LO STATUTO DI AMICO ALBERO
associazione a difesa del verde
STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO
DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI
ART. 1 (Denominazione e Sede)
-E’ costituita l’associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita semplicemente Associazione.
-L’ Associazione non persegue fini di lucro
-L’Associazione ha sede in Mestre (Ve), via Col Moschin n.20
-Associazione potrà avere altre sedi
ART. 2 (Statuto e regolamento)
-L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle L. 266/91, delle leggi regionali e dei principi generali
dell’ordinamento giuridico italiano.
ART. 3 (Efficacia dello Statuto)
-Lo Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento delle
attività dell’Associazione, vincola alla sua osservanza gli aderenti
all’associazione.
ART. 4 (Modifica dello Statuto)
-Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell’assemblea
degli aderenti e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
-Le proposte di variazione devono essere poste tra i punti all’ordine del
giorno della convocazione dell’assemblea.
ART. 5 (Interpretazione dello Statuto)
-Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei
contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi del codice civile.
TITOLO II - FINALITA’
ART. 6 (Finalità generali)
-L’Associazione persegue il fine della tutela e valorizzazione degli alberi,
del verde pubblico, del paesaggio, della qualità della vita
ART. 7 (Finalità e settori specifici)
-Le specifiche finalità dell’Associazione sono:
- • incrementare il verde pubblico urbano ed extraurbano;
- • educare al rispetto del verde e dell’ambiente;
- • promuovere iniziative culturali;
- • pubblicare e/o distribuire materiale e documenti per la tutela e
- valorizzazione dell’ambiente ed in particolare degli alberi
ART. 8
(Ambito di attuazione delle finalità)
L’ Associazione pur operando nella Regione Veneto, intende attivarsi anche
in altre realtà territoriali.
TITOLO III - GLI ADERENTI
ART. 9 (Ammissione)
-Sono aderenti all'associazione tutte le persone che ne condividono le
finalità, sono mossi da spirito di solidarietà e di tutela dell'ambiente e della
salute.
-L'adesione all'associazione é deliberata, su domanda scritta del richiedente
al Presidente, dal Comitato Direttivo, che stabilisce se gli aderenti siano soci
ordinari o soci sostenitori.
ART. 10 (Diritti e Doveri)
- I soci ordinari eleggono gli organi dell’associazione.
-I soci ordinari, in numero pari almeno ad un terzo di tutti i soci ordinari,
possono chiedere che vengano messe all’ordine del giorno specifiche questioni.
-Gli aderenti hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
-Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dall'associazione stessa.
-Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività in modo
personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.
-Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione,
dovrà essere animato da correttezza e buona fede.
ART. 11 (Esclusione)
L’aderente all’associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto
può essere escluso dall’associazione.
L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo, se la proposta è nell’ordine
del giorno di convocazione, dopo aver convocato l’interessato per la sua
audizione, con voto segreto
TITOLO IV - GLI ORGANI
ART. 12 (Indicazione degli organi)
Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Comitato Direttivo, il
Presidente.
ART. 13 (Composizione dell’Assemblea)
-L'Assemblea é composta da tutti i soci ordinari dell'associazione.
-L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'associazione, ovvero in caso di
sua assenza da un componente del Comitato Direttivo.
ART. 14 (Convocazione dell’Assemblea)
-L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente.
-Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, anche a mezzo fax o
posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, trasmesso a tutti i soci
ordinari ed affisso nella sede almeno una settimana prima.
-L’Assemblea può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di
almeno un terzo dei soci ordinari dell’Associazione.
ART. 15 (Validità dell'Assemblea)
-L'Assemblea é regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. Non sono ammesse deleghe.
ART. 16 (Compiti dell’Assemblea)
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con due terzi dei voti
dei soci ordinari. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal
Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale é tenuto a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.
Ogni socio ordinario dell'associazione ha diritto di consultare il verbale e di
farne copia.
ART. 17 (Composizione del Comitato Direttivo)
-Il Comitato Direttivo composto da un minimo di tre membri in n. dispari di
componenti e viene eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari.
-Il Comitato Direttivo é validamente costituito quando sono presenti la
maggioranza dei suoi componenti.
ART. 18 (Presidente)
-Il Presidente dell'associazione é il Presidente del Comitato Direttivo.
-Il Presidente é eletto dall’Assemblea, ovvero dal Comitato Direttivo se a ciò
delegato dall’Assemblea ed in sede di prima nomina, a maggioranza di voti.
ART. 19 (Durata e funzioni)
-Il Comitato Direttivo, che dura in carica per un periodo di un anno, può
essere revocato dall’assemblea, con maggioranza di due terzi dei presenti, se la proposta di revoca è all’o.d.g.
Il Comitato Direttivo svolge, su indicazione dell’assemblea, le attività esecutive relative all’associazione.
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica un anno.
L’assemblea, con la maggioranza di due terzi può revocare il Presidente se la proposta di revoca è all’o.d.g.
Un mese prima della scadenza del Comitato Direttivo il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Comitato Direttivo.
Il Presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’associazione.
Il Presidente preside l’Assemblea e il Comitato e cura l’ordinario svolgimento dei lavori, fatta salva la possibilità di delega.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell’associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE
ART. 20 (Indicazione delle risorse)
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- - beni immobili e mobili,
- - contributi,
- - donazioni e lasciti,
- - rimborsi,
- - ogni altro tipo di entrate o proventi.
ART. 21 (Beni)
-I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
-I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'associazione e sono ad essa intestati.
-I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere dati in comodato all'associazione stessa.
-I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che é
depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti
ART. 22 (Contributi)
-I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea ovvero dal Comitato Direttivo
-I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati benemeriti.
ART. 23 (Erogazioni, donazioni e lasciti)
-Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le
finalità statutarie dell'associazione
-I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario,dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le
finalità statutarie dell'associazione.
ART. 24 (Rimborsi)
-I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'assemblea.
-L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità
statutarie dell'associazione.
ART. 25 (Devoluzione dei beni)
-In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni , dopo la liquidazione, saranno devoluti ad una analoga associazione.
TITOLO VI - IL BILANCIO
ART. 26 (Bilancio consuntivo e preventivo)
- Il bilancio dell’Associazione é annuale.
-Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
-Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrata per l'esercizio annuale.
ART. 27 (Formazione e contenuto del bilancio)
-Il bilancio consuntivo é elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene le singole voci spesa e di entrata relative al periodo di un anno
-Il Bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo é elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le revisioni
delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
Art.28 (Approvazione del bilancio)
-Il bilancio consuntivo é approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
-Il bilancio consuntivo é depositato presso la sede dell'associazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderenti
-Il Bilancio preventivo é approvato dall'assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza dei presenti
-Il Bilancio preventivo é depositato presso la sede dell'associazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
TITOLO VII -LE CONVENZIONI
ART. 29 (Convenzioni)
-Le convenzioni dell'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo, a maggioranza semplice.
-Copia di ogni convenzione é custodita a cura del presidente, nella sede dell'associazione
- Le convenzioni sono stipulate dal presidente dell'associazione.
- Il Comitato Direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione.
TITOLO VIII - LA RESPONSABILITA'
ART.30 (Responsabilità dell'associazione)
-L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI
ART.35 (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal seguente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.