ASTE GIUDIZIARIE - La normativa
Il Processo
Esecutivo
Fasi del Processo Esecutivo Immobiliare - Il
Pignoramento
Fasi del Processo Esecutivo Immobiliare - Le Vendite
e l’Assegnazione
Delega ai Notai
La vendita di beni compresi nel fallimento
Il Processo Esecutivo
L’esecuzione forzata è regolata dal libro VI del Codice
Civile e dal libro III del Codice di Procedura Civile.
Esso tende a realizzare coattivamente il soddisfacimento della pretesa
del creditore cha ha a suo fondamento una sentenza o altro titolo esecutivo.
Competente in materia di esecuzione forzata è il giudice dell’esecuzione
del tribunale del luogo ove si trovano i beni mobili od immobili oggetto
dell’espropriazione.
I soggetti del processo sono da un lato l’organo esecutivo (ufficiale
giudiziario) che opera nell’ambito dell’ufficio giudiziario
e sotto il controllo del giudice, dall’altro il creditore ed il
debitore, che rispettivamente, chiede o nei cui confronti è chiesta
la tutela giurisdizionale.
Fasi del Processo Esecutivo Immobiliare -
Il Pignoramento
Il Pignoramento (art.555 c.p.c.)
L’esecuzione forzata inizia con
il pignoramento. Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre alla garanzia del credito indicato, i beni che vi si assoggettano
e i frutti di esso.
Tale vincolo giuridico produce l’effetto di rendere inefficaci
nei confronti del creditore procedente e dei creditori inetervenuti
gli atti di alienazione o di disposizione compiuti da debitore ed aventi
ad oggetto i beni pignorati.
Nell’esecuzione del pignoramento immobiliare si distinguono due
diversi momenti processuali:
la notifica al debitore di un atto sottoscritto dal creditore nel quale
di indicano i beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre
ad esecuzione la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari
a cura dell’ufficiale giudiziario. Con il pignoramento il debitore
è costituito custode dei beni pignorati.
Tuttavia la legge prevede la possibilità che il giudice dell’esecuzione,
su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto,e
sentito il debitore, possa nominare custode una persona diversa dallo
stesso debitore.
Il pignoramento diviene inefficace trascorsi
90 giorni senza che siano stati compiuti atti esecutivi.
Fasi del Processo Esecutivo Immobiliare - Le Vendite
e l’Assegnazione
Per realizzazione concreta del credito, il creditore procedente (o qualunque
altro creditore intervenuto, munito del titolo esecutivo) deve ottenere
la liquidazione dei beni oggetto di espropriazione, ossia la trasformazione
dei beni in denaro.
Egli ha due possibilità:
- fare istanza per la vendita dei beni pignorati;
- fare istanza per la loro assegnazione in pagamento.
La vendita forzata ha la funzione di
trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Può avvenire:
- all’incanto: è caratterizzata dalla gara pubblica dei
concorrenti nella sala delle pubbliche udienze davanti al giudice dell’esecuzione.
Il tempo di aggiudicazione dell’immobile è di tre minuti
dall’offerta. L’aggiudicazione è fatta, secondo la
norma generale, all’ultimo maggiore offerente. Tuttavia non è
definitiva: infatti la legge ammette che entro 10 giorni dall’aggiudicazione
possano essere fatte nuove offerte, purché superiori di un sesto
al prezzo raggiunto nell’incanto. Se ciò avviene, si fa
luogo ad una gara fra coloro che abbiano fatto le nuove offerte ed il
primo aggiudicatario, alla quale si applicano le norme della vendita
senza incanto. (art. 576-591 cpc).
- senza incanto: si realizza mediante offerte individuali depositate
in cancelleria e, quindi , senza gara fra i concorrenti. L’offerta,
irrevocabile per venti giorni, deve contenere: l’indicazione del
prezzo, del tempo e del luogo del pagamento e ogni altro elemento utile
per la valutazione di essa. L’offerta non è efficace se
fatta per un prezzo inferiore a quello determinato nell’avviso
di vendita e se l’offerente non presta cauzione in misura non
inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. Chiunque può
offrire tranne il debitore. (art. 570-575 cpc).
Delega ai Notai
L’art. 591 bis introdotto dalla legge 302/98 prevede la delega
a notai per l’espletamento delle procedure esecutive presso i
loro studi.
La vendita di beni compresi nel fallimento
Qualora oggetto della vendita siano beni appartenenti alla procedura
concorsuale, in base alla legge fallimentare, il giudice delegato ha
facoltà di optare per la vendita all'incanto affidando l'incarico
all'Istituto Vendite Giudiziarie. L'incanto si svolge alla presenza
del curatore fallimentare ed è regolato dalle norme stabilite
dagli artt. 534 e ss. del c.p.c.Se la vendita è senza incanto
l'Istituto Vendite Giudiziarie provvede all'alienazione dei beni fallimentari,
secondo le norme previste dagli artt. 532 e 533 c.p.c., e, comunque,
nel rispetto delle modalità stabilte dal giudice fallimentare
per la liquidazione del patrimonio mobiliare. Riceve anche le offerte
pervenute direttamente al curatore, e da questi trasmesse, provvedendo
ad invitare gli offerenti, nel caso di più proposte, ad una gara
sull'offerta maggiore.