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I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati alla liquidazione periodica dell'IVA.
La liquidazione periodica consiste nella determinazione della posizione debitoria o creditoria ai fini IVA relativamente ad un determinato periodo di tempo.
La liquidazione IVA può essere mensile o trimestrale. Coloro che effettuano la liquidazione trimestrale raggruppano i mesi come segue:
- I trimestre : gennaio, febbraio, marzo;
- II trimestre : aprile, maggio, giugno;
- III trimestre : luglio, agosto, settembre;
- IV trimestre : ottobre, novembre, dicembre.
Per il calcolo della liquidazione IVA si procede come segue:
+ IVA esigibile sulle fatture emesse nel periodo di riferimento
+ IVA esigibile sui corrispettivi emessi nel periodo di riferimento
- IVA detraibile delle fatture di acquisto registrate nell'apposito registro nel periodo di riferimento
= IVA a debito / a credito
Occorre osservare che l'IVA relativa a fatture emesse e corrispettivi va a debito anche qualora non si sia proceduto alla registrazione di detti documenti negli appositi registri. L'IVA sugli acquisti, invece, è detraibile solo a condizione che le fatture di acquisto siano state registrate nell'apposito registro.
Nel caso in cui dal calcolo della liquidazione emerga una posizione debitoria, questa deve essere saldata.
I contribuenti mensili versano l'IVA a debito entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Così, ad esempio, l'IVA relativa al mese di maggio va versata entro il 16 giugno.
In contribuenti trimestrali, invece, versano l'IVA entro le seguenti scadenze:
I trimestre : 16 maggio
II trimestre : 16 agosto
III trimestre : 16 novembre
IV trimestre : 16 marzo dell'anno successivo. Occorre precisare che è improprio parlare di liquidazione periodica in riferimento al versamento di marzo poiché sarebbe opportuno parlare di liquidazione annuale, ma per il momento non è il caso di approfondire.
L'IVA versata dai trimestrali va maggiorata dell'1% a titolo di interessi per la dilazione di pagamento.
Nel caso in cui dal calcolo della liquidazione emerga una posizione creditoria, questa viene riportata al periodo successivo.
Pertanto, per il calcolo della liquidazione IVA del periodo successivo si procederà come segue:
+ IVA esigibile sulle fatture emesse nel periodo di riferimento
+ IVA esigibile sui corrispettivi emessi nel periodo di riferimento
- IVA detraibile delle fatture di acquisto registrate nell'apposito registro nel periodo di riferimento
- IVA a credito del periodo precedente
= IVA a debito / a credito
Se a fine anno emerge una posizione creditoria, anziché riportarla alla liquidazione del periodo successivo, è possibile compensare il credito con altri tributi in F24. Prima della compensazione del credito IVA con altri tributi è consigliabile redigere la dichiarazione IVA onde essere certi dell'ammontare del credito maturato.