TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Durata, decorrenza del contratto
Norme per l’inquadramento del
personale dirigente medico - Natura del rapporto di lavoro
Il contratto individuale di lavoro
dei dirigenti
Rapporti di lavoro a tempo
determinato
Caratteristiche del rapporto di
lavoro
TITOLO III - ASSENZE DAL
LAVORO
Trattamento economico in corso di
gravidanza e puerperio
TITOLO IV - DOTAZIONE
ORGANICA E SERVIZI DI GUARDIA
Servizi di guardia: aspetti
organizzativi e disciplina
Caratteristiche del rapporto di
lavoro. Soppressione del tempo definito. Ammissione al tempo pieno
Affidamento e revoca degli
incarichi dirigenziali
Affidamento e revoca degli
incarichi di direzione di struttura complessa
TITOLO V - TRATTAMENTO
ECONOMICO ?STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
Norme di inquadramento economico
dei dirigenti medici
TITOLO VI - la libera professione intramuraria dei dirigenti medici
con rapporto di lavoro
esclusivo
Attivit?libero-professionale
intramuraria dei dirigenti medici
Tipologie di attivit?libero professionali
Indennit?di esclusivit?del
rapporto di lavoro
Riconoscimento dei servizi
pregressi
Retribuzione di risultato legata
alla qualit?ed alla quantit?delle prestazioni
TITOLO vII - MOBILITA?span style='color:windowtext;display:none;
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Comando per servizio fuori sede
Compenso speciale nel caso di
comando per perfezionamento professionale.
Dipartimenti: istituzione e
organizzazione
Diritto all'esercizio delle
funzioni
Passaggio ad altre funzioni per
inidoneita' fisica o malattia.
Autonomia professionale nella
gestione operativa dei DRG’s
TITOLO Viii - NORME SINDACALI
Modalit?di applicazione del
presente accordo in relazione alle situazioni pregresse
Controversie interpretative ed
applicative dell'accordo
Permessi per attivit?sindacali
TITOLO iX - NORME SPECIFICHE PER GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO
Finanziamento dell’attivit?di
ricerca
Modalit?di espletamento
dell’attivit?di ricerca
Personale medico addetto
esclusivamente all’attivit?di ricerca?31
Personale medico di assistenza:
rapporti con l’attivit?di ricerca
Aggiornamento professionale negli
IRCCS
Norma transitoria per gli arretrati
TITOLO X - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Norme generali sull’aggiornamento
professionale
Aggiornamento professionale
obbligatorio individuale esterno
Aggiornamento professionale
obbligatorio cumulativo extramurario
FONDO INTEGRATIVO
NAZIONALE DI PREVIDENZA
Norme di gestione del fondo
pensione
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PREMESSA
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ?finalizzato a disciplinare ed uniformare il trattamento economico e gli istituti normativi del personale dirigente medico dipendente in tutti gli Ospedali Religiosi Classificati, ancorch?riconosciuti IRCCS nella salvaguardia dell’organizzazione del lavoro propria della natura ospedaliera e di ogni esigenza derivante dalla equiparazione dei servizi e dei titoli del personale ai servizi e titoli del personale dipendente dal S.S.N..
I
dirigenti medici collaborano attivamente con gli Enti di appartenenza al
raggiungimento dei fini istituzionali assistenziali, impegnandosi al rispetto,
nell’esercizio della professione, anche dei principi etico-morali propri degli
Enti Religiosi.
Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti degli
Ospedali Religiosi, classificati ai sensi dell’ultimo comma dell’art.1 della
legge 132/69 ancorch?riconosciuti Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico, ricompresi negli artt.li 41 e 42 della legge 833/78 e
successivamente nella disciplina dell’art. 4 commi 12 e 13 del Decreto
Legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.
Laddove
richiamato, per regolamento si intende regolamento dell’Ente emanato ai sensi
dell’art. 15 undecies del d.lgs 229 approvato dal Ministero della Sanit?
Nel
testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali?si fa
riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992
(Dipartimento, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o
regolamentari, mentre con i termini “unit?operativa? “struttura
organizzativa?o “servizi?si indicano genericamente articolazioni interne
degli Ospedali, cos?come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi
regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o
complessa si fa rinvio all’art. 27.
Il presente contratto ha durata quadriennale a partire dal 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
Alla
scadenza il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre
mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del
presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se
successiva, ai dirigenti sar?corrisposta la relativa indennit? secondo le
scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
La dirigenza medica ?collocata in un unico
ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato
in relazione alle diverse responsabilit?professionali e gestionali.
La
graduazione delle funzioni ?disciplinata dal successivo art. 30.
L’assetto
del rapporto di lavoro definito nel presente contratto tiene conto di quanto
contenuto nel Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni e della compatibilit?con la natura privatistica del rapporto di
lavoro, cos?come disciplinata dal regolamento.
Fermi
restando gli effetti di cui alle norme relative al conferimento e alla revoca
degli incarichi conferiti dopo la firma del presente contratto e per i
dirigenti gi?con rapporto o incarico temporaneo, ai dirigenti medici di II
livello in servizio alla firma del presente contratto continuano ad applicarsi
le norme di cui alle leggi 604/66 e 300/70 e la prima verifica di cui all’art.
29 verr?effettuata a 10 anni dal nuovo inquadramento; ai soli fini del recesso
le stesse norme continuano ad applicarsi ai dirigenti medici a tempo
indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova in forza alla ratifica
del presente contratto.
L’assunzione,
con la quale si costituisce il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei
dirigenti, avviene con il rispetto delle procedure di cui ai regolamenti e
mediante la stipulazione del contratto individuale.
L’assunzione
dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ?disciplinata dal
successivo art. 5.
L’assunzione
dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto
l’espletamento delle procedure concorsuali cos?come previsto dal regolamento.
Il
contratto individuale richiede la
forma scritta; sono comunque indicati:
a)
tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato);
b)
data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo
determinato;
c)
area e disciplina di appartenenza;
d) incarico
conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell’art. 27, obiettivi
generali da conseguire, durata dell’incarico stesso che ?sempre a termine,
modalit?di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle
stesse;
g)
periodo di prova ove previsto;
h)
sede di destinazione ove necessaria.
Nei
contratti individuali di lavoro, stipulati dopo la ratifica del presente
contratto, deve essere altres?inserita la clausola di esclusivit?del rapporto
di lavoro, la cui mancata sottoscrizione impedisce di dar luogo alla
stipulazione del contratto.
Nel
caso di conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o di
direttore di dipartimento ai sensi dell’art. 17 bis del d.lgs 502/1992 al
dirigente medico gi?in servizio nella stessa azienda, il contratto individuale
deve essere sempre stipulato a tempo indeterminato, fermo restando che
l’incarico stesso ?conferito a tempo determinato.
Oltre
che nei casi previsti dall'art. 1 Legge 230/62 e successive modifiche, ?
consentita l'instaurazione di rapporti a tempo determinato - ai sensi dell'art.
23 Legge 56/87 - nei seguenti casi:
a)
sostituzione
di dirigenti medici cui siano stati conferiti incarichi di altra tipologia;
b)
per
garantire necessit?di servizio e assistenziali durante il periodo di ferie,
per una percentuale non superiore al 30% della dotazione organica in forza;
c)
per
sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito
concesso dall'Amministrazione;
d)
per
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto
(malattia, maternit? aspettativa facoltativa; infortunio; permessi; servizio
militare o sostitutivo civile);
e)
per
l'espletamento di progetti finalizzati e/o di ricerca finanziati da Enti
pubblici o privati limitatamente alla durata della ricerca o dei progetti
medesimi.
?
consentita inoltre l’instaurazione di rapporti a tempo determinato sempre che
non venga superato il limite del 10% del personale medico dipendente (e almeno nella
misura di una unit? nei seguenti casi:
f)
per
particolari punte di attivit?o per esigenze straordinarie nel limite di 6 mesi
prorogabile di uguale periodo;
g)
per
gli incarichi di particolare rilevanza di cui all’art. 27;
h)
ai
sensi dell’art. 4 legge 230/62 intendendo ivi inclusi i dirigenti medici.
Il periodo di prova ha la durata massima di sei mesi; tale periodo ?applicabile anche al personale assunto per incarico e a tempo determinato.
Decorsa
la met?del periodo di prova ciascuna delle parti pu?recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso n?di indennit?sostitutiva di
esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 5.
?
esonerato dal periodo di prova il vincitore di concorso, gi?in servizio presso
la stessa Amministrazione che ha bandito il concorso, semprech?abbia gi?
compiuto un periodo di servizio non inferiore a sei mesi.
?
altres?esonerato dal periodo di prova il personale di ruolo proveniente per trasferimento
da altri ospedali, dove abbia gi?superato il periodo di prova nella stessa
qualifica e disciplina.
I
periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del
computo del periodo di prova.
Sull’esito
del periodo di prova decide l’Amministrazione.
Compiuto
favorevolmente il periodo di prova, il dipendente consegue la conferma del
posto ed il relativo periodo viene computato utile a tutti gli effetti.
In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione
viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio; spettano,
altres? al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie
maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima
mensilit?
Il
periodo di prova non pu?essere rinnovato alla scadenza.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti medici ?esclusivo.
I Dirigenti medici in servizio alla firma del presente contratto hanno facolt?di optare per il rapporto non esclusivo entro 90 giorni dalla data di ratifica del presente contratto.
Dopo la prima applicazione la revoca dell’opzione all’esercizio della libera professione extramuraria pu?essere esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno.
L’indennit?decorre dall?/1/2001, e ha come presupposto l’opzione per il rapporto esclusivo di cui al II comma.
Si considerano, inoltre, come esclusivisti coloro che alla data del 1?gennaio 2000 non esercitavano libera professione extra-moenia; tale stato viene accertato attraverso idonea dichiarazione del dirigente medico la cui non veridicit?costituisce giustificato motivo per l’adozione dei provvedimenti di cui alla Legge 604/66 e s.m..
L’indennit?per i dirigenti di cui al comma precedente decorre dal 1/1/2000, e sar?erogata solo ed esclusivamente all’ottenimento della relativa copertura finanziaria con oneri a carico del SSN finalizzati per tale periodo, esclusa ogni indennit?alternativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 77.
In difetto di successivo finanziamento viene esclusa ogni indennit?alternativa e le parti si rincontreranno per la definizione dell’intero assetto contrattuale; ove la mancata erogazione sia un fatto esclusivamente locale, la rinegoziazione potr?avvenire anche a livello aziendale. In tal caso la trattativa avverr?con la presenza dei rappresentanti nazionali delle rispettive Associazioni. A fronte della mancata erogazione dell’indennit??consentito il recesso dall’esclusivit?stessa e l’accesso alla libera professione extra-moenia.
I
Dirigenti Medici che optano per l'esercizio dell'attivit?libero professionale
extra-moenia esercitano tali attivit?al di fuori dell'orario di servizio, nel
rispetto del principio di incompatibilit?
I
dirigenti medici assicurano l’orario di servizio disposto dalla Direzione
sanitaria, d’intesa con i responsabili dei rispettivi settori; l’orario
settimanale, di 38 ore per i dirigenti medici a tempo pieno e di 28,30 ore per
i dirigenti medici a tempo definito, ?articolato per le varie strutture
organizzative, nel numero di turni e con l’orario di massima richiesti dal
responsabile di settore, sentiti i singoli dirigenti medici collaboratori, e si
uniformer?a criteri generali stabiliti dall’Amministrazione, sentita la RSL.
Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, i
dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa, assicurano
la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, in modo
flessibile, correlando l’impegno di servizio alle esigenze della struttura cui
sono preposti e all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli
obiettivi e programmi da realizzare e coordinano, altres? la flessibilit?
oraria dei propri collaboratori, d’intesa con i medesimi, eventualmente compensando cos?il maggiore o minore orario
rispetto al turno giornaliero.
