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TRIBUNALE
DI CATANIA; ordinanza 11
luglio 2006; Giudice istruttore MURANA, F. c. T.. Separazione personale – Atti che ostacolano il corretto svolgimento
delle modalità dell’affidamento – Sussistenza – Ammonimento del
genitore inadempiente (Cod.
civ., art. 155; cod. proc. civ., art. 709-ter). «In ipotesi di comportamenti posti in essere dalla madre e
volti ad impedire al padre di tenere con sé la prole, il Giudice deve
ammonire il genitore inadempiente ad astenersi da tale condotta,
altamente pregiudizievole per il corretto sviluppo dei rapporti
padre-figli, la quale potrà in prosieguo, ove perdurante, comportare
l’adozione delle misure previste dall’art. 709-ter
c.p.c.» (massima
affidamentocondiviso.it) (1) __________ (1)
Trattasi di una delle prime applicazioni giurisprudenziali dell’art.
709-ter c.p.c.; nella specie,
il Giudice istruttore, acclarata la sussistenza di comportamenti
ostruzionistici posti in essere dalla madre e volti a frapporre ostacoli
agli incontri tra padre e figli (circostanza, questa, non contestata
dallo stesso genitore collocatario della prole), ha ammonito il genitore
inadempiente «ad astenersi da tale condotta», avvertendolo che, perdurando tale
comportamento, questi avrebbe potuto subire la modifica dei
provvedimenti in vigore e, anche congiuntamente, l’applicazione delle
sanzioni previste nel richiamato art. 709-ter,
co. 2, punti 2), 3) e 4). In
giurisprudenza, vedi Trib. Modena, ordinanza 7 aprile 2006, pubblicata,
per esteso, su www.altalex.it, con cui il Giudice istruttore ha ritenuto opportuno:
«richiamare il convenuto all’adempimento dei propri obblighi sanciti
dal provvedimento presidenziale, tramite l’ammonimento e la
conseguente inflizione della sanzione del pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo
successivamente disporre, nel caso di protrazione dell’inottemperanza
e di specifica prova dei danni, il risarcimento patrimoniale a carico
del convenuto». Nella specie, era stato accertato l’inadempimento del
padre all’obbligo di corrispondere all’altro coniuge il contributo
di mantenimento della prole, nonché al dovere di mantenere un rapporto
costante e continuativo con i figli. Il
provvedimento adottato dal Tribunale di Catania è pienamente
condivisibile, tenuto conto che una delle finalità perseguite dal
legislatore della riforma è stata quella di favorire un cambiamento
culturale nei rapporti genitore-figlio; ciò significa che il Giudice,
data l’autorevolezza del ruolo assunto nella regolamentazione della
vita familiare a seguito dell’allentamento del vincolo matrimoniale,
deve, ove ne ricorrano i presupposti anche di ufficio, ammonire le parti
ad assumere comportamenti responsabili nei confronti della prole e, di
conseguenza, rispettosi delle prescrizioni adottate dalla medesima
Autorità giudiziaria. Sul «nuovo» art. 709-ter c.p.c., vedi, in dottrina, PAGLIANI, I procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, Milano, 2006, p. 166, nonché BALENA-BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, p. 420.
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