Città di Vittoria
UFFICIO
TRIBUTI
Regolamento per la definizione agevolata
dei tributi locali in attuazione del disposto dell’art. 13 della Legge
n.289/2002 approvato con atto del Consiglio Comunale n.38 del 06
marzo 2003
.n.d.r. Per le modalità applicativo vedi ALLEGATO
Art. 1 Oggetto del condono
Art. 2 Soggetti interessati
Art. 3 Presentazione delle domande di condono
Art. 4 Scadenze
Art. 5 Possibilita’
di pagamento rateale
Art. 6 Tributi locali condonabili
Art. 7 Definizione agevolata della tassazione occupazione suolo pubblico
Art. 8 Definizione
agevolata canoni idrici (acqua-fognatura-depurazione)
Art. 9 Definizione agevolata degli avvisi di pagamento TARSU
Art. 10 Definizione agevolata degli avvisi di accertamento
TARSU e Imposta sulla Pubblicita’
Art. 11 Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti
Art. 12 Definizione agevolata dell’Imposta Comunale sugli Immobili
Art. 13 Criteri
per le riduzioni e/o agevolazioni
Art. 14 Disposizioni
di carattere generale
Art. 1
Oggetto del
condono
1.Con il presente atto , il Comune di Vittoria intende consentire e
regolamentare la definizione agevolata dei tributi di propria esclusiva
competenza , al fine di permettere in breve tempo di sanare le posizioni
debitorie nei confronti di questo Ente.
Art. 2
Soggetti interessati
1. Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento tutti i soggetti , persone fisiche e non , tenuti al versamento dei tributi locali , debitori per omesso (totale o parziale) e/o tardivo versamento degli stessi .
2. La definizione agevolata riguarda sia i contribuenti gia’ iscritti a ruolo o nelle liste di carico dell’Ente , sia quelli di prima iscrizione .
1. La richiesta di
regolarizzazione deve essere presentata nell’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio
Tributi ; saranno ammesse anche domande presentate informalmente utilizzando
schemi del modulo di domanda similari .
2. Le richieste di condono
dovranno essere presentate presso l’Ufficio Tributi del Comune .
3. Le richieste di definizione
agevolata possono essere presentate al Comune anche per raccomandata semplice ;
in tal caso ai fini della presentazione fa fede il timbro postale di partenza.
1. Il 31 maggio 2003 e’
l’ultimo giorno utile :
- per presentare le domande di condono corredate , nel caso di soggetti
non iscritti , dalla denuncia di prima iscrizione ;
- per effettuare il pagamento in unica soluzione ovvero il versamento
della prima rata , salvo conguaglio , per chi sceglie la forma di pagamento
rateizzata . La ricevuta dell’avvenuto versamento in un'unica soluzione o della
prima rata deve essere allegata all’istanza di definizione agevolata a pena di
inammissibilita’ della stessa.
2. Qualora non venga eseguito il pagamento
di quanto dovuto alla data del 31.05.2003 la domanda di condono e’ priva di
effetti.
1. Per le regolarizzazioni
regolamentate dal presente atto e’ possibile usufruire delle seguenti
facilitazioni di pagamento :
- per le persone fisiche il pagamento puo’ essere effettuato , oltre che
in un’unica soluzione , anche in 2 rate bimestrali per importi dovuti superiori a € 100,00 ; in 5 rate bimestrali
per importi dovuti superiori a € 200,00 ; in 10 rate bimestrali per importi dovuti superiori a € 500,00 ; in
12 rate bimestrali per importi dovuti
superiori a € 1.000,00 ;
- per le attivita’ produttive il pagamento puo’ essere effettuato , oltre che in un’unica soluzione , anche
in 2 rate bimestrali per importi dovuti
superiori a € 200,00 ; in 5 rate bimestrali per importi dovuti superiori a €
400,00 ; in 10 rate bimestrali per
importi dovuti superiori a € 1.000,00 ; in 12 rate bimestrali per importi dovuti superiori a € 2.000,00
2. Per le rate successive alla
prima , gli importi dovuti sono maggiorati degli interessi al tasso del 3%
annuo per il periodo di differimento.
