giovedì 27 gennaio 2011

Colleghi titolari di Farmacia dormite sonni tranquilli

Parafarmacie: Fazio, “No a ogni forma di sanatoria”
Il ministro è intervenuto ieri sera alla cerimonia di inaugurazione del corso Ecm promosso ogni anno dall’Ordine dei Farmacisti di Roma.
27 GEN - “Sono contrario a ogni forma di sanatoria delle cosiddette parafarmacie e, per quanto mi riguarda, garantisco tutto il mio impegno per impedire che una simile ipotesi possa verificarsi”. Ad affermarlo è stato il ministro della Salute Ferruccio Fazio, intervenendo ieri sera all’inaugurazione del corso Ecm promosso dall’Ordine dei Farmacisti di Roma.

A sollecitare una risposta del ministro sul tema è stato il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Roma, Emilio Croce, che facendo riferimento alla proposta di riordino del servizio farmaceutico attualmente all’esame del Senato, ha espresso l’opposizione della professione contro l’eventualità di sanatorie per le parafarmacie. Il ministro, spiega una nota dell’Ordine, ha affermato che tali esercizi, “dei quali va messo in discussione lo stesso nome, che non esiste ma è solo la datata invenzione lessicale di un funzionario”, vanno ridimensionati. Fazio ha poi aggiunto, spiega la nota, che “il riordino del settore deve muoversi piuttosto nelle direzioni indicate dal presidente Croce”, ovvero: migliorare la normativa sui concorsi per l’assegnazione e l’apertura di nuovi sedi farmaceutiche, così da porre fine ai ritardi nell’indizione e nell’espletamento delle procedure concorsuali; adeguare le prove selettive e, infine, intervenire sulla congruità del rapporto farmacie/abitanti.

Fazio ha poi espresso soddisfazione per il raggiunto obiettivo della “farmacia dei servizi”: “È stato un percorso complesso, ma grazie alla collaborazione di tutti è ormai una realtà che, progressivamente, si realizzerà sul territorio, in accordo con le richieste della professione farmaceutica e con le aspettative degli stessi cittadini, che continuano a premiare la farmacia come il più affidabile tra i servizi pubblici. Anche per questo – ha aggiunto il ministro - era fondamentale estendere la gamma delle attività di questi presidi di salute ad ambiti come l’assistenza domiciliare, l’assistenza agli anziani, le analisi di prima istanza, la prenotazione di servizi nelle strutture del Ssn, le prestazioni di infermieristica e fisioterapia.”

Quanto al rinnovo della convenzione per l’assistenza farmaceutica, il ministro ha affermato che dovrà essere declinata “in armonia con il modello della farmacia dei servizi, guardando in particolare agli aspetti professionali”. L’Ordine dei Farmacisti di Roma sottolinea infine la notazione dedicata alla necessità di intervenire sul percorso formativo dei farmacisti, per la quale Fazio ha spiegato che “la maggiore integrazione nella rete dei servizi sanitari e le nuove prestazioni conseguenti al modello della farmacia dei servizi rendono necessari nuovi saperi e un rafforzamento delle competenze e, al riguardo, ci confronteremo con il Ministero dell’Università per interventi adeguati sul cursus studiorum”.
FONTE:
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=2590&&cat_1=4&&cat_2=0&&tipo=articolo

martedì 25 gennaio 2011

Emendamento Sanatoria Parafarmacie presentato oggi!

E' stato ufficialmente depositato entro i termini previsti, l'emendamento al ddl2518 disegno di legge di conversione del decreto 225 milleproroghe, di trasformazione delle parafarmacie di farmacisti in farmacie

RELAZIONE D’ACCOMPAGNAMENTO ALL'EMENDAMENTO DI TRASFORMAZIONE IN FARMACIE PER GLI ESERCIZI
DI VICINATO DI CUI ALLA LEGGE N.248 DEL 2006


PREMESSA

Insieme alla doverosa e rigorosa tenuta dei conti pubblici è opportuno attuare politiche che contemporaneamente determinino un miglioramento della competitività e favoriscano la crescita economica del Paese.

Tutte le forze politiche e tutti i rappresentanti del settore farmaceutico italiano ritengono necessario il miglioramento del sistema di distribuzione del farmaco in Italia, attraverso l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 maggio 2009, relativa alla causa C-531/06, afferma che la proprietà delle farmacie private è riservata ai soli farmacisti, e che le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali non ostano ad una normativa nazionale che impedisce a soggetti che non hanno il titolo di farmacista di possedere e gestire farmacie.

