Gli ospedali dipendenti da Ordini Religiosi, anche di fede non cattolica, traggono la propria connotazione da una grande tradizione storica e culturale di assistenza sanitaria basata sui valori umani.

Sul piano legislativo questa importante realtà aveva avuto rilevanti riconoscimenti: l’ordinamento legislativo italiano già con l’art. 5 dei Patti Lateranensi e con la legge 27/5/29 n. 848 aveva disposto che, data l’attività di interesse sociale ed assistenziale a favore anche di laici, gli istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fossero sottoposti alle leggi civili concernenti tali attività.

Nell’art 1 la Legge Petragnani (R.D. 30/9/38 n. 1631) aveva precisato che “… sotto la denominazione di Ente Ospedaliero si intendono compresi, agli effetti delle presenti norme, tutti gli enti pubblici e tutte le amministrazioni da cui dipendono ospedali, qualunque sia l’ambito territoriale nel quale essi operano…”.

Peraltro l’art. 95 della stessa legge affidava al Prefetto o al Ministro dell’Interno la classificazione di detti Enti (ad esempio l’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma già allora aveva ottenuto tale riconoscimento, con disposizione prefettizia).

Al fianco dell’ospedalità pubblica, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli ospedali clinicizzati, nel 1968, la legislazione pose le basi per l’assetto giuridico e la nascita normativa di un nuovo settore  di assistenza ospedaliera: l’ “Ospedale Classificato”.

Infatti la legge 12 febbraio 1968 n. 132 (Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera), disegnò una nuova architettura delle strutture ospedaliere dividendo gli ospedali in generali e specializzati, per lungodegenti e convalescenti. Gli ospedali generali, a loro volta venivano classificati in ospedali di zona, provinciali o regionali.  E, all’art. 1, dispose che gli istituti ed Enti ecclesiastici che esercitavano l’assistenza ospedaliera  qualora in possesso dei requisiti previsti dalla legge, potevano essere classificati, a domanda, nelle categorie ospedaliere dalla stessa previsti anche ai fini della programmazione ospedaliera. Da sottolineare che nello stesso articolo veniva precisato che “… nulla è innovato dalle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera”. Con tale dizione, ripetutamente confermata dalla legislazione successiva, veniva evidenziato come gli ospedali interessati conservavano, in ogni caso ed ad ogni effetto la personalità giuridica di diritto privato malgrado fossero inseriti in un circuito di servizio pubblico.

Nella stessa legge  venivano fissati i principi direttivi per un nuovo stato giuridico dei medici con la distinzione del rapporto di lavoro in “Tempo pieno” e “Tempo definito”, (art. 43, comma d), con la normativa delle relative incompatibilità (con altri impieghi e con l’esercizio della libera professione presso case di cura private) e con l’introduzione  della libera professione nell’ambito ospedaliero. L’articolo estese, inoltre, dette nome anche agli ospedali clinicizzati o convenzionati.

Ma il grande passo avanti per tutto il personale dipendente dagli ospedali religiosi arrivò nel marzo 1969.

Con il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 con il quale venne concretizzata la delega al Governo (prevista della 132/68) di disciplinare lo stato giuridico dei dipendenti degli Enti ospedalieri, veniva normato l’ordinamento di classificazione del personale ospedaliero e relative qualifiche, l’ammissione agli impieghi, le incompatibilità, i doveri, i diritti e le responsabilità e venivano dettate disposizioni circa i diritti sindacali, la cessazione e ricostituzione del rapporto di impiego, le norme concorsuali, gli esami di idoneità.

Invero con tale decreto presidenziale avvenne la vera svolta per i medici che in quella fase lavoravano in massima parte in qualità di liberi professionisti presso gli ospedali religiosi, anche se già classificati:  l’art. 129 dispose che, a domanda, i servizi ed i titoli del personale di detti ospedali venivano equiparati ai servizi e titoli del personale di ospedali pubblici di eguale classifica qualora i propri ordinamenti del personale fossero stati equipollenti a quelli del settore pubblico.