Con
l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di
servizio diurne, la presenza medica ?destinata a far fronte alle esigenze
ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L’azienda
individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una
turnazione per la copertura dell’intero arco delle 24 ore (guardia).
Tutti
i dirigenti medici, ad esclusione dei responsabili di struttura complessa,
indipendentemente dall’esclusivit?del rapporto sono tenuti ad assicurare i
servizi di guardia.
I
sistemi di controllo dell'orario di lavoro operanti alla data del presente
accordo possono essere modificati dall'Amministrazione, solo previa intesa con
la RSL.
Il rapporto di lavoro cessa con il compimento del limite massimo di et?(65 anni), secondo le norme di diritto privato, salvo le eccezioni di legge.
Il
trattamento di fine rapporto spetta alle condizioni e nella misura previste
dalla legge 29.05.1982, n?297.
Negli ospedali con almeno 180 dipendenti (medici e non), sar?istituita sia pure con le necessarie gradualit? la mensa aziendale.
L’accesso
alla mensa, quando istituita, ?garantito a tutti i sanitari, nei giorni in cui
prestano servizio durante l’apertura della mensa e regolamentato da accordi tra
Amministrazione e RSL, anche per quanto attiene al rimborso.
Il
pasto va comunque consumato fuori dell’orario di lavoro e non ?monetizzabile.
Il dirigente
medico ?collocato in aspettativa nei seguenti casi:
-
per
servizio militare di leva e per richiamo alle armi in tempo di pace: senza
retribuzione e con conservazione del posto. Il periodo trascorso in aspettativa
viene computato per intero ai fini dell’anzianit?di servizio;
Il
dirigente medico assunto a tempo indeterminato che ha superato il periodo di
prova ?collocato in aspettativa nei seguenti casi:
-
per
trasferimento in altra Azienda sanitaria pubblica o privata equiparata o per
assunzione in altro ospedale con incarico superiore in seguito ad avviso
pubblico per un massimo di 6 mesi prorogabili per uguale periodo;
-
per
elezione a cariche pubbliche: secondo le norme degli art.li 31 e 32 della legge
20 maggio 1970, n. 300;
-
per
periodi contumaciali previsti per le malattie infettive;
-
per
il servizio volontario di cui alla legge n. 38 del 9-2-?9 e n?266 dell?1
agosto 1991.
Il dirigente medico pu?inoltre essere collocato in aspettativa a sua richiesta motivata e documentata, nei seguenti casi:
-
per
motivi di studio: per il periodo di un anno con diritto alla conservazione del
posto per coloro che frequentano corsi di studio o risultano assegnatari di
borse di studio;
-
per
motivi personali e familiari: per la durata massima di un anno;
-
per
assunzione con pari qualifica in altro ospedale a seguito di concorso.
Se
i motivi per i quali viene richiesta l’aspettativa sono documentati come gravi
ed urgenti, l’Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro tempi
compatibili con lo stato di necessit?e comunque entro 15 gg.
Il
mancato accoglimento della richiesta di aspettativa deve essere adeguatamente
motivato.
L’azienda,
qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno
giustificato la concessione, pu?invitare il dirigente medico a riprendere
servizio nel termine appositamente prefissato.
Il
rapporto di lavoro ?risolto, senza diritto ad alcuna indennit?sostitutiva di
preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo
di aspettativa o del termine dell’invito a riprendere il servizio nell’Azienda.
Per
quanto attiene alla mobilit?si fa riferimento alle norme di cui ai decreti
legislativi 502/92 e 229/99, cos?come recepite nei singoli regolamenti.
Per
il trattamento economico e normativo del dirigente medico in gravidanza si fa riferimento
alle norme di cui alla Legge 1204/71 e s.m. nonch?alla Legge 53/2000.
Per
tutta la durata dell’astensione obbligatoria l’amministrazione ?tenuta ad
integrare le indennit?di legge fino al 100% delle voci fisse della
retribuzione.
Il
dirigente medico ha diritto oltre ai permessi di cui alla Legge 53/2000 anche
ai seguenti permessi retribuiti:
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
per
morte del coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli e suoceri: 5 giorni;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
per
matrimonio: giorni 15 di calendario;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
per
la partecipazione a commissioni di concorso limitatamente al tempo per
sostenere le prove pi?le eventuali relative trasferte per le prove che
avvengono al di fuori dell’ambito regionale.
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
possono
essere concessi permessi retribuiti per gravi e documentati motivi.
Il
personale che ha usufruito dei permessi di cui ai commi precedenti, conserva il
diritto all’intero periodo di ferie.
I
permessi di cui ai precedenti commi sono considerati utili come periodo di
servizio a tutti gli effetti.
Gli
Ospedali favoriscono la partecipazione dei medici alle attivit?delle
Associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n?266 ed al
regolamento approvato con DPR 21 settembre 1994, n?613 per le attivit?di
protezione civile.
Il
dirigente medico, che abbia necessit?di assentarsi temporaneamente dal
servizio, deve ottenere, tramite il superiore diretto, il nulla osta della
Direzione Sanitaria e l’autorizzazione di quella Amministrativa; tali permessi,
nel limite massimo di due ore al mese, sono retribuiti.
N.B.:
le parti dichiarano che con tale clausola non si ?inteso disporre una
riduzione dell’orario di lavoro.
L’Amministrazione
pu? a domanda, concedere giorni di permesso non retribuiti, sentiti i
responsabili dei singoli settori e previo nulla-osta del Direttore Sanitario.
Tutti i dirigenti medici hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verr?considerata come normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subir?alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennit?di festivit?
Solo
nel caso in cui il dirigente medico venga espressamente chiamato a prestare la
sua opera in un giorno nel quale avrebbe dovuto usufruire del riposo
settimanale, ha diritto ad un corrispondente riposo da usufruire
compatibilmente con le esigenze di servizio entro 45 giorni dalla data del
mancato riposo.
Il
riposo settimanale non ?rinunciabile e non pu?essere monetizzato.
Tutti i dirigenti medici devono fruire di un giorno di riposo in occasione delle seguenti festivit?
1)
Capodanno
- 1?gennaio;
2)
Epifania
- 6 gennaio
3)
Anniversario
Liberazione - 25 aprile;
4)
Luned?
di Pasqua - mobile;
5)
Festa
del lavoro - 1?maggio;
6)
Festa
nazionale ?2 giugno;
7)
Assunzione
della Madonna - 15 agosto;
8)
Ognissanti
- 1?novembre;
9)
Immacolata
Concezione - 8 dicembre;
10)
S.
Natale - 25 dicembre;
11)
S.
Stefano - 26 dicembre;
12)
S.
Patrono - mobile.
In
occasione delle suddette festivit?decorre a favore del dirigente medico la
retribuzione globale di fatto.
I
dirigenti medici che per ragioni inerenti
il servizio dovranno tuttavia prestare la loro opera nelle suddette giornate
avranno diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le
esigenze del servizio, entro 45 gg. dalla data della festivit?infrasettimanale
non fruita.
Nel
caso che le esigenze del servizio non permettano tale riposo l’ospedale sar?
tenuto al pagamento doppio della giornata festiva.
In
caso di coincidenza di una delle predette festivit?con il giorno di riposo
settimanale senza che sia stata effettuata prestazione lavorativa, ai dirigenti
medici interessati ?dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un
importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto. Il
dirigente medico ha diritto in alternativa a fruire di un ulteriore giorno di
riposo, in altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, sentito
l’interessato.
Lo
stesso trattamento spetta al dirigente medico assente per malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio.
Il
trattamento sostitutivo delle festivit?soppresse con legge 54 del 5-3-'77 ?
regolato dalle disposizioni previste per i dipendenti pubblici dalla legge
937/77, considerando le giornate in tale norma contemplate come due a titolo di
ferie aggiuntive e due a titolo di permessi retribuiti, comunque usufruibili a parziale
deroga di quanto previsto dalla legge medesima.
La
festivit?del Santo Patrono qualora coincidente con la domenica non d?diritto
a riposo compensativo o monetizzazione.
Tutti
i dirigenti medici hanno diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di
ferie.
La
durata delle ferie ?di 30 gg. lavorativi per ogni anno di servizio,
frazionabili in proporzione al numero dei mesi o frazione di mese superiore a
15 giorni.
Il
periodo delle ferie ?aumentato di 15 giorni di calendario per il personale
sottoposto a rischio radiologico di cui all’art. 43 e ci?fino all’entrata in
vigore di diverse norme di legge.
La
fruizione delle ferie entro l'anno pu?essere rinviata o interrotta per
esigenze di servizio; in tal caso il dirigente medico ha diritto a fruirne
entro l’anno seguente. II godimento delle ferie avverr?in modo programmato tra
i dirigenti medici interessati nell'ambito di ciascuna struttura, tenuto conto
della necessit?di garantire comunque a tutti i medici un periodo di 15 gg. nel
corso dell'estate.
Al
dirigente medico (non in prova) assente per malattia riconosciuta ed
indennizzata dall’INPS, l’Amministrazione ?tenuta ad integrare dal 1?al 365?
giorno quanto corrisposto dall’Ente previdenziale fino al raggiungimento del
100% del trattamento economico in godimento di cui all’art. 32.
Qualora
perduri la stessa malattia, sino al limite di 18 mesi complessivi,
l’Amministrazione corrisponde il 25% del trattamento di cui all’ultimo comma.
Per
trattamento economico in godimento si intende l’insieme delle voci di cui
all’art. 32 comprese le indennit?di rischio radiologico e l’assegno ad
personam in quanto spettanti.
In caso
di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di
dipartimento, la sua sostituzione ?affidata dall’Ente ?d’intesa con lo stesso
direttore - ad altro dirigente con incarico di struttura complessa.
Nei
casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa, la sostituzione ?affidata dall’Ente ?sempre
d’intesa con lo stesso - ad altro dirigente della struttura medesima, che sia
titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione,
previa valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.
Le
disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che
non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello
dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice.
Nel
caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del
dirigente interessato, la sostituzione ?consentita per il tempo strettamente
necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero
dell’art. 17 bis del dlgs 502/1992 come recepite nel regolamento dell’Ente. In
tal caso pu?durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
Le
sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni
superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della
dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del
presente articolo non ?corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.
Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre
tale periodo, al dirigente compete una indennit?mensile frazionabile di L.
1.036.000 per incarichi di struttura complessa e di dipartimento e di L.
518.000 per incarichi di struttura semplice.
Inoltre
gli Enti, ove non possono fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi
precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad
altro dirigente con corrispondente incarico.
In
prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal sessantesimo
giorno dalla ratifica del presente CCNL.
L'organico del personale medico effettivamente in servizio deve essere sufficiente ad assolvere alle reali esigenze di servizio, tenendo conto delle leggi nazionali e regionali in materia, nonch?dei seguenti elementi:
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
numero
effettivo dei posti letto;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
necessit?
dei servizi ambulatoriali e di guardia;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
turni
di ferie, riposi settimanali e festivi ed ogni altra causa di assenza dal
lavoro prevista dalla legge, dal contratto di lavoro e dai regolamenti
ospedalieri;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
nosologia
e impegno ad essa inerente;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
quantit?
e qualit?dell'attivit?medica;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
orari
di servizio del personale medico;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
attivit?
didattica, scientifica e di aggiornamento richieste dai medici;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
attrezzatura
tecnico-sanitaria e scientifica;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
attivit?
di consulenza interna.
In
relazione a quanto disposto dal comma precedente la dotazione organica viene
definita sulla base delle esigenze di servizio e dei relativi carichi di
lavoro.
