La circolare ABI n. 2 (serie tributaria), datata 8 febbraio 2011, interviene, per un primo commento, in merito al nuovo obbligo di comunicazione, previsto dall'art. 21 del DL 78/2010, delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore a 3.000 euro. Come si legge nella relazione illustrativa al DL 78/20120, e confermato nella circolare in commento, l'obiettivo di tale adempimento  duplice: contrastare il fenomeno delle frodi IVA, (che si realizzano soprattutto nelle operazioni che intervengono tra soggetti passivi d'imposta), ed intercettare elementi e notizie rilevanti ai fini dell'applicazione del redditometro.

Quindi dal 01/01/2011 i soggetti passivi Iva dovranno comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate un prospetto riepilogativo dei due elenchi (clienti e fornitori) dove l'imponibile esposto supera € 3.000,00.
Dal 01/05/2011 i commercianti (soggetti che rivendono al consumatore finale ovvero a soggetti non titolari di partita iva) dovranno cominciare a produrre gli stessi elenchi. Chiaramente l'elenco clienti sarà formato da tutte le cessioni che superano € 3.600,00 poichè essi compongono corrispettivi comprensivi di Iva. Solo recentemente con provvedimento prot. 59327 del 14/04/2011, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha differito il termine del 30/04/2011 per i commercianti al 30/06/2011. 

Quindi il termine iniziale viene differito al 01/07/2011, mantenendo invariati gli importi.
Ancor più recentemente il governo ha promosso il c.d. DECRETO PER LO SVILUPPO nella riunione del 05/05/2011.

Attualmente il provvedimento si trova alla firma del Presidente della Repubblica. Allo'art. 7 primo comma lett. e) vi è l'abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti di importo superiore ad € 3.000,00 in caso di pagamento con: carte di credito, prepagate o bancomat. Tale ultima norma vale sia per i soggetti passivi iva che per i commercianti.