l’Associazione Amici dell’Atletica

CHI SIAMO

Per oltre una decina d’anni abbiamo calpestato l’ anello ovale di una pista di atletica…
Durante quel periodo abbiamo ottenuto molte soddisfazioni ed altrettante delusioni, cementando  un rapporto molto forte, tanto da poterci considerare ancor oggi “amici”.

Da quel rapporto, dal voler rivivere seppure in maniera diversa, le emozioni che questo sport ci ha sempre regalato e, non per ultimo, il voler ridare all’atletica una minima parte di quello che avevamo ricevuto, è nata l’ intuizione, da parte di Umberto, di creare un gruppo di amici, riuniti sotto il cappello di un’Associazione.

http://www.vimeo.com/12847881

Oggi siamo in pochi ma abbiamo già avuto modo di constatare la “voglia di atletica” presente in molti: il desiderio di rivedere e di parlare nuovamente con quelli che erano nostri compagni di allenamento, tecnici o avversari che la vita in qualche modo ha diviso; la voglia anche di rivedere come eravamo attraverso le foto che molti hanno nel cassetto dei ricordi e che vogliamo, attraverso questo sito, portare a “fattor comune” per tutti.

Sentiamo il bisogno di creare un movimento di contorno e di sostegno all’atletica leggera, sia collaborativo che,  in qualche caso, economico, per i giovani che praticano questo sport e per quelli che fra qualche anno lo praticheranno; vorremmo essere un supporto a quel movimento, quasi assolutamente volontario, che oggi muove il mondo dell’atletica leggera in Città ed in Provincia, perché tante altre persone possano avvicinarsi a questo sport ed imparare dai sacrifici di questa disciplina e  goderne delle soddisfazioni.

L’ Associazione, puramente volontaria, non si prefigge alcuno scopo agonistico o di lucro; le nostre intenzioni sono quelle di effettuare attività che avranno carattere puramente ludico, volontario e ricreativo.
Noi vorremmo essere solamente i promotori di questa iniziativa poiché vorremmo avere al nostro fianco altre persone, che siano ex atleti, genitori, simpatizzanti o appassionati di questo sport con i quali portare avanti la nostra proposta.

 

Il 12 ottobre del 2010 è stata costituita l’associazione. Di seguito lo statuto della stessa.

STATUTO SOCIALE

ART. 1 – COSTITUZIONE e SEDE: E’ costituita, con sede in Vicenza, Via vittorio Emanuele Orlando, 48, una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione Associazione Amici dell’Atletica Vicenza. Essa è affiliata al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.).

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell’Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

ART. 2 – DURATA: La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 3 – SCOPO: l’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:

a)     lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport dell’atletica leggera nelle specialità ad essa appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano;

b)     la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento dello sport dell’atletica leggera;

c)      l’organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport dell’atletica leggera;

d)     la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

ART. 4 – ATTIVITÀ: l’Associazione ha per oggetto, in particolare, la formazione, la promozione e la valorizzazione dello sport ed inoltre si propone di:

a)     promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;

b)     gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

c)      organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

d)     indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;

e)     promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;

f)      gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;

g)     esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;

h)     pubblicare giornali periodici;

i)       attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Tutta l’attività dell’Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

ART. 5 – SOCI: il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

ART. 6 – AMMISSIONE SOCI: chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta  ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

ART. 7 – QUOTA d’ISCRIZIONE: i soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. È ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

ART. 8 – DIRITTI dei SOCI: la qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Non è prevista l’esclusione temporanea dalla partecipazione alla vita dell’Associazione.

ART. 9 – OBBLIGHI dei SOCI: i soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento della quota sociale.

ART. 10 – OBBLIGAZIONI SOCIALI: l’Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio.

ART. 11 – RECESSO SOCI: la qualifica di socio si perde:

a)     in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;

b)     per mancato versamento della quota associativa annuale;

d)     per causa di morte;

e)     per esclusione.

ART. 12 – ESCLUSIONE SOCI: l’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1.      che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

2.      che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

3.      che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;

4.      che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

ART. 13 – COMUNICAZIONI: le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.  

ART. 14 – PATRIMONIO: il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

  • dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
  • dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
  • da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
  • da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

ART. 15 – ESERCIZIO SOCIALE: l’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

ART. 16 – ORGANI: sono organi dell’Associazione:

–        l’Assemblea degli associati;

–        il Consiglio Direttivo;

–        il Presidente;

–        il vice Presidente;

–        il Segretario;

–        il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 17 – ASSEMBLEA: l’Assemblea degli associati è composta dalla generalità dei soci. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta e/o verbale, tramite affissione di avviso in apposita bacheca presso la pista di atletica leggera di Via Rosmini a Vicenza, tramite e mail, diretta a ciascun socio anche con minimo preavviso.

ART. 18 – ASSEMBLEA ORDINARIA: l’Assemblea ordinaria delibera in particolare:

  • sull’approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
  • sulla nomina del Consiglio Direttivo;
  • delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.

Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, fino a 3 associati.

ART. 19 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: l’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 20 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA: Le delibere dell’Assemblea dei soci sono prese a maggioranza semplice dei votanti e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea con diritto di voto tutti i soci fondatori e ordinari. I soci possono farsi rappresentare da altri soci (fermo il limite indicato nel precedente articolo) anche se membri del Consiglio direttivo, salvo il caso di approvazione del bilancio e di deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri;

L’assemblea dei soci in particolare:

-elegge i membri del Consiglio Direttivo;

-può eleggere un Presidente Onorario, carica del tutto onorifica e priva di poteri effettivi;

-fissa gli indirizzi a cui si deve attenere il Direttivo nel definire le attività dell’Associazione;

-approva nella riunione annuale il rendiconto predisposto dal Consiglio  Direttivo sulle attività svolte nell’anno precedente.

-provvede, su proposta del Consiglio direttivo alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

a)     per appello nominale;

b)     per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

ART. 21 – ASSEMBLEA: l’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

ART. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO: l’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 10 persone scelte fra gli associati, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario con funzioni di cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale o a mezzo lettera/e-mail a tutti i componenti da inviarsi almeno 7 giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1.      eleggere il Presidente ed il VicePresidente;

2.      curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

3.      redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;

4.      compilare i regolamenti interni;

5.      stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

6.      deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati.

ART. 23 – SOSTITUZIONE: in caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione di mancanti.

ART. 24 – PRESIDENTE: il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente.

ART. 25 – COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI: il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno pareri sul bilancio.

ART. 26 – SCIOGLIMENTO: lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, ricreativa e culturale.

ART. 27 – per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

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