancassa
dà mandato al Confidi, sulla base degli schemi contrattuali e della
modulistica forniti da Artigiancassa medesima. |
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Art. 8 | |
Artigiancassa provvederà all'erogazione del finanziamento a
ricezione dei seguenti documenti:
Il Confidi, sotto la propria responsabilità e dando ampia manleva ad Artigiancassa, può chiedere ad Artigiancassa medesima di procedere all'erogazione del finanziamento anche prima della ricezione da parte di Artigiancassa dell'originale dei suddetti documenti, dietro trasmissione degli stessi a mezzo fax.
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ART. 9 | |
Artigiancassa comunica mensilmente al Confidi e ad Artigiancredito le erogazioni effettuate, fornendo tutti gli estremi dei finanziamenti. Artigiancassa, alla scadenza delle rate, provvede ad addebitare il relativo importo sul conto corrente bancario indicato dall'impresa. |
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ART. 10 | |
Artigiancassa, a ricevimento anche di un solo
storno dell'addebito di una rata, entro 30 giorni dal ricevimento dello
storno stesso, provvede a sollecitare l'impresa per il pagamento, informando
contestualmente il Confidi ed Artigiancredito.
Sentito preventivamente il Confidi, entro 90 giorni dalla comunicazione del mancato pagamento della rata rimasta insoluta, Artigiancassa comunica all'impresa, e al Confidi e ad Artigiancredito, la decadenza dal beneficio del termine e la revoca del finanziamento. Tali termini potranno essere inferiori nel caso il Confidi e/o Artigiancredito ravvisassero motivi di urgenza per intervenire. Il Confidi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca del finanziamento, inizia le azioni di recupero dell'intero credito per capitale ed interessi ed ogni altro accessorio avvalendosi anche di società allo scopo convenzionate (remunerate esclusivamente sul recuperato). Ai fini del recupero l'insolvenza è calcolata con il seguente criterio:
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Art. 11 | |
Il Confidi promuoverà tutte le azioni,
giudiziali e/o stragiudiziali, necessarie per il recupero dell'intero
credito agendo quale mandatario con rappresentanza di Artigiancassa.
L'imputazione dei recuperi avverrà secondo le proporzioni di cui all'art. 3 e secondo le coperture di garanzia o i pagamenti effettuati dai garanti sulle singole componenti del credito individuate all'art. 10. Le spese sostenute e documentate per il recupero del credito, giudiziali
e/o stragiudiziali, saranno ripartite tra Artigiancassa e Confidi/Artigiancredito,
senza riconoscimento di interessi, in misura proporzionale alla percentuale
della garanzia collettiva prestata . |
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Art. 12 | |
Si conviene espressamente che abbia luogo
la risoluzione della presente convenzione, a norma dell' art. 1456 c.c.,
nel caso di mancato versamento delle somme oggetto della garanzia di cui
all' art. 3 a favore di Artigiancassa in relazione alle eventuali insolvenze
da parte dei soggetti finanziati, fermo restando quanto previsto al secondo
comma dell'articolo 14. |
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Art. 13 | |
Artigiancredito favorirà altresì
i contatti tra Artigiancassa ed altre Banche convenzionate con lo stesso
per la conclusione di operazioni di cofinanziamento, assistite dalla garanzia
collettiva, a favore delle imprese socie dei Confidi. |
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Art. 14 | |
La presente convenzione è valida per
la medesima durata delle Convenzioni di cui alla lettera a) delle premesse.
Restano salve le obbligazioni assunte dalle parti nel periodo di validità
della convenzione stessa, fino a scadenza dei finanziamenti concessi
nel periodo di vigenza. |
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Art. 15 | |
Eventuali modifiche ovvero integrazioni di
qualsiasi natura alla presente Convenzione, potranno essere introdotte
attraverso normale scambio di corrispondenza. |
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Art. 16 | |
Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali
che Artigiancassa dovesse sostenere in relazione alla presente Convenzione
sono ripartiti in eguale misura tra Artigiancassa e Artigiancredito.
I compensi riconosciuti da Artigiancassa ai Confidi per la garanzia
prestata da Confidi/Artigiancredito e per le attività connesse,
nonchè per l'attività di cui all'articolo 13 della presente
Convenzione, sono regolati dagli specifici allegati alle Convenzioni
di cui alla lettera a) delle premesse. |
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Art. 17 | |
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione
e relativi allegati facenti parte della stessa, valgono le norme del Codice
Civile in quanto compatibili. |
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Art. 18 | |
Si fa esplicito riferimento a tutta la normativa
del Codice Civile che obbliga le parti, in tutte le fasi del contratto,
a comportarsi secondo correttezza e buona fede.
Qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, l' esecuzione e la risoluzione della presente Convenzione sarà deferita, ad iniziativa di una delle parti, al giudizio di tre arbitri. Ciascuna delle parti nominerà un arbitro. Gli arbitri così nominati sceglieranno di comune accordo il terzo, che svolgerà funzioni di presidente; in difetto di tale accordo il presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, ad istanza della parte più diligente. Il Collegio arbitrale avrà sede in Roma. Gli arbitri assumeranno a maggioranza le proprie determinazioni, in
via rituale secondo diritto , nel rispetto delle norme inderogabili
del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale. |
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Letto, confermato e sottoscritto in tre originali,
di cui uno viene trattenuto da Artigiancredito. |
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Artigiancassa S.p.A |
Artigiancredito del Lazio |