Una tale norma, in effetti, oltre alla possibilità di equiparazione dei servizi e titoli, determinava una grande rivoluzione poichè, non tanto la classificazione che riguardava la struttura ospedaliera in sé, quanto l’ equiparazione imponeva il passaggio del personale in servizio da un rapporto libero professionale ad un rapporto di dipendenza.

La svolta epocale si avverò nell’ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma che, già classificato, fu il primo a richiedere il nuovo stato giuridico per il proprio personale che venne assunto a rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre, al Capo III del DPR 129/69 venivano normati anche i diritti sindacali.

Con il DPR 128 del 27/3/69 venne regolato l’ordinamento interno dei servizi ospedalieri che costituì il riferimento per i requisiti e le dotazioni alla base della classificazione ospedaliera.

Questi eventi legislativi  crearono, di fatto, una nuova fattispecie giuridica legata ad una personalità di natura privata delle strutture Ecclesiastiche classificate ed equiparate coesistente con la erogazione di un servizio ospedaliero sottoposto alle stesse regole generali del settore pubblico. Onde l’inizio di una giurisprudenza contrastata che a volte considerava pubblico il rapporto di lavoro del personale ed altre volte sottolineava la personalità giuridica privatistica degli Enti e la devoluzione delle controversie di lavoro al giudice ordinario.

Nell’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina di Roma le innovazioni legislative furono alla base  della costituzione dell ANMIRS il cui atto di nascita porta la data del 24/11/1971 Ed all’Isola Tiberina inizia la storia delle relazioni sindacali tra i medici del settore  con l’ARIS (Associazione Religiosi Istituti Spedalieri) che costituì la rappresentanza associativa dei datori di lavoro.

La Riforma Sanitaria del 1978

Il 1978 fu un altro anno di innovazioni con la radicale trasformazione dell’intero settore sanitario pubblico.

La legge 23/12/78 n. 833 istituiva il Servizio Sanitario Nazionale.

Con la definitiva liquidazione del vecchio sistema mutualistico i poteri assistenziali vennero accentrati negli organi istituzionali dello Stato con deleghe gestionali e di normazione periferica alle Regioni.

A tali fini gli ambiti territoriali assistenziali furono delimitati ed individuati nelle Unità Sanitarie Locali e gli ospedali, per la maggior parte, persero la propria autonomia giuridica e funzionale e furono considerati presidi delle stesse USSLL. Nella legge, tra l’altro, venne delegato il Governo ad emanare decreti con valore di legge ordinaria per definire il nuovo stato giuridico di tutto il personale e la istituzione e gestione da parte delle Regioni dei “Ruoli nominativi Regionali”.

Fondamentale per gli ospedali religiosi era l’ art. 41 che, accanto alla conferma dell’autonomia giuridico-amministrativa degli Enti Ecclesiastici, stabiliva che i rapporti delle USSLL con gli ospedali religiosi classificati dovessero essere regolati da apposite convenzioni in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri e che nella dotazione finanziaria delle USSLL si dovesse tener conto di dette convenzioni: di fatto veniva sancita l’obbligatorietà del convenzionamento e quindi del finanziamento degli ospedali religiosi e veniva distinto il relativo tipo di convenzione da quello delle semplici case di cura private. Una conferma al “convenzionamento obbligatorio” fu in seguito espressa dal Piano Sanitario Nazionale 1985-88 che, all’ art. 10, comma 11, faceva esplicito riferimento ai”…presidi convenzionati obbligatoriamente ai sensi degli art.li 39, 41, 42 e 43, secondo comma, della legge 833/78…”.

L’ art. 43, inoltre, al comma 2), disponeva che gli ospedali religiosi non ancora classificati e con ordinamento dei servizi corrispondente a quelli delle USSLL, potessero ottenere, a domanda, dalla Regione, di essere considerati quali presidi delle USSLL stesse.

In concreto, per questi ospedali, non veniva più prevista la “classificazione” (termine superato dall’assorbimento nelle USSLL di tutti gli ospedali italiani che pertanto non venivano più classificati secondo i criteri della precedente legge).

