ARCO IUS

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21/10/08

Corte dei conti, sez. giurisdiz. Marche - sent. n. 380/08


SENT. N. 380/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER LE MARCHE


nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Giuseppe De Rosa ha pronunciato, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2008 con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Maria Pia Acquabona, la seguente


SENTENZA


sul ricorso iscritto al n. 20644/PC del registro di Segreteria presentato il 24 aprile 2008 dai Sig.ri:
...omissis.

tutti elettivamente domiciliati ad Ascoli Piceno in strada Provinciale Mezzina 043, Località Villa S. Antonio s.n.c., presso lo Studio dell’Avvocato Diego Silvestri dal quale sono rappresentati e difesi.
Nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’INPDAP, per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del 18% dell’ex voce retributiva “indennità integrativa speciale”.
UDITI, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2008, l’Avvocato Diego Silvestri per i ricorrenti, il Funzionario Giovani Capomagi per l’Amministrazione scolastica e la Dott.ssa Angela Grosso per l’INPDAP.


FATTO


Con il ricorso all’esame, i ricorrenti - già dirigenti scolastici, cessati dal servizio dal 1° settembre 2002 al 1° settembre 2007 - impugnavano i propri provvedimenti di liquidazione dei trattamenti pensionistici nella parte in cui non veniva computata la maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976 all’intera voce “stipendio tabellare”, comprensiva quindi della “ex voce retributiva indennità integrativa speciale (I.I.S.)”, come risultante dall’applicazione dei CC.NN.LL. area V Dirigenza scolastica del 1° marzo 2002 e dell’11 aprile 2006 (CC.NN.LL. allegati al ricorso).
Nella sede giurisdizionale si allegava e comprovava che:
- tutti i ricorrenti venivano collocati in pensione col sistema retributivo;
- il trattamento di quiescenza veniva determinato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 503 del 1992;
- la c.d. quota A della pensione veniva calcolata senza la maggiorazione della quota relativa alla I.I.S. (rif.: note allegate dell’Amministrazione scolastica di risposta a quella cumulativa in data 7 gennaio 2008, con la quale gli interessati domandavano di conoscere natura e misura delle voci maggiorate del 18%), nonostante questa risultasse conglobata nello stipendio tabellare annuo lordo a decorrere dal 31 dicembre 2001 (rif.: articolo 40, comma 3, del CCNL 1° marzo 2002, Area V Dirigenza Scolastica).
Nel merito, la difesa dei ricorrenti sosteneva che dall’esame del combinato disposto degli articoli 37 e 40, comma 3, del CCNL del 1° marzo 2002 si evinceva chiaramente che a decorrere dal 31 dicembre 2001 lo stipendio annuo lordo era determinato in euro 36.151,98. Ciò per l’effetto: dell’incremento di cui all’articolo 40, comma 1; del conglobamento nella voce stipendio dell’importo di cui all’articolo 40, comma 2 nonché del conglobamento, sempre nello stipendio tabellare, dell’intero importo dell’indennità integrativa speciale.
Al riguardo si affermava che, a decorrere dalla predetta data, l’indennità integrativa speciale cessava di esistere come voce retributiva autonoma. Piena conferma di ciò, si sosteneva, poteva trarsi dal secondo contratto collettivo relativo alla dirigenza scolastica (CCNL relativo al periodo 2002-2005, sottoscritto l’11 aprile 2006 e con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2002), non elencante più l’I.I.S. tra le voci componenti la struttura della retribuzione dei Dirigenti scolastici.
Motivo della mancata maggiorazione del 18%, quindi, si affermava discendere dall’utilizzo d’un sistema informatico, da parte dell’INPDAP, non considerante la novità introdotta dai contratti collettivi (rif.: Informativa INPDP n. 21 del 14 aprile 2003: “(….). Dal punto di vista operativo si segnala in ogni caso che nel supporto magnetico del M.I.U.R. le voci che compongono lo stipendio tabellare sono indicate separatamente ed il pacchetto applicativo acquisisce tali dati con la medesima modalità (quindi con l’i.i.s. separata dalla voce stipendiale). Pertanto, la procedura S7 provvede a maggiorare automaticamente la base pensionabile escludendo l’indennità integrativa speciale”).
Al riguardo, si ribadiva che la materia del contendere non era l’I.I.S., né la maggiorazione del 18% di tale indennità, bensì il giusto diritto dei ricorrenti ad aver maggiorato del 18% l’intero stipendio tabellare, vale a dire “senza scorporazione dell’I.I.S.”.
Nel merito si annotava che l’articolo 40, comma 3, del CCNL del periodo 2002-2006, nel realizzare il conglobamento nella voce stipendio dell’importo dell’indennità integrativa speciale, non poneva alcuna limitazione circa la computabilità dell’indennità stessa ai fini della maggiorazione del 18% e, sul punto, si affermava che la ex voce I.I.S. doveva essere maggiorata in quanto giuridicamente ed economicamente “stipendio tabellare”.
In particolare, si sosteneva che la fattispecie andava riguardata prescindendo dalla normativa pensionistica in materia di I.I.S. (articolo 15 della legge n. 177 del 1976), dovendosi fare riferimento esclusivamente alle norme relative al trattamento economico, affidato alla contrattazione collettiva di comparto. Dal conglobamento, quindi, conseguiva che ogni qualsivoglia richiamo ai disposti degli articoli 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e 15 della legge n. 177 del 1976, in punto d’indennità ed emolumenti accessori, doveva valutarsi del tutto inconferente, poiché costringente l’interprete a ritenere l’I.I.S. una voce retributiva a sé stante e tuttora vigente, laddove una corretta interpretazione dei CC.NN.LL. portava ad affermare la “scomparsa giuridica” dell’I.I.S. medesima in quanto confluita, a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, nella voce “stipendio tabellare”.
A sostegno si richiamava:
