Alcune pagine del Manuale
4. La delegazione
.
7. La delegazione di pagamento. - 8. La delegazione di debito. - 9. Effetti della delegazione di debito.
7.
La delegazione di pagamento.
La delegazione è l'incarico che un soggetto (delegante) dà
a un altro soggetto (delegato) di pagare, o di promettere un pagamento, a un
terzo (delegatario).
L'ipotesi più frequente è quella in cui un soggetto A è
contemporaneamente creditore di B e debitore verso C (B ® A ® C). A
può allora utilizzare il credito che vanta nei confronti di B per adempiere
il debito verso C tramite l'istituto della delegazione che, in sé,
significa delega, incarico. Possono darsi due figure: delegazione di pagamento
e delegazione di debito.
Con la delegazione di pagamento (o delegatio solvendi) il delegante
incarica il delegato di effettuare un pagamento al delegatario. Il delegato
non è tenuto ad accettare l'incarico, anche se sia debitore del delegante
(art. 12692), ma, se accetta e lo esegue, il suo adempimento ha l'effetto di
estinguere contemporaneamente sia il suo debito verso il delegante, sia il debito
di questi verso il delegatario.
Si consideri infatti che il delegato non ha un debito verso il delegatario e
il suo adempimento è giustificato dal fine di adempiere il debito di
A (che, dunque, sarà estinto). Contemporaneamente, B avrà effettuato
indirettamente una prestazione a vantaggio di A, e perciò si estinguerà
anche il suo debito verso A. In altre parole, la prestazione di B trova giustificazione
nei rapporti sottostanti: e cioè nel rapporto tra delegante e delegato
(cd. rapporto di provvista) e nel rapporto tra delegante e delegatario
(cd. rapporto di valuta).
B
|
-------- provvista | ---->A | ----------valuta | ---->C |
(delegato)
|
(delegante) | (delegatario) |
Si tratta di uno schema molto frequente nella pratica e che si ritrova, ad es.,
nell'assegno bancario e nel mandato di pagamento. Così, invece di tenere
pronto denaro contante, posso affidarlo a una banca incaricandola di provvedere
ai miei pagamenti: l'assegno bancario infatti, pur essendo consegnato al creditore,
contiene un ordine rivolto alla banca (il testo prestampato reca infatti la
dicitura "a vista pagate per questo assegno bancario euro
,
all'ordine del Sig. ..."). Lo stesso schema si presenta, ad es., quando
un ente pubblico rilascia un "mandato di pagamento" esigibile
presso un istituto bancario. E in effetti, dovendo il debitore dare il proprio
consenso (art. 12692), la delegazione si configura come un contratto, e precisamente
un mandato (art. 1703).
Il creditore, poi, non può lamentarsi di nulla, poiché la sua
posizione non è alterata: semplicemente sarà un altro soggetto
che effettuerà il pagamento, com'è consentito in via generale
(art. 1180 e § 24.5).
8.
La delegazione di debito.
La delegazione di debito (o delegatio promittendi) riprende lo
schema già visto, ma se ne differenzia perché il delegante incarica
il delegato (non già di pagare immediatamente, bensì) di promettere
un pagamento, e cioè di assumere una obbligazione verso il delegatario
(art. 1268).
Tale schema si ritrova nella cambiale tratta, che consiste in un invito che
il delegante fa ad un terzo - per lo più suo debitore - di obbligarsi
verso un altro (il delegatario).
La figura si articola in passaggi successivi che è utile esaminare distintamente:
9.
Effetti della delegazione di debito.
Effetto della delegazione di debito è perciò quello di creare
una nuova obbligazione, a carico del delegato, per effetto della sua
promessa. Poiché, di norma, la delegazione è cumulativa, tale
nuova obbligazione non estingue quella del delegante: essa rimane in vita; tuttavia,
diviene sussidiaria, in quanto il delegatario accettante "non può
rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento"
(art. 12682).
D'altra parte, ove (col consenso del delegatario) la delegazione fosse liberatoria, essa avrebbe l'effetto di creare una nuova obbligazione che si sostituisce a quella vecchia: si avrà così una novazione ove la delegazione sia astratta, una mera successione (operandosi solo una sostituzione del debitore nel rapporto originario) ove essa sia titolata.
* * *
L'ipotesi da cui
si sono prese le mosse, nel parlare della delegazione, è quella in cui
il delegante è al tempo stesso creditore del delegato e
debitore del delegatario (e utilizza il credito per estinguere il debito):
tale tipo di delegazione viene perciò definita come attiva e passiva
allo stesso tempo.
E' possibile però anche l'ipotesi che il delegante A sia soltanto
debitore del delegatario C (A ---> C): in tal caso, se egli invita un terzo
ad obbligarsi verso il suo creditore, interviene sul proprio debito, 'disponendo'
in qualche modo di esso. E' questa, allora, la delegazione passiva, così
detta perché delegante è il debitore e delegato
un terzo. Il terzo, non dovendo nulla al delegante, acquisterà perciò
nei suoi confronti un credito. La delegazione passiva è la sola disciplinata
dal codice, che definisce tale ipotesi come quella in cui "il debitore
[delegante] assegna al creditore un nuovo debitore" (art. 12681).
E' ammissibile, però, anche la delegazione attiva, che si ha quando
delegante è il creditore (B ---> A): il creditore A incarica B di
obbligarsi verso un terzo (C). In tal caso, A agisce in veste di creditore:
con la delegazione, interviene sul lato attivo di un rapporto obbligatorio (e
perciò si parla di delegazione attiva), disponendo del proprio
credito nei confronti di B. Il delegato B, adempiendo, estinguerà il
proprio debito verso A, mentre quest'ultimo acquisterà un credito verso
il delegatario C.
Come s'è avvertito, peraltro, il delegante è di solito sia creditore
del delegato (delegazione attiva), sia debitore del delegatario (delegazione
passiva), e la delegazione sarà perciò al tempo stesso attiva
e passiva: essa, piuttosto che a far sorgere dei crediti, sarà
diretta a estinguere i due rapporti (cd. di provvista e di valuta) sui quali
si inserisce.