La proposta di legge sui giovani professionisti. Il testo definitivo

 “ NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO IN FAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI ” – REG. GEN. 220

 ad iniziativa del Cons. A. Marciano

 Testo riformulato ed approvato nella Seduta di III Commissione n. 43 del 03 aprile 2012.  

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La proposta di legge  interviene nel comparto del lavoro autonomo professionale in favore dei giovani professionisti. La disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione nell’ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alle regioni esercitare la propria potestà legislativa, nel rispetto delle norme nazionali. Nella disciplina in discussione vengono in rilievo ulteriori principi costituzionali, tra i quali: il diritto al lavoro (art. 4 e 35 Cost.), la tutela della concorrenza (art. 41 Cost.), il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.). Occorre inoltre valutare l’impatto dei requisiti formativi richiesti per l’accesso alla professione alla luce dei principi del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali contenuti nella direttiva 2006/35. Il 5 settembre 2005 la Commissione Europea ha presentato una comunicazione dal titolo “I servizi professionali — Proseguire la riforma” (COM(2005)405) nella quale ribadisce la necessità di liberalizzare i mercati e di eliminare la regolamentazione non necessaria per promuovere una maggiore concorrenza. Il 25 giugno 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sullo Statuto della Società Privata Europea (Sociaetas Privata Europaea – SPE) (COM(2008)396). Il 19 dicembre 2008 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia contro l’ltalia (causa C-565/08) nel quale contesta il fatto che le disposizioni nazionali che impongono agli avvocati l’obbligo di rispettare tariffe massime obbligatorie per le attività giudiziali e stragiudiziali costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi stabilite rispettivamente dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE. I principi ispiratori della prospettata riforma si basano sulle esigenze di rinnovamento che provengono dalla base rappresentata dai professionisti impegnati quotidianamente a confrontarsi con le difficoltà di un mercato dei servizi sempre più competitivo. Nel merito vengono quindi introdotti elementi di forte discontinuità e profonda innovazione.

  • Valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria dell’economia della conoscenza.
  • Agevolare, anche mediante borse di studio, l’ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico.
  • Istituzione di delega ai lavoro autonomo professionale.
  • La Regione Campania favorisce i processi aggregativi tra giovani professionisti.
  • Aggregazioni e associazioni tra professionisti.
  • Introduzione di nuovi modelli associativi come network, reti, filiere e distretti di professionisti.
  • Associazione temporanea regionale tra professionisti.
  • Estensione ai professionisti di finanziamenti e agevolazioni finora riservate alle imprese.
  • Obbligo di assicurazione per responsabilità professionale.
  • Assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale negli incarichi conferiti dalla Regione Campania.
  • Agevolazione del tirocinio professionale.
  • Rendere agevole la pubblicità secondo il codice deontologico.

 

La presente proposta di legge tiene conto della vigente normativa, ed in particolare delle previsioni previste dalle Leggi 148/2011, 183/2011 e 27/2012.

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

 

Per dare piena attuazione alle finalità della presente legge contenute nella relazione descrittiva sono stati previsti i seguenti interventi finanziari:

 

a)  all’articolo 3 del testo è stato istituito un fondo di € 50.000,00 (cinquantamila) per borse di studio finalizzate ad agevolare l’ingresso nel mondo delle professioni ai giovani meritevoli che vivono situazioni di disagio economico;

b)  all’articolo 5 del testo è stato istituito un fondo di € 150.000,00 (centocinquantamila) per favorire i processi aggregativi tra giovani professionisti che intendono svolgere in comune l’attività professionale alla quale sono abilitati;

c)   all’articolo 9 del testo è stato istituito un fondo di € 50.000,00 (cinquantamila) per agevolare il tirocinio dei giovani professionisti.

La presente proposta di legge trova copertura finanziaria per il corrente esercizio finanziario  mediante prelievo della somma di € 250.000,00 dalla UPB 7.29.65 che va ad incrementare le risorse assegnate alla UPB 3.13.115.

Per le annualità successive si fa ricorso alla legge di bilancio.

