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21/11/2016
Scadono nel 2016 i tre sgravi le nuove assunzioni e il superbonus Garanzia giovani.

Con la fine del 2016 arrivano al capolinea una serie di agevolazioni sulle assunzioni: un panorama quello dei bonus destinato dunque a restringersi non poco. Anche se si attende di conoscere i dettagli delle nuove misure annunciate dal Governo per il 2017.
La prima ad uscire di scena sarà quella dei benefici collegati all'assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, per via dell'abolizione di queste ultime. Dal 1 gennaio 2017 scompare, l'agevolazione per le nuove assunzioni di lavoratori in mobilità sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ovvero per le trasformazioni a tempo indeterminato di iniziali contratti a termine, in via agevolata.
Le aziende che hanno in organico lavoratori assunti con questo tipo di bonus devono operare un'attenta valutazione sul da farsi per cercare di ottenere gli eventuali vantaggi.
Alle battute conclusive anche il mini-esonero contributivo previsto dalla legge 208/2015, corrispondente alla riduzione dei contributi previdenziali nella misura del 40% fino ad un massimo di 3.250 euro annuali, per la durata di 24 mesi dalla data di assunzione. L'agevolazione termina il prossimo 31 dicembre e sarà applicabile solo alle assunzioni avvenute entro tale data. Ovviamente, i benefici proseguiranno per i due anni successivi all'inserimento in azienda del lavoratore.
La legge di bilancio 2017 prevede invece una decontribuzione per le aziende che assumono giovani dopo uno stage post diploma o post laurea, consistente nello sgravio contributivo per tre anni del 100% fino a un massimo annuo di 3.250 euro.
L'esonero contributivo dovrebbe spettare per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato e lo potranno, appunto, portare in dote i giovani che abbiano svolto con lo stesso datore percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato durante gli studi.
Tra i bonus in scadenza entro l'anno, figura anche l'esonero contributivo totale previsto per le assunzioni in apprendistato da parte delle micro-imprese: si tratta di quella misura disposta dalla legge 183/2011 che prevede la decontribuzione Inps a carico del datore di lavoro, nei primi tre anni di durata dell'apprendistato, in capo alle aziende che occupano fino a nove dipendenti e possiedano i requisiti "de minimis".
In queste ipotesi, l'aliquota complessiva Inps si riduce in generale al 1,61% per i primi tre anni e le agevolazioni vengono mantenute al 11,61% per ulteriori 12 mesi dopo la trasformazione del rapporto di apprendistato.
Finisce sempre con il 2016 la possibilità di assumere in via agevolata giovani che stanno svolgendo o hanno svolto un tirocinio con la formula della Garanzia giovani, la cui misura prevede un incentivo da 3mila fino a 12mila euro: si tratta del cosiddetto Superbonus fruibile in 12 quote mensili di pari importo disposto dal decreto direttoriale del Lavoro 16/2016 che scatta in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nell'ipotesi in cui il giovane (profilato come Neet) abbia svolto o stia ancora svolgendo un tirocinio curriculare o extracurriculare nell'ambito del programma Garanzia giovani, avviato entro il 31 gennaio 2016. Anche questo bonus fruibile nel rispetto del limite del "de minimis".


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