Fatta salva la normativa relativa ai Piani per l’Emergenza delle singole Regioni, allo scopo di meglio erogare l'assistenza negli ospedali, le parti convengono di potenziare e meglio regolamentare l'organizzazione del servizio di guardia secondo la normativa seguente:
a)
il
servizio di guardia ?previsto nelle 12 ore notturne, e 24 ore su 24 quale guardia
esterna al pronto soccorso o DEA, e nei centri di terapia intensiva, anestesia
e rianimazione, nelle divisione di cardiologia con unit?coronarica, e nei
servizi di emodialisi con posti letto di degenza;
b)
il
servizio di guardia ?servizio effettivo e pertanto il medico ?tenuto ad
espletare la propria attivit?solo per prestazioni inerenti tale servizio,
secondo le tipologie appresso specificate;
c)
laddove
esiste un pronto soccorso o DEA organizzato con personale dedicato anche
transitoriamente, fermo il comma precedente per coloro che operano nel pronto
soccorso, la presenza medica in ogni unit?operativa ?finalizzata nelle 12 ore
diurne prioritariamente all’emergenza e consulenza al pronto soccorso o DEA e
secondariamente alle esigenze ordinarie le quali debbono essere di tipologia
tale da non costituire ostacolo alle prestazioni di emergenza;
d) il servizio di guardia ?espletato da tutti i medici esclusi i dirigenti di struttura complessa; nei limiti concessi dalle esigenze organizzative delle singole divisioni, possono essere esentati dalla guardia, a domanda, i medici di et?superiore ai 50 anni; la guardia ?di norma di competenza dei componenti della divisione della rispettiva disciplina generale;
e)
per
l’espletamento del servizio di guardia, che deve essere svolto nell’ambito del
normale orario di lavoro settimanale, non viene corrisposta particolare
retribuzione, fatto salvo il pagamento delle eventuali ore straordinarie, nella
misura e con le maggiorazioni previste dall’art. 39;
f)
il
servizio di guardia effettuato nelle ore notturne e nell’ambito del normale
orario di lavoro d?diritto alla sola indennit?per lavoro notturno nella
misura prevista dall’art. 45;
g)
la
durata del turno di guardia ?di norma di 12 ore consecutive, salvo diverso
accordo locale;
h)
al
medico che ha prestato servizio di guardia nelle ore notturne non pu?essere
richiesta prestazione lavorativa nelle successive 24 ore;
i)
i
radiologi, laboratoristi ed anestesisti possono essere adibiti a servizio di
guardia solo nell’ambito della disciplina di competenza;
j)
qualora
il turno di guardia superi la durata di un normale turno di lavoro, spettano al
medico vitto ed alloggio idonei.
Negli
ospedali non dotati di pronto soccorso, nelle 12 ore notturne ?prevista la
guardia mista divisionale che viene effettuata nelle seguenti discipline:
MEDICINA GENERALE E RELATIVE SPECIALIT?AFFINI; CHIRURGIA GENERALE E RELATIVE
SPECIALIT?AFFINI; OSTETRICIA-GINECOLOGIA E AFFINI; PEDIATRIA, se divisione o
sezione autonoma, ANESTESIA.
Nella
guardia mista divisionale il medico esplica servizio di guardia interna nonch?
servizio esterno per eventuale attivit?di urgenza e accettazione per la
propria divisione o servizio e per le divisioni, sezioni o servizi affini alla
propria disciplina.
Qualora
esistano pi?divisioni, sezioni o servizi inerenti la stessa specialit?o ad
essa affini il medico presta servizio di guardia anche per questi.
Negli
ospedali con DEA e/o Pronto Soccorso l’individuazione delle surriportate
guardie viene identificata come guardia interna e consulenza al Pronto
Soccorso.
Il tempo definito ?definitivamente soppresso. Coloro che alla data della ratifica del presente contratto si trovano in rapporto di lavoro a tempo definito, saranno ammessi al rapporto di lavoro a tempo pieno, a domanda, con il seguente scaglionamento:
25% dal primo giorno del primo mese successivo alla ratifica del presente contratto e successivamente il 25% ogni 1?gennaio. Le parti convengono inoltre che saranno comunque privilegiati coloro che faranno l'opzione per l'esclusivit? che nei primi due scaglioni (25% + altro 25%) i tempi pieni vengano assegnati prioritariamente ai dirigenti medici in servizio da almeno 10 anni; di anticipare il passaggio a tempo pieno, se necessario, per esigenze di servizio.
Gli Enti assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilit?civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio nel limite massimo di ? 50.000.000 per sinistro, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attivit? ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo.
Per tale copertura ?previsto il concorso di ogni singolo dirigente medico nella misura mensile di ? 80.000 per l’area chirurgica e ? 70.000 per l’area medica.
Qualora il dirigente medico, nella fase penale del procedimento, intenda nominare legali e periti di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’Ente o dalla Compagnia di Assicurazione o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’Assicurazione nel limite di cui al primo comma indipendentemente dal numero dei professionisti incaricati.
Le
tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra gli incarichi di struttura complessa ?ricompreso l’incarico di direttore di dipartimento;
b)
incarico
di direzione di struttura semplice;
c)
incarichi
di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di
studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
d)
incarichi
di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di
servizio.
La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) ?una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall’assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.
Per “struttura?si intende l’articolazione interna dell’Ente alla quale ?attribuita la responsabilit?di gestione di risorse umane e tecniche.
Per struttura complessa si considerano tutte le strutture gi?riservate nell’Ente ai dirigenti di ex II livello.
Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture individuate dall’Ente per l’attuazione di processi organizzativi integrati. I Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati, funzionali, transmurali etc) sono articolati al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale.
Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale, dotate della responsabilit?ed autonomia di cui al comma 3.
Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali–quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento.
Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attivit?omogenee che richiedono una competenza specialistico–funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
Gli incarichi di cui al comma 1, lett. b) e c), corrispondono rispettivamente, al modulo organizzativo e al modulo funzionale, laddove esistenti ed effettivamente operanti.
Ai dirigenti, all’atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilit?nella gestione delle attivit?
Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall’Ente su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell’art. 4.
Ai dirigenti, dopo cinque anni di attivit? sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27 lettere B e C.
Gli incarichi di cui al comma 3, i cui criteri di affidamento saranno determinati in sede aziendale, sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata ?comunicata all’atto del conferimento ?non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni con facolt?di rinnovo.
La revoca dell’incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento dell’inosservanza delle direttive e/o della sussistenza di risultati negativi nella gestione delle risorse a lui affidate. In tal caso il trattamento economico corrispondente verr?riparametrato al nuovo incarico (art. 27 lettere B e C).
Gli incarichi di direzione
di struttura complessa in essere e quelli conferiti con le procedure previste
dal DPR 484/1997, sono revocabili secondo le
norme recepite dal regolamento.
Per i
dirigenti medici ex II livello di cui all’ultimo comma dell’art. 3 l’esito
negativo della verifica comporter?la perdita della retribuzione di risultato e
transiteranno ai valori economici della 3a fascia per quanto riguarda la retribuzione
di posizione.
La
graduazione delle funzioni dirigenziali - alle quali corrispondono le varie
tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza medica - ?effettuata dagli
Enti con le modalit?sottoindicate in modo oggettivo e, cio? indipendentemente
dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla
struttura.
La
graduazione consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste dagli artt.
32 e 33 determinando la corrispondente retribuzione di posizione del dirigente
cui l’incarico ?conferito. La graduazione delle funzioni ?sottoposta a
revisione periodica secondo i criteri successivamente definiti in sede
aziendale.
L’individuazione
viene effettuata sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che
l’Ente, sentita la RSL, pu?integrare con riferimento alla propria specifica
situazione organizzativa e nel rispetto delle leggi regionali in quanto
compatibili:
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
complessit?
della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare
riguardo ai Dipartimenti;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
grado
di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
consistenza
delle risorse umane e strumentali;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
utilizzazione
nell’ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente
innovative e con valenza strategica per l’Ente, anche tenendo conto
dell’ampiezza del bacino di utenza;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
affidamento
di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto anche
alle esigenze didattiche dell’Ente.
Gli
Enti in base alla risultanze della graduazione di cui al comma precedente,
attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto
organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui
agli artt. 32 e 33. A parit?di struttura organizzativa e corrispondenza delle
funzioni, alle posizioni ?attribuita la stessa valenza economica.
I
dirigenti medici con la qualifica di dirigente di 1?livello che alla data del
01/01/2001 non hanno maturato 5 anni di servizio complessivo, nonche?il
personale assunto dopo tale data, vengono inquadrati a decorrere dalla stessa
data nella fascia economica iniziale(fascia retributiva 4).
I
dirigenti medici con la qualifica di dirigente di 1?livello che alla data del
01/01/2001 hanno maturato 5 anni di servizio complessivo, vengono inquadrati a
decorrere dalla stessa data nella fascia economica immediatamente superiore
(fascia retributiva 3).
I
dirigenti medici assunti entro il 31/12/1997 vengono inquadrati nella fascia
retributiva 3 al compimento del 5?anno di servizio e con l’anzianit?
retributiva maturata nel reticolo del precedente contratto.
I
dirigenti medici assunti dopo lo 01/01/1998 verranno inquadrati nella fascia
retributiva 3 al compimento del 5?anno di servizio, previa verifica positiva
da parte di un collegio tecnico nominato dal direttore generale di cui deve far
parte obbligatoriamente il responsabile della struttura complessa di
riferimento, con conferimento di incarico.
La
determinazione di criteri per la valutazione dei dirigenti di cui al comma
precedente diretta alla verifica delle professionalit?espresse viene rinviata
in sede aziendale al fine di armonizzare le stesse con gli obiettivi assegnati
rapportati al tempo trascorso dall’assunzione.
I
dirigenti medici assunti dopo l’entrata in vigore del presente contratto al
compimento del 5?anno di servizio verranno inquadrati nella fascia retributiva
3 dopo verifica effettuata secondo i criteri di cui all’articolo 28 e con
conferimento di incarico.
La struttura
della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci :
1)
TRATTAMENTO
ECONOMICO FONDAMENTALE :
Si compone delle seguenti voci fisse e ricorrenti
che hanno effetto sulla tredicesima mensilit?, sul compenso per lavoro
straordinario (art 39) e sul trattamento di fine rapporto.
a)
Stipendio
tabellare
b)
Indennit?
integrativa speciale confermata nella misura attualmente percepita
c)
Retribuzione
individuale di anzianit?ove acquisita
d)
Indennit?
di Specificit?medica
e)
Retribuzione
di Posizione parte fissa (ex A) e parte variabile predeterminata (ex B)
f)
Assegno
personale, ove spettante ai sensi del presente contratto
g)
Indennit?
di incarico di struttura complessa ove spettante
h)
Eventuale
indennit?per mansioni superiori ove spettante (art. 22)
L’insieme delle voci cos?individuate viene definito
come trattamento retributivo in godimento
2)
TRATTAMENTO
ACCESSORIO
a)
Retribuzione
di posizione parte variabile (ex-posizione C) ai sensi dell’art 33.
b)
Retribuzione
di risultato
c)
Specifico
trattamento ove spettante
I valori
economici in vigore a partire dal 01/01/2001 sono indicati nella tabella
riassuntiva di seguito riportata (valori riportati in migliaia di lire),
comprensiva della indennit?di esclusivit?
