Enel: risarcimento danni a seguito della violazione dell’obbligo di correttezza.

L’E.N.E.L. distribuzione S.p.A. non ha ottemperato all’obbligo di offrire ai clienti almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta, ossia almeno un sistema per pagare la bolletta senza oneri aggiuntivi, quali commissioni postali o bancarie;
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI BARRA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli Barra, Avv. Ersilia PICOLLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7616 del R. G. dal 2007 riservata all’udienza del 18/04/08

TRA

******************, nata a Napoli il *************, C.F.: ***************************** ed ivi residente alla Via *************************, elett.te domiciliata in Napoli-Barra, alla Via Aviglione, 74, presso lo studio dell’Avv. Andrea GAUDINO e dell’Avv. p. Gabriele CUOMO che la   rappresentano e difendono giusta procura a margine dell’atto di citazione.

– ATTRICE –
CONTRO

ENEL Distribuzione S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Roma, alla Via Ombrane, 2 ed elett.te domiciliata in Napoli alla Via ****************************, presso lo studio dell’Avv. *********************** dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’Avv. ************* **************************, giusta procura a margine della copia notificata dell’atto di citazione.

– CONVENUTA-

Oggetto: risarcimento danni a seguito della violazione dell’obbligo di correttezza.
Conclusioni: come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’istante, ***********************, conveniva in giudizio l’ENEL Distribuzione S.p.A., per sentirla condannare al risarcimento, in suo favore, dei danni subiti per aver violato l’obbligo di correttezza ad essa imposto dall’art. 1, lett. E), legge 281/98, non avendo offerto almeno una modalità gratuita della bolletta.
Assumeva, infatti, l’istante:
– di aver stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con l’ENEL Distribuzione S.p.A.. numero cliente *****************;
– che l’art. 6, comma 6.4. deliberazione n. 200 del 1999 (esibita in atti), dell’Autorità per l’energia elettrica e del gas, impone l’obbligo agli esercenti del servizio di distribuzione e vendita di energia elettrica, di offrire ai clienti almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta, ossia almeno un sistema per pagare la bolletta senza oneri aggiuntivi, quali commissioni postali o bancarie;
– che l’E.N.E.L. distribuzione S.p.A., non ha ottemperato a tale obbligo;che a seguito di tale inadempimento l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con delibera n. 72 del 2004, ha diffidato l’E.N.E.L. distribuzione ad adempiere all’obbligo di cui al citato art. 6, comma 6.4, senza ottenere alcun risultato;
–     che, pertanto, l’E.N.E.L. distribuzione S.p.A., non assolvendo ai suddetti obblighi, ha violato il dovere di correttezza verso il cliente, sancito dall’art. 1, lett. E), legge 281/98;
–     che, in ogni caso, l’E.N.E.L. distribuzione S.p.A., non lo ha informato della eventuale possibilità di pagare la bolletta senza oneri aggiuntivi, violando così l’art. 1, lett. C), sempre della legge 281/98, la quale impone al professionista, quale è la convenuta società, di dare ai clienti una adeguata informazione;
–     che per effetto di tali inadempimenti, la stessa ha subito un danno patrimoniale quantificabile in € 7,00, poiché dal gennaio 2000, data di entrata in vigore della delibera n. 200/99, ha pagato n° 7 bollette, con costi aggiuntivi pari a 1 euro per ogni singola bolletta, così come si evince dalle bollette depositate in atti.
Tanto premesso, con il predetto atto, l’istante chiedeva la condanna della convenuta ENEL, al risarcimento, in suo favore, dei danni subiti per aver violato l’obbligo di correttezza ad essa imposto dall’art. 1, lett. E), legge 281/98, non avendo offerto almeno una modalità gratuita della bolletta, da determinarsi equitativamente nei limiti della competenza esente del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In subordine, qualora, la convenuta avesse adempiuto al suddetto obbligo, condannare comunque la stessa al risarcimento dei danni per non essere stato informato della esistenza di una modalità gratuità di pagamento della bolletta, in violazione all’obbligo di informazione verso il cliente, sancito dall’art. 1, lett. E), legge 281/98, da determinarsi sempre in via equitativa e nei limiti della competenza esente del giudice adito, vinte le spese di lite.
All’udienza di comparizione si costituiva la convenuta ENEL Distribuzione S.p.A., la quale impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto la inottemperanza alle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas non hanno alcun effetto sui rapporti contrattuali di diritto privato tra gli utenti e la Società convenuta, con vittoria di spese di lite. All’udienza del 18/04/08, ritenuta la causa matura per la decisione, su richiesta di entrambe le parti, previo deposito della documentazione, sulle rassegnate conclusioni, la stessa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato, che alla luce della norma di cui alla legge 07.04.2003 n. 63 di conversione del D.L. 8/2/2003 n. 18, la presente causa viene decisa secondo diritto.Va rilevato, altresì, che è stata fornita la prova della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio attraverso il deposito di copie delle bollette di pagamento della energia elettrica, inoltre, non vi è alcuna contestazione sul punto.
