Ablex - CONSULENZA FIDEIUSSORIA
CHE COSA SONO LE FIDEIUSSIONI O LE CAUZIONI
• La fideiussione è una garanzia contrattuale
pretesa da chi si aspetta l’adempimento di
determinati obblighi da parte del debitore;
• Il garante evita al debitore l’impiego di
denaro, titoli o garanzie reali nei confronti del
creditore;
• Le fideiussioni possono essere emesse da
Banche, da Imprese di Assicurazioni e da Società
finanziarie abilitate.
LA NATURA GIURIDICA DELLA FIDEIUSSIONE
La
fideiussione o cauzione è la garanzia richiesta da
un soggetto (Appaltante/Beneficiario) a fronte di
determinati obblighi contrattuali assunti da un
altro soggetto (es: Appaltatore/Contraente) nei suoi
confronti.
Pertanto
il fideiussore si rende garante dell'impegno del
Contraente di portare a termine nei tempi e nei modi
previsti dal contratto, ad esempio, un determinato
lavoro od una fornitura.
La
cauzione può essere prestata nei seguenti modi:
Deposito in denaro Deposito in titoli di stato
Cauzione in beni reali (terreni, immobili, ecc.)
Fideiussione bancaria Fideiussione assicurativa La
cauzione resta in essere fino all’estinzione delle
obbligazioni / assolvimento del contratto.
CONTRAENTE/OBBLIGATO: è il soggetto su cui
si concentra la valutazione dell'Assicuratore ai
fini del rilascio della garanzia. Attraverso un
esame soggettivo occorre determinare la capacità
dell'Obbligato di fare fronte agli impegni assunti
in funzione delle sue risorse patrimoniali,
economiche ed imprenditoriali.
BENEFICIARIO/ASSICURATO: soggetto che per
un atto di previdenza (previsto contrattualmente
dalla legge o da regolamenti) intende liberarsi dai
rischi derivanti da una possibile inadempienza
dell'Obbligato.
FIDEIUSSORE/ASSICURATORE: soggetto
che copre il rischio attraverso il rilascio di una
fideiussione e che a fronte di un determinato premio
si rende garante degli impegni assunti
dall'Obbligato.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: I
riferimenti normativi derivano da: Ø Il Codice
Civile (dall’art.1936 all’art. 1957); Ø Le circolari
del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato n. 433 del 16.11.1979 e n. 474 del
8.10.1981 Ø La circolare dell’ISVAP n. 162 del
26.10.1991 Riportiamo di seguito gli articoli del
Codice Civile e la circolare n.474 del 1981.
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