L'esercizio di vicinato di cui all'art. 5 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, denominato anche “Parafarmacia” così come è concepito e regolato in Italia, ad oggi risulta essere un “ibrido” frutto di un tentativo mal riuscito di liberalizzazione che ha prodotto esclusivamente l'”anomalia” tutta italiana del farmacista fuori della farmacia, mortificato professionalmente ed economicamente

Il provvedimento in oggetto, composto da un solo articolo, prevede la trasformazione in farmacie convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale delle Parafarmacie di proprietà di farmacisti.

Al comma 1 si specificano i requisiti che, in accordo con la normativa italiana e le direttive europee, consentono, al/ai farmacisti, regolarmente iscritti all'albo professionale, di assumere la titolarità della Farmacia, in forma di ditta individuale o di società.

Il comma 2 individua tempi certi sia per l'invio della domanda di trasformazione in farmacie che per l'accertamento dei requisiti. In mancanza di tale accertamento la domanda si intende regolarmente accettata secondo il principio del silenzio-assenso.

Al comma 3 si prevede, similmente a quanto avvenuto in passato per provvedimenti analoghi poi approvati (leggi di riordino), l'inserimento delle nuove Farmacie così aperte nell'ambito della nuova pianta organica eventualmente come sedi soprannumerarie.

Il comma 4 prevede l'obbligo di adeguamento in tempi certi alle altre non citate normative riguardanti il settore e fissa nella quota di 50.000 euro la tassa “UNA TANTUM” di concessione, dovuta dal titolare dell'esercizio trasformato in Farmacia allo stato italiano.

Il comma 5 richiama il limite temporale entro il quale è possibile l'adeguamento ai requisiti richiesti e la sanzionabilità dell'eventuale infedeltà delle dichiarazioni rilasciate dal/dai farmacisti titolari al fine della attestazione dei requisiti, ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale.


Il provvedimento così strutturato consente di:

a) Rispondere all'esigenza di nuove farmacie senza stravolgere il quadro regolatorio generale ed anzi riducendo la possibilità di critica da parte dell'Unione Europea.

b) Migliorare la capillarità e la qualità del servizio andando incontro alle esigenze e alle richieste di fruibilità del servizio stesso da parte del cittadino cliente/paziente.

c) Riconoscere la valenza e l'efficacia dell'impegno professionale ed imprenditoriale messo in campo dai farmacisti titolari di Parafarmacia, rivitalizzando e completando le loro attività, oggi altrimenti in grave crisi.

d) Determinare un saldo occupazionale complessivo decisamente positivo considerando l'assunzione nelle nuove farmacie di molti addetti.

e) Ottenere il miglioramento del settore risparmiando sui costi e i tempi necessari per effettuare i concorsi e portare nelle casse pubbliche un ragguardevole contributo derivante dalla corresponsione della prevista tassa di concessione (vedi esempi riportati nella tabella A sottostante).

TABELLA A
Entrate Finanziarie per lo Stato considerando 3 ipotesi numeriche di esercizi trasformati in farmacie

Numero di esercizi trasformati/ Entrate (euro)
1.000/ 50.000.000
1.500/ 75.000.000
2.500/ 125.000.000


EMENDAMENTO

Articolo 1

1. Tutti i titolari degli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che effettuano attività di vendita al pubblico di farmaci di automedicazione e da banco ai sensi dell'art. 5 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, condotti in forma societaria o in forma individuale, purché laureati in Farmacia/CTF, abilitati alla professione di farmacista ed iscritti al relativo albo professionale provinciale, hanno diritto a trasformare il loro esercizio di vicinato, lì dove situato ed autorizzato, in deroga a tutte le disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia, in Farmacia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, assumendone la relativa titolarità.
Se uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti sopra specificati, risulta proprietario di più esercizi, ha diritto a trasformare in farmacia convenzionata un solo esercizio a scelta tra quelli posseduti.

2. Le relative domande di trasformazione, debitamente documentate, devono essere inviate, a pena di decadenza, per il tramite del servizio postale e con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Regione competente e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'accertamento dei requisiti è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Oltre tale termine e in assenza di provvedimenti ostativi la domanda si intende regolarmente accettata.

