Rimborso del credito Irpef da Modello 730

giovedì 25 agosto 2011

Il credito Irpef che scaturisce dal Modello 730 dei contribuenti che si sono avvalsi di tale modello dichiarativo può, in alcuni casi, non essere rimborsato in un’unica soluzione per l’intero importo spettante: il contribuente può vederselo rimborsato dal proprio datore di lavoro (o sostituto d’imposta) in busta paga anche a rate mensili e di importo variabile.

Tale meccanismo è dovuto alla capienza del debito Irpef del datore di lavoro: l’Irpef che il datore di lavoro rimborsa ai propri dipendenti in un mese non può superare l’Irpef a debito dovuto dal datore di lavoro nello stesso mese.

il datore di lavoro, che avrà ricevuto il modello 730/4 dal CAF o da altro professionista incaricato all’elaborazione e all’invio del modello 730 con le risultanze a credito o a debito del proprio dipendente, inizierà a corrispondere il credito spettante o a trattenere il debito dovuto in busta paga.

Il datore di lavoro compenserà tale rimborso a credito al dipendente con l’Irpef a sua volta trattenuta sulla totalità delle retribuzioni dei propri lavoratori dipendenti. In caso di incapienza Irpef, cioè l’Irpef trattenuta non è sufficiente a coprire il credito dovuto al dipendente, il residuo credito verrà corrisposto nei mesi successivi.

Il contribuente che vuole vedersi rimborsato il credito Irpef ha a disposizione un numero predeterminato massimo di buste paga: il termine ultimo da parte del datore di lavoro corrisponde alla busta paga del mese di dicembre.

Se anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al contribuente, tale importo non potrà essere ulteriormente gestito nelle buste paga successive all’ultima relativa al periodo d’imposta precedente. Tuttavia tale credito non andrà perduto: il datore di lavoro esporrà nel CUD che consegnerà successivamente al proprio dipendente l’importo residuo non ancora rimborsato per incapienza.

Il contribuente, pertanto, potrà riportare il credito nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico) dell’anno successivo come eccedenza dell’anno precedente  il meccanismo sarà lo stesso di quello esposto fin qui.

Per quanto riguarda i contribuenti pensionati che hanno come sostituto di imposta Inps, Inpdap o altri enti pensionistici il procedimento è il medesimo.

Fonte: la rete

0 commenti: