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Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio

Si rende noto che il 20/03/2011 scatta l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione della legge Regionale 09/03/2006 n° 8 per le piscine già esistenti.

Il 20/03/2010 è entrato in vigore il regolamento regionale (D.P.G.R. N. 23/R del 26/02/2010) che dà piena attuazione alle disposizioni contenute nella L.R. Toscana n.8/06 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”.

Tale legge definisce come “Piscine private ad uso collettivo” quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.

Con la L.R. Toscana n. 8/06 e suo regolamento di attuazione la Regione Toscana ha quindi provveduto ad emanare una disciplina che indica i requisiti minimi strutturali, tecnici, igienico ambientali ed anche gestionali che devono essere rispettati sia per i nuovi impianti che per gli impianti già esistenti.

Per la messa in esercizio di una piscina privata ad uso collettivo, il titolare deve presentare al Comune una dichiarazione di inizio attività corredata dai documenti che attestano il rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento. L’art. 50 del Regolamento suddetto indica dettagliatamente ilo contenuto delle dichiarazioni da inoltrare e i documenti da allegare. Gli impianti già in esercizio sono soggetti alla nuova normativa in quanto viene loro richiesto di adeguarsi alle nuove disposizioni. L’avvenuto adeguamento deve essere comunicato al Comune allo scadere di un anno dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione. Per giustificati motivi, può essere richiesta deroga (fino ad ulteriori 12 mesi) dei termini previsti per la realizzazione di opere di adeguamento. Chi dispone di bacini fuori terra è ugualmente soggetto alle disposizioni della Legge n. 8/06.

Per le piscine attualmente esistenti ed in esercizio, la legge prevede una disciplina derogatoria con la possibilità di richiedere deroghe definitive ai requisiti strutturali ed igienico sanitari delle piscine, qualora l’adeguamento ai requisiti stessi risulti tecnicamente impossibile; il regolamento specifica nel dettaglio i requisiti (e non solo quelli) per i quali il responsabile della piscina può richiedere una deroga. Fatta salva l’acquisizione del titolo abilitativo edilizio, al fine di poter usufruire dei piani di adeguamento previsti dall’art. 19 della LR. N: 08/06 il titolare presenta al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi della vigente normativa (vedi D.P.R. 447/00 arrt. 46 e 47) in cui attesta la messa in esercizio dell’impianto prima dell’entrata in vigore del regolamento regionale ( D.P.G.R. n. 23/R del 26/02/2010.

Per i nuovi impianti è prevista esclusivamente deroga ai parametri chimici e chimico fisici dell’acqua così come indicato dall’art. 37 del regolamento.

Arya srl rimane a disposizione per definire programmi mirati per i controlli analitici obbligatori.

dpgr_23r.pdf