3. In sede di revisione delle piante organiche successive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento di trasformazione di cui all'art. 1, comma 1 della presente legge, le nuove farmacie così autorizzate ed aperte sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'art. 380, II comma del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, così come sostituito dall'art.2 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

4. I titolari degli esercizi trasformati in farmacie convenzionate ai sensi dell'art. 1, comma 1 della presente legge, con autonoma dichiarazione diretta alla Regione o Provincia autonoma di competenza, si impegnano ad adeguarsi a tutti gli adempimenti ulteriori previsti dalla legislazione che regola il sistema farmaceutico entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di trasformazione.
Il titolare dell'esercizio trasformato in farmacia è tenuto a versare una tassa di concessione “una tantum” dell'importo di 50.000 euro.
Il titolare deve altresì possedere i requisiti professionali di idoneità alla titolarità previsti dalla normativa vigente o, in alternativa, si impegna a nominare idoneo direttore responsabile fino al conseguimento del requisito.

5. I requisiti richiesti dal presente provvedimento per aver diritto alla trasformazione dell'esercizio di vicinato in farmacia, che devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di cui al comma 2, devono essere altresì attestati dall'interessato, nelle relative domande agli enti competenti, mediante dichiarazione la cui infedeltà è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale.

_________________

sabato 22 gennaio 2011

"Para-FARMACISTI" incazzati!

Farmaci: dove costano meno?
Viversani e Belli, 20/01/2011

Inchiesta dedicata al prezzo dei farmaci senza ricetta e alla liberalizzazione del canale di vendita. Intervistata sull'argomento, il presidente di Federfarma nazionale Annarosa Racca spiega che estendere la liberalizzazione ai farmaci C con ricetta minerebbe alla radice l'efficienza e la capillarità del servizio farmaceutico, penalizzando soprattutto i piccoli paesi e le aree territoriali più disagiate. Dare farmaci C in parafarmacia significherebbe anche privare il cittadino del consiglio che può dargli il farmacista della farmacia, che conosce il suo percorso terapeutico.

Questa la risposta di una nostra collega di Catania la Dr.ssa Antonella Puleo

Ditemi cos’è un Farmacista. Qualcuno mi spieghi quando un Farmacista si può ritenere tale. Non vorrei qualcuno mi dicesse che il Farmacista è tale quando è chiamato una volta l’anno a versare la propria quota di iscrizione all’Ordine Professionale o i contributi obbligatori all’Enpaf. Qualcuno mi dica chiaramente quando un laureato in Farmacia, abilitato e iscritto all’Ordine può definirsi Farmacista.
Il dubbio mi assale improvvisamente e con esso la rabbia, quando leggo questo articolo, pubblicato dalla rivista “Viver sani e belli”, in cui il presidente di Federfarma Annarosa Racca spiega che estendere la liberalizzazione ai farmaci C con ricetta minerebbe alla radice l'efficienza e la capillarità del servizio farmaceutico, penalizzando soprattutto i piccoli paesi e le aree territoriali più disagiate. Dare farmaci C in parafarmacia significherebbe anche privare il cittadino del consiglio che può dargli il farmacista della farmacia, che conosce il suo percorso terapeutico
La mia prima reazione, dopo aver letto questo articolo sinceramente, come prima accennato, è stata di rabbia furiosa, tant’è che avevo preparato una lettera da inviare all’Ordine dei Farmacisti di Roma e alla FOFI, chiedendo di aprire un procedimento amministrativo a carico della collega Dr.ssa Anna Rosa Racca, per violazione dell’art. 11 del Codice Deontologico del Farmacista, che così recita: Tutti gli iscritti all'Ordine professionale devono tenere un comportamento deontologicamente corretto nell'ambito delle rispettive competenze e autonomie, instaurando, nei confronti dei colleghi rapporti improntati alla massima correttezza che favoriscano la collaborazione professionale, nello scrupoloso rispetto dei ruoli, ambiti di competenza e sfere di interessi. Eventuali divergenze e controversie vanno risolte attraverso contatti diretti e, in caso di esito negativo, sottoposte alla valutazione dell'Ordine professionale. Si aggiunge poi la violazione dell’art. 595 del codice penale, che recita: Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.
Quindi violazione dell’art. 11 del codice deontologico e dell’articolo 595 del codice penale.
Io sono laureata in Farmacia, voto 110/110, anno di Laurea 2000, Dottorato di Ricerca conseguito successivamente presso l’Università di Palermo in “Tecnologia delle sostanze biologicamente attive” nell’anno 2004. Iscritta all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Catania, n, 3037, Titolare di Parafarmacia. Quindi Farmacista.
Ora basta. Basta con le offese, col turpiloquio, con l’arroganza, con la distinzione professionale, con affermazioni lesive nei confronti di colleghi, fatte da colleghi che hanno voce su giornali, riviste specializzate, su tv e dunque peso mediatico di rilevanza nazionale, come la “Collega” Racca e il “Collega “Mandelli”.
Adesso basta. Adesso gli Ordini Professionali devono intervenire urgentemente e far cessare tutto ciò. E punire severamente chi quotidianamente denigra i colleghi e li pone su piani professionali diversi e inferiori.
Intervengano gli Ordini e applichino le norme previste e le relative sanzioni.
La lettera che ho scritto, se tutto ciò non avvenisse, verrà utilizzata nelle sedi opportune per adire le vie legali, uniche, a quanto pare, per tutelare la nostra dignità.

venerdì 21 gennaio 2011

La Parafarmacia un problema, per chi?

