Decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

GU n. 292 del 11-11-1972 Suppl. Ordinario


Il testo integrale del Decreto

Art. 20
Volume d'affari.

Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonché i passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36 del presente decreto . L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'articolo 27 .


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