martedì 21 aprile 2009

RASSEGNA BREVE IN TEMA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Come ottenere il giusto risarcimento dei danni dai Comuni

Con l'espressa avvertenza che la questione è in continua evoluzione e che ogni caso particolare presenta delle specifiche peculiarietà che vanno ponderate attentamente al fine di valutare l'azione più idonea per ottenere tutela e soprattutto SE SIA OPPORTUNO AGIRE IN GIUDIZIO.
Va, inotre, tenuto nel debito conto che ai sensi dell'art. 40 del Codice Deontologico Forense, l'Avvocato eventualmente incaricato è tenuto ad INFORMARE CHIARAMENTE IL PROPRIO CLIENTE delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, delle soluzioni possibili INDICANDO IN MANIERA SPECIFICA costi, durata ed incertezza sull'esito di un eventuale processo. L'inadempimento dell'obbligo suindicato costituisce illecito disciplinare.
In particolare, la problematica è quale sia la disposizione del codice civile cui fare riferimento: l'art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (Cod. Pen. 185), ovvero l'art. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia. Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).
La differenza è sostanziale.
L'applicazione dell'art. 2043 fà sì che sia il danneggiato a dover provare la colpa del Comune, allegando in causa che la "buca" rappresentava un pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto), caratterizzato dalla coesistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità e dell’elemento soggettivo della imprevedibilità.
L'applicazione dell'art. 2051 consente una inversione della prova: il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio. L’obbligo di custodia sussiste se vi è:· a) il potere di controllare la cosa;· b) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;·c) il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. (Il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio. L’obbligo di custodia sussiste se vi è: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell’evento dannoso troverà applicazione l’art. 1227 c.c. - Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.03.2007 n° 7403).

Ne deriva che, secondo tale autorevole interprete, il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto degli indici suddetti. In questa direzione si è orientata anche negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della .custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità- del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 3651/2006; n. 15384/2006). Questo procedimento di verifica in merito all'esistenza del potere di controllo e vigilanza di cui si discute, come è stato dimostrato correttamente dalla ricorrente mediante trascrizione nel ricorso di significativi passaggi della decisione di primo grado (v. pag. 6 del ricorso), è stato puntualmente eseguito dal Tribunale di Ravenna, e con esito assolutamente affermativo, mentre è stato totalmente omesso dalla Corte di merito, che si è trincerata dietro l'inapplicabilità in via di principio dell'art. 2051 c.c. alla manutenzione delle strade da parte della P.A. (Cass. sent. n. 23924 del 19.11.2007).

Cassazione Sez.III, 23 gennaio 2009, n. 1691
La Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cass. Sez.III, 23 gennaio 2009, n. 1691) ha ribadito la precedente giurisprudenza (vedi sopra, Cass. sent. n. 23924 del 19.11.2007), precisando ulteriormente che «Sintomatico, in questo senso, deve considerarsi la circostanza, anch'essa tenuta presente dalla Corte di merito (ma da questa non valorizzata ai fini della riconducibilità della responsabilità del Comune di Roma nell'ambito di cui all'art. 2051 cc), che ha riguardo alla suddivisione in “zone” della manutenzione delle strade del territorio comunale, affidata in appalto a varie imprese, tra cui quella Antonio V.È indubbio, infatti, che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza gravata, tale “zonizzazione” comporta per il Comune, sul piano meramente fattuale, un maggiore grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità del Comune stesso per i danni da essi cagionato, salvo ricorso del caso fortuito». In sostanza, la circostanza che il comune abbia diviso in zone la manutenzione delle strade (come certo accade per le grandi città) è un elemento che aumenta il grado di di possibilità della manutenzione, con conseguente maggiore responsabilità per il comune.

Interessante sentenza del Tribunale di Trani, sentenza n. 1241/08, che nella parte in diritto così motiva: «Brevemente, in diritto, deve precisarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. da ultimo, Cassazione civile, sez. IlI, 25 luglio 2008, n. 20427), la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale, del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito", in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243). Tale fattore esterno può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente del danneggiato: se questo comportamento è stato eccezionale o straordinario (come nel caso in cui vi sia stato uso improprio della cosa), esclude totalmente il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno (caso fortuito del danneggiato); se, invece, è stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell'evento e, perciò, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia e il danno, può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227, co. 1, cod. civ. Occorre, dunque, verificare in fatto se la P.A., omettendo di custodire adeguatamente il bene demaniale strada abbia o non determinato un pericolo non visibile e non prevedibile e, perciò, non evitabile dall'utente con - l'uso della normale diligenza».

La pubblica amministrazione, omettendo il controllo sulla strada controllabile, perchè non eccessivamente estesa, deve aver creato un pericolo per il cittadino.

