Da  1 Gennaio 2011, la manovra correttiva del Governo,  ha previsto nuove limitazioni per le compensazioni, in presenza di imposte iscritte a ruolo. Tale divieto prevede che non sia più possibile, nel modello F24, fare compensazioni fino alla concorrenza del debito iscritto a ruolo.

 

Queste  le novità previste:

 

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN CASO DI  RUOLI NON PAGATI

L’art. 31 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2011 è vietato l’utilizzo in compensazione dei crediti “erariali” fino a concorrenza dell’importo dei debiti:

  • Nel caso di iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a € 1.500,00, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Ai contribuenti che risultano essere debitori morosi verso l’Erario è  inibita la possibilità di utilizzare, nel Mod. F24 i crediti d’imposta che vantano nei confronti dell’Erario.

 

AMBITO APPLICATIVO DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

La norma del citato art. 31, nonché le disposizioni,  fanno riferimento ai ruoli a titolo definitivo, ossia a quelli in cui il debito non è più in attesa di giudizio. Come prescritto dall’art. 14 del DPR  602/73 sono iscritte a ruolo a titolo definitivo:

  • le imposte e/o ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e dell’art 54-bis del DPR n. 633/72;
  • le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
  • i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari determinati dall’Ufficio in base alle risultanze catastali;
  • i relativi interessi e pene pecuniarie.

 La disposizione è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole cassino imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) ed ai relativi “accessori”, quali gli interessi, le sanzioni e gli aggi della riscossione.

Sono, pertanto, escluse dall’ambito applicativo del divieto le altre imposte, quali:

  • i tributi locali (es. ICI);
  • i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
  • i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).

LIMITE DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Il divieto in esame è applicabile qualora l’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a € 1.500,00. Di conseguenza, non sussiste alcun divieto alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di importo pari o inferiore a tale limite. Tuttavia, tale limite deve ritenersi costituito dall”ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia.

SCADENZA DEL VERSAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Ai fini dell’applicazione del divieto di compensazione deve essere scaduto il termine di pagamento della cartella, ovvero deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Qualora sia intervenuta, ad esempio l”ipotesi di sospensione della riscossione concessa su istanza del contribuente (Agenzia delle Entrate, Commissioni tributarie, dilazioni delle somme iscritte a ruolo), non potrà configurarsi inadempimento del contribuente, e quindi rimarrà in vigore il sistema della compensazione.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI RICHIESTI A RIMBORSO

Sempre il succitato articolo art. 31 della Manovra Correttiva 2010 dispone che ai ruoli di ammontare non superiore a € 1.500,00 non siano applicabili  dette disposizioni.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di violazione del divieto in esame è applicabile la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.