Bright Side of Life

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

OTTENERE GLI INCREMENTI INTERI
Scacco matto all'Inpdap
Al compimento dell'eta' pensionabile, chi percepisce l'indennita' speciale spesso non riceve gli incrementi che gli spetterebbero.
Come far rivalere il proprio diritto?
"Nel caso di quiescenza anticipata, avvenuta, come nel mio caso, nel 1990, per dimissioni volontarie con un'anzianita' contributiva di 35 anni, l'I.I.S. mi e' stata commisurata in 35/40, le variazioni dell'indennità integrativa speciale dorrebbero essere attribuite per intero dalla data di raggiungimento dell'eta' di pensionamento da parte del titolare dalla pensione, ora ho compiuto 60 anni, che e' l'eta' prevista per il mio collocamento a riposo d'ufficio, e ho inoltrato una istanza all'Inpdap per ottenere gli incrementi in misura intera e cioe' 40/40, ma l’Inpdap mi ha comunicato che la domanda non puo' essere accolta in base all'art. 21 della Legge n.730 del 27/12/83. E' giusta la decisione dell'Istituto?".
A.M. Milano

Prendiamo Io spunto da questa lettera per esprimere il nostro parere su un'annosa vicenda che sembra trovare una soluzione solo facendo causa all'Inpdap.
Al raggiungimento dell'eta' di pensionamento (per eta' di pensionamento si intende quella risultante nei singoli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza) non e' prevista, secondo l'Inpdap, l'attribuzione degli incrementi interi da perequazione automatica, nonostante, tali incrementi siano stati contemplali dall'articolo 10 del D.L. n. 17/1983 come convertilo nella Legge n. 79/1983 e tale criterio fosse stato chiarito dallo stesso ministero del Tesoro con la circolare n. 1465 del 21/6/84, che stabilisce:
LA CIRCOLARE DEL TESORO
"...le Direzioni provinciali del Tesoro, pertanto, dalla data di compimento dell'eta' massima stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, daranno in misura intera, ai titolari di pensione della specie, soltanto gli incrementi della indennita' integrativa speciale, da sommare alla indennita' stessa."
NORMA E CIRCOLARE INATTUATE
Purtroppo ne la norma, ne la circolare vengono attuate. Si sostiene che l'art 21 della legge n. 730 del 27 dicembre 1983 avrebbe reso inoperante quanto disposto dall'art 10 della legge n. 79/83, la cui efficacia era collegata al meccanismo di adeguamento di questo emolumento, basato sul valore unitario del punto di contingenza. Ci consta che più di una "sezione" della Corte dei Conti, chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ha condannato l'Inpdap a corrispondere gli incrementi interi a decorrere dal compimento dell'eta' pensionabile.
INOLTRE LE SENTENZE....La magistratura conclude che la modalità di calcolo dell'indennita' integrativa speciale in "misura intera", spettante una volta raggiunta l'eta' del pensionamento, consiste nell'incrementare in percentuale l'importo dell'indennita' integrativa speciale in godimento nei quarantesimi mancanti, importo che sarebbe spettato in caso di cessazione del servizio per raggiungimento del massimo di anzianita', aggiungendo poi tale incremento all'indennita' effettivamente pagata. L'istanza e' tesa quindi ad ottenere, dal compimento dei 65 anni (o anche minore secondo gli ordinamenti), gli incrementi della indennita' integrativa speciale al cento per cento. La cortese lettrice potra' per l'eventuale tutela, avvalersi della consulenza legale dello studio di consulenti legali Lex Office (che tutela i pensionati in tutto il nord Italia) che potra' contattare ai seguenti numeri:

 

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