TABELLE DIRIGENTI MEDICI TEMPO PIENO
|
Tipologia
di incarico |
|
Tabellare |
Assegno person. |
IIS |
ISM |
indennit?s.
compl. |
Parte fissa ex A |
Parte variab. predet. ex B |
Esclusiv. s.
compl. |
Esclusiv. > 15 |
Esclusiv. tra 5
e 15 |
Esclusiv. |
Totale |
|
1 |
Dirigente Struttura complessa |
area chirurgica |
38.784 |
13.263 |
13.883 |
20.000 |
|
12.000 |
8.141 |
31.994 |
|
|
|
138.065 |
|
|
|
area
chirur.-assunti incarico 5 anni |
38.784 |
|
13.883 |
15.000 |
18.263 |
12.000 |
8.141 |
31.994 |
|
|
|
138.065 |
|
|
|
area medica |
38.784 |
13.263 |
13.883 |
20.000 |
|
11.000 |
7.049 |
31.994 |
|
|
|
135.973 |
|
|
|
area
medica-assunti incarico 5 anni |
38.784 |
|
13.883 |
15.000 |
18.263 |
11.000 |
7.049 |
31.994 |
|
|
|
135.973 |
|
2 |
dirigente Struttura semplice |
ex modulo |
38.784 |
|
13.883 |
15.000 |
|
11.078 |
7.037 |
|
24.000 |
17.610 |
|
109.782 |
103.392 |
3 |
medico dirigente |
ex fascia A ex fascia B + 5anni |
38.784 |
|
13.883 |
15.000 |
|
7.940 |
4.880 |
|
24.000 |
17.610 |
|
104.487 |
98.097 |
4 |
medico dirigente |
ex fascia B |
38.784 |
|
13.883 |
15.000 |
|
2.000 |
4.328 |
|
|
|
4.363 |
78.358 |
|
TABELLE DIRIGENTI MEDICI TEMPO DEFINITO
|
Tipologia
di incarico |
|
Tabellare |
Assegno person. |
IIS |
ISM |
indennit?s.
compl. |
Parte fissa Ex A |
Parte variab. predet. ex B |
Esclusiv. s.
compl. |
Esclusiv. > 15 |
Esclusiv. tra 5
e 15 |
Esclusiv. |
Totale |
|
1 |
dirigente Struttura complessa |
area chirurgica |
24.479 |
11.582 |
13.473 |
4.000 |
|
6.009 |
6.208 |
31.994 |
|
|
|
97.745 |
|
|
|
area
chirur.-assunti incarico 5 anni |
24.479 |
|
13.473 |
4.000 |
11.582 |
6.009 |
6.208 |
31.994 |
|
|
|
97.745 |
|
|
|
area medica |
24.479 |
11.582 |
13.473 |
4.000 |
|
4.364 |
6.076 |
31.994 |
|
|
|
95.968 |
|
|
|
area
medica-assunti incarico 5 anni |
24.479 |
|
13.473 |
4.000 |
11.582 |
4.364 |
6.076 |
31.994 |
|
|
|
95.968 |
|
2 |
dirigente Struttura semplice |
ex modulo |
24.479 |
|
13.473 |
2.000 |
|
4.465 |
5.716 |
|
24.000 |
17.610 |
|
74.133 |
67.743 |
3 |
medico dirigente |
ex fascia A ex fascia B + 5anni |
24.479 |
|
13.473 |
2.000 |
|
1.603 |
4.611 |
|
24.000 |
17.610 |
|
70.166 |
63.776 |
4 |
medico dirigente |
ex fascia B |
24.479 |
|
13.473 |
2.000 |
|
1.000 |
751 |
|
|
|
4.363 |
46.066 |
|
La retribuzione di posizione ?una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall’art. 32, ?collegata all’incarico agli stessi conferito ai sensi dell’art. 30 del presente CCNL.
A tutti i dirigenti medici compete la retribuzione di posizione parte fissa (ex A) e parte variabile predeterminata (ex B) negli importi fissati nella tabella riassuntiva del trattamento economico.
A decorrere dal 1?gennaio 2001 la retribuzione di posizione parte variabile residua (ex C), viene incrementata dell?0% intendendo compensata con tale aumento la cristallizzazione dei valori della retribuzione accessoria.
Tale parte variabile residua (ex C) della retribuzione non compete al dirigente medico che opta per il rapporto non esclusivo.
Ai dirigenti a rapporto esclusivo viene corrisposto il 50% della retribuzione di posizione ex C rivalutata come da tabella seguente:
dirigente struttura complessa ?chirurgia ? 5.853.591
dirigente struttura complessa ?medicina ?? 5.882.191
dirigente struttura semplice ?? 2.470.336
dirigente inquadrato in 3a fascia ? 2.603.986
dirigente inquadrato in 4a fascia ? 2.520.892
mentre il restante 50%, incrementato dagli importi costituiti dalla posizione ex C di coloro che optano per il rapporto non esclusivo, viene interamente distribuito tra tutti i dirigenti medici con rapporto esclusivo secondo la graduazione delle funzioni in base ai seguenti parametri e secondo criteri da individuarsi in sede di contrattazione decentrata aziendale:
dirigenti di struttura complessa da 10 a 7
dirigente di struttura semplice da 7 a 5
dirigente inquadrato in 3a fascia ?da 5 a 2
dirigente meno 5 anni ?da 2 a 1
In fase di prima applicazione i parametri di cui sopra sono cos?definiti:
dirigenti di struttura complessa 8
dirigente di struttura semplice 5
dirigente inquadrato in 3a fascia ?4
dirigente meno 5 anni ?1
Modalit?di assegnazione:
il valore attribuito ad ogni qualifica viene moltiplicato per il numero dei dirigenti interessati. La sommatoria dei prodotti ottenuti costituisce il divisore dell’importo totale. Il valore da assegnare ad ogni grado di funzione si ottiene moltiplicando il parametro per il risultato della divisione come sopra descritta.
Resta inteso che le somme ex posizione C aggiunte per effetto dell’opzione del rapporto non esclusivo saranno recuperate e attribuite in caso di successiva opzione per il rapporto esclusivo.
Le somme risultanti dall’applicazione dei precedenti commi vengono erogate con cadenza mensile (per 12 mensilit?.
L’assetto di cui sopra, valido in prima applicazione, potr? essere rivisto in sede di contrattazione decentrata aziendale, finalizzandolo alla determinazione di ulteriori e diversi parametri al medesimo fine.
Per i dirigenti medici a rapporto a tempo definito, in attesa dell’inquadramento a tempo pieno, viene attribuita la posizione ex C nei valori totali di seguito riportati:
dirigente struttura complessa ?chirurgia ? 8.691.540
dirigente struttura complessa ?medicina ?? 8.402.240
dirigente struttura semplice ?? 3.528.624
dirigente inquadrato in 3a fascia ? 1.710.324
dirigente inquadrato in 4a fascia ? 2.994.288
Le somme risultanti vengono erogate con cadenza mensile (per 12 mensilit?.
I medici hanno diritto nel mese di dicembre ad una tredicesima mensilit?di importo pari al trattamento retributivo in godimento risultante dall’applicazione dell’art. 32.
La
paga di una giornata lavorativa ?determinata sulla base di 1/26 del trattamento
retributivo in godimento definito dall’art. 32.
L'importo
della paga oraria ?determinato dividendo la paga giornaliera come sopra
calcolata per 6,33 per i medici a tempo pieno e per 4,75 per i medici a tempo
definito.
Eventuali
assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze
ingiustificate) saranno trattenute con l'applicazione della paga oraria o
giornaliera di cui ai precedenti commi.
1. A tutto il personale medico con rapporto esclusivo ? consentito lo svolgimento dell’attivit?libero professionale all’interno dell’Ente, nell’ambito delle strutture individuate con apposito atto adottato dall’Ente.
2. In particolare, l’Ente - fino alla completa realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l’esercizio dell’attivit?libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera - deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l’esercizio della libera professione intramuraria anche fuori dall’Ente, in spazi sostitutivi in altre strutture sanitarie non accreditate; pu?inoltre autorizzare l’attivit?in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali ?richiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attivit? o anche stipulando convenzioni con altri Enti.
3. Le modalit?di svolgimento dell’attivit?libero professionale intramuraria sono disciplinate dagli Enti nell’atto di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri generali del presente contratto. La regolamentazione riguarda ogni aspetto connesso con lo svolgimento dell’attivit?libero professionale intramuraria, ivi compresi i criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi, l’individuazione delle altre attivit?a pagamento e delle attivit?non rientranti nella libera professione intramuraria.
4. Per attivit?libero professionale intramuraria del personale medico si intende l’attivit?che detto personale individualmente o in èquipe, esercita fuori dell’impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attivit?di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’articolo 9 del d.lgs. 502/1992.
5. L’esercizio dell’attivit?professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalit?e le attivit?istituzionali dell’Ente e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalit?dei servizi. A tal fine, l’attivit?libero professionale intramuraria non pu? globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l’attivit?di ricovero la valutazione ?riferita anche alla tipologia e complessit?delle prestazioni.
6. L’Ente concorda con i singoli dirigenti e con le equipes interessate i volumi di attivit?libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attivit?istituzionale assicurati, riservandosi di determinare le modalit?operative e l’individuazione degli spazi in funzione dei volumi concordati.
1. L’esercizio
dell’attivit?libero professionale avviene al di fuori dell’impegno di servizio
e si pu?svolgere nelle seguenti forme:
a) libera
professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da parte
dell’utente - del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
b) attivit?
libero professionale a pagamento, svolte in èquipe all’interno delle strutture,
caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente, singolo o
associato anche attraverso forme di rappresentanza, all’équipe, che vi provvede
nei limiti delle disponibilit?orarie concordate;
c) partecipazione
ai proventi di attivit?professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e
svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di
altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione
ai proventi di attivit?professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli,
associati, aziende o enti) all’Ente anche al fine di consentire la riduzione
dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa,
d’intesa con le èquipes dei servizi interessati.
2.
Si
considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1
anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad
integrazione dell’attivit?istituzionale, dagli Enti ai propri dirigenti che
hanno limitata possibilit?di esercizio di attivit?libero professionale e allo
scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive,
soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilit?anche
momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti
di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive
regionali in materia.
1.
L’indennit?di esclusivit?di rapporto fissa e ricorrente, ?corrisposta per tredici
mensilit?ai medici con rapporto esclusivo secondo quanto disposto dall’art.
32.
2. L’indennit?di esclusivit?del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall’art. 31, ?fissata nelle seguenti misure annue lorde (12 mensilit?.
?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
Dirigente
con incarico di dire-
zione di struttura complessa L. 31.994.000
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
Dirigente
con anzianit?superiore
a quindici anni L. 24.000.000
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
Dirigente
con anzianit?tra
cinque e quindici anni ?L. 17.610.000
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
Dirigente
con anzianit?sino
a cinque anni L. ?
4.363. 000
3.
Ai dirigenti che revochino l’opzione per il rapporto non esclusivo
successivamente alla prima applicazione del presente CCNL, l’indennit??
corrisposta attribuendo nel primo inserimento - che decorre comunque dal primo
gennaio dell’anno successivo alla revoca, ai sensi dell’art. 32 la misura
corrispondente all’anzianit?di servizio.
4.
Il passaggio alla fascia superiore dell’indennit? decorre dal primo giorno del
mese successivo alla maturazione del rispettivo livello di anzianit? Il mancato
rinnovo dell’incarico di direzione di struttura complessa determina
l’attribuzione dell’indennit?di esclusivit?della fascia corrispondente
all’anzianit?
L'orario
eccedente le 38 ore settimanali, per i medici a tempo pieno, e le 28,30 ore,
per i medici a tempo definito, d?luogo a retribuzione straordinaria nei
seguenti casi:
1)
servizio
di pronta disponibilit?
2)
autorizzazione
del dirigente della struttura e della Direzione Sanitaria.
Resta
convenuto che vengono considerate come normale orario di lavoro le prime 38 ore
e 28,30 ore settimanali rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno
e a tempo definito.
Il
compenso orario per il lavoro straordinario viene calcolato in base al seguente
rapporto:
a + b
------------------------ = X
ore annue (1482 e 1976)
dove:
a = retribuzione totale annua in godimento riferita a 12 mensilit?o:p>
b =
tredicesima mensilit?dell'anno precedente.
Il valore
di X va maggiorato del 15% per le prestazioni straordinarie diurne, del 30% per
le prestazioni straordinarie effettuate in orario notturno o in orario diurno
dei giorni festivi, del 50% per le prestazioni straordinarie effettuate in
orario notturno dei giorni festivi.
