ASTE GIUDIZIARIE - La normativa

Il Processo Esecutivo
Fasi del Processo Esecutivo Immobiliare - Il Pignoramento
Fasi del Processo Esecutivo Immobiliare - Le Vendite e l’Assegnazione
Delega ai Notai
La vendita di beni compresi nel fallimento



Il Processo Esecutivo

L’esecuzione forzata è regolata dal libro VI del Codice Civile e dal libro III del Codice di Procedura Civile.
Esso tende a realizzare coattivamente il soddisfacimento della pretesa del creditore cha ha a suo fondamento una sentenza o altro titolo esecutivo. Competente in materia di esecuzione forzata è il giudice dell’esecuzione del tribunale del luogo ove si trovano i beni mobili od immobili oggetto dell’espropriazione.
I soggetti del processo sono da un lato l’organo esecutivo (ufficiale giudiziario) che opera nell’ambito dell’ufficio giudiziario e sotto il controllo del giudice, dall’altro il creditore ed il debitore, che rispettivamente, chiede o nei cui confronti è chiesta la tutela giurisdizionale.


Fasi del Processo Esecutivo Immobiliare - Il Pignoramento

Il Pignoramento (art.555 c.p.c.)

L’esecuzione forzata inizia con il pignoramento. Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato, i beni che vi si assoggettano e i frutti di esso.
Tale vincolo giuridico produce l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori inetervenuti gli atti di alienazione o di disposizione compiuti da debitore ed aventi ad oggetto i beni pignorati.

Nell’esecuzione del pignoramento immobiliare si distinguono due diversi momenti processuali:
la notifica al debitore di un atto sottoscritto dal creditore nel quale di indicano i beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari a cura dell’ufficiale giudiziario. Con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati.
Tuttavia la legge prevede la possibilità che il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto,e sentito il debitore, possa nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.

Il pignoramento diviene inefficace trascorsi 90 giorni senza che siano stati compiuti atti esecutivi.


Fasi del Processo Esecutivo Immobiliare - Le Vendite e l’Assegnazione
Per realizzazione concreta del credito, il creditore procedente (o qualunque altro creditore intervenuto, munito del titolo esecutivo) deve ottenere la liquidazione dei beni oggetto di espropriazione, ossia la trasformazione dei beni in denaro.
Egli ha due possibilità:
- fare istanza per la vendita dei beni pignorati;
- fare istanza per la loro assegnazione in pagamento.

La vendita forzata ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Può avvenire:
- all’incanto: è caratterizzata dalla gara pubblica dei concorrenti nella sala delle pubbliche udienze davanti al giudice dell’esecuzione. Il tempo di aggiudicazione dell’immobile è di tre minuti dall’offerta. L’aggiudicazione è fatta, secondo la norma generale, all’ultimo maggiore offerente. Tuttavia non è definitiva: infatti la legge ammette che entro 10 giorni dall’aggiudicazione possano essere fatte nuove offerte, purché superiori di un sesto al prezzo raggiunto nell’incanto. Se ciò avviene, si fa luogo ad una gara fra coloro che abbiano fatto le nuove offerte ed il primo aggiudicatario, alla quale si applicano le norme della vendita senza incanto. (art. 576-591 cpc).
- senza incanto: si realizza mediante offerte individuali depositate in cancelleria e, quindi , senza gara fra i concorrenti. L’offerta, irrevocabile per venti giorni, deve contenere: l’indicazione del prezzo, del tempo e del luogo del pagamento e ogni altro elemento utile per la valutazione di essa. L’offerta non è efficace se fatta per un prezzo inferiore a quello determinato nell’avviso di vendita e se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. Chiunque può offrire tranne il debitore. (art. 570-575 cpc).


Delega ai Notai
L’art. 591 bis introdotto dalla legge 302/98 prevede la delega a notai per l’espletamento delle procedure esecutive presso i loro studi.


La vendita di beni compresi nel fallimento
Qualora oggetto della vendita siano beni appartenenti alla procedura concorsuale, in base alla legge fallimentare, il giudice delegato ha facoltà di optare per la vendita all'incanto affidando l'incarico all'Istituto Vendite Giudiziarie. L'incanto si svolge alla presenza del curatore fallimentare ed è regolato dalle norme stabilite dagli artt. 534 e ss. del c.p.c.Se la vendita è senza incanto l'Istituto Vendite Giudiziarie provvede all'alienazione dei beni fallimentari, secondo le norme previste dagli artt. 532 e 533 c.p.c., e, comunque, nel rispetto delle modalità stabilte dal giudice fallimentare per la liquidazione del patrimonio mobiliare. Riceve anche le offerte pervenute direttamente al curatore, e da questi trasmesse, provvedendo ad invitare gli offerenti, nel caso di più proposte, ad una gara sull'offerta maggiore.




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