mercoledì 8 giugno 2011

Risoluzione ONU 1970 (2011) sulla Libia – Traduzione italiana integrale

Ecco finalmente, a grande richiesta, la traduzione integrale della prima risoluzione del Consiglio di Sicurezza sulla Libia, quella del 26 febbraio scorso.
La risoluzione dispone il deferimento di Gheddafi e altri leader libici al Tribunale Penale Internazionale; l’embargo sulle armi; le restrizioni agli spostamenti personali di Gheddafi e altri leader; il congelamento dei loro beni all’estero; l’istituzione di un Comitato per le sanzioni, incaricato di sovrintendere alla loro applicazione e successivamente investito di nuove funzioni dalla risoluzione 1973; misure per l’assistenza umanitaria.


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[V. anche la terza risoluzione ONU sulla Libia, no. 2009 del 16 settembre 2011
e la quarta risoluzione ONU sulla Libia, no. 2016 del 27 ottobre 2011] 
 


 
ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

Risoluzione  1970 (2011)

Adottata dal Consiglio di Sicurezza nella sua 6491esima riunione del 26 febbraio 2011


Il Consiglio di Sicurezza,

Esprimendo grave preoccupazione per la situazione della Jamahiriya Araba di Libia e condannando la violenza e l’uso della forza contro i civili,

Deplorando le gravi (gross) e sistematiche violazioni dei diritti umani, compresa la repressione ai danni di pacifici manifestanti, esprimendo profonda preoccupazione per la morte di civili e respingendo categoricamente l’incitamento all’ostilità e alla violenza contro la popolazione civile compiuto dal più alto livello del governo libico,

Apprezzando (welcoming) la condanna da parte della Lega Araba, dell’Unione Africana e del Segretario Generale dell’Organizzazione della Conferenza Islamica, delle non lievi (serious) violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale che vengono commesse nella Jamahiriya Araba di Libia,

Prendendo atto della lettera inviata al Presidente del Consiglio di Sicurezza dal Rappresentante Permanente della Jamahiriya Araba di Libia in data 26 febbraio 2011,

Apprezzando la risoluzione del Consiglio per i Diritti Umani A/HRC/S-15/1 del 25 febbraio 2011, compresa la decisione di inviare urgentemente una commissione d’indagine internazionale indipendente per investigare tutte le asserite violazioni del diritto umanitario internazionale nella Jamahiriya Araba di Libia, allo scopo di accertare i fatti e le circostanze di tali violazioni e dei crimini perpetrati, e identificarne ove possibile i responsabili,

Considerato che i diffusi e sistematici attacchi attualmente in corso nella Jamahiriya Araba di Libia contro la popolazione civile potrebbero configurare la fattispecie di crimini contro l’umanità,

Esprimendo preoccupazione per la condizione dei profughi costretti a fuggire la violenza nella Jamahiriya Araba di Libia,

Esprimendo altresì preoccupazione per le notizie di carenze di forniture mediche per il trattamento dei feriti,

Richiamando la responsabilità delle autorità libiche per la protezione della propria popolazione,

Sottolineando la necessità di rispettare le libertà di pacifica riunione e di espressione, ivi compresa la libertà dei media,

Rimarcando la necessità che i responsabili di attacchi ai civili, anche da parte di forze sotto il loro controllo, siano chiamati a render conto delle proprie azioni

Richiamando l’articolo 16 dello Statuto di Roma, in base al quale nessuna indagine o procedimento può essere iniziato o proseguito dal Tribunale Penale Internazionale per un periodo di 12 mesi dopo una richiesta in tal senso da parte del Consiglio di Sicurezza,

Esprimendo preoccupazione per la sicurezza dei cittadini stranieri e dei loro diritti nella Jamahiriya Araba di Libia,

Riaffermando la propria ferma determinazione a garantire la sovranità, l’indipendenza, l’integrità territoriale e l’unità nazionale della Jamahiriya Araba di Libia,

Consapevole della propria responsabilità primaria per la salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale in base allo Statuto delle Nazioni Unite,

Agendo  in base al Capo VII dello Statuto delle Nazioni Unite e adottando misure in base al suo Articolo 41,

1. Chiede (demands) che si metta immediatamente fine alla violenza e invita a compiere i passi necessari a soddisfare le legittime richieste della popolazione;

