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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1797 del 06/11/2015 chiarisce che, in base alla disciplina dell'art. 15 del CCNL del 14.9.2000, i permessi di 150 ore per il diritto allo studio sono calcolati con riferimento ad ogni anno solare e non a quello scolastico.

Trattandosi di una quantità di ore di permesso riconosciuta al dipendente in relazione a ciascun anno solare, questi può utilizzarla entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, anche se cominciasse l’anno scolastico, ad esempio, solo nel mese di settembre di tale anno; anche in una simile ipotesi il lavoratore potrà comunque beneficiare di tutte le ore a lui spettanti in quell’anno e le 150 ore non potranno essere in alcun modo proporzionate, salvo il caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

L’Aran ricorda inoltre che:

  • sulla base della disciplina contrattuale, le ore di permesso riconosciute per motivi di studio, ma non fruite nell’anno di riferimento, non possono essere trasportate nell’anno successivo;
  • i suddetti permessi possono essere utilizzati dal personale solo per la frequenza dei corsi di studio espressamente indicati dall’art.15, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 e non anche per l’attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.);
  • l’assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell’università o dell'istituto scolastico che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore; la produzione dei documenti relativi alla iscrizione ai corsi, alla partecipazione agli stessi d agli esami sostenuti costituiscono elementi essenziali per la fruizione delle 150 ore di permesso.

Per leggere l’orientamento Aran a riguardo, clicca qui.

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