home  | mail                                                                                                                        Anno VI, Novembre 2010

 

   CORTE DI CASSAZIONE;  Sezione I civile; sentenza 4 novembre 2010, n. 22502; Pres. LUCCIOLI; Est. FELICETTI; P.M. (conf.) ZENO. Conferma App. Genova 20 novembre 2008.

 

Filiazione naturale – Affidamento condiviso – Collocamento prevalente del minore presso un genitore – Conseguenze patrimoniali – Mantenimento diretto – Regola generale – Esclusione – Assegno periodico – Necessità (Cod. civ., art. 155; cod. proc. civ., art. 112).

 

«In tema di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la regola dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 4 della legge n. 54 del 2006, implica che il giudice disponga, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone l’art. 155 cod. civ. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore» (massima affidamentocondiviso.it) (1)

 

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(1) Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione del riferito principio di diritto, ha disatteso la doglianza del padre secondo cui, in base alla legge 8 febbraio 2006 n. 54, il mantenimento diretto costituirebbe la forma normale di mantenimento, cosicché la Corte territoriale avrebbe errato nel disporre il pagamento di un assegno periodico a suo carico, senza tenere conto del mutato quadro normativo.

Pertanto, la Corte di cassazione ha ribadito il principio in base al quale, anche a seguito dell’introduzione dell’affidamento condiviso, la regola generale di contribuzione al mantenimento dei figli, in ipotesi di loro collocamento prevalente presso uno dei genitori, è costituita dalla corresponsione di un assegno periodico da porre a carico del genitore non collocatario (mantenimento indiretto).

In senso senso conforme Cass. 4 novembre 2009, n. 23411, nonché Cass. 6 novembre 2009, n. 23630, entrambe pubblicate in questa Rivista.

 

 

 

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