2. Esorta (urges) le autorità libiche a:

(a) Agire con la massima moderazione, rispettare i diritti umani e il diritto umanitario internazionale, e consentire immediato accesso al monitoraggio umanitario internazionale;

(b) Garantire la sicurezza di tutti i cittadini stranieri e dei loro beni e agevolare la partenza di quanti fra essi desiderano lasciare il paese;

(c) Garantire un accesso sicuro al paese per le forniture mediche e umanitarie e per le organizzazioni e gli operatori umanitari; e

(d) Rimuovere immediatamente ogni restrizione ai media di qualsiasi genere;

3. Richiede (requests) a tutti gli stati membri, per quanto possibile, di collaborare nell’evacuazione di quei cittadini stranieri che desiderano lasciare il paese;

Deferimento al Tribunale Penale Internazionale

4. Decide di deferire la situazione creatasi nella Jamahiriya Araba di Libia a partire dal 15 febbraio 2011 al Procuratore del Tribunale Penale Internazionale;

5. Decide che le autorità libiche coopereranno pienamente, prestando ogni necessaria assistenza, con il Tribunale e il Procuratore in applicazione di questa risoluzione e, nel riconoscere che gli Stati che non aderiscono allo Statuto di Roma non hanno alcun obbligo in base ad esso, esorta tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali interessate (concerned), regionali e non, a collaborare pienamente con il Tribunale e il Procuratore;

6. Decide che i cittadini, i funzionari e il personale, in carica o in congedo, di Stati al di fuori della Jamahiriya Araba di Libia che non aderiscano allo Statuto di Roma del Tribunale Penale Internazionale, saranno soggetti alla giurisdizione esclusiva dello Stato di appartenenza per tutti gli atti o omissioni riconducibili o connessi ad operazioni nella Jamahiriya Araba di Libia istituite (established) o autorizzate dal Consiglio, a meno che lo Stato non abbia espressamente rinunciato a tale giurisdizione esclusiva;

7. Invita (invites) il Procuratore a informare il Consiglio di Sicurezza entro due mesi dall’adozione di questa risoluzione e in seguito ogni sei mesi sulle iniziative intraprese in applicazione di questa risoluzione;

8. Riconosce che nessuna spesa affrontata in relazione al deferimento, comprese le spese relative alle indagini o azioni connesse al deferimento stesso, sarà a carico delle Nazioni Unite e che tali spese saranno sopportate dagli aderenti allo Statuto di Roma e da quegli Stati che vorranno volontariamente contribuire;

Embargo sulle armi

9. Decide che tutti gli Stati membri prenderanno immediatamente le misure necessarie per impedire la fornitura diretta o indiretta, la vendita o il trasferimento alla Jamahiriya Araba di Libia, dai loro territori o attraverso di essi, o ad opera di loro cittadini, o con l’uso di imbarcazioni o velivoli battenti la loro bandiera, di armamenti e materiali affini di ogni tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e ricambi per quanto sopra, nonché assistenza tecnica, addestramento, assistenza finanziaria o di altro tipo, relativa ad attività militari o alla fornitura, manutenzione o impiego di armi e materiali affini, compresa la fornitura di personale mercenario armato che tragga o non tragga origine dai loro territori, e decide altresì che questa misura non si applicherà a:

(a) Forniture di attrezzature militari non letali destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e connessa assistenza o addestramento tecnico, secondo preventiva approvazione del Comitato istituito in base al paragrafo 24 infra;

(b) Abbigliamento protettivo, compresi giubbotti antiproiettile ed elmetti militari, temporaneamente esportati nella Jamahiriya Araba di Libia da personale delle Nazioni Unite, esponenti dei media e operatori umanitari e di sviluppo e personale associato, esclusivamente per loro uso personale; o

(c) Altre vendite o forniture di armi e materiali annessi, o forniture di assistenza o personale, preventivamente approvate dal Comitato;

10. Decide che la Jamahiriya Araba di Libia metterà fine all’esportazione di tutte le armi e materiali collegati e che tutti gli Stati Membri vieteranno ai loro cittadini, o con l’uso di imbarcazioni o velivoli battenti la loro bandiera, l’approcacciamento dalla Jamahiriya Araba di Libia di tali articoli, originanti o meno nel territorio della Jamahiriya Araba di Libia;

