Il Codice della Strada: come interpretarlo con una bici elettrica
La bicicletta elettrica è un veicolo sui generis, una sorta di ibrido tra la tradizionale bicicletta ed un motorino, e di conseguenza sono legittime le perplessità sulla sua categoria d'appartenenza.
Precisiamo. innanzitutto, che il Codice della Strada include le bici elettriche nella stessa categoria dei veicoli a due ruote privi di motore, pertanto non è necessario pagare il bollo e l'assicurazione previsti per i ciclomotori.
Il pedelec è considerato una bicicletta a tutti gli effetti, nonostante la presenza di un motore che aiuta il ciclista. Allo stesso tempo però è vigore una normativa volta a disciplinare minuziosamente i requisiti che deve soddisfare una bicicletta elettrica per essere ritenuta tale.
La normativa di riferimento è contenuta nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risalente al 31 gennaio 2003 il quale ha recepito la Direttiva Europea 2002/24/CE.
Il decreto definisce con precisione i requisiti delle biciclette elettriche che riportiamo di seguito:
'dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare'.
Ciò comporta che se si possiede un pedelec non omologato il rischio di incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada è reale.
Per evitare ogni pericolo, anche per la sicurezza propria e degli altri, è pertanto consigliabile sincerarsi, prima di procedere all'acquisto, che la bicicletta elettrica sia a norma.
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