home  | mail                                                                                                                        Anno II, Agosto 2006


TRIBUNALE DI CATANIA; ordinanza 11 luglio 2006; Giudice istruttore MURANA, F. c. T..

 

Separazione personale – Atti che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento – Sussistenza – Ammonimento del genitore inadempiente (Cod. civ., art. 155; cod. proc. civ., art. 709-ter).

 

«In ipotesi di comportamenti posti in essere dalla madre e volti ad impedire al padre di tenere con sé la prole, il Giudice deve ammonire il genitore inadempiente ad astenersi da tale condotta, altamente pregiudizievole per il corretto sviluppo dei rapporti padre-figli, la quale potrà in prosieguo, ove perdurante, comportare l’adozione delle misure previste dall’art. 709-ter c.p.c.» (massima affidamentocondiviso.it) (1)

 

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(1) Trattasi di una delle prime applicazioni giurisprudenziali dell’art. 709-ter c.p.c.; nella specie, il Giudice istruttore, acclarata la sussistenza di comportamenti ostruzionistici posti in essere dalla madre e volti a frapporre ostacoli agli incontri tra padre e figli (circostanza, questa, non contestata dallo stesso genitore collocatario della prole), ha ammonito il genitore inadempiente «ad astenersi da tale condotta», avvertendolo che, perdurando tale comportamento, questi avrebbe potuto subire la modifica dei provvedimenti in vigore e, anche congiuntamente, l’applicazione delle sanzioni previste nel richiamato art. 709-ter, co. 2, punti 2), 3) e 4).

 In giurisprudenza, vedi Trib. Modena, ordinanza 7 aprile 2006, pubblicata, per esteso, su www.altalex.it, con cui il Giudice istruttore ha ritenuto opportuno: «richiamare il convenuto all’adempimento dei propri obblighi sanciti dal provvedimento presidenziale, tramite l’ammonimento e la conseguente inflizione della sanzione del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo successivamente disporre, nel caso di protrazione dell’inottemperanza e di specifica prova dei danni, il risarcimento patrimoniale a carico del convenuto». Nella specie, era stato accertato l’inadempimento del padre all’obbligo di corrispondere all’altro coniuge il contributo di mantenimento della prole, nonché al dovere di mantenere un rapporto costante e continuativo con i figli.

Il provvedimento adottato dal Tribunale di Catania è pienamente condivisibile, tenuto conto che una delle finalità perseguite dal legislatore della riforma è stata quella di favorire un cambiamento culturale nei rapporti genitore-figlio; ciò significa che il Giudice, data l’autorevolezza del ruolo assunto nella regolamentazione della vita familiare a seguito dell’allentamento del vincolo matrimoniale, deve, ove ne ricorrano i presupposti anche di ufficio, ammonire le parti ad assumere comportamenti responsabili nei confronti della prole e, di conseguenza, rispettosi delle prescrizioni adottate dalla medesima Autorità giudiziaria.

Sul «nuovo» art. 709-ter c.p.c., vedi, in dottrina, PAGLIANI, I procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, Milano, 2006, p. 166, nonché BALENA-BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, p. 420.

 

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