    Analogo vincolo riguarda  le agevolazioni previste dagli articoli 3, 5 , 7 e 10, che sono soggette alle previsioni annuali di spesa del bilancio della Regione.

 

Articolo 1

Oggetto

 

  1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, in riferimento alle professioni intellettuali non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.

 

Articolo 2

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge si intende:

 

a)              Per “professione intellettuale”, l’attività economica, anche organizzata in forma associata o societaria, diretta al compimento di atti ed alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente;

 

b)             per «professione di interesse generale», la professione di cui al Titolo II del libro quinto del codice civile, il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l’iscrizione ad un albo, previo superamento di un esame di Stato ed il possesso degli altri requisiti stabiliti dall’ordinamento di categoria;

 

c)              per «professione riconosciuta», la professione di cui al titolo III del libro quinto del codice civile;

 

d)             per «libero professionista», colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro quinto del codice civile, anche in regime convenzionato se previsto dalla legislazione speciale;

 

e)              per «professionista dipendente», il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

 

f)                per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;

 

g)             per «categoria», l’insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;

 

h)             per «esercizio professionale», l’esercizio della professione;

 

i)                per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma esercitata;

 

j)                per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato;

 

k)              per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l’esercizio della professione di interesse generale;

 

l)                per «ordine professionale», il consiglio nazionale e gli ordini territoriali;

 

m)          per «consiglio nazionale», il consiglio nazionale dell’ordine professionale;

 

n)             per «esame di Stato», l’esame, anche in forma di concorso, previsto per l’accesso alle professioni ai sensi del comma 5 dell’articolo 33, della Costituzione;

 

  • o)             per «consiglieri», i membri dei consiglio nazionale e del consiglio dell’ordine territoriale;

 

p)             per «associazioni», le associazioni tra professionisti;

 

q)             per «sindacati», i sindacati dei professionisti;

 

r)               per «giovani professionisti», gli iscritti agli albi o alle associazioni professionali, con meno di cinque anni di esercizio dell’attività professionale;

 

s)              per “dominus”, il professionista titolare dell’attività professionale presso cui è esplicato il tirocinio del praticante.

 

Articolo 3

Finalità

 

  1. Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano le professioni nell’ambito della regione per :

 

a)  garantire e tutelare, in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione, la concorrenza;

 

b)  valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria dell’economia e della conoscenza;

 

c)   favorire il pieno sviluppo della persona umana, le sue libertà e dignità, nonché l’effettiva partecipazione dei professionisti all’organizzazione politica, economica e sociale del territorio regionale;

 

d)  agevolare e favorire l’esercizio della professione da parte dei giovani professionisti, anche attraverso la promozione delle aggregazioni professionali.

 

  1. La Regione promuove ed adotta iniziative finalizzate ad agevolare l’ingresso nella professione di giovani meritevoli e in situazioni di disagio economico mediante l’istituzione di un fondo di € 50.000,00 (cinquantamila euro) per l’anno finanziario 2012 per borse di studio, nonché mediante agevolazioni fiscali per l’inizio dell’attività, limitatamente alle previsioni annuali di spesa contenute nella legge di bilancio regionale.

 

Articolo 4

Istituzione della delega per il lavoro autonomo professionale

 

  1. Per conseguire le finalità della presente legge, secondo le procedure normative e regolamentari vigenti, il Presidente della Giunta regionale assegna una specifica delega.

 

Articolo 5

Aggregazioni e associazioni tra professionisti

 

  1. Per svolgere in comune l’attività professionale alla quale sono abilitati, i professionisti possono costituire tra loro aggregazioni o associazioni. La Regione favorisce i processi aggregativi tra giovani professionisti mediante l’istituzione di un apposito fondo di € 150.000,00 (centocinquantamila euro) per l’anno finanziario 2012, nonché mediante il riconoscimento di agevolazioni fiscali, limitatamente alle previsioni annuali di spesa contenute nella legge di Bilancio regionale.

