Avvocato Domenico Esposito
 


AFFIDO DEI FIGLI E DETRAZIONI FISCALI

 

Per i genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le detrazioni per i figli spettano:

In caso di affido esclusivo, al solo genitore affidatario, salvo accordo diverso;
In caso di affido congiunto: al 50%, salvo accordo diverso;
Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, l'altro genitore puo' fruire intereamente della detrazione.


Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa".
Al verificarsi di tale condizione, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell'altro, non opera automaticamente ma deve essere portata a conoscenza dell'altro genitore e presuppone un'intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali.
La predetta intesa non e' obbligatoria e puo' intervenire solo nel caso in cui un genitore, non avendo la possibilita' di usufruire della detrazione per limiti dell'imposta dovuta, comunichi all'altro la volonta' di attribuire la detrazione per l'intera quota.
Il riferimento normativo alla impossibilita' di "usufruire della detrazione per limite di reddito" si ricollega all'ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del beneficio riconosciuto per i figli a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR, non possa di fatto fruire in tutto o in parte della detrazione d'imposta, a causa di una imposta insufficiente.

Figlio maggiorenne o portatore di handicap
La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'eta' del figlio e dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap. Nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizione dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50 per cento, si ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore eta' del figlio.

Agenzia delle entrate, circolare 16.3.2007 n.15


Casi particolari:

 

Agenzia delle entrate, circolare 4.4.2008 n. 34/e

Figlio del - della convivente

Se una madre, successivamente al divorzio, contrae matrimonio con altra persona, quest'ultimo puo' applicare la detrazione per il figlio della moglie?
Le detrazioni sono riconosciute "per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati” (art. 12, comma 1, lett. c), del Tuir).
Fermo il limite di reddito di euro 2.840,51 per essere considerati familiari a carico, per poter detrarre il carico di famiglia e' necessario un rapporto di parentela o affiliazione con il figlio della moglie, in mancanza del quale la detrazione spetta esclusivamente alla madre (anche se questa non può fruirne per in capienza dell’imposta).



Possibile devolvere la detrazione per intero all'altro genitore se non si puo' fruire della detrazione a causa di oneri deducibili

La possibilità di devolvere la detrazione per intero all’altro genitore, ricorre anche nell’ipotesi in cui il genitore, originariamente affidatario, pur avendo un reddito più elevato rispetto a quello dell’altro genitore, non possa fruire della detrazione in quanto in possesso di oneri deducibili e/o detraibili tali da azzerare l’imposta.

 

Figli maggiorenni

Come si deve ripartire tra genitori separati la detrazione se il figlio e' maggiorenne, o se la sentenza di separazione non si pronuncia sull'affido oppure ove se la sentenza di separazione è stata emessa in anni precedenti e il figlio minorenne e' stato affidato solo a un genitore e nell’anno 2007 il figlio risulta maggiorenne?
In questi casi, poiché la norma richiede la condizione dell'affidamento, i genitori, salvo diverso accordo, possano continuare a fruire della detrazione nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio.
Se la sentenza non si pronuncia sull’affido, si ritiene che la detrazione debba essere ripartita in egual misura tra i due genitori, salva anche in questo caso la possibilità di giungere ad un diverso accordo.