Un caso a parte è costituito dalle autostrade, che necessitano di maggiore controllo (reti di protezione, guard rail ecc.). La Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con la sentenza del 2 febbraio 2007, n. 2308, ha confermato la sentenza dei giudici di merito di condanna del gestore di autostrada per incidente verificatosi per l'attraversamento dell'autostrada da parte di un cane, vista l' omessa custodia (art. 2051 c.c.) e la mancata prova esimente.
In conclusione, per ottenere il giusto risarcimento dei danni sarà necessario verificare il singolo caso ed analizzare nello specifico la questione al fine di verificare le condizioni dell'azione e le relative prove.
La domanda di risarcimento va sempre rivolta al comune, stato o ente gestore della strada, che potranno chiamare in causa le ditte da loro designate per la custodia.
Nel caso di lesioni il responsabile dei danni provocati in incidente stradale determinato da buche sulla strada potrà rispondere anche penalmente (Cfr. Cassazione penale sez. IV, sentenza 08.02.2008 n° 6267)

La sentenza sulla custodia di autostrada
"
..........Quanto al denunciato vizio di violazione di legge, di cui sub a), occorre rilevare che la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3651/2006) ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dell'autostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche nella dimostrazione - in applicazione del principio di cd. vicinanza alla prova - di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del neminem laedere, di modo che, pertanto, il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa......."

Cassazione penale sez. IV, sentenza 08.02.2008 n° 6267) "A carico di ..... erano stati ravvisati profili di colpa generica, sub specie dell'imprudenza, imperizia e negligenza, in particolare perché, in violazione dell'obbligo di garanzia assunto nella qualità sopra indicata, ometteva di approntare adeguata sorveglianza ed idonea segnalazione di emergenza laddove ......... che, proprio a causa di tali buche profonde ed insidiose, perdeva il controllo del mezzo, e rovinava a terra, riportando lesioni gravissime a causa delle quali decedeva poco dopo il sinistro"

RASSEGNA BREVE IN TEMA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Come ottenere il giusto risarcimento dei danni dai Comuni

Con l'espressa avvertenza che la questione è in continua evoluzione e che ogni caso particolare presenta delle specifiche peculiarietà che vanno ponderate attentamente al fine di valutare l'azione più idonea per ottenere tutela e soprattutto SE SIA OPPORTUNO AGIRE IN GIUDIZIO.
Va, inotre, tenuto nel debito conto che ai sensi dell'art. 40 del Codice Deontologico Forense, l'Avvocato eventualmente incaricato è tenuto ad INFORMARE CHIARAMENTE IL PROPRIO CLIENTE delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, delle soluzioni possibili INDICANDO IN MANIERA SPECIFICA costi, durata ed incertezza sull'esito di un eventuale processo. L'inadempimento dell'obbligo suindicato costituisce illecito disciplinare.
In particolare, la problematica è quale sia la disposizione del codice civile cui fare riferimento: l'art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (Cod. Pen. 185), ovvero l'art. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia. Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).
La differenza è sostanziale.
L'applicazione dell'art. 2043 fà sì che sia il danneggiato a dover provare la colpa del Comune, allegando in causa che la "buca" rappresentava un pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto), caratterizzato dalla coesistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità e dell’elemento soggettivo della imprevedibilità.
L'applicazione dell'art. 2051 consente una inversione della prova: il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio. L’obbligo di custodia sussiste se vi è:· a) il potere di controllare la cosa;· b) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;·c) il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. (Il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio. L’obbligo di custodia sussiste se vi è: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell’evento dannoso troverà applicazione l’art. 1227 c.c. - Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.03.2007 n° 7403).

Ne deriva che, secondo tale autorevole interprete, il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto degli indici suddetti. In questa direzione si è orientata anche negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della .custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità- del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 3651/2006; n. 15384/2006). Questo procedimento di verifica in merito all'esistenza del potere di controllo e vigilanza di cui si discute, come è stato dimostrato correttamente dalla ricorrente mediante trascrizione nel ricorso di significativi passaggi della decisione di primo grado (v. pag. 6 del ricorso), è stato puntualmente eseguito dal Tribunale di Ravenna, e con esito assolutamente affermativo, mentre è stato totalmente omesso dalla Corte di merito, che si è trincerata dietro l'inapplicabilità in via di principio dell'art. 2051 c.c. alla manutenzione delle strade da parte della P.A. (Cass. sent. n. 23924 del 19.11.2007).

Cassazione Sez.III, 23 gennaio 2009, n. 1691
La Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cass. Sez.III, 23 gennaio 2009, n. 1691) ha ribadito la precedente giurisprudenza (vedi sopra, Cass. sent. n. 23924 del 19.11.2007), precisando ulteriormente che «Sintomatico, in questo senso, deve considerarsi la circostanza, anch'essa tenuta presente dalla Corte di merito (ma da questa non valorizzata ai fini della riconducibilità della responsabilità del Comune di Roma nell'ambito di cui all'art. 2051 cc), che ha riguardo alla suddivisione in “zone” della manutenzione delle strade del territorio comunale, affidata in appalto a varie imprese, tra cui quella Antonio V.È indubbio, infatti, che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza gravata, tale “zonizzazione” comporta per il Comune, sul piano meramente fattuale, un maggiore grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità del Comune stesso per i danni da essi cagionato, salvo ricorso del caso fortuito». In sostanza, la circostanza che il comune abbia diviso in zone la manutenzione delle strade (come certo accade per le grandi città) è un elemento che aumenta il grado di di possibilità della manutenzione, con conseguente maggiore responsabilità per il comune.