Quando
l'eccedenza oraria ?finalizzata all'ottenimento di un risultato la stessa ?
compensata dalla retribuzione di risultato di cui all'art. 41, in quanto
facente parte del budget concordato per il raggiungimento degli obiettivi assegnati
(di cui al comma 1 art. 41) al singolo medico.
Per
i medici provenienti da ospedali pubblici o classificati ed equiparati con
qualifica pari a quella rivestita nell'Ente di provenienza, l'inquadramento
retributivo verr?effettuato, sin dal momento dell'assunzione, mediante
l'inserimento del medico nel trattamento retributivo secondo le norme degli
art.li 31, 32, e 33, con la retribuzione di anzianit?maturata nell'Ente di
provenienza.
Per
i medici provenienti da ospedali pubblici o classificati ed equiparati assunti
con qualifica superiore a quella rivestita nell'Ente di provenienza,
l'inquadramento retributivo avverr?mediante l'inserimento del medico nel
trattamento retributivo previsto dall’art. 33, per la nuova qualifica e con la
retribuzione di anzianita?maturata nell'Ente di provenienza.
La
retribuzione di risultato dei dirigenti medici ?strettamente correlata alla
realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento
dei risultati prestazionali prefissati, sulla base della metodologia di
negoziazione per budget.
Tale
retribuzione, che per gli stessi fini comprende quanto oggi derivante dal
sistema incentivazionale, ?destinata a promuovere il miglioramento
organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi
fissati dall’ente d’intesa col Dirigente Responsabile sentita l’equipe
interessata, finalizzati al conseguimento di pi?elevati livelli di efficienza,
di efficacia e di economicit?dei servizi.
Con
il nuovo sistema di retribuzione di risultato, dovranno essere comunque
garantiti i livelli organizzativi, assistenziali e di produttivit? ottenuti dal
precedente sistema incentivazionale. In costanza dei risultati saranno
garantiti i valori globali e i criteri di riparto delle incentivazioni erogate
nell’anno di riferimento, per effetto degli accordi locali in essere, la cui
eventuale modifica sar?contrattata con la RSL assistita da due membri all’uopo
nominati dagli organi centrali dell’Anmirs.
Di norma, con cadenza annuale, le singole Amministrazioni assegneranno alle unit?operative i programmi e gli obiettivi da perseguire concordandoli con le stesse modalit?di cui al precedente 3?comma, anche con riferimento alle normative regionali e corrisponderanno la relativa retribuzione di risultato, a consuntivo, in rapporto al raggiungimento degli obiettivi stessi.
Si considerano obiettivi particolarmente qualificanti:
?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> il miglioramento degli indici di rendimento legati alla degenza;
?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilit?delle prestazioni sanitarie ed ospedaliere e un maggiore orientamento all’utenza;
?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> la razionalizzazione della spesa per consumi sanitari e farmaceutici anche attraverso l’adozione di adeguati protocolli clinici, diagnostici e terapeutici;
?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> il miglioramento dei livelli qualitativi delle prestazioni erogate e del grado di appropriatezza;
?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> la realizzazione di modelli organizzativi innovativi per le attivit?delle singole aziende;
?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> l’avvio delle procedure tecniche per il controllo della qualit?delle prestazioni.
La retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro indicato e/o determinato nel budget concordato per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato di cui al 1?comma, fermi restando gli effetti e i principi di cui all’art. 39.
In
sede aziendale sar?concordata la modalit?di erogazione della retribuzione di
risultato.
L'Amministrazione
pu?far ricorso ad incarichi di consulenza ambulatoriale di medici estranei
all'organico dell'ospedale solo per specialit?diverse da quelle delle
divisioni, sezioni o servizi gi?esistenti sentito il Consiglio dei Sanitari.
Sono
tuttavia ammessi incarichi di consulenza, anche di collaborazioni coordinate e
continuative, in presenza di obiettive necessit?assistenziali e di
programmazione economico-finanziaria della gestione ospedaliera per il
raggiungimento dei risultati prefissati senza che ci?porti ad una alterazione
dell’entit?e della distribuzione dei carichi di lavoro definiti in base alla
dotazione organica esistente.
I
predetti consulenti ai sensi del comma 19 dell’art.1 della legge 29.12.1996 n?
662 dovranno dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilit?
La
nuova organizzazione del lavoro presuppone il superamento del rischio inerente
le specifiche attivit?lavorative; di contro, impone una rigorosa osservanza di
interventi preventivi a tutela della salute dei lavoratori stessi.
Le
Amministrazioni e le RSL stabiliranno periodici incontri, almeno annuali, per
la verifica delle condizioni lavorative e per il superamento di eventuali
situazioni di nocivit?ambientali.
Le
Amministrazioni dovranno provvedere alla stipula di opportune assicurazioni a
copertura degli eventi derivanti dai rischi inerenti le specifiche attivit?
Ai medici radiologi viene attribuita una indennit?di L. 200.000 (duecentomila) mensili indivisibili, oltre a 15 gg. lavorativi di ferie aggiuntive, secondo le norme previste dalle leggi n.ri 416/1968 e 460/1988.
Al
restante personale medico classificato in categoria A secondo le norme di cui
al ddl 17 marzo 1995 n?230 e s.m., viene attribuita l’indennit?di cui ai
medici di radiologia.
Le
indennit?e i benefici di cui sopra continueranno ad essere erogati fino a
nuove disposizioni di legge.
Agli anestesisti viene
attribuita una indennit?pari a 8 gg. di congedo ordinario che deve essere
utilizzato nell'anno di competenza e dopo la fruizione delle ferie ordinarie.
In caso di mancata o
parziale utilizzazione di tali giorni nell'anno di competenza, su richiesta del
medico da presentarsi entro il 31.01, tali giorni potranno essere:
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
utilizzati
nell'anno immediatamente successivo prima della usufruizione delle ferie
ordinarie;
?span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
monetizzati,
nella misura pari a 10 giornate o proporzionale al residuo, con versamento al
medesimo o al fondo di previdenza integrativa;
Al dirigente medico direttore di dipartimento compete una indennit?annua nella misura dal 35 al 50% della retribuzione di posizione parte variabile del dirigente di struttura complessa.
Per
qualunque servizio prestato in giorno festivo (domenica e festivit?
infrasettimanali), compete una indennit?di ? 32.000 se le prestazioni fornite
sono di durata superiore alla met?dell'orario di turno, ridotta a ? 16.000 se
le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla met?dell'orario anzidetto,
con un minimo di due ore.
Nell'arco
delle 24 ore dei giorni considerati festivi come specificato nel 1?comma, non
pu?essere corrisposta pi?di una indennit?festiva per ogni singolo medico.
Dalla
sottoscrizione del presente CCNL al medico, il cui turno di servizio si svolga
durante le ore notturne comprese tra le 22 e le 06, spetta un'indennit?per
servizio notturno, uguale per tutte le qualifiche e tipo di rapporto, nella
misura di ? 7.000 per ogni ora di servizio prestato fatta salva la
remunerazione delle eventuali ore straordinarie.
Il
servizio di pronta disponibilit?integra o sostituisce la guardia medica per
particolari tipi di prestazioni e di situazioni organizzative nei limiti
ritenuti necessari per assicurare la continuit?assistenziale e nei limiti
della competenza del medico.
Esso
?caratterizzato dalla immediata reperibilit?del medico (di regola a mezzo
telefono) e dall'impegno di quest'ultimo di giungere in ospedale entro il pi?
breve tempo possibile, rispettando al massimo i tempi stabiliti
dall'Amministrazione, previo accordo con le RSL.
Il
servizio di pronta disponibilit??disposto dall'Amministrazione e comandato dalla
Direzione Sanitaria su richiesta del medico dirigente di struttura complessa.
Negli
ospedali siti in citt?ove le difficolt?di trasferimento possono intralciare
il pronto accesso del medico al servizio di pronta disponibilit? la stessa
verr?limitata allo stretto indispensabile in favore di una pi?completa
presenza medica all'interno dell'ospedale.
Il
servizio di pronta disponibilit?non pu?essere sostitutivo della guardia in
quelle divisioni sezioni o servizi, nei quali l'intervento del sanitario possa
essere richiesto con frequenza tale da configurare una continuit?delle
prestazioni.
Sono
tenuti al servizio di pronta disponibilit? ognuno per le proprie competenze,
tutti i medici dipendenti dall'ospedale.
I
medici dirigenti di struttura complessa possono escludersi dal servizio di
pronta disponibilit?previa comunicazione alla Direzione Sanitaria.
Il
numero massimo individuale dei giorni di servizio d?pronta disponibilit??
fissato in 10 (dieci) al mese; tuttavia l'Amministrazione, d'intesa con le RSL,
pu?aumentare tale limite.
Il
servizio di pronta disponibilit?purch?preventivamente autorizzato, compreso
tra le 12 e le 24 ore consecutive, verr?compensato con la somma di ? 90.000,
uguale per tutte le qualifiche e tipo di rapporto e per ogni giorno della
settimana, nonch?con l'eventuale pagamento dello straordinario di competenza
in relazione alle effettive ore di servízio prestato rilevabili con gli stessi
sistemi adottati per il controllo dell'orario con il minimo retributivo di
un'ora di straordinario per ogni chiamata, sempre che fra una chiamata e
l'altra intercorra almeno un'ora.
Qualora
il servizio di pronta disponibilit?sia effettuato in una delle festivit?
infrasettimanali di cui all'art. 19 del presente contratto il medico avr?diritto
ad un riposo compensativo con le modalit?di cui al terzo comma del predetto
art. 19.
Il
servizio di pronta disponibilit?non pu?essere richiesto nel giorno nel quale
per íl medico ?programmato il riposo settimanale.
La
mobilit?all’interno della sede ospedaliera viene distinta in mobilit?di
urgenza e in mobilit?ordinaria.
A) mobilit?di urgenza
Nei casi in cui, nell'ambito della struttura, sia necessario soddisfare esigenze funzionali delle divisioni, sezioni o servizi insorte a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in divisioni, sezioni e servizi diversi da quelli di assegnazione, ?effettuata limitatamente al perdurare delle situazioni predette, sempre che il reparto di destinazione appartenga alla stessa disciplina o disciplina equipollente, rispettando le regole di cui ai successivi commi.
La mobilit?di urgenza coinvolge a turno tutto il personale della disciplina, ferma restando la necessit?di assicurare, in via prioritaria, la funzionalit?dell'unit?operativa di provenienza.
Dalla mobilit?di urgenza sono esclusi i medici dirigenti di struttura.
La
mobilit?di urgenza ?disposta dall’Amministrazione, sentita la RSL e
l'interessato, con atto motivato e non puo' superare il limite massimo di un
mese nell'anno solare.
B) mobilit?ordinaria
La mobilit?ordinaria verr?regolamentata da appositi accordi locali.
Ai medici
ospedalieri comandati per servizio fuori sede ospedaliera, in localit?fuori
dal centro urbano sede dell'Ospedale, spetta il rimborso spese di trasporto,
nonch?il rimborso delle spese per alloggio e vitto, sempre che non siano
forniti dall'ospedale.
Il
trattamento economico per comando di servízio fuori sede ?concordato tra RSL e
Amminístrazione.
Nel
caso di comando per perfezionamento professionale rispondente ad un precipuo
interesse dell'Ospedale, nelle ipotesi indicate all'art. 48 del D.P.R. n?
130/69, oltre la normale retribuzione, il medico puo?chiedere un compenso
speciale di studio da concordarsi con l’Amministrazione.
L'istituzione,
l'organizzazione e le nomine relative ai Dipartimenti, vengono effettuate
secondo norme stabilite localmente previo accordo fra Amministrazioni e RSL,
nell'ambito delle leggi vigenti e nel rispetto di quanto previsto dal presente
CCNL.
Le
prestazioni rese dai medici borsisti, ove previsti dagli ordinamenti del
personale, non possono essere quelle proprie del personale dipendente.
