Alcune pagine del Manuale


6. I contratti standard

Nella moderna vita economica è sempre più frequente l'ipotesi di contratti che vengono stipulati senza una previa 'contrattazione' del contenuto. Si pensi ai contratti di trasporto, di assicurazione, di fornitura della luce e dell'acqua: qui si riscontra piuttosto una predisposizione unilaterale delle clausole contrattuali (spesso contenute in moduli o formulari predisposti dal contraente 'forte'), che il cliente può soltanto accettare o rifiutare in blocco. Ciò risponde a una rilevante esigenza economica dell'impresa, quella di regolare in modo uniforme la gran mole di contratti stipulati quotidianamente, ma si presta anche ad abusi in danno della parte 'debole' del contratto, sfavorita dal contenuto di tali clausole.
In particolare, si prospettano al riguardo due tipi di problemi: in ordine al consenso dell'aderente e con riferimento al contenuto del contratto.

1) Con riguardo al consenso, non solo il cliente non discute le clausole del contratto, ma spesso lo stipula senza neppure conoscerle, e in particolare senza conoscere le cd. "condizioni generali di contratto": cioè le clausole contrattuali predisposte unilateralmente dalla controparte. Ad es., firma il (modulo o formulario prestampato del) contratto di assicurazione senza leggerne il testo, acquista un biglietto ferroviario senza prendere visione delle "condizioni di ammissione dei viaggiatori" (che stabiliscono il numero e la dimensione dei bagagli, quale sia la responsabilità che il vettore assume nel contratto), e così via.
Ebbene, la legge riconosce efficacia alle "condizioni generali di contratto" quando l'aderente "le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza" (art. 1341). In sostanza, la legge subordina l'efficacia di tali clausole al requisito della astratta conoscibilità, piuttosto che della conoscenza effettiva (che sarebbe l'ovvio presupposto perché esse possano essere volute). Si ritiene sufficiente perciò che l'aderente avesse la possibilità di conoscerle: cioè di prenderne materialmente visione (ad es., perché esposte nei locali dell'impresa - o magari sul mezzo di trasporto - ovvero perché contenute nel foglio da lui sottoscritto) e di comprenderne il significato (e ciò impone al predisponente un onere di chiarezza; se le clausole sono ambigue, si interpretano a favore dell'aderente: art. 1370).
2) Per quanto riguarda il contenuto del contratto 'standard', è prevista una particolare forma di tutela con riferimento alle cd. clausole vessatorie: quelle clausole, cioè, che aggravano sensibilmente la posizione dell'aderente rispetto alla disciplina legale dei contratti. La legge determina in modo tassativo quali, fra le condizioni generali di contratto, siano da ritenere 'vessatorie' e stabilisce che, per la loro validità, esse devono essere specificamente approvate per iscritto (art. 13412). Non basta cioè che sia firmato il documento contrattuale nel suo complesso: occorre anche che dette clausole siano appositamente approvate con una specifica sottoscrizione.
La tutela è certo insufficiente perché, se pure richiama l'attenzione su dette clausole, di fatto l'aderente non può rifiutarle e sono state di recente introdotte alcune innovazioni in materia per i casi in cui il contratto intercorra tra un 'professionista' e un 'consumatore' (§ seguente). Va comunque notato che, accanto alla garanzia formale della specifica approvazione per iscritto, opera inoltre nel sistema una garanzia sostanziale, come si dirà brevemente elencando tali clausole.

Quanto alle singole clausole vessatorie l'art. 13412 considera tali quelle che stabiliscono, a favore del predisponente, limitazioni di responsabilità e facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione; si noti però che la limitazione di responsabilità è valida solo per il caso di colpa lieve (art. 1229).
Sono inoltre vessatorie le clausole che sanciscono, a carico dell'aderente:
a) decadenze e limiti alla facoltà di proporre eccezioni; tuttavia, la clausola non è valida per le eccezioni di nullità, annullabilità, rescissione del contratto (art. 1462) e se la decadenza rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (art. 2965);
b) restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (v. però gli artt. 1379 sul divieto di alienare, 1566 sul patto di preferenza nella somministrazione, 2569 sul patto di non concorrenza);
c) tacite proroghe o rinnovazioni del contratto (v. però l'art. 1899);
d) clausole 'compromissorie', che deferiscono cioè ad arbitri privati la decisione di una futura lite (clausole comunque non consentite per i diritti indisponibili).
Per tali clausole dunque è necessaria, ma d'altro canto sufficiente, la specifica approvazione per iscritto.