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SCONTO IRPEF SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
E’ possibile detrarre dall’IRPEF dovuta, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36% delle spese sostenute fino al 31/12/2012 per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
La detrazione viene calcolata su un importo massimo di spese pari a € 48.000 per ogni unità immobiliare. Qualora le suddette spese siano effettuate a completamento di quelle iniziate negli anni precedenti, di queste ultime si tiene conto ai fini del raggiungimento del limite massimo di € 48.000.
La detrazione va ripartita in quote costanti in dieci anni, con un’eccezione: chi ha almeno 75 anni potrà optare per la rateazione in 5 anni, chi ne ha almeno 80 potrà detrarre tutto in 3 anni.
Per il diritto alla detrazione vale il criterio di cassa, nel senso che occorre far riferimento alla data dell’effettivo pagamento delle spese sostenute. Il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario.
L'obligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Gli interventi che danno diritto alla detrazione
La spesa sostenuta per l’acquisto dei nostri prodotti può rientrare tra gli interventi che danno diritto alla detrazione nei seguenti casi:
(A) Opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione su singola unità immobiliare residenziale (qualsiasi categoria catastale): rientrano sistemi di sicurezza e condizionamento.
(B) Opere finalizzate al risparmio energetico. Rientrano in questa tipologia i “generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti vegetali e che, in condizione di regime, presentano un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%” (art. 1 lettera g del Decreto Ministeriale 15/02/92 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09/05/92 N. 107). I prodotti che possono beneficiare dello sconto IRPEF sono elencati negli attestati quì di seguito allegati
Gli adempimenti
L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 201. Per usufruire della detrazione, occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate..
Il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco:
la copia della denuncia di inizio dei lavori, l'autorizzazione o la concessione (detti titoli amministrativi), se previste dalla legislazione edilizia (v. fac-
la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;
la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Nel caso in cui il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'ICI (inquilino, familiare convivente, comodatario) o per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non è necessario trasmettere le copie di dette ricevute;
le fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa;
la ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti:
la causale del versamento: saldo fornitura( fattura n° ___ del ___ ) ai sensi della legge 449/97 art.1 ( sconto IRPEF per interventi sul patrimonio edilizio );
il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione;
il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico (Fornitore).
La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici del pagamento devono, quindi, essere anche da lui eseguiti e le fatture devono essere anche a lui intestate).