Alcune pagine del Manuale
6. I contratti standard
Nella moderna vita
economica è sempre più frequente l'ipotesi di contratti che vengono
stipulati senza una previa 'contrattazione' del contenuto. Si pensi ai contratti
di trasporto, di assicurazione, di fornitura della luce e dell'acqua: qui si
riscontra piuttosto una predisposizione unilaterale delle clausole contrattuali
(spesso contenute in moduli o formulari predisposti dal contraente 'forte'),
che il cliente può soltanto accettare o rifiutare in blocco. Ciò
risponde a una rilevante esigenza economica dell'impresa, quella di regolare
in modo uniforme la gran mole di contratti stipulati quotidianamente, ma
si presta anche ad abusi in danno della parte 'debole' del contratto, sfavorita
dal contenuto di tali clausole.
In particolare, si prospettano al riguardo due tipi di problemi: in ordine
al consenso dell'aderente e con riferimento al contenuto del contratto.
1) Con riguardo
al consenso, non solo il cliente non discute le clausole del contratto,
ma spesso lo stipula senza neppure conoscerle, e in particolare senza conoscere
le cd. "condizioni generali di contratto": cioè le clausole
contrattuali predisposte unilateralmente dalla controparte. Ad es., firma
il (modulo o formulario prestampato del) contratto di assicurazione senza leggerne
il testo, acquista un biglietto ferroviario senza prendere visione delle "condizioni
di ammissione dei viaggiatori" (che stabiliscono il numero e la dimensione
dei bagagli, quale sia la responsabilità che il vettore assume nel contratto),
e così via.
Ebbene, la legge riconosce efficacia alle "condizioni generali di contratto"
quando l'aderente "le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
l'ordinaria diligenza" (art. 1341). In sostanza, la legge subordina l'efficacia
di tali clausole al requisito della astratta conoscibilità, piuttosto
che della conoscenza effettiva (che sarebbe l'ovvio presupposto perché
esse possano essere volute). Si ritiene sufficiente perciò che l'aderente
avesse la possibilità di conoscerle: cioè di prenderne
materialmente visione (ad es., perché esposte nei locali dell'impresa
- o magari sul mezzo di trasporto - ovvero perché contenute nel foglio
da lui sottoscritto) e di comprenderne il significato (e ciò impone al
predisponente un onere di chiarezza; se le clausole sono ambigue, si interpretano
a favore dell'aderente: art. 1370).
2) Per quanto riguarda il contenuto del contratto 'standard', è
prevista una particolare forma di tutela con riferimento alle cd. clausole
vessatorie: quelle clausole, cioè, che aggravano sensibilmente
la posizione dell'aderente rispetto alla disciplina legale dei contratti.
La legge determina in modo tassativo quali, fra le condizioni generali di contratto,
siano da ritenere 'vessatorie' e stabilisce che, per la loro validità,
esse devono essere specificamente approvate per iscritto (art. 13412).
Non basta cioè che sia firmato il documento contrattuale nel suo complesso:
occorre anche che dette clausole siano appositamente approvate con una specifica
sottoscrizione.
La tutela è certo insufficiente perché, se pure richiama l'attenzione
su dette clausole, di fatto l'aderente non può rifiutarle e sono state
di recente introdotte alcune innovazioni in materia per i casi in cui il contratto
intercorra tra un 'professionista' e un 'consumatore' (§ seguente). Va
comunque notato che, accanto alla garanzia formale della specifica approvazione
per iscritto, opera inoltre nel sistema una garanzia sostanziale, come
si dirà brevemente elencando tali clausole.
Quanto alle singole clausole vessatorie l'art. 13412 considera tali
quelle che stabiliscono, a favore del predisponente, limitazioni di responsabilità
e facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione; si
noti però che la limitazione di responsabilità è valida
solo per il caso di colpa lieve (art. 1229).
Sono inoltre vessatorie le clausole che sanciscono, a carico dell'aderente:
a) decadenze e limiti alla facoltà di proporre eccezioni; tuttavia,
la clausola non è valida per le eccezioni di nullità, annullabilità,
rescissione del contratto (art. 1462) e se la decadenza rende eccessivamente
difficile l'esercizio del diritto (art. 2965);
b) restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (v.
però gli artt. 1379 sul divieto di alienare, 1566 sul patto di preferenza
nella somministrazione, 2569 sul patto di non concorrenza);
c) tacite proroghe o rinnovazioni del contratto (v. però l'art. 1899);
d) clausole 'compromissorie', che deferiscono cioè ad arbitri privati
la decisione di una futura lite (clausole comunque non consentite per i diritti
indisponibili).
Per tali clausole dunque è necessaria, ma d'altro canto sufficiente,
la specifica approvazione per iscritto.