Il medico ha diritto, sia di esercitare le funzioni inerenti la sua qualifica, sia di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali col titolo inerente la sua posizione funzionale.
I
posti di ruolo cui corrispondono una pluralit?di funzioni possono essere
scissi, con deliberazione dell'Amministrazione, previo esame con la RSL, in pi?
posti.
In
tal caso il titolare di ruolo del preesistente posto ha diritto di opzione per uno
dei posti di nuova istituzione.
Nel
caso che tra divisioni, sezioni e servizi della stessa disciplina e del
medesimo Presidio si verifichi trasferimento di funzioni o vengano assegnate nuove
funzioni che modifichino in maniera sostanziale le attribuzioni precedenti,
l'Amministrazione dovr? su richiesta dei medici interessati, provvedere a
ristrutturare l'organico di dette discipline assegnando i posti secondo opzione
dei medici?interessati da valutarsi in
base ai titoli professionali e di carriera posseduti. Sono esclusi comunque
passaggi di qualifica.
Il
medico che per sopraggiunta infermit?sia giudicato permanentemente non idoneo
alle funzioni proprie ?trasferito ad altre funzioni equivalenti in quanto
effettivamente individuabili nella organizzazione dell'ospedale nelle quali sia
convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato, sempre che sia in possesso dei
requisiti specifici richiesti.
Il
medico che per motivi di salute ne faccia richiesta, puo' essere, inoltre,
temporaneamente trasferito ad altro incarico corrispondente alla sua qualifica
ed alla disciplina in cui presta servizio,
In
tutti i casi indicati nei primi due commi del presente articolo, i relativi
accertamenti sanitari, se necessari, sono effettuati secondo le procedure
indicate dal D.Lgs. 626/94 e s.m.
La commissione deve esprimere il proprio giudizio entro trenta
giorni dalla sua costituzione. In ogni caso ?fatta salva la facolt?delle
parti di ricorrere al giudizio del servizio di Medicina Legale di Ente
Pubblico.
La decisione definitiva spetta all’Amministrazione.
La prestazione del medico ha come obiettivo primario la tutela
della salute del paziente. L’accettazione, l’ospedalizzazione e dimissione dei
pazienti sono affidati alla scelta professionale del medico, nell’osservanza
dei fini istituzionali dell’Ente sulla base delle direttive emanate per
iscritto dal Direttore Sanitario.
Ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, ai
dirigenti medici a tempo indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova in forza
alla ratifica del presente contratto, si applicano le
norme e le procedure stabilite dalla legge 20.5.1970, n?300.
I provvedimenti disciplinari di competenza dell'Amministrazione
sono:
- ammonizione scritta (per lievi infrazioni);
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non
superiore a 10 giorni (per grave negligenza o inosservanza dei doveri di
servizio; per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti, i
pazienti ed il pubblico; per comportamento non conforme al decoro delle
funzioni; per violazione del segreto di ufficio).
Al
personale medico dipendente, in servizio alla data di ratifica del presente contratto,
si applicano le norme e le procedure fissate dalle leggi 604/66, 300/70 e
108/90.
Il
preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il medico assunto a tempo
indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui ?
dovuto ai sensi di legge, ?fissato nella misura di giorni 30 (trenta).
La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini
di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennit?pari all’importo della
retribuzione del periodo di mancato preavviso. Il medico dimissionario in
costanza di malattia ?esonerato dal preavviso.
In
caso di licenziamento il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla
corrispondente indennit? ?computato agli effetti del trattamento di fine
rapporto.
?
in facolt?della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del
presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel
corso del preavviso senza che da ci?derivi alcun obbligo di indennizzo e
maturazione di indennit?per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente
non compiuto.
Il
preavviso ?dovuto anche durante il periodo di aspettiva.
In caso di?controversia
individuale fra un medico e l'Amministrazione, i rappresentanti locali
dell'ANMIRS espressamente legittimati, con l'eventuale?assistenza di rappresentanti centrali della
stessa associazione, interverranno su richiesta dell'interessato presso
l'Amministrazione per esperire il tentativo di conciliazione sindacale con le
modalit?e gli effetti di cui agli art.li 410 e 411 c.c.p. e 2113 c.c., ultimo
comma.
Qualora le parti?lo
richiedano per il tramite delle rispettive associazioni, potr?costituirsi un
collegio arbitrale per la decisione della controversia ai sensi?e per gli effetti di cui agli art.li 4 e 5
della legge 11 agosto 1973 n. 533;?il
collegio verr?formato da un rappresentante designato dall'ARIS, da un
rappresentante designato dall'ANMIRS e da un terzo membro, con funzioni di
Presidente, scelto di comune accordo tra professionisti iscritti negli albi
professionali, magistrati?e docenti
universitari.
In caso di disaccordo, la designazione viene effettuata dal
Presidente del Tribunale competente a conoscere eventualmente della
controversia.
Le parti si danno atto che,
in considerazione della variet?delle situazioni esistenti per ogni medico in
ciascun ospedale all'atto della classificazione e della conseguente emanazione
del regolamento del personale, sar?necessario esaminare ospedale per ospedale
i modi di transizione dal precedente sistema di rapporti al nuovo.
Qualora siano richieste
dalle singole Amministrazioni o dai rappresentanti locali dell'ANMIRS, le
associazioni firmatarie del presente CCNL presenzieranno alle trattative per la
regolamentazione dei modi di transizione.
Nel caso di divergenze
interpretative ed applicative del presente CCNL viene previsto in prima
istanza, un esame della controversia tra l'Amministrazione e una commissione
formata da un membro designato dall'ANMIRS nazionale e dai componenti della
R.S.L.
Qualora non si raggiunga
l'accordo in prima istanza, su richiesta di una delle parti, la controversia
dovr?essere rimessa ad un'apposita Commissione, formata da tre membri per
ciascuna delle due commissioni firmatarie del presente CCNL.
La Commissione dovr?
esprimere il suo giudizio entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione
espressa da una delle parti.
In caso di accordo fra le
parti si procedera?a processo verbale che verra?formalmente allegato al CCNL.
Oltre quanto previsto dall'art.
41 le parti stipulanti il presente CCNL possono disporre l'intervento di un
proprio rappresentante alle trattative ed alla stipula degli accordi sindacali
locali che regolano materie previste dal presente contratto nazionale del quale
gli accordi locali stessi divengono parte integrante.
Gli accordi di cui sopra
sono ammessi solo nei limiti e secondo gli indirizzi espressamente previsti dal
presente contratto, per l'applicazione di esso senza che ne venga alterato il
contenuto.
L'Amministrazione,
fornisce, entro 30 giorni dalla richiesta alla RSL e agli organi territoriali
competenti dell'ANMIRS ogni informazione riguardante la gestione, la
conduzione, i programmi dell'ospedale la pianta organica in atto, eventuali
convenzioni e quant'altro possa essere di interesse per l'Associazione
sindacale
I medici hanno diritto di
riunirsi, in ogni ospedale in cui prestino la loro opera, durante l'orario di lavoro,
nei limiti di 15 (quindici) ore annue, per le quali verr?corrisposta la
normale retribuzione e senza alcun limite fuori l'orario di lavoro.
Le riunioni sono indette
dalle R.S.L., con ordine del giorno su materia di interesse sindacale e del
lavoro; di esse verr?data comunicazione all'Amministrazione locale almeno due
giorni prima della data della riunione.
Nei casi in cui l'Assemblea
rivesta carattere d'urgenza, la comunicazione all'Amministrazione verr?data
almeno 24 ore prima della riunione.
Per tutta la durata
dell'Assemblea, i medici sono tenuti a mantenere i turni di guardia ed a
fornire le eventuali prestazioni di emergenza, richieste nel corso della
riunione stessa.
Alle riunioni possono
partecipare i dirigenti nazionali dell'ANMIRS.
Ulteriori modalit?per
l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite con accordi
aziendali.
In occasione del Congresso
annuale ANMIRS ed in considerazione del carattere prevalentemente scientifico
di questo, l'Amministrazione conceder?ai medici che ne facciano richiesta,
escluse le dotazioni del personale medico addetto ai servizi di guardia e di
emergenza, le agevolazioni previste per la partecipazione ai congressi
limitatamente a tre giorni lavorativi.
A) PERMESSI PER LE RAPPRESENTANZE SINDACALI LOCALI
Al
personale medico in ogni ospedale spettano i diritti sindacali di cui al titolo
III della legge 20 maggio 1970, n?300.
In
particolare per quanto concerne il diritto di assemblea valgono le norme di cui
all'art. 63 del presente contratto.
Ai
rappresentanti sindacali locali spettano i permessi retribuiti di cui
all'art.23 della succitata legge.
Oltre
a quanto previsto dai commi precedenti spetta ad ogni rappresentante ?/span>sindacale locale un giorno all'anno di
permesso retribuito.
B) PERMESSI RETRIBUITI PER LE CARICHE NAZIONALI E TERRITORIALI
In
applicazione all'art.30 della legge 20 maggio 1970, n?00, i permessi retribuiti
per le cariche nazionali e territoriali dell'organizzazione sindacale medica
firmataria del presente accordo sono fissati nelle seguenti misure:
1)
per
il Segretario Nazionale: n.60 giorni annuali cumulabili entro un massimo di 6
giorni consecutivi;
2)
per
il Vice Segretario Nazionale: n?0 giorni annuali cumulabili entro un massimo
di 6 giorni consecutivi;
3)
per
il Segretario Organizzativo e per gli Affari Economici: n?42 giorni annuali
cumulabili entro un massimo di 4 giorni consecutivi;
4)
per
il Segretario per l'Attivita' Scientifica: n?42 giorni annuali cumulabili
entro un massimo di 4 giorni consecutivi;
5)
per
ognuno dei tre Segretari Territoriali: n?42 giorni annuali cumulabili entro un
massimo di 4 giorni consecutivi;
6)
per
ciascun Consigliere Nazionale tre giorni al mese, cumulabili entro il bimestre
con il limite di non piu' di 6 giorni consecutivi;
7)
per
ciascuno dei tre Revisori dei Conti: un giorno al mese non cumulabile oltre la
scadenza di ciascun mese;
8)
per
ciascun Consigliere Territoriale (in numero di uno per ogni ospedale): 8 giorni
annuali con possibilita' di cumulo non superiore a due giorni consecutivi al
mese. Ai fini dei permessi di cui al presente punto il Consigliere territoriale
puo' rinunziare nel numero massimo del 50% ad uno o piu' permessi giornalieri a
favore di un RSL del proprio ospedale o a favore del delegato regionale qualora
questi siano dal Consigliere Territoriale delegato a partecipare in sua vece
alle riunioni dell'organizzazione sindacale.
In
caso di cumulo delle cariche di cui sopra nella stessa persona, l'interessato
fruira' solo del monte di permessi piu' elevato previsto per la carica
superiore.
I
permessi di cui ai precedenti punti non comprendono quelli per partecipazione a
trattative nazionali con l'ARIS che non verranno quindi computati sulle quote
individuali limitatamente a sette componenti la delegazione sindacale.
Tutti
i permessi di cui al presente articolo verranno fruiti, di norma, previo avviso
scritto presentato all'Amministrazione per il tramite della Direzione Sanitaria
almeno 24 ore prima.
Al fine di regolamentare i
contributi sindacali in applicazione alle norme di legge in vigore tra le parti
si conviene quanto segue:
1)
a
seguito di delega rilasciata dal medico il contributo sindacale ?trattenuto
dalle Amministrazioni con periodicit? modalit?e misura che l'ANMIRS fisser?
di volta in volta, anno per anno; le comunicazioni in tal senso verranno
inviate dall'ANMIRS alle Amministrazioni entro il mese di novembre dell'anno
precedente a quello a cui si riferisce la trattenuta.
Il contributo sindacale sar?
versato dalle Amministrazioni all'ANMIRS entro il 5?giorno del mese successivo
a quello in cui sar?effettuata la trattenuta.