Nel merito la domanda è fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta. Dall’esame della documentazione esibita e depositata in atti da entrambe le parti, in particolare dalla delibera n° 72/04, si evince che l’Autorità ha affermato la illiceità della condotta della convenuta ENEL, per essersi quest’ultima, resa inadempiente all’obbligo imposto dalla delibera n° 200/99, art. 6, comma 6.4, di non avere garantito alla utenza, almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta.
Più precisamente l’Autorità rilevava che l’ENEL non avrebbe garantito alla propria clientela e sull’intero territorio nazionale, l’offerta di almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta, attesa l’ulteriore circostanza che anche con l’adozione di particolari strumenti adottati, come il pagamento on-line, comunque comportano dei costi per chi deve effettuare il pagamento. Nel provvedimento, l’Autorità evidenziava ancora che il sistema del convenzionamento con gli Istituti di credito o con altri soggetti, quali ad esempio i tesorieri degli enti locali, oltre a non garantire l’assolvimento dell’obbligo su tutto il territorio nazionale, per mancanza di diffusione del suindicato servizio su tutto il paese, aveva anche il carattere della temporaneità, tenuto conto della durata limitata nel tempo delle convenzioni.
L’AEEEG, infatti, diffidava l’ENEL ad adempiere entro 120 giorni dalla comunicazione.
L’Autorità ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera H, della Legge n. 481 del 14/11/95 ha emanato, infatti, le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, mentre la lettera del suindicato articolo prevede che l’Autorità proceda alla valutazione di istanze, reclami e segnalazioni presentati dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi, ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio. Infine, ma non meno importante, occorre avere riguardo al contenuto dell’art. 2, comma 37, della Legge n. 481/95, la quale stabilisce che le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h, costituiscono modifica o integrazione del regolamento in servizio. Pertanto, si può concludere che le determinazioni delle Autorità hanno forza cogente nei confronti delle società di distribuzione, integrando il regolamento di servizio.
Alla luce di quanto detto, non avendo la convenuta ENEL, provato di avere offerto all’istante, almeno una modalità gratuita di pagamento, la domanda avanzata dall’istante deve essere accolta,in quanto e risultato provato che, dall’inadempimento dell’ENEL, la stessa ha subito un danno economico.
Concorre a formare il detto convincimento l’ulteriore circostanza che anche il TAR del Lazio, con sentenza n. 3948 del 09/11/05, ha rigettato il ricorso proposto dall’Enel, confermando la delibera n. 72/04.
In ordine al quantum debeatur, la parte istante ha fornito la prova, attraverso la documentazione depositata in atti, di avere subito un danno patrimoniale pari a € 7,00, poiché dal gennaio del 2000, data di entrata in vigore della delibera n. 200/99, ha pagato n. 7 bollette, con costi aggiuntivi per spese postali.
Sulla somma riconosciuta, conseguono gli interessi legali dalla domanda. La pedissequa serialità delle questioni trattate (analoghe in queste e in numerosissime altre cause del genere instaurate presso il medesimo Ufficio del Giudice di Pace), la natura delle questioni trattate e la loro incidenza su posizioni socialmente rilevanti quali sono quelle vantate dai consumatori, nonché la sussistenza di giusti motivi giustificano, la liquidazione delle spese al minimo tariffario, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dell’istante anticipatario. La sentenza, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra ************* ***************** contro ENEL Distribuzione S.p.A., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, cosi provvede:
1)   dichiara l’inadempimento da parte della convenuta dell’ENEL Distribuzione S.p.A. in merito ai fatti di cui in narrativa e, per l’effetto, condanna la stessa, al pagamento in favore dell’istante, della somma di € 7,00, oltre interessi dalla domanda all’effettivo soddisfo;
2)   condanna, inoltre, la convenuta, al pagamento in favore del procuratore dell’istante, dichiaratosi anticipatario, delle spese di giudizio che si liquidano in € 320,00, di cui € 40,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege tra le parti.
Così deciso in Napoli Barra li, 20/05/08.

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