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martedì 3 marzo 2009

Spese di rappresentanza

Spese di rappresentanza con tetto di deducibilità e con limitazione al 75%

Si tratta delle spese di vitto e alloggio che rientrano nella nuova definizione di spese rappresentanza (co.1 art.1 del decreto 19 novembre 2008). In quanto trattasi di spese di rappresentanza, per esse è preclusa la detrazione dell’Iva in base a quanto stabilito dalla lett.h) dell’art.19-bis1 del decreto Iva. Ai fini delle imposte dirette tali spese, oltre alla verifica del tetto massimo di deducibilità, scontano la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).
In merito al rapporto tra le due limitazioni, anche avvalendosi di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.53/08 con riferimento ai professionisti, occorre procedere come segue:
1. applicare la riduzione al 75% delle spese;
2. calcolare il tetto massimo di deducibilità;
3. assumere l’importo ridotto se si resta entro il tetto;
4. assumere il tetto se l’importo ridotto è superiore.
1° CASO
MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA MASSIMA DI SPESA DEDUCIBILE
A Ricavi tipici dell’azienda nel periodo 2009 € 1.000.000
B Spese di vitto e alloggio (inerenti) sostenute nel 2009 € 10.000
C Importo delle spese di vitto e alloggio rilevanti (75% di B) € 7.500
D Limite massimo di deducibilità (1,3% di A) € 13.000
E Importo effettivamente deducibile € 7.500

2° CASO
MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA MASSIMA DI SPESA DEDUCIBILE
A Ricavi tipici dell’azienda nel periodo 2009 € 1.000.000
B Spese di vitto e alloggio (inerenti) sostenute nel 2009 € 19.000
C Importo delle spese di vitto e alloggio rilevanti (75% di B) € 14.250
D Limite massimo di deducibilità (1,3% di A) € 13.000


Spese di rappresentanza con tetto di deducibilità senza limitazione al 75%


Si tratta delle spese diverse dal vitto e dall’alloggio (ad es. quelle di viaggio) che rientrano nella nuova definizione di spese rappresentanza (co.1 art.1 del decreto 19 novembre 2008).
In quanto trattasi di spese di rappresentanza, per esse è preclusa la detrazione dell’Iva in base a quanto stabilito dalla lett.h) dell’art.19-bis1 del decreto Iva.
Ai fini delle imposte dirette tali spese scontano unicamente la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).


Spese NON di rappresentanza con limitazione al 75%

Si tratta delle spese di vitto e alloggio sostenute per clienti, sia effettivi che potenziali, che rientrano nella nuova definizione di cui al co.5 art.1 del decreto 19 novembre 2008.
In quanto trattasi di spese diverse da quelle di rappresentanza, a partire dal 1º settembre 2008 è possibile detrarre interamente l’Iva su tali spese Ai fini delle imposte dirette, tali spese scontano unicamente la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).
Spese NON di rappresentanza interamente deducibili Si tratta delle spese diverse dal vitto e dall’alloggio (ad es. quelle di viaggio) sostenute per clienti, sia effettivi che potenziali, che rientrano nella nuova definizione di cui al co.5 art.1 del decreto 19 novembre 2008.
In quanto trattasi di spese diverse da quelle di rappresentanza, a partire dal 1º settembre 2008 è possibile detrarre interamente l’Iva su tali spese Ai fini delle imposte dirette, tali spese non scontano alcuna limitazione alla deducibilità.


Spese NON di rappresentanza non inerenti

Si tratta di tutte quelle spese che non rientrano in alcuna delle categorie sopra individuate dal decreto 19 novembre 2008 e che, in particolare, non presentano il carattere dell’inerenza. In relazione a tali spese, di norma non deducibili, non è nemmeno consentito detrarre l’Iva. Spese di natura promozionale (pubblicità e sponsorizzazioni) Si tratta di spese che l’impresa sostiene a fronte di una controprestazione (rapporto sinallagmatico) ed in relazione alle quali è prevista l’integrale deducibilità ai fini delle imposte sul redditi e la piena detrazione ai fini dell’Iva.

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