11. Invita (calls upon) tutti gli Stati, e in particolare gli Stati prossimi alla Jamahiriya Araba di Libia, a ispezionare, in accordo con le proprie autorità nazionali e la propria legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto marittimo e le rilevanti pattuizioni internazionali in materia di aviazione civile, tutti i mezzi da carico provenienti dalla Jamahiriya Araba di Libia o ivi diretti, nel proprio territorio, porti e aeroporti compresi, se lo Stato interessato (concerned) dispone di informazioni che facciano ragionevolmente ritenere che il mezzo contenga articoli la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sia proibita dai paragrafi 9 o 10 di questa risoluzione, allo scopo di assicurare la rigorosa applicazione di tali disposizioni;

12. Decide di autorizzare tutti gli Stati Membri, e che tutti gli Stati Membri provvederanno, in caso di scoperta di articoli proibiti dai paragrafi 9 o 10 di questa risoluzione, a confiscare e a disporre (in modi come la distruzione, la messa fuori uso, l’immagazzinamento o il trasferimento a tali fini a Stato diverso da quelli di origine e destinazione) degli articoli la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sia proibita dai paragrafi 9 o 10 di questa risoluzione, e decide altresì che tutti gli Stati Membri presteranno collaborazione a questo scopo;

13. Prescrive (requires) a qualsiasi Stato Membro intraprenda un’ispezione in applicazione del paragrafo 11 supra, di presentare prontamente un iniziale rapporto scritto al Comitato, contenente, in particolare, spiegazioni sulle ragioni delle ispezioni e i loro risultati, indicando se è stata prestata cooperazione o meno, e, in caso di reperimento di articoli proibiti, prescrive altresì a tali Stati Membri di presentare in seguito al Comitato un ulteriore rapporto scritto contenente i particolari rilevanti sull’ispezione, la confisca e il trattamento dei beni, nonché i particolari rilevanti sul trasferimento, compresa una descrizione degli articoli, della loro origine e destinazione designata, qualora tali informazioni non fossero già contenute nel rapporto iniziale;

14. Incoraggia gli Stati Membri ad adottare misure per scoraggiare fortemente i propri cittadini dal recarsi nella Jamahiriya Araba di Libia per partecipare ad attività per conto delle autorità libiche che potrebbero, per ragionevole valutazione, contribuire alla violazione dei diritti umani;

15. Decide che tutti gli Stati Membri prenderanno le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nei loro territori agli individui elencati nell’Allegato 1 di questa risoluzione o designati dal Comitato istituito in base al paragrafo 24 infra, fermo restando che nessuna disposizione del presente paragrafo potrà obbligare uno Stato a rifiutare ai propri cittadini l’ingresso nel proprio territorio;

16. Decide che le misure imposte dal paragrafo 15 supra non si applicheranno:

(a) Qualora il Comitato determini caso per caso che il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie, ivi compresi gli obblighi religiosi;

(b) Qualora l’ingresso o il transito sia necessario ai fini di un procedimento giudiziario;

(c) Qualora il Comitato determini caso per caso che un’esenzione possa giovare alle finalità della pace e della riconciliazione nazionale nella Jamahiriya Araba di Libia e alla stabilità della regione; ovvero

(d) Qualora uno Stato determini caso per caso che tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità nella Jamahiriya Araba di Libia e tale Stato successivamente informi il Comitato entro quarantotto ore da tale determinazione;

Congelamento dei beni

17. Decide che tutti gli Stati Membri congeleranno senza indugio tutti i fondi, altre attività finanziarie (financial assets) e risorse economiche (economic resources) che si trovino nei propri territori e che siano possedute e controllate, direttamente o indirettamente, dagli individui o entità elencate nell’Allegato II di questa risoluzione o designate dal Comitato istituito in base al paragrafo 24 infra, o da individui o entità che agiscono per loro conto o su loro istruzioni, o da entità possedute o controllate da essi, e decide altresì che tutti gli Stati Membri faranno sì che sia impedito che qualsiasi fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia resa disponibile dai loro cittadini o da qualsiasi individuo o entità all’interno del loro territorio, a favore o a beneficio degli individui o entità elencate nell’Allegato II di questa risoluzione o degli individui designati dal Comitato;

 18. Esprime la propria intenzione di far sì che i beni congelati in applicazione del paragrafo 17 siano in seguito resi disponibili a favore e beneficio del popolo della Jamahiriya Araba di Libia;

