COORDINAMENTO PRECARI E DISOCCUPATI DELLA SCUOLA della Provincia di Venezia
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Legge n. 306 del 27 ottobre 2000
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 240 del 28 agosto 2000 recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001
(in G.U. n. 253 del 28/10/2000)
Art.
1 - Disposizioni relative al personale della scuola
1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui
all'art. 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte
in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31
marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate
d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del
personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in
data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tal fine
disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000/2001,
con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della
sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000/2001,
con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività
didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definiti restano
confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo
determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in
sede di approvazione definitiva.
2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso
per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale
incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e
comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami,
banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola
materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi
dell'art. 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, con
ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con
decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede
al 1° settembre 2001.
3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni
autorizzate in applicazione alle vigenti disposizioni.
4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico
2000/2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è valido a tutti gli
effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso
per cui è stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.
5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000/2001, in attesa
della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento
delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche,
è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio
nell'anno scolastico 1999/2000 per supplenza annuale o temporanea sino al
termine delle attività didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il
dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla
base delle graduatorie di circolo o d'istituto, anche dei circoli o istituti
viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999/2000, che restano efficaci,
anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla
definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'art. 4, comma
7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano
anche al personale educativo e al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il personale
nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma che abbia titolo
all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o
temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico
2000/2001, è confermato all'atto della nomina da parte del Provveditore agli
Studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.
6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze
al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico,
di cui all'art. 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
aggiornate e integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che,
negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel
medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno 30 giorni, anche
con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.
6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2,
comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i
requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000,
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla
predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000,
n. 33, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28 marzo 2000 - 4a Serie
Speciale. Il personale di cui al presente comma è inserito a domanda, previo
superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti,
all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi
a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel
medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore
fabbisogno, valutato in lire 38,5 miliardi, per il completamento della predetta
sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato
di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della Pubblica Istruzione.
6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole
di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n.124.
Con decreto da emanare di concerto tra il Ministro della Pubblica Istruzione e
il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono
stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle
necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di
specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità
di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le
modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di
specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato
dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia
ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998, n. 460. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che
frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della
presente legge. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui
al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda
nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al
comma 6-bis.
7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: "Il periodo trascorso in tale
posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la
sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il
periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un
quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad
una sede disponibile da loro scelta".
7-bis. Nella legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 26, comma 10,
secondo periodo, le parole: "un anno scolastico" sono sostituite dalle
altre: "un quinquennio". Nel medesimo comma, dopo il secondo periodo
è aggiunto il seguente: "In tal caso il personale, alla cessazione del
comando, è assegnato con priorità ad una sede disponibile di sua scelta".
Art. 2 - Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a
decorrere dal 1° settembre 2000
1. I capi di istituto di cui all'art. 25/ter, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo
1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo della formazione mediante la frequenza
degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei
ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale
alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di
titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro
posizione giuridica.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina alle istituzioni scolastiche
finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per
completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal
Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio
dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione,
valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000/2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 2000, lire
119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002 allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-bis. Al fine di dare piena attuazione al comma 11 dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti
didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza
pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il
Ministero della Pubblica Istruzione è autorizzato ad erogare alle Accademie di
Belle Arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la
somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001
e 2002. Agli stessi fini il Ministero della Pubblica Istruzione è autorizzato
ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in misura
prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale,
la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma valutato complessivamente in lire 4
miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per
l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000/2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della Pubblica Istruzione.
3. All'art. 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento dei vari gradi e tipologie di istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della Pubblica Istruzione e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 2-bis - Elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.
1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale
delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
sono indette entro trenta giorni dalla attivazione dell'apposito comparto di cui
all'articolo 2, comma 6, della stessa legge.