Alcune pagine del Manuale


4. La delegazione

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7. La delegazione di pagamento. - 8. La delegazione di debito. - 9. Effetti della delegazione di debito.

7. La delegazione di pagamento.
La delegazione è l'incarico che un soggetto (delegante) dà a un altro soggetto (delegato) di pagare, o di promettere un pagamento, a un terzo (delegatario).
L'ipotesi più frequente è quella in cui un soggetto A è contemporaneamente creditore di B e debitore verso C (B ® A ® C). A può allora utilizzare il credito che vanta nei confronti di B per adempiere il debito verso C tramite l'istituto della delegazione che, in sé, significa delega, incarico. Possono darsi due figure: delegazione di pagamento e delegazione di debito.
Con la delegazione di pagamento (o delegatio solvendi) il delegante incarica il delegato di effettuare un pagamento al delegatario. Il delegato non è tenuto ad accettare l'incarico, anche se sia debitore del delegante (art. 12692), ma, se accetta e lo esegue, il suo adempimento ha l'effetto di estinguere contemporaneamente sia il suo debito verso il delegante, sia il debito di questi verso il delegatario.
Si consideri infatti che il delegato non ha un debito verso il delegatario e il suo adempimento è giustificato dal fine di adempiere il debito di A (che, dunque, sarà estinto). Contemporaneamente, B avrà effettuato indirettamente una prestazione a vantaggio di A, e perciò si estinguerà anche il suo debito verso A. In altre parole, la prestazione di B trova giustificazione nei rapporti sottostanti: e cioè nel rapporto tra delegante e delegato (cd. rapporto di provvista) e nel rapporto tra delegante e delegatario (cd. rapporto di valuta).

B
-------- provvista ---->A ----------valuta ---->C
(delegato)
(delegante) (delegatario)


Si tratta di uno schema molto frequente nella pratica e che si ritrova, ad es., nell'assegno bancario e nel mandato di pagamento. Così, invece di tenere pronto denaro contante, posso affidarlo a una banca incaricandola di provvedere ai miei pagamenti: l'assegno bancario infatti, pur essendo consegnato al creditore, contiene un ordine rivolto alla banca (il testo prestampato reca infatti la dicitura "a vista pagate per questo assegno bancario euro …, all'ordine del Sig. ..."). Lo stesso schema si presenta, ad es., quando un ente pubblico rilascia un "mandato di pagamento" esigibile presso un istituto bancario. E in effetti, dovendo il debitore dare il proprio consenso (art. 12692), la delegazione si configura come un contratto, e precisamente un mandato (art. 1703).
Il creditore, poi, non può lamentarsi di nulla, poiché la sua posizione non è alterata: semplicemente sarà un altro soggetto che effettuerà il pagamento, com'è consentito in via generale (art. 1180 e § 24.5).

8. La delegazione di debito.
La delegazione di debito (o delegatio promittendi) riprende lo schema già visto, ma se ne differenzia perché il delegante incarica il delegato (non già di pagare immediatamente, bensì) di promettere un pagamento, e cioè di assumere una obbligazione verso il delegatario (art. 1268).
Tale schema si ritrova nella cambiale tratta, che consiste in un invito che il delegante fa ad un terzo - per lo più suo debitore - di obbligarsi verso un altro (il delegatario).
La figura si articola in passaggi successivi che è utile esaminare distintamente:

9. Effetti della delegazione di debito.
Effetto della delegazione di debito è perciò quello di creare una nuova obbligazione, a carico del delegato, per effetto della sua promessa. Poiché, di norma, la delegazione è cumulativa, tale nuova obbligazione non estingue quella del delegante: essa rimane in vita; tuttavia, diviene sussidiaria, in quanto il delegatario accettante "non può rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento" (art. 12682).

D'altra parte, ove (col consenso del delegatario) la delegazione fosse liberatoria, essa avrebbe l'effetto di creare una nuova obbligazione che si sostituisce a quella vecchia: si avrà così una novazione ove la delegazione sia astratta, una mera successione (operandosi solo una sostituzione del debitore nel rapporto originario) ove essa sia titolata.

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L'ipotesi da cui si sono prese le mosse, nel parlare della delegazione, è quella in cui il delegante è al tempo stesso creditore del delegato e debitore del delegatario (e utilizza il credito per estinguere il debito): tale tipo di delegazione viene perciò definita come attiva e passiva allo stesso tempo.
E' possibile però anche l'ipotesi che il delegante A sia soltanto debitore del delegatario C (A ---> C): in tal caso, se egli invita un terzo ad obbligarsi verso il suo creditore, interviene sul proprio debito, 'disponendo' in qualche modo di esso. E' questa, allora, la delegazione passiva, così detta perché delegante è il debitore e delegato un terzo. Il terzo, non dovendo nulla al delegante, acquisterà perciò nei suoi confronti un credito. La delegazione passiva è la sola disciplinata dal codice, che definisce tale ipotesi come quella in cui "il debitore [delegante] assegna al creditore un nuovo debitore" (art. 12681).
E' ammissibile, però, anche la delegazione attiva, che si ha quando delegante è il creditore (B ---> A): il creditore A incarica B di obbligarsi verso un terzo (C). In tal caso, A agisce in veste di creditore: con la delegazione, interviene sul lato attivo di un rapporto obbligatorio (e perciò si parla di delegazione attiva), disponendo del proprio credito nei confronti di B. Il delegato B, adempiendo, estinguerà il proprio debito verso A, mentre quest'ultimo acquisterà un credito verso il delegatario C.
Come s'è avvertito, peraltro, il delegante è di solito sia creditore del delegato (delegazione attiva), sia debitore del delegatario (delegazione passiva), e la delegazione sarà perciò al tempo stesso attiva e passiva: essa, piuttosto che a far sorgere dei crediti, sarà diretta a estinguere i due rapporti (cd. di provvista e di valuta) sui quali si inserisce.