domenica 15 maggio 2011

Mutui: dall'Agenzia nuovi chiarimenti sui mutui

Con la circolare 20/E l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti  in ordine alla deducibilità e alla detraibilità di alcune spese, alle agevolazioni per i disabili, ai premi incentivanti e al reddito prodotto all’estero.
In tema di mutui sono stati forniti i seguenti chiarimenti.

1^ CASO
Accollo interno fra due coniugi conseguente al trasferimento di comproprietà da un coniuge all'altro coniuge a seguito di separazione personale 
In caso di acquisto in comproprietà, da parte dei coniugi, di un immobile da destinare ad abitazione principale e di contestuale stipulazione di un contratto di mutuo cointestato, qualora intervenga una separazione consensuale e nell’occasione si concordi che la quota di proprietà del marito (pari al 50 per cento) sia trasferita alla moglie e quest’ultima si accolli – secondo lo schema  dell’accollo interno – il relativo contratto di mutuo per la parte riferibile al  marito,  la moglie, unica proprietaria dell’immobile può calcolare la detrazione sull’intera quota degli interessi, compresa quindi la parte riferibile al marito.
Ciò a condizione che l’accollo risulti  formalizzato in un atto pubblico, come nel caso prospettato, o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze 
– Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge. 

2^ CASO
Trasferimento di comproprietà di immobile da un coniuge all'altro coniuge a seguito di separazione personale in cui abita il coniuge cedente ed i figli 
Se a seguito di separazione consensuale, l'immobile abitazione principale della moglie e dei figli venga trasferito al marito in base a verbale giudiziale del Tribunale, senza accollo, si  il marito può  detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il  mutuo è intestato all’altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio.
Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico  o in una scrittura privata  autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario. 
Ai fini in questione, va tenuto conto che la detrazione spetta in relazione al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e che deve intendersi tale quella adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari. Rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio; in questo caso la detrazione spetta quando nell’immobile dimorino i  figli.

3^ CASO 
Mutuo ipotecario stipulato per acquisto e ristrutturazione dell’abitazione principale 
Per fruire della detrazione degli interessi passivi dovuti in relazione a mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, se la motivazione non è contenuta nel contratto di compravendita dell’immobile ovvero nel contratto di mutuo e qualora la banca mutuante non sia in grado  di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 (consentendo al CAF di riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta dichiarazione). 
Il CAF sulla base di tale documento, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, può riconoscere la detrazione degli interessi per l’acquisto dell’abitazione (così già risoluzione n. 147/E del 22/12/2006).

4^ CASO 
Mutuo cointestato e decesso di uno dei due intestatari
L’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR riconosce la detrazione degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale per un importo non superiore a 4.000 euro. 
In caso di più intestatari del contratto di mutuo l’importo indicato va ripartito tra gli stessi.  
L’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo a detto mutuo. 
Detto accordo ha la finalità di documentare, ai fini fiscali, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi.  
Tale orientamento era già stato espresso con la circolare n. 122 del 1999 ove veniva precisato che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi  passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo (e sempreché sussistano gli altri requisiti) e ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, semprechè anche in capo a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma per usufruire della predetta detrazione


5^ CASO 
Mutuo contratto per l’acquisto della nuda proprietà 

Con la circolare n. 17 del 18 maggio 2006 è stato precisato che il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in  comproprietà con l’altro coniuge, il quale non ha contratto il mutuo, può fruire della detrazione degli interessi pagati rapportati all’intera proprietà dell’immobile e non limitatamente al 50%.  
Sulla base di tale criterio, si deve ritenere che il nudo proprietario che abbia contratto il mutuo per l’acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l’usufrutto al figlio, possa esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile (purché risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa).

6^ CASO 
Mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale da parte del personale delle Forze armate o di polizia 

L’art. 66, comma 2, della legge n. 342 del 2000 prevede che la detrazione prevista per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale spetta, tra l’altro, al personale delle forze armate in servizio permanente per l’immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. 
Conformemente a tale previsione normativa, un contribuente non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi se, al momento dell’acquisto dell’unità  immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa, è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest’ultimo gravi un diritto reale di godimento e che quindi non ne abbia la disponibilità.

1 commento:

  1. ma in caso di separazione e casa familiare assegnata alla moglie ed ai figli per sentenza, quindi comproprietà e mutuo cointestato per detrarre il 100% degli interessi passivi pagando solo io le rate si deve trasferire anche la proprietà o basta l'accollo del mutuo?
    I casi parlano di un unico proprietario
    grazie

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