In attuazione delle deleghe della legge 833, il 20 dicembre 1979 venne emanato il DPR 761 che disciplinava lo stato giuridico del personale delle USSLL e che, per l’ospedalità religiosa, si rivelò di notevole importanza. Infatti all’art. 25 (Servizi e titoli equipollenti) fu disposto che i servizi ed i titoli maturati negli ospedali già in possesso della equiparazione ex art. 129 del DPR 130/69 fossero equiparati ai corrispondenti servizi e titoli maturati nelle USSLL anche ai fini degli esami di idoneità, dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti. A tale fine ed entro sei mesi gli ospedali interessati dovevano adeguare, per la parte compatibile, gli ordinamenti del personale alle disposizioni del decreto.

Inoltre nell’ art: 24 (Riconoscimento dei servizi prestati) veniva prevista la ricostruzione economica nei contratti collettivi per i medici trasferiti dal settore ospedaliero religioso a quello pubblico.

Rispetto alla “equiparazione” disciplinata dal DPR 130/69, veniva realizzato un passo avanti sul piano della chiarezza e dell’estensione della norma: importante risultò la specificazione relativa ai “trasferimenti”, fortemente voluta e perseguita dall’ANMIRS, che, almeno sulla carta, metteva i medici dell’ospedalità religiosa definitivamente sullo stesso piano  dei colleghi dipendenti dalle strutture pubbliche. Inoltre, se da una parte il decreto avvicinava la posizione giuridica del settore ospedaliero religioso a quella del pubblico, dall’altra, la possibilità di adeguamento ordinamentale solo per la parte compatibile chiariva che gli ordinamenti, pur equipollenti, non potevano essere identici alle norme del decreto. Questo aspetto, in conclusione, sottolineava la natura privatistica del nostro settore che non poteva essere comunque cambiata e che,in ogni caso, comportava delle profonde differenze rispetto al pubblico specie nelle relazioni sindacali e contrattuali.

Proprio per la diversità di stato giuridico tra i due settori (pubblico e privato) del personale, nei periodi successivi, l’iter applicativo dei trasferimenti si rivelò molto contrastato per gli atteggiamenti diversificati delle diverse Regioni nei riguardi delle nuove norme.

In seguito la legge 412 del 30 dicembre 1991, all’ art. 4, comma 7), pur non citandoli direttamente, fu di rilevante importanza per i medici del settore ospedaliero religioso in quanto fissò l’obbligo del rapporto unico di impiego e cioè l’incompatibilità tra più rapporti di dipendenza ma chiarì anche il diritto all’attività libero-professionale dentro e fuori le strutture di appartenenza purchè esercitata fuori dell’orario di servizio ed in strutture non convenzionate con il SSN.

 

La Riforma Sanitaria del 1992 (Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

Nel dicembre 1992 il Dlgs 502 introdusse significativi cambiamenti nell’assetto organizzativo del SSN e nella disciplina del personale così sintetizzabili:

-  Costituzione delle USSLL in aziende pubbliche ed autonome      

-  riduzione del numero delle USSLL

-  composizione degli organi delle USSLL (Direttore Generale che ha la rappresentanza della USL nonché tutti i poteri di gestione e il Collegio dei Revisori)

-  Nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo da parte del Direttore Generale

-  Composizione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari

-  Possibilità per le Regioni di costituire in azienda ospedaliera pubblica gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione

-   L’istituzione di fondi integrativi sanitari per prestazioni aggiuntive

-   Finanziamento degli ospedali a prestazione (DRG’s) e non più a tariffa

-   nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate

-    trasformazione dello stato giuridico del personale del ruolo sanitario in dirigenza di I livello (ex Primari) e dirigenza di II livello (ex Aiuti ed Assistenti):il II livello è attribuito come incarico quinquennale con verifica finale del conseguimento degli obiettivi affidati

-   Introduzione dell’istituto della verifica dei risultati e delle responsabilità dirigenziali mediante Servizi di Controllo Interno ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 3/2/93 n. 29 (Disciplina del pubblico impiego)

Le normativa di Riforma questa volta fu avara in termini di chiarezza e compiutezza delle disposizioni relative agli ospedali Religiosi: l’ art. 4 al comma 12), dispose che i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione di detti presìdi fossero approvati con decreto del Ministro della sanità previo adeguamento, per la parte compatibile, ai princìpi dello stesso Dlgs 502. Inoltre, per l’Ospedale Bambino Gesù di Roma venne previsto, al comma 13) dell’ art. 4, che i rapporti con il SSN fossero regolati da appositi accordi tra la Santa Sede ed il Governo Italiano.

