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La cessazione del Contratto di Agenzia durante il periodo di prova

di Lorenzo Bianchi

È noto che il contratto d’agenzia a tempo indeterminato può esser sciolto in qualsiasi momento da una delle parti, purchè il recedente conceda alla parte che subisce il recesso un preavviso da determinarsi in base alle legge (art. 1750 c.c.) o in base alla contrattazione collettiva (art. 9 AEC 2002 per il settore Industria, art. 10 AEC 2002 per il settore Commercio), oppure - in caso di mancata concessione del preavviso - un indennizzo sostitutivo (pari alla media provvigionale non maturata per la mancata lavorazione del preavviso). Cosa succede invece quando il contratto d’agenzia è sciolto in regime di prova? La maggior parte dei mandati che prevedono un periodo di prova consentono a ciascuna parte di recedere immediatamente dal contratto, senza alcun preavviso e senza l’obbligo di pagare alcuna indennità. Un patto di questo tipo è legittimo? Prima di rispondere è bene ricordare che il periodo di prova (solitamente indicato in 6 mesi) ha la funzione di consentire alle parti una concreta valutazione sulla convenienza di rendere stabile o meno il vincolo contrattuale, subordinando la definitività del rapporto al mancato esercizio della facoltà di recesso entro il periodo di tempo prestabilito (come precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 544 del 1991). In sostanza, all’inizio di una nuova collaborazione, le parti stabiliscono un termine entro il quale potranno decidere se continuare il rapporto (perché gradito e conveniente) oppure no. In quest’ultimo caso, secondo i contratti predisposti dalle mandanti, non vi sarebbe obbligo di preavviso né di pagamento dell’indennità sostitutiva. Alcuni operatori del diritto hanno sostenuto che una clausola contrattuale di questo tipo sarebbe nulla (e dunque priva d’effetti) in quanto il patto di possibile recesso immediato infrangerebbe comunque il principio in base al quale il contratto a tempo indeterminato si risolve esclusivamente dando il preavviso, come previsto dall’art. 1750 c.c. (che è norma imperativa e che per di più non prevede la possibilità di sostituire il preavviso con una indennità, diversamente dagli AA.EE.CC.; al riguardo è opportuno riportare quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 5795 del 1994: “l’indennità dovuta all’agente in sostituzione del periodo di preavviso e l’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia hanno carattere inderogabile e, come tali, non possono esser escluse da contrari accordi collettivi o individuali”). Secondo altri, il patto in esame sarebbe pienamente valido, purché: 1) il periodo destinato all’effettuazione dell’esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere le loro valutazioni sull’eventuale prosecuzione del rapporto; 2) la clausola preveda a favore di entrambe le parti (e non di una sola) la facoltà di recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità sostitutiva. Personalmente ritengo valida questa seconda impostazione, in quanto tramite il periodo di prova – come dice la parola stessa – è fissato un termine entro il quale provare la lealtà e la professionalità dell’altra parte e quindi diretto a formare e/o rafforzare la reciproca fiducia (che è l’elemento fondamentale di qualsivoglia contratto d’agenzia). Stabilendo dunque un periodo di “purgatorio”, le parti non fanno altro che dare sostanzialmente vita ad un contratto a tempo determinato all’interno di un accordo che dovrà proseguire a tempo indeterminato, semmai le parti decidessero di continuare l’avventura insieme. Che senso ha dare preavviso, quando le parti sanno già che il rapporto potrà cessare entro o alla scadenza della prova pattuita ?

 

 

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