19. Decide che le misure imposte dal paragrafo 17 supra non si applicano ai fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche che gli Stati Membri interessati (relevant) abbiano stabilito essere:

(a) Necessarie per spese essenziali, ivi compresi i pagamenti per alimenti, canoni di locazione o mutui ipotecari, medicine e trattamenti medici, tributi, premi d’assicurazione e fatturazioni periodiche per servizi di pubblica utilità, o esclusivamente per il pagamento di ragionevoli parcelle professionali e rimborsi per spese sostenute in connessione con la prestazione di servizi legali in conformità alla legislazione nazionale, o remunerazioni e addebiti, in conformità alla legislazione nazionale, per l’ordinaria gestione o manutenzione dei fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche soggette a congelamento, dietro notifica da parte dello Stato interessato (relevant) al Comitato dell’intenzione di autorizzare, ove appropriato, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche, e in assenza di una deliberazione negativa da parte della Commissione entro cinque giornate lavorative da tale notifica;

(b) Necessarie per spese straordinarie, purché tale determinazione sia stata notificata dallo Stato o Stati Membri interessati (relevant) al Comitato e sia stata approvata dal Comitato stesso;

(c) Oggetto di crediti privilegiati o giudiziari, di origine giudiziaria, amministrativa o arbitrale (subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment), nel qual caso i fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche potranno essere usate per soddisfare tali crediti (that lien or judgement), purché il credito sia sorto antecedentemente alla data della presente risoluzione, non torni a beneficio di una persona o entità designata in base al paragrafo 17 supra, e sia stato notificato al Comitato dallo Stato o Stati Membri interessati (relevant);

20. Decide che gli Stati Membri potranno consentire l’accredito sui conti congelati in base alle disposizioni del paragrafo 17 supra, di interessi o altre entrate dovute su tali conti, o pagamenti dovuti in base a contratti, accordi o obbligazioni preesistenti alla data in cui tali conti siano stati assoggettati alle disposizioni di questa risoluzione, fermo restando che tali eventuali interessi, altre entrate e pagamenti restano soggetti a queste disposizioni e sono congelati;

21. Decide che le disposizioni del paragrafo 17 supra non impediranno a una persona o entità designata di provvedere a pagamenti dovuti in base a contratti stipulati anteriormente alla elencazione di tale persona o entità, purché gli Stati interessati (relevant) abbiano stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da persona o entità designata in base al paragrafo 17 supra, e dopo notifica al Comitato da parte degli Stati interessati dell’intenzione di erogare o riscuotere tali pagamenti o di autorizzare, ove appropriato, lo scongelamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche a questo scopo, con 10 giornate lavorative di anticipo su tale autorizzazione.

Criteri di designazione

22. Decide che le misure previste dai paragrafi 15 e 17 si applicheranno alle entità o individui designati dal Comitato, in base al paragrafo 24 (b) e (c), rispettivamente;

(a) Coinvolti o complici nell’atto di ordinare, controllare, o altrimenti dirigere, il compimento di gravi (serious) abusi contro i diritti umani ai danni di persone nella Jamahiriya Araba di Libia, ivi compresi il coinvolgimento o la complicità nel progettare, comandare, ordinare o condurre attacchi, in violazione del diritto internazionale, inclusi i bombardamenti aerei, contro la popolazione e le risorse civili; o

(b) Operanti per conto o a favore o agli ordini di individui o entità identificati alla lettera (a).

23. Incoraggia fortemente gli Stati Membri a sottoporre al Comitato i nomi di individui o entità rispondenti ai criteri definiti al paragrafo 22 supra.

Nuovo Comitato per le Sanzioni

24. Decide di istituire, in conformità alla regola 28 del suo regolamento procedurale provvisorio (provisional rules of procedure), un Comitato del Consiglio di Sicurezza composto da tutti i membri del Consiglio (qui designato “il Comitato”), per svolgere i seguenti compiti:

(a) Verificare (to monitor) l’attuazione delle misure imposte dai paragrafi 9, 10, 15 e 17;

(b) Designare gli invidui soggetti alle misure imposte dal paragrafo 15 supra ed esaminare le richieste di esenzione in base al paragrafo 16;