Appare chiaro che l’adeguamento restava limitato alla parte compatibile del decreto ma questo diveniva obbligatorio (…gli ordinamenti sono adeguati…) entro un anno. Meno comprensibile risultava il mancato riferimento agli ordinamenti del personale ed alla equiparazione dei servizi e dei titoli che era stata così ben specificata nel precedente DPR 761/79.

Ad offrire una chiave di lettura più chiara ed esplicita, , al punto 2) del comma b) dell’ art. 1 della legge 483 del 10 dicembre 1997 relativa alla disciplina concorsuale per l’assunzione al I livello dirigenziale, venne prevista l’esenzione dalla visita medica per il personale degli ospedali religiosi equiparati ma, punto ancor più rilevante, all’ art. 22 venne confermata l’equiparazione dei servizi e i titoli con esplicito riferimento alla perdurante validità dell’ istituto dell’equiparazione disciplinato dal DPR 761/79. La valutazione dei servizi e titoli acquisiti prima della equiparazione veniva fissata nel 25% della loro durata.

Nella legge 484 del 10/12/97 (Regolamento per l’accesso al II livello dirigenziale), all’art.  12, venivano confermate alla lettera le disposizioni relative alla equiparazione ed, inoltre, gli Enti Ospedalieri Religiosi venivano classificati tra le strutture sanitarie di medie o grandi dimensioni accanto alle USSLL ed agli IRCCSS (art. 1).

Con la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria per il ’97) vengono richiamate, nell’ art. 5, anche per le strutture private, le incompatibilità già illustrate nella legge 30/12/91 n. 412 e vengono precisate le incompatibilità per la libera professione intramuraria (divieto di qualsiasi attività libero-professionale) e quelle relative alla scelta dell’ attività extramuraria (divieto di esercizio in tutte le strutture pubbliche ed in quelle accreditate) nonchè i relativi incentivi e le penalizzazioni anche economiche (art. 12). Importante per gli Ospedali Equiparati era la norma di preclusione dell’accreditamento (art. 19) in presenza di situazioni di incompatibilità ( con nullità dei rapporti eventualmente già instaurati).

In attuazione delle deleghe conferite con la 662/96 l’allora Ministro della Sanità Bindi, con Decreto Ministeriale del 28/2/97, fissò una serie di adempimenti operativi per l’attuazione della libera professione intramoenia ed estese anche agli ospedali equiparati l’obbligo di adeguamento ai principi del decreto ed a quelli della 662/96 (comma 2 dell’ art. 3).

Il decreto venne sospeso dal TAR del Lazio per ricorso della Regione Lombardia, della FESMED e dell’ANMIRS  in quanto regolante aspetti ed attività non ricompresi nell’attribuzione di legge.

Con DM 11/6/97 venivano di nuovo fissate le scadenze per l’attivazione della libera professione intramoenia; le stesse venivano estese anche agli Ospedali Equiparati (comma 3 dell’ art. 1).

Il 31 luglio 1997 furono emanati altri due decreti ministeriali, il primo riguardante principalmente le incompatibilità e le opzioni per la libera professione (con conferma, per gli ospedali equiparati, di quanto prescritto nei precedenti decreti – comma 3 dell’ art. 3), il secondo  contenente linee guida per l’organizzazione dell’attività intramuraria.

 

La Riforma Bindi

Con la legge 30 novembre 1998, n. 419 iniziò il lungo e tormentato percorso che portò alla Riforma Sanitaria disciplinata nel Dlgs 229/99. La legge dispose principi e criteri direttivi di delega al Governo per modificare ed integrare il Dlgs 502/92, supporto della precedente Riforma.