- la deliberazione n. 2/2004/P del 26 febbraio 2004 resa, con riferimento ad altra disciplina contrattuale (CCNL Area I, Dirigenza comparto Ministeri, quadriennio 1998-2001 parte normativa e biennio economico 1998-1999), dalla Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, nel cui ambito la Sezione rilevava: “ … dalla lettura combinata dei commi 3 e 4 dell’articolo 38 CCNL 5 aprile 2001 non è dato ricavare che l’indennità integrativa speciale sia stata conglobata nello stipendio - la qualcosa avrebbe senz’altro reso riferibile all’emolumento l’aumento del 18% - bensì nel trattamento economico fondamentale, indistintamente considerato”;
- la deliberazione n. 6/2005/P della medesima Sezione centrale di controllo, che relativamente al decreto d’un altro Dirigente ministeriale (Dirigente di prima fascia del M.I.U.R.), ribadiva quanto già espresso nella precitata deliberazione n. 2 del 2004.
Si constatava dunque che, diversamente dai casi concreti esaminati dalla Sezione del controllo, ma nel senso dalla medesima precisato, dalla lettura combinata degli articoli 37 e 40 del CCNL del 1° marzo 2002 e degli articoli 52, 53 e 54 del CCNL dell’11 aprile 2006, per Area V della Dirigenza scolastica, risultava che il conglobamento dell’I.I.S., nello stipendio tabellare veniva invece attuato.
Ulteriormente, si annotava:
- dal 1° gennaio 2002 spariva dai cedolini stipendiali dei Dirigenti scolastici la voce I.I.S.;
- conseguentemente, venivano operate le ritenute in conto entrate Tesoro sull’importo maggiorato del 18% concernente l’intero stipendio tabellare dei medesimi, comprensivo dunque dell’ex I.I.S. .
Il ricorso concludeva per il riconoscimento dell’invocato diritto nonché per la condanna dei convenuti al pagamento dei ratei spettanti, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge, fino al soddisfo.
Con memoria depositata il 2 luglio 2008 si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica allegando che l’INPDAP, con informativa n. 27 dell’11 marzo 2002, richiamava che per tutte le tipologie di collocamento a riposo del personale del comparto Scuola l’Istituto avrebbe provveduto sia alla determinazione dell’ammontare del trattamento di quiescenza che al relativo pagamento, sulla base del prospetto dati fornito dall’Ufficio scolastico provinciale competente, contenente le notizie fondamentali per la determinazione dell’importo della pensione e la documentazione prescritta. Nel predetto prospetto dati, gli elementi retributivi venivano espressi in dodici mensilità ed indicati senza alcuna maggiorazione.
Con nota in data 10 settembre 2008, quindi, l’Amministrazione scolastica depositava tutti i prospetti concernenti i ricorrenti.
Con memoria depositata il 7 ottobre 2008, la difesa dei ricorrenti richiamava le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione di controllo, n. 2 del 2004 e n. 6 del 2005 ed al riguardo precisava:
- i CC.NN.LL. disponevano liberamente la struttura della retribuzione in forza dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- una volta individuate le voci della struttura retributiva, ciascuna di esse seguiva le disposizioni di legge sulla materia previdenziale e/o contributiva di riferimento, nel momento della collocazione in pensione del lavoratore;
- i ricorrenti domandavano la maggiorazione del 18% dello stipendio tabellare e non dell’I.I.S., voce conglobata non più esistente, sostanzialmente risultando dunque inconferente, sulla tematica, l’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 disponente: “Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”;
- la trasformazione dell’I.I.S. in stipendio, nella sostanza, trovava un precedente nel disposto dell’articolo 15 del d.P.R. n. 494 del 1987, mediante il quale una parte dell’indennità in argomento, lire 1.081.000=, veniva specificamente “conglobata”, ovvero trasformata in stipendio, senza sollevazione di qualsivoglia eccezione in merito alla valutazione ed alla conseguente attribuzione dell’incremento del 18% previsto dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976; ciò si sosteneva contraddire l’affermazione dell’INPDAP secondo cui “permane immodificabile la struttura della base pensionabile stabilita da specifiche disposizioni di legge anche qualora, in sede contrattuale, un emolumento venga conglobato in una diversa voce retributiva” (rif.: nota INPDAP 30 aprile 2004, 27, allegata al ricorso);
- forviante risultava il riferimento alla natura e provenienza degli emolumenti conglobati nello stipendio tabellare, poiché costringente l’interprete ad esaminare ogni singolo conglobamento deciso dalle parti; in base a questa verifica si sarebbe dovuta conservare “memoria storica” della provenienza di ogni singolo emolumento conglobato nello stipendio a far data dal 1976 (entrata in vigore della legge n. 177), fatto mai avvenuto in quanto decisiva al riguardo risultava unicamente la voce d’approdo dell’emolumento conglobato;
- ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del CCNL Area V del 1° marzo 2002 veniva altresì conglobato nello stipendio l’importo di euro 1.105,22 proveniente dalla voce ex indennità di direzione, con contestuale riduzione in via permanente delle risorse previste dal successivo articolo 42 per la retribuzione di posizione e di risultato; ordunque, nonostante dette voci non risultassero maggiorabili in via autonoma, l’importo conglobato di euro 1.105,22 non soffriva della relativa provenienza, in quanto a tutti gli effetti ritenuto “stipendio” e, come tale, veniva incrementato del 18%;
- doveva escludersi ogni rilevanza delle pregresse disposizioni fondate sul presupposto dell’autonomia della voce retributiva conglobata, come chiarito da giurisprudenza del Giudice del lavoro, secondo il quale - per l’ex personale direttivo della scuola, inquadrato nella dirigenza scolastica - la I.I.S. non faceva più parte della struttura della retribuzione ed aveva perduto la sua originaria funzione previdenziale (di adeguamento del costo della vita) (rif.: Tribunale di Roma, 22 luglio 2008 n. 13424; all. n. 31 alla memoria);
- il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota 30 giugno 2003 (all. n. 32 alla memoria), sosteneva che nei contratti concernenti l’Area della Dirigenza l’I.I.S. non veniva dichiarata pensionabile, bensì veniva assorbita nella voce “stipendio”, da ciò discendendo che il richiamo all’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 risultava del tutto inconferente, laddove una corretta interpretazione degli Accordi doveva considerare l’I.I.S “scomparsa dal mondo giuridico per confluire nella voce stipendio”, con valutazione successiva ai fini pensionistici in termini di mera conseguenza obbligatoria e non già di risultato diretto concernente una diversa valutazione, ai fini pensionistici, dell’indennità medesima;