(c) Designare gli invidui soggetti alle misure imposte dal paragrafo 17 supra ed esaminare le richieste di esenzione in base ai paragrafi 19 e 20;

(d) Stabilire le linee guida eventualmente necessarie per facilitare l’attuazione delle misure imposte sopra;

(e) Riferire entro trenta giorni al Consiglio di Sicurezza sul proprio lavoro per il primo rapporto e successivamente riferire come ritenuto necessario dal Comitato stesso;

(f) Incoraggiare un dialogo fra il Comitato e gli Stati Membri interessati (interested), in particolare quelli della regione, anche invitando rappresentanti di tali stati ad incontrare il Comitato per discutere l’attuazione delle misure;

(g) Richiedere a tutti gli Stati qualsiasi informazione ritenga utile in merito alle azioni da essi intraprese per attuare efficacemente le misure imposte sopra;

(h) Esaminare e prendere adeguati provvedimenti sulle informazioni concernenti presunte violazioni o casi di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute in questa risoluzione;

25. Invita (calls upon) tutti gli Stati Membri a riferire alla Commissione entro 120 giorni dall’adozione di questa risoluzione sui passi che avranno intrapreso nell’intento di attuare efficacemente i paragrafi 9, 10, 15 e 17 supra;

Assistenza umanitaria

26. Invita (calls upon) tutti gli Stati Membri a facilitare e sostenere, lavorando insieme e agendo in collaborazione con il Segretario Generale, il ritorno delle organizzazioni umanitarie e a rendere disponibile l’assistenza umanitaria e connessa (humanitarian and related assistance) nella Jamahiriya Araba di Libia; richiede (requests) agli Stati interessati (concerned) di tenere regolarmente informato il Consiglio di Sicurezza sull’evolversi delle azioni intraprese in applicazione di questo paragrafo, ed esprime la propria disponibilità a considerare l’adozione di ulteriori adeguate misure, se necessario a tale scopo;

Impegno alla revisione (review)

27. Afferma che terrà sotto continua osservazione (review) gli atti delle autorità libiche e che sarà pronta a rivedere (review) l’adeguatezza delle misure contenute in questa risoluzione, compreso il rafforzamento, la modifica, la sospensione o la revoca delle misure stesse, secondo quanto risulterà opportuno in qualsiasi momento, alla luce dell’ottemperanza delle autorità libiche alle pertinenti disposizioni di questa risoluzione;

28. Decide  di rimanere attivamente investito della questione.

 Fonte del testo originale: un.org United Nations 




2 commenti:

  1. Ciao Alb,
    grazie per questa traduzione. Comunque mi pare sempre peggio, onestamente ormai ho sospeso il giudizio, e l'entusiasmo iniziale che ho condiviso con te a Fiesole a febbraio è svanito del tutto. Anzi, come ho già detto penso sempre più al Kosovo come termine di paragone "semiotico", naturalmente fatti i dovuti distinguo tra un capo di stato legittimo come Slobodan Milosevic e un da sempre oggettivamente inguardabile Mu'ammar Gheddafi. Ma questi ribelli non mi piacciono punto, e mi fanno adesso ancora più paura del loro antagonista, sono talmente simili a un UCK nordafricano, così proni alla NATO, così subalterni, così politicamente nulli...è una guerra dal carattere tanto neocoloniale da far schifo. No, a questo punto comunque vada sarà un fallimento. Anzi, lo è già stato, e certamente è un altro precedente pericoloso che si va a sommare alla lunga lista degli interventi euroamericani dell'era postsovietica. Non so se hai già letto questo:
    http://news.antiwar.com/2011/06/08/nato-threatens-to-turn-guns-on-libya-rebels-over-attacks-on-civilians/
    A presto,
    Ste

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  2. Caro Stefano, sono anch'io profondamente desolato dall'orribile evoluzione di questa guerra, che è diventata un ennesimo intollerabile sopruso. Le nubi all'orizzonte che intravedevo il 17 marzo sono diventate spaventosi nembi di tempesta che hanno ormai completamente ottenebrato il cielo terso della primavera egiziana e tunisina e avvelenato il risveglio di tutto il mondo arabo. Ancor più desolante mi sembra l'assenza di indignazione e di protesta in Italia ed in tutto l'Occidente. A distanza di settant'anni da quando lo disse Robinson Jeffers, "stark violence is still the sire of all the world's values."

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