Tra i punti di delega più significativi e di vero carattere riformatore si segnalava il riassetto nella collaborazione tra i  soggetti  di sanità pubblica tra i quali venivano citati anche gli ospedali equiparati (Art. 2, comma 1, punto c), il completamento dei processi di regionalizzazione e di aziendalizzazione, l’estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria, le modalità per pervenire alla esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria, la definizione di modelli di accreditamento e di standard minimi per conseguirlo, la riduzione dell’età pensionabile per i medici dipendenti dal SSN.

Successivamente la legge 448 del 23 dicembre 1998, all’ art. 72  (collegato alla finanziaria 1999),  dettò norme più specifiche nonchè incentivi e penalizzazioni da applicare nella scelta tra libera professione intra ed extramoenia.

Il processo riformatore così avviato si concludeva con il ben noto Dlgs del 19 giugno 99, n. 229, attualmente vigente, che, in osservanza delle deleghe (ma anche oltre le deleghe) della 419/98 ed in attuazione dell’ art. 72 della legge 448/98, ha sovvertito profondamente l’assetto generale del SSN e lo stato giuridico del personale medico assegnando ad un unico ruolo ed ad in un unico livello  tutta la dirigenza sanitaria (ferma restando l’invarianza della spesa), le cui diverse funzioni, in forte contrasto con il concetto di “qualifica”, vengono attribuite attraverso incarichi a termine. Anche se l’ingresso alla dirigenza viene disciplinato attraverso la vecchia legge concorsuale, tutto l’iter di carriera si snoda successivamente attraverso l’ istituto dell’ “incarico” conferito dal Direttore Generale. Le varie attribuzioni passano quindi dal “Dirigente in formazione”, al “Dirigente senza incarichi di direzione di struttura” al “Dirigente di struttura semplice” ed infine al “Dirigente di struttura complessa” che ha l’obbligo di conseguire l’attestato di formazione manageriale.

Il rapporto di lavoro del medico pubblico in parte si “privatizza” e le controversie di lavoro passano anche per gli ospedali pubblici al giudice ordinario e non più ai TAR.

Alle USSLL viene conferita autonomia di carattere imprenditoriale mentre l’ organizzazione ed il funzionamento avvengono attraverso atti di diritto privato.

L'attività del dirigente, pur caratterizzata da autonomia tecnico-professionale, viene esercitata attraverso indirizzi operativi e programmi di attività valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale anche ai fini del mantenimento dell’ incarico o addirittura del posto di lavoro.

Il rapporto di lavoro diviene “esclusivo” ed “irrevocabile”, pur restando opzionale per i medici già in servizio, è condizione per il conferimento degli “incarichi” di struttura semplice o complessa, dà diritto a incentivi economici (indennità di esclusività) ed all’esercizio della libera professione intramoenia.

Viene di fatto soppresso ogni residuo rapporto di lavoro a tempo definito e vengono dettate le condizioni e le modalità generali per l’esercizio delle due tipologie di libera professione.

Viene inoltre fissata l’obbligatorietà della “formazione continua” che, a sua volta, viene distinta in “formazione permanente” ed “aggiornamento professionale”.

La regolamentazione definitiva di alcuni aspetti della nuova disciplina (ad esempio: la definizione dei criteri generali per la graduazione delle funzioni e per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali) viene rinviata alla contrattazione collettiva.

Infine, da sottolineare, la disciplina per l’ “accreditamento” e per i successivi “accordi contrattuali” tra i soggetti erogatori da una parte e Regioni ed USSLL dall’altra.

In un contesto tanto innovativo viene riservata, più che in passato, particolare attenzione alle strutture equiparate.

All’ art. 1, comma 16, della legge di Riforma si afferma che le istituzioni non lucrative concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà.

Al comma 1 dell’ art. 8 quater (Accreditamento istituzionale) viene disposto che la regione rilascia l'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano determinate condizioni ed alle strutture private non lucrative e lucrative. Nel comma 8 dello stesso articolo viene prevista la revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso nelle strutture pubbliche ed equiparate e nelle strutture private lucrative e non lucrative.

Nel comma 29 dell’ art. 8-quinquies (Accordi contrattuali) viene sancita la

definizione di accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e la stipula di contratti con quelle private e con i professionisti accreditati.