- la contrattazione collettiva costituiva “metodo di disciplina” del rapporto di pubblico impiego, devolvendosi alla medesima la competenza, anche particolare, di spostare risorse dal trattamento di posizione a quello tabellare, oppure di determinare nuovi livelli dello stipendio tabellare, anche tramite il conglobamento di voci retributive preesistenti (rif: Corte costituzionale n. 314 del 2003);
- ogni contratto collettivo rivestiva valenza giuridica propria (rif.: Cass. 5 maggio 2005, n. 9342): non risultava quindi applicabile analogicamente ai Dirigenti scolastici quanto preveduto in altro contratto collettivo; ciò si sosteneva con riferimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 riguardante il Contratto del personale non Dirigente del comparto Ministeri 1998-2001, secondo cui: “la quota di i.i.s. conglobata nello stipendio non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge n. 335 del 1995” (articolo 21, comma 3);
- la stessa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 confermava che, in mancanza di apposita clausola (segnatamente, quella inserita per volontà contrattuale nell’Accordo del personale non Dirigente del comparto Ministeri), il conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio tabellare modificava la base di calcolo ai fini della base pensionabile;
- in sede di contrattazione collettiva, a seguito dell’attribuzione della qualifica dirigenziale ai Capi d’Istituto, le parti contraenti avevano voluto adeguare - per l’importo comune di euro 36.151,98 - lo stipendio tabellare della nuova Dirigenza scolastica a quello dei Dirigenti Ministeriali di seconda fascia dell’Area I, concorrendo pertanto l’I.I.S. a formare lo stipendio tabellare per la configurazione delle nuove funzioni dirigenziali: si trattava d’un nuovo ruolo, con nuove funzioni e responsabilità, cui doveva corrispondere un nuovo trattamento economico allo scopo di adeguare lo stipendio tabellare alla mutata qualifica professionale;
- nella riunione del 6 dicembre 2006 tra il M.P.I. e il Sindacato Associazione Nazionale Dirigenti e Alte professionalità della Scuola, l’Amministrazione produceva un nuovo prospetto per il trattamento di pensione individuante la struttura retributiva dei dirigenti, per le quote A e B, e nel quale rimaneva incongruamente l'evidenziazione dell'importo della indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2005, mentre l'eliminazione della voce relativa all'I.I.S. e l'effettivo conglobamento della stessa nello stipendio venivano disposti solo a partire dall’11 aprile del 2006 (data di stipula del secondo CCNL); in detta riunione le OO.SS. dell'Area V domandavano all'Amministrazione di retrocedere l'applicazione di tale disposizione quanto meno al 1° gennaio 2002, data di decorrenza giuridica ed economica del nuovo CCNL siglato il 11 aprile 2006, considerato che, a partire dal 2002: nei cedolini stipendiali dei dirigenti spariva la voce I.I.S.; venivano operate le ritenute sul 118% dell'intero stipendio tabellare. Al riguardo le OO.SS. prospettavano le seguenti conseguenze: penalizzazione dei dirigenti collocati in pensione a partire dal 1° gennaio 2002 (anche il CCNL 1° marzo 2002, prevedeva il conglobamento dell'indennità integrativa e pertanto la disposizione andava applicata anche ai pensionati del 2002); penalizzazione dei dirigenti che si apprestavano ad andare in pensione relativamente al calcolo sia della quota A che della quota B. Inoltre, sempre per evitare penalizzazioni, secondo le OO.SS., occorreva individuare tutte le voci retributive (stipendio ed indennità) percepite prima dell'ingresso nella Dirigenza. L'Amministrazione si riservava di apportare le opportune correzioni e di discutere con le OO.SS. il nuovo modello prima di inoltrarlo all'INPDAP. Nella successiva riunione del 6 febbraio 2007, tuttavia, l’Amministrazione rimaneva ferma nella decisione che la scomparsa dell’I.I.S., come voce stipendiale a se stante, decorreva dall’11 aprile 2006, data di sottoscrizione del secondo CCNL. Quindi, solo da allora veniva riconosciuta la modifica la base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18%. Al riguardo, la delegazione sindacale ribadiva che la decorrenza giuridica ed economica del secondo contratto era il 1° gennaio 2002, per cui almeno da tale data doveva essere presa in considerazione la nuova base pensionabile, fermo restando che già nel primo CCNL, con decorrenza 1° gennaio 2001, l’I.I.S. veniva conglobata nello stipendio tabellare. Tutto ciò si asseriva dimostrare che il Ministero della Pubblica Istruzione considerava indefettibile la posizione dell’ARAN e dell’INPDAP e pertanto assumeva - sul tavolo del confronto negoziale - un atteggiamento di apertura rispetto alle richieste delle parti sindacali che avevano sottoscritto gli Accordi;
- a seguito della conclusione dei contratti dell’Area V della Dirigenza scolastica in argomento - non oggetto di alcun rilievo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della P.I. - tutti i Dirigenti regolarmente avevano versato e continuavano a versare le ritenute in conto entrate del Ministero del Tesoro sul 118% dell’intero stipendio tabellare, oramai conglobato e giuridicamente indistinto. Sul punto la memoria si soffermava con ampia e articolata dimostrazione, tesa a confutare quanto dall’INPDAP sostenuto nella Circolare n. 27 del 30 aprile 2004: “Si precisa che le norme contrattuali hanno modificato la struttura della retribuzione, senza peraltro prevedere, per i dirigenti ai quali si applica la normativa pensionistica in oggetto, alcuna quantificazione dei maggiori oneri connessi all’applicazione del 18% sull’incremento di stipendio derivante dal conglobamento dell’i.i.s.”;