Interessante sentenza del Tribunale di Trani, sentenza n. 1241/08, che nella parte in diritto così motiva: «Brevemente, in diritto, deve precisarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. da ultimo, Cassazione civile, sez. IlI, 25 luglio 2008, n. 20427), la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale, del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito", in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243). Tale fattore esterno può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente del danneggiato: se questo comportamento è stato eccezionale o straordinario (come nel caso in cui vi sia stato uso improprio della cosa), esclude totalmente il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno (caso fortuito del danneggiato); se, invece, è stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell'evento e, perciò, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia e il danno, può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227, co. 1, cod. civ. Occorre, dunque, verificare in fatto se la P.A., omettendo di custodire adeguatamente il bene demaniale strada abbia o non determinato un pericolo non visibile e non prevedibile e, perciò, non evitabile dall'utente con - l'uso della normale diligenza».

La pubblica amministrazione, omettendo il controllo sulla strada controllabile, perchè non eccessivamente estesa, deve aver creato un pericolo per il cittadino.

Un caso a parte è costituito dalle autostrade, che necessitano di maggiore controllo (reti di protezione, guard rail ecc.). La Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con la sentenza del 2 febbraio 2007, n. 2308, ha confermato la sentenza dei giudici di merito di condanna del gestore di autostrada per incidente verificatosi per l'attraversamento dell'autostrada da parte di un cane, vista l' omessa custodia (art. 2051 c.c.) e la mancata prova esimente.
In conclusione, per ottenere il giusto risarcimento dei danni sarà necessario verificare il singolo caso ed analizzare nello specifico la questione al fine di verificare le condizioni dell'azione e le relative prove.
La domanda di risarcimento va sempre rivolta al comune, stato o ente gestore della strada, che potranno chiamare in causa le ditte da loro designate per la custodia.
Nel caso di lesioni il responsabile dei danni provocati in incidente stradale determinato da buche sulla strada potrà rispondere anche penalmente (Cfr. Cassazione penale sez. IV, sentenza 08.02.2008 n° 6267)

La sentenza sulla custodia di autostrada
"
..........Quanto al denunciato vizio di violazione di legge, di cui sub a), occorre rilevare che la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3651/2006) ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dell'autostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche nella dimostrazione - in applicazione del principio di cd. vicinanza alla prova - di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del neminem laedere, di modo che, pertanto, il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa......."

Cassazione penale sez. IV, sentenza 08.02.2008 n° 6267) "A carico di ..... erano stati ravvisati profili di colpa generica, sub specie dell'imprudenza, imperizia e negligenza, in particolare perché, in violazione dell'obbligo di garanzia assunto nella qualità sopra indicata, ometteva di approntare adeguata sorveglianza ed idonea segnalazione di emergenza laddove ......... che, proprio a causa di tali buche profonde ed insidiose, perdeva il controllo del mezzo, e rovinava a terra, riportando lesioni gravissime a causa delle quali decedeva poco dopo il sinistro"

lunedì 20 aprile 2009

Ecco il decreto flussi per l'anno 2009

Flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2009
D.P.C.M. 20.03.2009, G.U. 10.04.2009

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80.000 unità.
E' quanto previsto dal Decreto 20 marzo 2009, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2009, n. 84) al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli.
Il particolare la quota riguarda:
i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

(Altalex, 15 aprile 2009)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2009
Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2009. (09A04218)
(GU n. 84 del 10-4-2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;Considerato che il Documento programmatico triennale non e' stato emanato;Rilevato che e' necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2009, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli e che, allo scopo, puo' provvedersi, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita per l'anno 2008;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2008, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, che prevede una quota complessiva di 80.000 unita';
Decreta:
Art. 1.
1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2009, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.Roma, 20 marzo 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2009.
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 171.

Ecco il decreto flussi per l'anno 2009

Flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2009
D.P.C.M. 20.03.2009, G.U. 10.04.2009

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80.000 unità.
E' quanto previsto dal Decreto 20 marzo 2009, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2009, n. 84) al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli.
Il particolare la quota riguarda:
i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

(Altalex, 15 aprile 2009)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2009
Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2009. (09A04218)
(GU n. 84 del 10-4-2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;Considerato che il Documento programmatico triennale non e' stato emanato;Rilevato che e' necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2009, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli e che, allo scopo, puo' provvedersi, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita per l'anno 2008;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2008, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, che prevede una quota complessiva di 80.000 unita';
Decreta:
Art. 1.
1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2009, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.Roma, 20 marzo 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2009.
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 171.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...