E’ forse possibile dare una valutazione credibile delle intenzioni del legislatore sulle strutture equiparate solo esaminando tutti i punti citati come in un solo combinato disposto. A tal proposito mi sembra conveniente riportare stralci di un breve commento già, a suo tempo, pubblicato su “Impegno Ospedaliero”:

“…il riferimento agli ospedali equiparati è stato sempre fatto in connessione con le strutture pubbliche…E’ quindi evidente che la legge non ha espresso una indicazione diretta ed esplicita sulle tariffe per le prestazioni dei nostri ospedali ma ha fissato punti di riferimento che a loro volta dovranno essere interpretati dalle singole Regioni. E spazio per intepretazioni difformi ve ne sono ancora! L’insieme normativo in questione sembra essere più un generico enunciato politico e di principio che non una disposizione perentoria”.

Di contro, innegabilmente, non sembra esserci alcun dubbio sul riconoscimento della “equiparazione” come carattere distintivo consolidato degli ospedali religiosi.

A conferma di questo è di fondamentale importanza richiamare il contesto dell’ art. art. 15-undecies (Applicabilità al personale di altri enti) del Dlgs che condiziona l’applicazione dell’ art. 25 del DPR 761/79 sulla “Equiparazione dei servizi e dei titoli anche ai fini degli esami di idoneità, dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti” all’ adeguamento degli ordinamenti del personale alle norme del decreto di Riforma stesso.

Ma la produzione legislativa non si è fermata al Dlgs 229/99.

Con circolare del Ministro della Sanità del 25/10/99  veniva rinviato il termine di opzione per l’ esclusività del rapporto al 31/12/99 in quanto la legge finanziaria non era stata ancora approvata e non era stato stipulato il nuovo contratto del settore pubblico.

Nel Decreto del Presidente Cons. Min. del 27/3/00  (Atto di indirizzo e coordinamento per l’attività libero professionale intramuraria) riguardante l’organizzazione di detta attività (liste di attesa, personale di supporto, tariffe, spazi sostitutivi in strutture private o in studi professionali etc.) ancora una volta viene effettuato un richiamo agli ospedali equiparati (comma 3 dell’ art.4) per l’adeguamento degli ordinamenti ai principi di cui all'articolo 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ed all’ atto di indirizzo e coordinamento.

Con il Decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 sono state apportate modifiche alla Riforma Sanitaria: tra le più significative la possibilità per i medici di utilizzare il proprio studio privato in intramoenia fino al 31 luglio 2003 e le nuove denominazioni per i medici dirigenti:

-  responsabile di struttura complessa: Direttore

-  dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile

Vengono inoltre stanziati circa 1800 miliardi di fondi da destinare all'edilizia, in particolare agli spazi per l'intramoenia all'interno delle strutture ospedaliere.

Con il decreto ministeriale dell’ 8 giugno 2001 i miliardi diventano circa 1600 e vengono ripartiti tra le varie Regioni.

L’ 8 agosto 2001 la Conferenza Stato Regione introduce un’importante formulazione riguardante il finanziamento delle strutture equiparate nell’accordo tra Governo e Regioni (punto 17): la precisa individuazione di risorse per far fronte ai maggiori oneri relativi alle spese per  l'esclusività di rapporto per gli ospedali classificati religiosi.

Come si è potuto osservare, il cammino delle strutture equiparate nell’interminabile evoluzione legislativa del servizio pubblico sanitario è stato costante e laborioso e così l’impegno storico ed attuale dei quadri direttivi dell’ANMIRS  e dei responsabili dell’ARIS.

L’attuale legislazione soffre ancora di ombre e di chiaroscuri: una luce guida definitiva e convincente sullo stato giuridico del personale non è ancora compiutamente apprezzabile o tale da fugare ogni difficoltà nel totale apprezzamento dei diritti di equiparazione e di finanziamento delle strutture.

Ma forse, nelle produzione legislativa, le sorprese non sono finite. Non è difficile percepire che il gioco riformatore potrebbe continuare.

di Giovanni Di Lauro