- l’avvenuto versamento delle ritenute in conto entrate Tesoro denegava ogni rilievo alle norme sulle quali si fondava l’erroneo presupposto dell’autonomia della voce retributiva, in primis la legge n. 724 del 1994 che escludeva espressamente dalla retribuzione imponibile la I.I.S. (articolo 15, comma 1); per contro, si sosteneva, proprio la legge n. 724 del 1994 dimostrava il fondamento della pretesa dei ricorrenti in quanto, ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 3, lo stipendio tabellare (comprensivo della ex voce I.I.S.) risultava figurativamente aumentato della quota di maggiorazione del 18%.
La memoria dei ricorrenti, da ultimo, insisteva per l’accoglimento del ricorso e, in caso di contestazione su quanto allegato, si domandava la disposizione d’una ordinanza istruttoria al fine di richiedere al Ministero della Pubblica Istruzione, all’INPDAP e al Ministero dell’Economia e Finanze di chiarire, con dettagliata relazione, per ognuno dei ricorrenti: l’ultimo stipendio tabellare annuo percepito; la presenza o meno della voce I.I.S. nell’ultimo prospetto paga cedolino; il versamento delle ritenute in conto entrate Tesoro - a conguaglio di fine esercizio, a partire dall’anno 2002 - sulla maggiorazione del 18% dell’intero stipendio tabellare comprensivo dell’ammontare dell’i.i.s. ivi conglobata.
Con memoria depositata il 10 ottobre 2008 si costituiva in giudizio l’INPDAP, premettendo che - a seguito della richiesta cumulativa del 7 gennaio 2008 - l’Istituto rispondeva con comunicazioni individuali specificando che le singole voci concorrenti a determinare la retribuzione pensionabile, all’atto della cessazione del servizio, venivano individuate sulla base dell’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come modificato dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976, nonché dalle circolari INPDAP n. 27 del 30 aprile 2004, n. 21 del 14 aprile 2003, n. 74 del 17 ottobre 2002 e della Deliberazioni della Corte dei conti n. 2/2004/P del 26 febbraio 2004. Per l’effetto, l’I.I.S., così come la retribuzione di posizione, concorrevano a formare la quota A di pensione ma non venivano maggiorate del 18%.
Nel merito l’INPDAP sosteneva che “Il C.C.N.L. quadriennio 1998/2001 del personale Dirigente Area I e del personale Area V della Dirigenza scolastica prevede un trattamento economico fisso annuo comprensivo, tra l’altro, dell’indennità integrativa speciale. Tali norme contrattuali, nel modificare la struttura della retribuzione, hanno previsto per i Dirigenti ai quali si applica la normativa pensionistica alcuna quantificazione dei maggiori oneri connessi all’applicazione del 18% sull’incremento dello stipendio derivante dal conglobamento dell’indennità integrativa speciale.”.
Inoltre, si osservava che ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come modificato dall’articolo 15 della legge n. 176 del 1977, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, la base pensionabile soggetta all’aumento del 18% veniva data dallo stipendio o dalla paga o retribuzione e dagli assegni o indennità tassativamente indicati dalla medesima disposizione di legge. Pertanto, dalla maggiorazione andavano esclusi tutti gli assegni o indennità ancorché qualificati come pensionabili, tutte le volte che la relativa disposizione di legge non ne prevedeva espressamente la valutazione nella base pensionabile aumentata del 18%.
Sul punto si rilevava che, secondo quanto prescritto dalla Circolare INPDAP n. 27 del 30 aprile 2004: “.. in ogni caso, le modifiche contrattuali non possono incidere sulle modalità di calcolo del trattamento pensionistico che restano, pertanto, disciplinate dalle disposizioni legislative vigenti”.
Inoltre, il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota prot. n. 35051/04/7.515 del 7 aprile 2004, diramata d’intesa con il Ministero dell’Economia e Finanze ed il Ministero del Lavoro, aveva invitato l’Istituto ad attenersi alle indicazioni formulate dalla Corte dei conti con deliberazione n. 4 del 2004.
L’Istituto aveva quindi escluso la maggiorazione dell’I.I.S. in quanto la struttura della base pensionabile, stabilita dalle specifiche disposizioni di legge, permaneva immodificabile, anche quando in sede contrattuale un emolumento veniva conglobato in una diversa voce retributiva.
La memoria dell’INPDAP concludeva:
- in via principale e nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato;
- in denegato subordine, per la dichiarazione della prescrizione quinquennale e, in relazione alla corresponsione degli interessi, per l’applicazione delle leggi n. 412 del 1991 e n. 724 del 1994 nonché del decreto ministeriale n. 352 del 1998.
In ogni caso, tenuto indenne l’Istituto dalle spese del giudizio.
Nell’udienza del 21 ottobre 2008 l’Avvocato Silvestri osservava che la difesa dell’INPDAP poggiava sull’affermazione dell’esistenza dell’I.I.S. nonostante ormai conglobata nello stipendio tabellare. Al riguardo ribadiva che o doveva riconoscersi alle parti della contrattazione collettiva di poter stabilire la struttura della retribuzione dei dipendenti pubblici oppure tale possibilità doveva essere negata, tuttavia ciò contravvenendo all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed all’articolo 2 della legge n. 421 del 1992, in base ai quali la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche risultava esclusivamente demandata alla contrattazione collettiva.
Quanto al “conglobamento”, si richiamava ulteriormente il precedente storico costituito dalla trasformazione in stipendio della quota di lire 1.081.000=, per evidenziare l’ininfluenza del dato di provenienza delle somme (nel caso, dall’I.I.S.) ed affermare l’assoggettibilità di quanto comunque conglobato ai fini della maggiorazione in argomento. Il legale concludeva insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il rappresentante dell’Amministrazione scolastica, nel riconoscere che dopo una certa data veniva eliminata l’evidenziazione dell’I.I.S. sia dai cedolini stipendiali sia dai riepiloghi delle situazioni alla cessazione del servizio, domandava l’estromissione dell’Amministrazione dal giudizio sostenendo non residuare più alcuna competenza pensionistica in capo alla medesima.
La rappresentante dell’INPDAP, nel confermare la richiesta di del ricorso, affermava che la contrattazione collettiva non poteva modificare la disciplina pensionistica e che, in assenza di specifiche disposizioni legislative, le novità contrattuali non potevano assumere rilievo ai fini pensionistici.