1. La regolamentazione del presente atto
riguarda la definizione agevolate dei seguenti tributi :
- imposta comunale
sugli immobili
- canone occupazione
suolo pubblico
- imposta sulla
pubblicita’
- tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani interni
- canoni idrici
(acqua-fognatura-depurazione)
i quali possono essere definiti con riduzione e/o esenzioni di sanzioni ,
pene pecuniarie e interessi non ancora corrisposti , mediante il pagamento di
una somma determinata secondo i criteri appresso illustrati.
1. E’ oggetto di definizione
agevolata la tassazione per occupazione suolo pubblico per gli anni 2000-2001 e
2002.
2. E’ dovuto il pagamento annuo
del tributo oltre all’interesse del 3% annuo senza addebito di sanzioni e/o
spese accessorie.
Art. 8
Definizione agevolata dei Canoni Idrici (Acqua-Fognatura-Depurazione)
1.
E’ oggetto di
definizione agevolata il pagamento dei canoni idrici dovuti per gli anni dal
1996 al 2001. E’ dovuto il pagamento dei canoni annui oltre all’interesse del 3% annuo
senza addebito di sanzioni e spese accessori.
1. Gli avvisi di pagamento TARSU trasmessi alla data del 31.12.2002 ed relativi a periodi d’imposta antecedenti il 2002 , per i quali non sia stata perfezionata l’adesione all’accertamento propedeutico possono essere definiti attraverso l’abbattimento delle sanzioni a ¼ .
1. Gli avvisi di accertamento emessi per Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e per Imposta sulla Pubblicita’ per i quali alla data del 31.12.2002 non sono spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti senza applicazione di sanzioni e interessi . La definizione degli avvisi di accertamento si perfeziona mediante il versamento del tributo dovuto entro il 31.05.2003.
1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio , possono essere definite , a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio con il pagamento del tributo e la riduzione a ¼ delle sanzioni e degli interessi accertati e maturati oltre alle ulteriori somme dovute il cui pagamento e’ previsto in pendenza di lite anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate.
2. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese sino al 31.05.2003 ; qualora sia stata gia’ fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento .
3. Entro il 31.05.2003 il Funzionario Responsabile comunichera’ alle segreteria delle commissioni tributarie la regolare definizione della lite pendente ed il pagamento integrale di quanto dovuto con la richiesta di dichiarare estinto il giudizio.
4. Per liti pendenti si intendono quelle aventi ad oggetto avvisi di accertamento , provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
1. Entro il 31.05.2003 e’ possibile sanare l’omessa o infedele dichiarazione ICI per tutte le annualita’ pregresse con la presentazione di una comunicazione integrativa e/o sostitutiva ai sensi dell’art.59 del D.Lgs 446/97.
2. Entro il termine del 31.05.2003 e’ possibile regolarizzare gli omessi (totali o parziali) e/o tardivi versamenti dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per le annualita’ sino al 2002 con il pagamento di quanto dovuto a titolo d’imposta oltre agli interessi al tasso del 3% sino alla data dell’effettivo pagamento.
3. Si considerano nei termini tutte le dichiarazioni ICI presentate entro il termine del D.Lgs 504/92 relative alle annualita’ sino al 31.12.2002.
4. Per gli avvisi di accertamento notificati alla data del 31.12.2002 e’ possibile procedere alla definizione agevolata con il pagamento dell’imposta dovuta oltre gli interessi al tasso del 3% sino alla data dell’effettivo pagamento.
Art. 13
Criteri per le riduzioni e/o agevolazioni
1.
Sull’importo
dei tributi dovuti saranno concesse le riduzioni e/o agevolazioni anno per anno
vigenti con presentazione di apposita istanza entro il termine di cui al
precedente art. 3.
Art. 14
Disposizioni di carattere generale
1. Le domande di definizioni agevolata sono irrevocabili ed estendono la loro efficacia nei confronti di tutti i coobligati anche se presentate da uno solo di essi.
2. La definizione agevolata dei tributi locali ai sensi del presente regolamento non puo’ in alcun caso dar luogo al rimborso di maggiori tasse versate nonche’ delle sanzioni ed interessi corrisposti antecedentemente l’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Con proprio determinazione il Sindaco puo’ concedere proroga alla data fissata dal precedente art.3 c.1 e comunque non oltre il 31.07.2003.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente atto , coincidente con la pubblicazione all’albo pretorio , sostituendo ogni altra previsione agevolativi che questo Comune aveva posto in essere.
.n.d.r. Per le modalità
applicativo vedi ALLEGATO