 

  1. L’attività dei soci e dei collaboratori o addetti è soggetta alla disciplina vigente per l’esercizio delle professioni intellettuali delle singole professioni ed alla normativa generale con particolare riferimento alle previsioni della Legge 14 settembre 2011 n. 148, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 e della Legge 24 marzo 2012 n. 27.

 

Articolo 6

Associazione temporanea regionale tra professionisti

 

  1. E’ costituita un’associazione temporanea regionale tra professionisti quando tre o più professionisti, anche in società tra loro, così come disciplinate dalle leggi 14 settembre 2011 n. 148, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 marzo 2012 n. 27 convengono di riunirsi per eseguire in comune un’opera o un mandato professionale determinato.

 

  1. Tale associazione può configurarsi liberamente, nei limiti imposti dalla legislazione nazionale e secondo le forme consentite.

 

Articolo 7

Agevolazioni ed incentivi

 

  1. I provvedimenti regionali che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire lo sviluppo dell’occupazione e gli investimenti non possono escludere dalle categorie dei destinatari di tali benefici coloro che esercitano attività professionali.

 

  1. La legislazione regionale e la programmazione comunitaria che dispongono finanziamenti, agevolazioni e incentivi, di qualunque natura, per le imprese devono essere riformulate, per estenderle, per quanto compatibile, ai professionisti, con particolare riferimento ai giovani professionisti.

 

  1. Sono favorite le aggregazioni tra professionisti e interprofessionali costituite in prevalenza da giovani professionisti e quelle che costituiscono sedi operative all’estero nei principali mercati emergenti.

 

  1. La Regione estende alle aggregazioni professionali tra giovani professionisti i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese, limitatamente alle previsioni annuali di spesa previste nella legge di bilancio della regione.

 

Articolo 8

Assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale

negli incarichi conferiti dalla Regione Campania

 

  1. Il professionista è tenuto a rendere noto alla Regione ovvero alle società o agli enti partecipati, al momento dell’assunzione dell’incarico da questi conferito, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale, anche in relazione agli obblighi previsti dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Articolo 9

Tirocinio

 

  1. Per i tirocinanti operanti nell’ambito della regione sono previste agevolazioni specifiche mediante l’utilizzo di un apposito fondo regionale di € 50.000,00 (cinquantamila euro) per l’anno finanziario 2012, a condizione che il dominus riconosca un equo compenso, oltre al rimborso obbligatorio delle spese, secondo le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 2012 n. 27, tenuto conto dell’effettivo apporto di lavoro, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese.

 

  1. La Regione favorisce la collocazione presso studi professionali di giovani che non sono in grado di individuare il professionista per il praticantato, anche attraverso specifiche convenzioni con le associazioni ed i sindacati di professionisti.

 

Articolo 10

Pubblicità

 

  1. L’esercizio professionale nell’ambito della regione, in qualunque modo esercitato, può essere oggetto di pubblicità informativa.

 

  1. I giovani professionisti possono essere destinatari di agevolazioni fiscali, amministrative o tributarie nella realizzazione delle predette forme di pubblicità, limitatamente alle previsioni annuali di spesa contenute nella legge di Bilancio regionale.

 

Articolo 11

Regolamento di attuazione

 

  1. La Giunta regionale è delegata ad emanare per l’erogazione dei fondi previsti dagli articoli 3,5 e 9 apposito regolamento di attuazione.

 

Articolo 12

Norma finanziaria

  1. Per l’attuazione della presente legge si farà fronte per il corrente esercizio finanziario con le risorse assegnate alla UPB  3.13.115, mediante l’istituzione di un  nuovo Capitolo di Spesa denominato:  “Attuazione della legge regionale  – Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti”, opportunamente incrementate della somma pari ad € 250.000,00 mediante prelievo della medesima somma dalla UPB 7.29.65, che si riduce di pari importo.
  2. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
  3. L’allegato “A” della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014) è conseguentemente integrato e ridotta la dotazione finanziaria prevista dal comma 2 dell’articolo 4 della citata legge regionale.

 Articolo 13

Entrata in vigore  

  1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effetto dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

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