DIRITTO


1. La controversia ha per oggetto la richiesta dei ricorrenti - ex Dirigenti scolastici cessati dal servizio dal 1° settembre 2002 al 1° settembre 2007 - tesa ad ottenere un più favorevole trattamento pensionistico per l’effetto dell’applicazione della maggiorazione del 18% sull’intero stipendio tabellare annuo lordo percepito in attività di servizio, comprensivo della ex voce “indennità integrativa speciale”.
Sostengono al riguardo la difesa dei pensionati, con articolate argomentazioni svolte sia in sede di ricorso che di memoria integrativa (estesamente riportate in FATTO), il diritto dei ricorrenti alla maggiorazione di che trattasi anche sulla “ex voce retributiva indennità integrativa speciale”.
Ciò in base alla constatazione della volontà manifestata dalle parti contraenti nell’ambito dei CC.NN.LL. dell’Area V della Dirigenza del 1° marzo 2002 e dell’11 aprile 2006, di adeguare lo stipendio tabellare della nuova Dirigenza scolastica a quello dei Dirigenti Ministeriali di seconda fascia - per l’importo comune di 36.151,98 euro - al riguardo configurandosi del tutto irrilevante la provenienza delle risorse utilizzate (altre indennità contestualmente soppresse: segnatamente l’indennità di direzione e l’indennità integrativa speciale ovvero finanziamenti provenienti dallo specifico fondo destinato alla copertura della retribuzione di posizione e di risultato), in quanto decisiva risultante, per la corretta soluzione della problematica, unicamente l’individuazione della voce di “approdo” dell’emolumento utilizzato: nel caso, lo stipendio tabellare.
Tanto motivatamente si è affermato, sulla base dell’approfondita disamina:
- dei CC.NN.LL. dell’Area V, relativi al biennio giuridico ed economico 2000-2001 ed al quadriennio normativo 2002-2005 altresì concernente il biennio economico 2002-2003, nonché di riconnesse vicende negoziali ancorché allo stato non formalizzate in accordo alcuno (incontri intervenuti tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le OO.SS.);
- della disciplina di ulteriori CC.NN.LL. (segnatamente concernenti la Dirigenza del comparto dei Ministeri - c.d. Area I – quadriennio 1998-2001 e primo biennio economico 1998-1999 nonché il personale non Dirigente del medesimo comparto relativamente al quadriennio normativo 202-2005 e biennio economico 2002-2002);
- della normativa pensionistica, in particolare l’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come modificato dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976, e l’articolo 15 della legge n. 724 del 1994;
- della giurisprudenza della Corte dei conti, con riferimento alle deliberazioni della Sezione centrale del controllo nn. 2/2004/P e 6/2005/P, aventi ad oggetto l’inquadramento pensionistico di ex Dirigenti dello Stato di prima fascia, riguardati dalla disciplina dettata dal precitato CCNL relativo al quadriennio 1998-2001 nonché al primo biennio economico 1998-1999;
- degli atti interni a diverso titolo emanati da Amministrazioni dello Stato, dall’ARAN e dall’INPDAP, concernenti direttamente od indirettamente la vexata questio dell’incremento del 18% dell’indennità integrativa speciale ai fini pensionistici.
L’Amministrazione scolastica, costituitasi nel giudizio, ha unicamente allegato di non essere più competente a disporre nella materia pensionistica, limitandosi meramente a compilare per l’INPDAP il prospetto - ivi esclusa ogni individuazione degli emolumenti da assoggettare o meno all’incremento del 18% in argomento - sulla cui base l’Istituto poi provvede alle pensioni.
L’INPDAP, da parte sua, ha denegato il fondamento del ricorso sostanzialmente affermando che:
- le discipline contrattuali dei Dirigenti dell’Area I e dell’Area V non avevano previsto la quantificazione dei maggiori oneri connessi all’applicazione del 18% sull’incremento dello stipendio derivante dal conglobamento dell’indennità integrativa speciale;
- ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come modificato dall’articolo 15 della legge n. 176 del 1977, venivano esclusi dalla maggiorazione tutti gli assegni o le indennità per i quali la legge non ne prevedeva espressamente l’incremento;
- ininfluenti si configuravano le modifiche contrattuali sulle modalità di calcolo del trattamento pensionistico che restavano, pertanto, disciplinate dalla legge.
2. Deve essere dapprima esaminata la domanda di estromissione dal giudizio formulata in udienza dall’Amministrazione scolastica.
Se nel corso di un processo il diritto controverso si trasferisce, il successore - ai sensi dell’articolo 111 del codice di procedura civile - può essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono (n.d.r.: secondo giurisprudenza anche tacitamente), l’alienante o il successore universale possono esserne estromessi.
Secondo consolidata giurisprudenza, la successione ex lege di un’Amministrazione ad un'altra integra una successione a titolo particolare (cfr. tra le altre, Cass. Sez. Tributaria 12 marzo 2008, n. 6591) e, nel caso di specie, tanto risulta integrato con il trasferimento della titolarità del rapporto pensionistico dall’Amministrazione scolastica all’INPDAP.
Tuttavia, quel che rileva in concreto è che il trasferimento di funzioni (risalente all’anno 2001) non è avvenuto nel corso del processo (ricorso introdotto nell’anno 2008), il che esclude di poter ritenere integrata la fattispecie prevista per l’estromissione dell’Amministrazione, ex articolo 111 del codice di procedura civile.