Le modalit?per il
versamento dei contributi dalle Amministrazioni all'ANMIRS una volta da questa
comunicate, saranno le uniche ritenute liberatorie nei confronti delle
Amministrazioni stesse.
2)
Tutte
le deleghe avranno la validit?annuale; le stesse saranno tacitamente rinnovate
per l'anno successivo se non revocate, entro il 31 ottobre, con comunicazione
scritta da inviare all'Amministrazione e alla Segreteria nazionale.
3)
Le
deleghe saranno conformi all'allegato modello.
4)
Le
Amministrazioni, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmetteranno all'ANMIRS
l'elenco degli iscritti con a fianco indicata la quota da trattenere per
l'intero anno.?Analoga comunicazione
dovr?essere fatta mensilmente per segnalare le eventuali variazioni rispetto
all'elenco iniziale con indicati i motivi della variazione.?Le predette comunicazioni dovranno essere
inviate alla Segreteria Nazionale.
5)
Le
deleghe di cui al punto 1) saranno predisposte secondo il seguente fac-simile:
FAC-SIMILE
A.N.M.l.R.S. (Associazione
Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri)
DELEGA
Il sottoscritto.......................................... matricola........................ ?in servizio presso
l'ospedale...........................................?con la qualifica di................................autorizza l'Amministrazione ad effettuare sulla
propria retribuzione una trattenuta a favore dell'ANMIRS secondo le modalit?b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>, períodícít?ed importi fissat?
annualmente da detta organizzazione sindacale.
Il sottoscritto dichiara che
la presente delega:
1) ha efficacia a partire
dal mese di........... 19.....
2) ha validit?annuale;
3) si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;
Il sottoscritto chiede
infine che gli importi mensilmente trattenuti siano versati all'ANMIRS entro il
5?giorno del mese successivo a quello in cui ?stata effettuata la trattenuta.
NOTA A VERBALE
In relazione a quanto
previsto dal presente CCNL, l’ANMIRS comunica che la misura delle trattenute
sindacali a partire dal gennaio 1997 e?la seguente: 0,5% sul trattamento
retributivo di cui all’art. 32.
Detta percentuale verra?
calcolata e trattenuta a far data dalla decorrenza del presente CCNL. Eventuali
conguagli dei mesi precedenti alla ratifica del presente CCNL, seguiranno le modalita?
dei conguagli degli stipendi. Le ritenute sindacali cosi?modificate verranno
effettuate e versate mensilmente con le scadenze e modalita?gia?note.
I costi del personale che espleta l’attivit?di ricerca ed ogni altro onere derivante dalla stessa o ad essa finalizzato sono posti ad esclusivo carico dei finanziamenti previsti dall’art.12, comma 2, del DL.vo 502/92 o di altri finanziamenti, destinati alla ricerca, provenienti da enti pubblici o privati.
Le attivit?di ricerca degli IRCCS vengono espletate dal personale medico di assistenza purch?in modo non prevalente e sempre che ci? non determini una modifica dell’assetto organico delle divisioni o dei servizi assistenziali. A tal fine nella determinazione dei carichi di lavoro e degli orari di servizio viene tenuto conto del maggior impegno lavorativo connesso all’attivit?di ricerca.
Le attivit?di ricerca inoltre possono essere espletate mediante personale ad essa esclusivamente addetto. A tal fine, le Amministrazioni degli Ospedali Classificati di cui all’art.1 del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che abbiano ottenuto il riconoscimento di IRCCS hanno facolt?di conferire borse di studio, incarichi di consulenza scientifica a personale altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera, ovvero di stipulare contratti a termine esclusivamente finalizzati a specifiche attivit?di ricerca.
Rapporti di lavoro diversi da quelli indicati nel comma precedente potranno essere istituiti e disciplinati con accordi decentrati aziendali.
Al personale medico degli IRCCS assunto con contratto a termine per l’espletamento dell’attivit?di ricerca si applica il trattamento normo-economico fissato dal contratto ARIS-ANMIRS fatte salve le modifiche ed integrazioni disposte dal presente protocollo aggiuntivo.
Nell’ambito
dell’attuazione dei programmi e progetti di ricerca il personale medico di cui
al primo comma opera in stretta collaborazione con le divisioni, sezioni o
servizi di assistenza. I borsisti possono essere assegnati a supporto
dell’attivit?di ricerca delle divisioni o servizi.
Il
personale esclusivamente addetto alla ricerca non pu?essere trasferito in
divisioni, sezioni, servizi o dipartimenti con compiti assistenziali o comunque
svolgere attivit?assistenziale.
Gli
istituti contrattuali relativi all’incentivazione alla produttivit?e/o le
compartecipazioni sulle attivit?ambulatoriali di cui all’art. 41 non si
applicano al personale della ricerca.
?
facolt?dell’Amministrazione degli IRCCS attribuire premi incentivanti per
attivit?di ricerca ritenuta di particolare rilievo, alla luce dei risultati
conseguiti, con fondi attinti da finanziamenti diversi da quelli per l’attivit?
assistenziale.
Le modifiche ed integrazioni normo-economiche disposte dal presente protocollo aggiuntivo si applicano al personale medico dipendente di cui all’art. 3 del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Limitatamente a straordinarie esigenze di ricerca, il personale del ruolo assistenziale pu?essere addetto temporaneamente ad esclusive attivit?di ricerca su richiesta del responsabile della divisione, sezione o servizio, con il consenso dell’interessato e con la conservazione del trattamento economico in godimento.
Negli IRCCS al personale di cui al comma 2 dell’art. 68 addetto esclusivamente all’attivit?di ricerca viene riconosciuto il diritto all’aggiornamento professionale nella misura di giorni 8 all’anno di permesso retribuito. Con accordo aziendale verr?stabilita l’entit?del fondo da utilizzare per il rimborso delle spese sostenute per l’aggiornamento. Le spese di aggiornamento di cui al presente comma sono a carico dei fondi di cui all’art. 67.
A riconoscimento del maggior impegno direttamente o indirettamente assicurato allo sviluppo dei programmi di ricerca dell’IRCCS, a tutti i medici dipendenti viene assicurata un’ulteriore dotazione di permessi nella misura di almeno 5 giorni.
Il finanziamento di cui al presente comma aggiuntivo a quanto previsto dagli art.li 73,74,75 e 76 ?a carico dei fondi destinati alla ricerca corrente.
Ai fini della fruizione dei permessi sull’aggiornamento professionale obbligatorio ?necessario il parere di congruit?della direzione scientifica.
In deroga all’art. 77 (arretrati) si concorda che la
modalit?e l’entit?della corresponsione delle relative erogazioni viene rinviata
in sede aziendale anche a fronte della rivisitazione del sistema incentivante.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Norme integrative di quanto disposto nel presente protocollo possono essere concordate mediante la contrattazione decentrata aziendale.
L’Aggiornamento
professionale rimane suddiviso in tre fasce, una riguardante l’aggiornamento
professionale obbligatorio individuale, una riguardante l’aggiornamento
professionale obbligatorio cumulativo ed una riguardante l’attivit?di
incentivazione scientifico-didattica sia a livello nazionale che locale.
Esso
?finalizzato al raggiungimento ed all’ottenimento dei crediti formativi, da
parte del personale medico, cos?come dalla normativa del ddl 229/99 e
successive integrazioni e modificazioni.
Le
somme relative ai tre distinti fondi, come dagli articoli seguenti, verranno
individuate dalle singole amministrazioni entro il 15 gennaio di ogni anno e
verranno poste a disposizione entro il 30 gennaio di ogni anno.
Gli
eventuali residui dei fondi di cui agli artt.li 75 e 76 non utilizzati
nell’anno verranno attribuiti alla dotazione dell’anno successivo di cui
faranno parte integrante.
Ai
fini del presente articolo l’ANMIRS Nazionale, per il tramite delle sue sezioni
ospedaliere locali, organizzer?corsi di aggiornamento in tutti gli ospedali
dell’Associazione utilizzando i fondi di cui al successivo art. 76, nominando
di volta in volta un responsabile dell’organizzazione del corso di
aggiornamento fra gli iscritti della sezione.
Ogni
medico e?tenuto a svolgere attivita?di aggiornamento professionale
extra-murario.
Pertanto a richiesta del medico stesso le Amministrazioni concederanno permessi retribuiti per congressi, per frequenza a Centri specializzati, Istituti universitari, frequenza a Corsi di aggiornamento in strutture diverse da ospedali religiosi equiparati e/o classificati.
Le
Amministrazioni stanziano per l’aggiornamento professionale obbligatorio
individuale una somma pari a 12 giorni di retribuzione individuale in godimento secondo quanto previsto
dall’art. 35 per i medici a tempo pieno ed una somma pari a 6 giorni di
retribuzione individuale in godimento secondo quanto previsto dall’art.
35 per i medici a tempo definito.
Ogni
giornata effettivamente utilizzata dal medico per tale attivita?comportera?
una riduzione del fondo individuale a disposizione di ogni medico pari
all’importo della paga giornaliera individuale (Art. 35).
A
scelta del medico tale dotazione individuale sara?utilizzata per il rimborso
di spese sostenute e documentate, esclusivamente ai fini del presente articolo
fino ad un importo pari al 50% della dotazione individuale stessa. Il rimborso
avverra?entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione delle spese.
Viene
costituito un fondo globale all’inizio di ogni anno (vedi art. 73) per le
attivita?di aggiornamento professionale cumulativo costituita da una somma pari a 5 giornate di paga individuale
per ogni medico dipendente sia esso a tempo pieno che a tempo definito.
Le richieste di
utilizzazione di tale fondo cumulativo debbono essere presentate
all'Amministrazione e debitamente protocollate entro il 5 gennaio di ogni anno
per usufruirne nel periodo 16 gennaio - 2 marzo, entro il 20 febbraio di ogni
anno per usufruirne nel periodo 3 marzo - 30 aprile, entro il 20 aprile di ogni
anno per usufruirne nel periodo 1?maggio - 30 giugno, entro il 10 settembre di
ogni anno per usufruirne nel periodo 21 settembre 20 novembre ed entro il 10
novembre di ogni anno per usufruirne nel periodo 21 novembre - 15 gennaio
dell'anno successivo.
In sede locale pu?essere
concordata una diversa articolazione del calendario.
Una commissione, formata da
un membro nominato dall'Amministrazione, dal Direttore Sanitario e da un
rappresentate nominato dall'ANMIRS Nazionale fra le RSL, o i Consiglieri
Nazionali della sezione, costituita annualmente entro il 15 dicembre con la
nomina anche dei membri sostitutivi e riunita, su convocazione
dell'Amministrazione, entro 10 giorni da ogni termine di chiusura delle
presentazioni delle domande, vaglier?le richieste secondo i criteri appresso
specificati predisponendone entro lo stesso suddetto termine dei 10 giorni il
calendario di usufruizione e i rimborsi delle spese sostenute e
documentate.?Tali rimborsi avverranno
entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione delle spese.?Per ognuno dei suddetti periodi verranno
accolte le domande fino alla concorrenza del 20% del fondo annuale.?Gli eventuali residui del fondo non
utilizzati in ciascun periodo vanno a far parte integrante del successivo.
CRITERI
PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE:
Verranno accolte le domande
presentate coerenti con le specializzazioni esercitate nella struttura, qualora
il costo per la utilizzazione delle spese sia coperto dalla quota di dotazione
economica del fondo cumulativo per il periodo considerato; in caso contrario,
saranno criteri prioritari:
1)
domanda
finalizzata alla frequenza di corsi certificati come credito formativo;
2)
il
non avere usufruito nell'anno precedente dell'aggiornamento cumulativo di cui
al presente articolo;
3)
la
partecipazione a corsi organizzati dalle parti contraenti del presente CCNL.