Tomassini, tempi lunghi per ddl sul riordino

Il disegno di legge sul riordino del servizio farmaceutico «ha bisogno di almeno un anno o un anno e mezzo per concludere il suo iter. La volontà di andare avanti assolutamente c'é, ma è inutile nascondere che ci vorrà del tempo». Lo ha affermato il presidente della commissione Sanità di palazzo Madama, dove il ddl è incardinato, Antonio Tomassini (nella foto), a margine di un convegno sui farmaci biologici e biosimilari. D'altronde «siamo a un punto avanzato, perché la discussione generale è finita e non si riaprirà», precisa Tomassini, aggiungendo che nel disegno di legge ci sono «alcuni punti chiari, ad esempio che il farmaco deve rimanere in farmacia». Riguardo invece al nodo delle parafarmacie e alla «distribuzione accessoria», precisa, «ci dedicheremo anche a vedere come risolvere questo problema, nato per una certa disattenzione politica, ricollocandolo all'interno di un sistema virtuoso». In ogni caso, assicura il presidente della commissione, «non si tratta né di un problema di contrapposizione politica né di ordine economico, ma solo di tempo».

riporto anche la risposta ANPI

Anpi replica a Tomassini: le parafarmacie non sono un problema

«Le parafarmacie non sono nate da una "distrazione politica"». Replica così l'Anpi all'ultima uscita sulla riforma Bersani del presidente della commissione Igiene e sanità di Palazzo Madama, Antonio Tomassini. Come si ricorderà, martedì il senatore del Pdl aveva stimato in 12-18 mesi il tempo necessario alla legge di riordino per chiudere l'iter parlamentare. A fronte poi di una domanda dei giornalisti sulle parafarmacie, Tomassini aveva parlato di «un problema nato per una certa "disattenzione politica"» che ora è difficile ricollocare «all'interno di un sistema virtuoso». Riflessioni che all'Anpi proprio non sono piaciute. «Non capiamo come si possa definire le parafarmacie figlie di una distrazione politica» commenta Lino Busà, consigliere dell'associazione «la riforma Bersani è stata una scelta azzeccata che ha liberalizzato il mondo del farmaco, anche se solo parzialmente. Inoltre, ha abbassato i prezzi dell'Otc a vantaggio dei cittadini e ha incrementato le opportunità di occupazione».
Per l'Anpi, in sostanza, le parole di Tomassini non fanno altro che rafforzare il no dell'associazione al ddl di riordino. «È sempre più chiaro che l'intento è quello di voler eliminare la realtà della parafarmacia trasformandola in farmacia» prosegue Busà «per opporci cercheremo di rafforzare il consenso verso quei partiti che intendono realizzare un nuovo sistema distributivo del farmaco, nel quale parafarmacia e farmacia possano convivere». Allo scopo l'altro ieri Anpi, Fef, Forum Farmacianonconvenzionata, Essere Farmacisti parlamentari del Pd si sono incontrati per fare il punto sull'iter del riordino e sugli emendamenti presentati dal centrosinistra. Nella stessa occasione le sigle hanno valutato gli spazi per delineare una posizione comune da far valere nei confronti degli interlocutori politici.


mercoledì 19 gennaio 2011

Tutti contro tutti

Vi riporto un comunicato stampa di una delle tante associazioni di farmacisti non titolari che sono contrari all'eventuale sanatoria. Fonte http://www.conasfa.it/


CONASFA
FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI FARMACISTI NON TITOLARI

COMUNICATO STAMPA - Domenica 9 Gennaio 2010
Contatti: contatto@conasfa.it - fax 0415802163 - info 3474728339