Peraltro, si osserva, il ricorso neppure è teso ad ottenere condanna alcuna del Ministero della Pubblica Istruzione, con ciò non ponendosi neanche un problema di legittimazione del medesimo, ma unicamente un’ipotesi di litisconsorzio necessario (nei confronti dell’Ente datore di lavoro) - da questo Giudice ritenuta sussistente - considerato che il fondamentale presupposto in fatto dell’odierna decisione è costituito dall’esatta determinazione dei contenuti d’una specifica disciplina di rapporti di lavoro.
3. Il ricorso appare fondato, per quanto di successiva motivazione.
3.1. Nei casi all’esame, i trattamenti pensionistici sono stati liquidati in base al sistema retributivo che, a mente dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995, viene applicato in modo integrale a coloro che, come i ricorrenti, alla data del 1° gennaio 1996 possedevano un’anzianità contributiva non inferiore ai diciotto anni.
Come è noto, ai fini del predetto calcolo vanno considerati innanzitutto l’articolo 13 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e l’articolo 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995, secondo i quali la pensione risulta costituita dalla somma di due quote (la c.d. quota A e la c.d. quota B).
La quota A è calcolata con riferimento alla retribuzione spettante all’atto del collocamento a riposo ed all’anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e viene determinata applicando l’aliquota corrispondente all’anzianità maturata a quella data (articoli 43 e 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973, relativamente all’ex personale dipendente dell’Amministrazione dello Stato) alla retribuzione goduta dal dipendente alla cessazione (maggiorata del 18% ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 177 del 1976).
La quota B è determinata sulla base della media retributiva dei restanti anni di servizio, alla quale viene applicata la differenza tra l’aliquota corrispondente all’anzianità totale e quella utilizzata per il calcolo della quota A.
La c.d. quota A di pensione è disciplinata dall’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976, il quale, per quanto all’esame maggiormente in evidenza, dispone:
- “Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sotto indicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18%. (…..). Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.”.
Al riguardo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte dei conti ha sempre distinto, in punto di applicazione della maggiorazione di che trattasi, tra “trattamento stipendiale”, come tale assoggettabile all’incremento del 18%, e le “ulteriori voci retributive” non computabili a fini di maggiorazione se non nei casi espressamente preveduti dalla legge (ancorché concernenti voci pensionabili, pertanto valutabili ai fini pensionistici nella c.d. quota A di pensione).
Sulla base del carattere di specialità degli ordinamenti pensionistici, è stata quindi costantemente sostenuta l’infondatezza della tesi individuante nella fonte contrattuale disciplinante il rapporto di pubblico impiego - e non nella normativa pensionistica - il parametro sulla cui base classificare ai fini previdenziali un dato emolumento retributivo (recte: elemento retributivo non stipendiale).
A detto criterio chiarisce questo Giudice di doversi attenere, pur pervenendo a soluzione diversa da quella accolta dalla prevalente giurisprudenza pensionistica formatasi sull’identica questione oggi all’esame.
3.2. Tanto premesso, sostiene la difesa dei ricorrenti che, nei casi di specie, non si verte in tema di maggiorazione dell’indennità integrativa speciale (come invece sostanzialmente ritenuto, ad avviso di questo Giudicante, in numerose sentenze: cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione Campania 13 luglio 2007, n. 1739 e Sezione Friuli Venezia Giulia 2 luglio 2008, n. 309), ma di esatta determinazione dello stipendio tabellare da assoggettare alle modalità di computo previste dall’articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973.
Sul punto va innanzitutto riscontrato che, inequivocabilmente, ai sensi dei CC.NN.LL. dell’Area V, precitati:
- alla data del 31 dicembre 2001, lo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti scolastici ammontava ad euro 36.151,98, ivi inclusa la ex voce retributiva “indennità integrativa speciale” (stipendio a regime; cfr. l’articolo 40, comma 3, e la tabella B, del CCNL firmato il 1° marzo 2002, relativo al biennio, normativo ed economico, 2000-2001);
- alla data del 31 dicembre 2003, lo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti scolatici ammontava ad euro 38.296,98 (stipendio a regime; cfr. l’articolo 53 del CCNL firmato l’11 aprile 2006, relativo al biennio economico 2002-2003), importo esattamente pari alla sommatoria degli incrementi del periodo (euro 86,00 x 13 mensilità = euro 1.118,00 ed euro 79,00 X 13 mensilità = euro 1.027,00) e dello stipendio tabellare del periodo precedente (euro 36.151,98, ivi inclusa la ex voce “indennità integrativa speciale”).
Deve dunque prendersi atto, come del resto riconosciuto anche dall’Amministrazione scolastica (n.d.r.: ancorché dalla data di stipula del secondo CCNL; cfr. quanto riportato in FATTO), che nello stipendio tabellare annuo lordo dei Dirigenti scolastici - a far data 31 dicembre 2001 (ai sensi degli articoli 40, comma 3, del CCNL Area V, biennio normativo ed economico 2000-2001, e 52 del CCNL Area V, quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003) - è confluita, espressamente ed in via del tutto indistinta, l’indennità integrativa speciale.
Sotto il profilo pensionistico, sostiene quindi la difesa dei ricorrenti che, ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, l’I.I.S. non rileverebbe più come autonoma voce retributiva, in quanto tale precedentemente valutata “indennità” a sé stante (articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ultimo comma).
