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mercoledì 9 giugno 2010

OFF LIMITS LE TRANSAZIONI IN CONTANTI SOPRA I € 5000

OGGETTO: OFF LIMITS LE TRANSAZIONI EFFETTUATE IN CONTANTI SOPRA I € 5.000

La soglia per la tracciabilita' del contante scende dagli attuali € 12.500 a € 5.000, lo prevede la manovra economica. Addio ai libretti di deposito bancari o postali al portatore. In compenso arriva la carta elettronica istituzionale per effettuare i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni.
In sintesi, le principali misure in materia antiriciclaggio adottate con la manovra finanziaria in vigore dal 31 maggio 2010. Alcune regole da non dimenticare:
• Sono vietati i pagamenti in denaro contante per importi pari o superiori a € 5.000.
• È sempre possibile versare o ritirare denaro contante di qualsiasi importo tramite una banca o Poste Italiane.
• Le banche e Poste Italiane consegneranno solamente assegni con la scritta “non trasferibile”
• Per ottenere assegni liberi occorre richiederlo per iscritto e pagare € 1,50 per assegno .
• Gli assegni liberi (cioè privi della scritta “non trasferibile”) non devono essere di importo pari o superiore a € 5.000.
• Gli assegni liberi possono essere trasferiti tramite girata, cioè apponendo sul retro la propria firma e codice fiscale prima di cedere l’assegno.
• Attenzione, quando si riceve un assegno: la mancanza del codice fiscale ne impedisce il pagamento da parte della banca o di Poste Italiane.
• Si potranno utilizzare gli assegni già in possesso ma si dovrà aggiungere la scritta “non trasferibile” se l’importo dell’assegno è pari o superiore a € 5.000.
• Gli assegni a favore del traente (cioè intestati a “me medesimo” o simili) non possono circolare e possono essere usati solo per l’incasso diretto.
• Non è più possibile aprire libretti di deposito al portatore per un importo pari o superiore a € 5.000.
• Entro il 30 giugno 2009 dovranno esser regolarizzati i libretti esistenti di saldo superiore a € 5.000.

IN DETTAGLIO: Diventa elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contanti, anche se di importo non superiori a 5mila euro, e, in particolare, il prelievo o il versamento con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15mila euro. Il divieto è particolarmente rilevante perché interessa tutti i cittadini a prescindere dal ruolo e dall'attività svolta. I trasferimenti possono essere eseguiti tramite banche e Poste italiane, ma non da altri intermediari. Vale la pena di ricordare che il divieto sussiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto con lo scopo di dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti da questi ultimi ne resti una traccia che consenta di risalire al loro autore. L'inosservanza del divieto, non incide sull'operazione compiuta che rimane salva. Costituisce, tuttavia, illecito amministrativo
PAGAMENTI FRAZIONATI: Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla e quindi intenzionalmente frazionati.
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI: La nuova soglia poi interessa anche i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, eccetera) perché, se in relazione ai loro compiti di servizio hanno notizia di infrazioni dei divieti devono comunicarlo entro trenta giorni al ministero dell'Economia per la relativa contestazione. È il caso, ad esempio, di un cliente che effettua il pagamento di una fattura per contanti di importo superiore ai 5mila euro e la circostanza emerga al consulente che cura la registrazione in contabilità dell'operazione.

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