?In caso di mancata costituzione della Commissione o di
mancato adempimento dei suoi compiti e comunque qualora entro tre giorni da
ogni scadenza dei termini precedentemente descritti non venga notificato
motivato rigetto delle domande, l'aggiornamento si intender?autorizzato ad
ogni effetto, sempre che la mancata operativit?della Commissione non dipenda
da omessa designazione e/o assenza del rappresentante di designazione ANMIRS,
regolarmente convocato.
?Ai soli fini della pi?completa utilizzazione del fondo, le
parti locali potranno modificare e/o integrare la suddetta procedura.
Sempre
ai sensi dell’art. 73 viene istituito all’inizio di ogni anno un fondo
costituito da una somma globale pari
all’ammontare di 4 giorni di paga individuale giornaliera (art. 35) per ogni
medico dipendente a tempo pieno e di 4 giorni per ogni medico dipendente a
tempo definito, per il finanziamento dell’aggiornamento
professionale intramurario nelle singole sedi ospedaliere ivi compreso
l’eventuale acquisto di libri, riviste, monografie, materiale audiovisivo etc.
o eventuale finanziamento di pubblicazioni scientifiche dei medici dipendenti e
per l’incentivazione all’attivita?scientifico-didattica in sede nazionale
(congressi, riviste scientifiche etc.).
L’importo
di cui al primo comma rimane comunque immodificato rispetto ai valori dell’anno
2000 fino alla scadenza del presente contratto.
Il
40% dell’intero importo verr?versato all’ANMIRS Nazionale entro il mese di
marzo di ogni anno.
Il
restante 60% dell’importo viene destinato in sede locale per lo svolgimento
delle attivita?di cui al primo comma del presente articolo.
Ai
fini di una piu?completa utilizzazione del fondo o per particolari esigenze
locali l’ANMIRS Nazionale puo?a suo insindacabile giudizio, e d’intesa con la
RSL locale, modificare o integrare la suddetta procedura modificando la quota
spettante localmente, sempre comunque nell’ambito delle cifre stanziate
globalmente ai sensi del primo comma del presente articolo.
Ai dirigenti medici in
servizio alla data di ratifica del presente contratto saranno erogati, nel mese
successivo, i seguenti importi a titolo di arretrati:
Qualifica |
Importi in lire |
2 liv area CH
T.P. |
4.698.000 |
2 liv area MED
T.P. |
4.698.000 |
1 liv modulo T.P. |
3.790.000 |
1 liv fascia A T.P. |
3.790.000 |
1 liv fascia B T.P. |
3.790.000 |
|
|
2 liv area CH
T.D. |
3.513.000 |
2 liv area MED
T.D. |
3.513.000 |
1 liv modulo T.D. |
2.705.000 |
1 liv fascia A T.D. |
2.705.000 |
1 liv fascia B T.D. |
2.705.000 |
Gli importi come sopra
determinati, che saranno erogati in misura proporzionale al servizio prestato,
potranno essere decurtati di quanto corrisposto a titolo di indennit?di
vacanza contrattuale, fatti salvi diversi accordi locali.
?
stato istituito in data 7 ottobre 1987 il Fondo Integrativo Nazionale di
Previdenza dei Medici Dipendenti da Ospedali Religiosi Classificati e/o equiparati
ancorch?riconosciuti Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.
Ai
sensi delle intervenute modifiche di legge e di statuto, ora esso ?definito
“FONDO PENSIONE?ed ?iscritto all’apposito Albo presso la Commissione di
Vigilanza (COVIP) con il numero 1337.
Gli iscritti al Fondo si dividono in:
1)
Iscritti
al Fondo alla data del 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del D.lgs. n?
124/93 (Vecchi iscritti, gi?assunti
come prima di tale data)
2)
Iscritti
al Fondo successivamente alla data del 28 aprile 1993, di seconda occupazione
ai sensi del D.lgs n?124/93 e della legge n?335/95
(Nuovi iscritti, di seconda occupazione in quanto provvisti di anzianit?contributiva anteriore alla data del 28 aprile 1993)
3)
Iscritti
al Fondo successivamente alla data del 28 aprile 1993, di prima occupazione ai
sensi del D.lgs n?124/93.
(Nuovi iscritti, privi di anzianit?contributiva alla data del 28 aprile 1993)
L’iscrizione al Fondo per i dipendenti assunti dopo il 28 aprile 1993, di cui ai punti 2) e 3), ?individuale e volontaria, cos?come previsto dall’art. 3 del D.lgs. 124/93.
Ai
fini del presente articolo, le singole Amministrazioni procedono, in base alle
norme di legge e contrattuali ed alle dichiarazioni dei medici dipendenti, alla
loro definizione in una delle tre categorie sopra riportate.
La domanda di iscrizione al Fondo ?presentata dai
medici dirigenti, tramite le Amministrazioni degli Ospedali e degli Istituti di
Cura oggetto del presente contratto, che sono tenuti a sottoscriverla,
impegnando contestualmente entrambe le parti nei confronti del Fondo per i fini
di cui al presente comma.
1. NORME RELATIVE AGLI ISCRITTI
AL FONDO ALLA DATA DEL 28 APRILE 1993, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.lgs
124/93 ?(VECCHI ISCRITTI)
Premesso
che ai vecchi iscritti si applicano le norme previste dall’art. 18 D.Lgs n?
124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, le singole Amministrazioni
stanziano e versano al Fondo, in due rate annuali (gennaio e luglio) un
contributo a favore dei medici iscritti pari al (5%) del trattamento
retributivo di ogni singolo medico, composto da:
1)
stipendio
tabellare
2)
indennit?
di specificit?medica
3)
retribuzione
di posizione parte fissa (ex A) e parte variabile predeterminata (ex B)
4)
Indennit?
di struttura complessa od assegno ad personam per i dirigenti di struttura
complessa in servizio al 31/12/2000.
Il
contributo a carico del medico dipendente ?pari al 1% del trattamento
retributivo di cui sopra.
2.
NORME RELATIVE AGLI ISCRITTI AL FONDO IN DATA SUCCESSIVA AL 28 APRILE
1993, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.lgs 124/93, PROVVISTI DI ANZIANIT?
CONTRIBUTIVA A TALE DATA (NUOVI
ISCRITTI, DI SECONDA OCCUPAZIONE)
Premesso
che ai nuovi iscritti si applicano le norme previste dal D.Lgs n?124/93 e
successive modificazioni ed integrazioni, le singole Amministrazioni stanziano
e versano al Fondo, in due rate annuali (gennaio e luglio) un contributo a
favore dei medici iscritti pari al (2%) del trattamento retributivo di ogni
singolo medico, composto da:
5)
stipendio
tabellare
6)
indennit?
di specificit?medica
7)
retribuzione
di posizione parte fissa (ex A) e parte variabile predeterminata (ex B)
8)
Indennit?
di struttura complessa od assegno ad personam per i dirigenti di struttura complessa
in servizio al 31/12/2000.
Il
contributo a carico del medico dipendente ?pari al contributo a carico
dell’Amministrazione.
Al
fine di consentire la deducibilit?dei contributi degli iscritti, cos?come
previsto dalle Legge 335/95 e dal D.lgs. 47/2000 art.1, le singole
Amministrazioni verseranno entro il 31 marzo dell’anno successivo un’ulteriore
quota prelevandola dal T.F.R. dell’iscritto nella stessa misura del contributo
a proprio carico.
Il
diritto al versamento decorre dalla data di iscrizione al Fondo ed il relativo
importo ?pari alla quota proporzionale ai mesi lavorati nell’anno di
competenza.
3.
NORME RELATIVE AGLI ISCRITTI AL FONDO IN DATA SUCCESSIVA AL 28 APRILE
1993, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.lgs 124/93, PRIVI DI ANZIANIT?CONTRIBUTIVA
A TALE DATA ?(NUOVI
ISCRITTI, DI PRIMA OCCUPAZIONE)
Premesso
che ai nuovi iscritti si applicano le norme del D.lgs, n?124/93 e successive
modificazioni ed integrazioni, per i medici dipendenti di prima occupazione, privi
di anzianit?contributiva alla data del 28 aprile 1993 ed assunti dopo tale
data, le singole Amministrazioni verseranno, entro il 31 marzo dell’anno
successivo, l’integrale quota maturata di T.F.R. relativa all’anno di
competenza (art. 8 D.Lgs. 124/93).
4.
VERSAMENTI VOLONTARI
?
facolt?degli iscritti di cui ai punti 1 e 3 effettuare versamenti contributivi
volontari fino ai tetti di deducibilit?fiscale previsti dal D.lgs. 47/2000.
In
considerazione degli aspetti fiscali differenziati, per gli iscritti di cui al
punto 2, nel rispetto dell’accordo 02/11/1998 ?che si riporta in calce al
presente articolo - i versamenti volontari sono possibili solo mediante accordo
da stipulare in sede locale al fine di aumentare i contributi stessi degli
iscritti.
5. NORMA TRANSITORIA
L’entit?
dei versamenti relativamente all’anno 2001 rimane immodificata rispetto a
quanto spettante per l’anno 2000, ritenendosi applicate le norme
precedentemente in vigore.
1) ?ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
Al
momento dell’assunzione ?fatto obbligo di consegnare al medico l’apposita
informativa a cura del Fondo Pensione, in modo che siano subito note le
modalit?di iscrizione, l’entit?dei contributi e quanto altro necessario
all’iscrizione medesima.
Le
modalit?di trattenuta e di versamento dei contributi di cui al punto 4 art.
78, saranno disciplinate da appositi accordi locali, per la stipula dei quali
il Fondo (direttamente o tramite la Societ?incaricata del servizio
amministrativo) potr?fornire consulenza e con il quale vanno concordate le
necessarie disposizioni operative.
Per
i contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni e degli iscritti,
valgono le scadenze temporali previste dall’art. 78.
Tali
accordi si attueranno con la collaborazione della RSL e del (dei)
rappresentante (i) aziendale (i) del Fondo.
2)
PERMESSI PER I RESPONSABILI MEDICI DEL FONDO
1)
per
il Presidente del Consiglio di Amministrazione: 8 giorni l’anno;
2)
per
gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione: 4 giorni l’anno.
Per
tutte le cariche i giorni sono cumulabili per un massimo di due.
La
richiesta deve essere notificata, di norma, all’Amministrazione almeno 48 ore
prima.
3)
NORME GENERALI
In
occasione del rinnovo dei Rappresentanti medici di ogni singolo Ospedale nella
Assemblea del Fondo Pensione, lo stesso invier?adeguata comunicazione scritta
alle singole Amministrazioni , oltre che ad Aris ed Anmirs.
Le
Amministrazioni forniranno il necessario supporto logistico per assicurare la
diffusione delle informazioni ed il corretto svolgimento delle elezioni.
I
Rappresentanti amministrativi di ogni singolo Ospedale nella Assemblea sono
individuati dalle Amministrazioni stesse in numero pari a quello dei
Rappresentanti medici, ai sensi dello Statuto del Fondo.
?Al fine di sostenere gli oneri fiscali e di gestione del Fondo
Pensione, ogni Iscritto contribuisce con una quota annua a suo carico,
stabilita attualmente in lire 70.000 (settantamila). La trattenuta, da indicare
nella relativa busta paga, avverr?con le competenze del mese di gennaio di
ogni anno. L’Amministrazione trasferir?al Fondo tali quote accompagnate da un
elenco dei medici cui si riferiscono entro il successivo mese di febbraio.
?In caso di iscrizione al Fondo in
corso dell’anno, la quota individuale di cui sopra, da trattenere nel mese di
avvenuta iscrizione, ?dovuta per intero.
Il
Fondo ha facolt?di richiedere alle Amministrazioni, di concerto con ARIS ?ANMIRS,
di prelevare esclusivamente a carico degli Iscritti, contributi straordinari o
una quota pi?elevata di quella attualmente stabilita, in caso si rendano
necessari per sostenere eventuali altri oneri imposti dalla legge e/o spese
aggiuntive di gestione, previa deliberazione degli organi statutari del Fondo
all’uopo deputati.