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La cessazione del
Contratto di Agenzia durante il periodo di prova
di Lorenzo Bianchi
È noto che il
contratto d’agenzia a tempo indeterminato può esser sciolto in qualsiasi
momento da una delle parti, purchè il recedente conceda alla parte che
subisce il recesso un preavviso da determinarsi in base alle legge (art.
1750 c.c.) o in base alla contrattazione collettiva (art. 9 AEC 2002 per
il settore Industria, art. 10 AEC 2002 per il settore Commercio), oppure
- in caso di mancata concessione del preavviso - un indennizzo
sostitutivo (pari alla media provvigionale non maturata per la mancata
lavorazione del preavviso). Cosa succede invece quando il contratto
d’agenzia è sciolto in regime di prova? La maggior parte dei mandati che
prevedono un periodo di prova consentono a ciascuna parte di recedere
immediatamente dal contratto, senza alcun preavviso e senza l’obbligo di
pagare alcuna indennità. Un patto di questo tipo è legittimo? Prima di
rispondere è bene ricordare che il periodo di prova (solitamente
indicato in 6 mesi) ha la funzione di consentire alle parti una concreta
valutazione sulla convenienza di rendere stabile o meno il vincolo
contrattuale, subordinando la definitività del rapporto al mancato
esercizio della facoltà di recesso entro il periodo di tempo
prestabilito (come precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
544 del 1991). In sostanza, all’inizio di una nuova collaborazione, le
parti stabiliscono un termine entro il quale potranno decidere se
continuare il rapporto (perché gradito e conveniente) oppure no. In
quest’ultimo caso, secondo i contratti predisposti dalle mandanti, non
vi sarebbe obbligo di preavviso né di pagamento dell’indennità
sostitutiva. Alcuni operatori del diritto hanno sostenuto che una
clausola contrattuale di questo tipo sarebbe nulla (e dunque priva
d’effetti) in quanto il patto di possibile recesso immediato
infrangerebbe comunque il principio in base al quale il contratto a
tempo indeterminato si risolve esclusivamente dando il preavviso, come
previsto dall’art. 1750 c.c. (che è norma imperativa e che per di più
non prevede la possibilità di sostituire il preavviso con una indennità,
diversamente dagli AA.EE.CC.; al riguardo è opportuno riportare quanto
affermato dalla Cassazione con sentenza n. 5795 del 1994: “l’indennità
dovuta all’agente in sostituzione del periodo di preavviso e l’indennità
di scioglimento del rapporto di agenzia hanno carattere inderogabile e,
come tali, non possono esser escluse da contrari accordi collettivi o
individuali”). Secondo altri, il patto in esame sarebbe pienamente
valido, purché: 1) il periodo destinato all’effettuazione
dell’esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per
consentire alle parti di compiere le loro valutazioni sull’eventuale
prosecuzione del rapporto; 2) la clausola preveda a favore di entrambe
le parti (e non di una sola) la facoltà di recedere dal contratto senza
l’obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità sostitutiva.
Personalmente ritengo valida questa seconda impostazione, in quanto
tramite il periodo di prova – come dice la parola stessa – è fissato un
termine entro il quale provare la lealtà e la professionalità dell’altra
parte e quindi diretto a formare e/o rafforzare la reciproca fiducia
(che è l’elemento fondamentale di qualsivoglia contratto d’agenzia).
Stabilendo dunque un periodo di “purgatorio”, le parti non fanno altro
che dare sostanzialmente vita ad un contratto a tempo determinato
all’interno di un accordo che dovrà proseguire a tempo indeterminato,
semmai le parti decidessero di continuare l’avventura insieme. Che senso
ha dare preavviso, quando le parti sanno già che il rapporto potrà
cessare entro o alla scadenza della prova pattuita ?
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