3.3. Le argomentazioni formulate a sostegno della tesi, ad avviso di questo Giudice, si appalesano congrue ed esaustive, considerato che:
- indubitabile risulta la legittimazione a stabilire la struttura delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, di valenza primaria, devoluta alle parti contraenti (decreto legislativo n. 165 del 2001 e articolo 2 legge n. 421 del 1992; cfr. Corte cost. sentenza n. 314 del 2003);
- del tutto privo di rilievo giuridico, ai fini delle determinazioni pensionistiche, assume il dato della provenienza delle somme poi conglobate nello stipendio tabellare (se da specifiche indennità o meno), non potendosi ammettere la sostanziale disapplicazione di regolamentazioni normative del tutto vincolanti sul piano degli effetti; a conferma di ciò, si constata, nessun problema di maggiorazione hanno mai originato né il conglobamento negli stipendi dei dipendenti pubblici di quota parte dell’I.I.S. ex articolo 15 del d.P.R. n. 494 del 1987 (lire 1.081.000=), né gli specifici conglobamenti di altre somme negli stipendi dei Dirigenti scolastici, previsti dall’articolo 40, commi 1 e 2, del CCNL Area V biennio normativo ed economico 2000-2001 (indennità di direzione e somme provenienti dal fondo per la retribuzione di posizione e di risultato);
- l’applicazione della normativa pensionistica (articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973) al nuovo stipendio tabellare, assume rilievo in termini di “mera” conseguenza, con specifico riferimento al dato che il conglobamento è espressamente avvenuto nella voce “stipendio”, senza eccezione o riserva alcuna (cfr. nota 30 giugno 2003 del Ministero della Pubblica Istruzione, allegato n. 32 alla memoria integrativa dei ricorrenti, nonché le pari affermazioni di principio contenute nelle deliberazioni della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo, n. 4 del 2004 e n. 6 del 2005).
Da tutto quanto esposto - trasformazione in “stipendio tabellare” della pregressa voce “indennità integrativa speciale” - discende inoltre l’irrilevanza, ai fini del decidere, dell’articolo 15, commi 1 e 3, della legge n. 724 del 1994 (concernente il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nel trattamento pensionistico base, e la relativa esclusione dall’onere contributivo previsto per le voci della base pensionabile assoggettate all’incremento del 18%), nel senso dall’INPDAP prospettato.
Al riguardo, questo Giudice condivide pienamente le seguenti considerazioni già svolte in altra decisione: “la predetta disposizione è da riferire unicamente ai casi in cui l’indennità ha conservato una propria autonomia; nella specie, al contrario, la stessa ha perduto la sua connotazione originaria ed è confluita nella voce stipendio, da cui può essere distinta solo tramite operazioni di scorporo che non appaiono fondate sulla vigente normativa, spettando alla contrattazione collettiva la determinazione dei livelli stipendiali, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (Corte dei conti, Sezione Liguria 3 ottobre 2007, n. 771).
Ulteriormente deve annotarsi:
- quanto alle vicende strettamente afferenti la specifica contrattazione collettiva, che la statuizione dell’elevazione dello stipendio tabellare dei Dirigenti scolastici sino ad euro 36.151,98 (CCNL Area V biennio 2000-2001) - importo esattamente pari allo stipendio tabellare a regime dei Dirigenti di seconda fascia del comparto “Ministeri” (lire 70.000.000 = euro 36.151,98, ex CCNL Area I biennio economico 2000-2001 firmato il 5 aprile 2004; cfr. anche l’articolo 52, comma 2, del CCNL Area I firmato il 21 aprile 2006) - è sorretta da un’evidente finalità di adeguamento dello stipendio tabellare dei Dirigenti scolastici al trattamento stipendiale dei Dirigenti di seconda fascia del comparto “Ministeri” - per i quali, oltretutto, l’indennità integrativa speciale risultava attribuita “non conglobata” (cfr. l’articolo 37, comma 2, lett. b) del CCNL firmato il 5 aprile 2001 concernente il quadriennio 1998-2001 e il primo biennio economico 1998-2001) - assolutamente razionale, coerente e giustificata;
- la scomparsa della voce “indennità integrativa speciale”, che ha concorso a formare lo stipendio tabellare per la configurazione delle nuove funzioni dell’ex personale direttivo della Scuola - per l’effetto dei CC.NN.LL. dell’Area V in argomento - con conseguente perdita della sua originaria funzione previdenziale di adeguamento della retribuzione al costo della vita, risulta essere stata già affermata nel competente ambito giurisdizionale (rif.: Tribunale di Roma, sentenza 22 luglio 2008, n. 13424; all. n. 31 alla memoria integrativa di parte ricorrente);
- le deliberazioni adottate dalla Corte dei conti in sede di controllo, richiamate sia dalla parte ricorrente sia dall’INPDAP, hanno riguardato ex Dirigenti ministeriali di prima fascia (e non Dirigenti scolastici, come detto economicamente “allineati” ai Dirigenti ministeriali di seconda fascia), con riferimento ai quali i Collegi hanno fondamentalmente sostenuto che la formulazione letterale dei commi 3 e 4 dell’articolo 38 del CCNL Area I, firmato il 5 aprile 2001, non consentiva (n.d.r.: diversamente da quanto risultante dai CC.NN.LL. dell’Area V, sopra evidenziati) di sostenere l’avvenuto conglobamento dell’indennità integrativa speciale in una specifica componente della base pensionabile (n.d.r.: nel caso all’esame lo “stipendio tabellare”), suscettibile di maggiorazione ex articolo 15 della legge n. 177 del 1976 (Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibere nn. 2/2004/P e 6/2005/P);