NO ALLA SANATORIA

La Federazione Nazionale Associazioni Farmacisti Non Titolari – CONASFA - esprime la
sua contrarietà a provvedimenti che trasformino gli esercizi di vicinato di proprietà di
farmacisti (parafarmacie) in Farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
Siamo convinti che tali provvedimenti siano contrari alla recente sentenza della corte
europea che ha confermato che la pianta organica è l’unico strumento che garantisce ai
cittadini un servizio capillare e uniforme su tutto il territorio nazionale. Derogare da tale
principio creerebbe inoltre una grave ingiustizia nei confronti dei 45.000 farmacisti non
titolari che attendono da anni un concorso per accedere ad una farmacia secondo i criteri
della sopraccitata pianta organica.
Inoltre gli esercizi di vicinato che si vorrebbe trasformare in farmacie si trovano o in zone
commerciali o nelle vicinanze di altre farmacie, ovvero in zone che non incrementano il
servizio dove sarebbe necessario, come nelle frazioni o nei nuovi quartieri delle città che
resterebbero sprovvisti di un servizio farmaceutico per la popolazione.
In caso di sanatoria inoltre si potrebbe prevedere un ricorso alla Corte di Giustizia Europea
che potrebbe invalidare tutti i principi (pianta organica, titolarità della farmacia ai
farmacisti), che hanno permesso l’attuale assetto del servizio farmaceutico italiano, che è
uno dei più efficienti d’Europa.
Attualmente possiamo affermare che la farmacia deve stare al di fuori dalle logiche del
mercato perché deve essere legata alla necessità di salute dei cittadini. Riconoscendo lo
status di farmacia agli esercizi commerciali, domani quale logica prevarrà rispetto
all’interesse dei cittadini?
CONASFA ha promosso una petizione tra tutti i colleghi contro la sanatoria e per chiedere
un incontro ai Senatori PICCONE e TANCREDI allo scopo di presentare direttamente le
istanze dei farmacisti non titolari. L’iniziativa è stata comunicata alla FOFI. I Colleghi che
non sono iscritti alle Associazioni aderenti a CONASFA, possono reperire il testo della
petizione e le modalità operative visitando il sito www.conasfa.it

giovedì 13 gennaio 2011

Sanatoria Parafarmacia

Riporto integralmente il testo dell'emendamento 11.0.1 al DDL 2228 (milleproroghe) che sarà discusso e speriamo approvato nelle prossime settimane.

Proposta di modifica n. 11.0.1 al DDL n. 2228


11.0.1

PICCONE, TANCREDI

RESPINTO

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. Tutti i titolari degli esercizi di vicinato di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 248, condotti in forma societaria o in forma individuale, purché laureati in Farmacia/CTF ed iscritti al relativo albo professionale, hanno diritto a trasformare il loro esercizio di vicinato, li dove situato ed autorizzato, in deroga a tutte le disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia, in Farmacia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, assumendone la relativa titolarità.

2. Le relative domande di trasformazione, debitamente documentate, devono essere inviate, a pena di decadenza, per il tramite del servizio postale e con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla regione competente e alle province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Oltre tale termine e in assenza di provvedimenti ostativi la domanda si intende regolarmente accettata.

3. In sede di revisione delle piante organiche successive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento di trasformazione di cui al comma 1, le nuove farmacie così autorizzate ed aperte sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, il comma del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 (così come sostituito dall'articolo 2, legge 8 novembre 1991, n. 362).

4. I titolari degli esercizi trasformati in farmacie convenzionate secondo quanto prescritto dalla presente legge, con autonoma dichiarazione diretta alla Regione o provincia autonoma di competenza, si impegnano ad adeguarsi a tutti gli adempimenti ulteriori previsti dalla legislazione che regola il sistema farmaceutico entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di trasformazione.

Il titolare dell'esercizio trasformato in Farmacia è tenuto a versare una tassa di concessione «una tantum» dell'importo di 300.000 euro.

Il titolare deve altresì possedere i requisiti professionali di idoneità alla titolarità previsti dalla normativa vigente o, in alternativa, si impegna a nominare idoneo direttore responsabile fino al conseguimento del requisito.

5. I requisiti richiesti dal presente provvedimento per aver diritto alla trasformazione dell'esercizio di vicinato in Farmacia, sono attestati dall'interessato, nelle relative domande agli enti competenti, mediante dichiarazione la cui infedeltà è sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 483 del Codice Penale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

fonte: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=16&id=489651&idoggetto=588789

...ricerca breve e demoralizzante

la mia ricerca è stata breve, negli ordini provinciali ci sono per la maggior parte titolari di farmacia, i colleghi non titolari arrivano al massimo alla carica di consiglieri, è davvero deludente e la colpa è solo nostra, non partecipiamo alle assemblee dell'ordine, abbiamo paura di esporci per non perdere il posto da collaboratore sotto casa, siamo una categoria di professionisti senza midollo spinale!!