home  | mail                                                                                                                        Anno VI, Novembre 2010

 

CORTE DI CASSAZIONE;  Sezione I civile; sentenza 4 novembre 2010, n. 22506; Pres. LUCCIOLI; Est. GIANCOLA; P.M. (conf.) CARESTIA. Cassa App. Firenze 14 marzo 2006.

 

Filiazione naturale – Mantenimento dei figli – Rimborso degli arretrati – Criteri di liquidazione – Accertamento del quantum – Necessità – Esborsi sostenuti dal genitore – Rilevanza (Cod. civ., artt. 147, 148, 155, 261, 317-bis e 1299).

 

«In tema di filiazione naturale, il diritto di regresso di un genitore nei confronti dell’altro per le spese interamente sostenute per il mantenimento, sin dalla nascita, del figlio presuppone l’accertamento del quantum dovuto in restituzione; quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto, o presumibilmente, sostenuti dal genitore che ha affrontato, per intero, la spesa. In entrambi i casi, non si può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e, nel tempo, variabili esigenze effettivamente soddisfatte, o notoriamente da soddisfare, nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore (quali, all’epoca, goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali), né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori» (massima affidamentocondiviso.it) (1)

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(1) Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione del riferito principio di diritto, ha cassato la pronuncia di merito che, nel quantificare, in concreto, l'entità del rimborso delle spese di mantenimento sostenute dalla madre per il mantenimento del figlio, si era limitata ad anticipare alla data della nascita del minore l'importo dell'assegno mensile già fissato per il suo mantenimento nel tempo posteriore alla domanda giudiziale.

In ordine alla natura ed ai criteri di quantificazione dell'obbligo di rimborso delle spese di mantenimento del figlio minore a favore del genitore che le ha sostenute nella loro totalità, la Corte di cassazione, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, ha affermato il principio di diritto che «un genitore non può essere obbligato a contribuire alle spese per il figlio che siano irragionevoli», in quanto: «poichè i genitori devono adempiere l'obbligazione di mantenimento verso i figli (art. 147 cod. civ.) in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148, comma 1, cod. civ.) ai fini della quantificazione del rimborso pro quota vanno tenuti presenti tali criteri, considerando, cioè, quanto avrebbe dovuto corrispondere il genitore qualora il riconoscimento avesse avuto luogo fin dalla nascita del minore» (Cass. 25 febbraio 2009, n. 4588, in Foro it., 2009, I, 1026).

In tema di accertamento della filiazione naturale, la Suprema Corte, con riferimento alla questione interpretativa relativa alla individuazione della data a partire dalla quale è proponibile la domanda di rimborso delle somme anticipate per il mantenimento del figlio minore, ha affermato, per la prima volta, il principio di diritto in base al quale la domanda di rimborso può essere proposta in giudizio con la domanda di accertamento della paternità o maternità, mentre è l'esecuzione del titolo che presuppone la definitività della sentenza di accertamento (Cass. 30 luglio 2010, n. 17914, inedita, secondo cui tale conclusione: «risulta anche in linea con il principio di economicità e di quello del giusto processo che ne impone, fra l'altro, una sua ragionevole durata»).

 

 

 

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