- l’autonomia riconosciuta alle parti contrattuali nella stipulazione dei singoli CC.NN.LL. (cfr., tra le altre, Cass. 5 maggio 2005, n. 9342 e Tribunale di Roma sentenza n. 13424/08 precit.) inibisce anche al Giudice delle pensioni la considerazione di discipline, diverse, non espressamente concernenti la tipologia di personale all’esame (cfr. sulla materia della maggiorazione dell’I.I.S. - oltre alle fattispecie ad oggetto delle precitate deliberazioni della Sezione centrale del controllo della Corte dei conti - l’articolo 21, comma 3, del CCNL relativo ai dipendenti non Dirigenti del comparto Ministeri, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonché l’articolo 76, comma 3, del CCNL relativo al personale docente e non docente del comparto Scuola, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003);
- sulla base della specifica disciplina contrattuale concernente i Dirigenti scolastici in argomento nonché dell’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, non troverebbe giustificazione nel contesto normativo di riferimento la tesi secondo cui “la i.i.s. pur essendo confluita nel minimo contrattuale, costituisce un valore fisso (come un assegno ad personam) non soggetto a rivalutazioni o incrementi previsti per le voci variabili della retribuzione” (Corte conti, Sezione Liguria 1° settembre 2008, n. 473).
3.4. Da ultimo, questo Giudice prende atto delle dimostrazioni fornite dalla difesa dei ricorrenti - del tutto plausibili e dall’INPDAP non confutate - relative all’asserito assolvimento, da parte dei medesimi, dell’obbligo di contribuzione previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 724 del 1994 altresì sulla ex voce “indennità integrativa speciale”, in quanto attuato a conguaglio, dall’anno 2002, con riferimento all’addebito dell’incremento figurativo del 18% alla ex voce I.I.S. (cfr. gli allegati n. 38 e n. 39 alla memoria integrativa).
Ciò nonostante si giudica che nessuna istruttoria si rende necessaria al fine della verifica del rispetto dell’onere in argomento, conseguendo dalla pronuncia favorevole sul ricorso l’obbligo, eventualmente non già assolto, di regolarizzazione delle singole posizioni contributive.
E’ appena il caso di annotare che, in fattispecie, del tutto non persuasiva si prospetta l’osservazione dell’INPDAP secondo cui le norme contrattuali - a seguito del conglobamento della I.I.S. nello stipendio - non avrebbero previsto la maggiorazione degli oneri del 18%, ciò discendendo direttamente dalla legge pensionistica; del resto, si osserva, non vi è motivo per ritenere che la norma non sia stata attuata con riferimento al conglobamento degli ulteriori importi nello stipendio tabellare dei Dirigenti scolastici, ex articolo 40, commi 1 e 2, del CCNL Area V, biennio normativo ed economico 2000-2001.
4. Per tutto quanto sopra esposto, precisato e motivato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va riconosciuto in favore dei ricorrenti - Dirigenti scolastici cessati dal servizio dal 1°settembre 2002 al 1° settembre 2007 - il diritto alla riliquidazione dei rispettivi trattamenti pensionistici previa valorizzazione, nel calcolo della quota A delle pensioni, della maggiorazione del 18% su tutto l’importo dello stipendio tabellare.
In termini di applicazione del beneficio pensionistico nei confronti della specifica categoria di personale si osserva che, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del CCNL biennio normativo ed economico 2000-2001, il conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio tabellare è stato dalle parti contraenti concordato con decorrenza 31 dicembre 2001.
Ne consegue che, ai fini pensionistici, risulta aver maturato il diritto alla maggiorazione del 18% in argomento il personale dirigenziale in servizio alla predetta data, non giustificandosi per l’effetto quella diversa (di stipula del secondo CCNL), dall’Amministrazione scolastica presa in considerazione (cfr. quanto riportato in FATTO).
5. Ai sensi dell’articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile spetta ai ricorrenti - nei termini fondamentalmente chiariti dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza 18 ottobre 2002, n. 10/QM/2002 - il diritto al c.d. “maggior importo” tra le percentuali degli interessi e della rivalutazione, secondo gli indici ISTAT ex articolo 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rilevati anno per anno, da applicarsi sulle somme dovute alle scadenze normativamente previste ed a decorrere da ciascun rateo.
6. In ragione della complessità delle disaminate questioni e degli indirizzi giurisprudenziali allo stato prevalenti, sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio.


PER QUESTI MOTIVI


la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche con sede ad Ancona, in sede monocratica, definitivamente pronunciando nel merito ACCOGLIE il ricorso iscritto al numero n. 20644/PC del Registro di Segreteria e, per l’effetto, dichiara in favore dei ricorrenti il diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici sul computo della maggiorazione del 18%, ex articolo 15 della legge n. 177 del 1976, a valere sugli interi stipendi tabellari già in godimento, comprensivi della ex voce retributiva “indennità integrativa speciale”.
Spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria come in motivazione determinati.
Spese compensate.
Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del giorno 21 ottobre 2008.

IL GIUDICE UNICO



PUBBLICATA IL 03/11/2008


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