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Associazione

Socio-Culturale

EREI

ente del terzo settore



Statuto

Costituzione

E’ costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 indicato come “Codice del Terzo Settore”, l’associazione socio-culturale denominata “Associazione Socio-Culturale EREI ETS” o in breve “Asso EREI ETS”, Ente del Terzo Settore. L’associazione ha sede legale nel Comune di Troina (En) e potrà istituire altre sedi amministrative o operative in tutto il territorio nazionale.

Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la promozione di attività in vari settori di interesse generale, tra cui:
1) promozione della cultura e dell’arte;
2) protezione civile;
3) tutela, protezione e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
4) educazione, istruzione e formazione;
5) assistenza sociale.

Associati

L’associazione ha due categorie di associati:
1) Ordinari: sono associati ordinari le persone fisiche e gli enti del terzo settore la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo e che, partecipando direttamente alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, concorrono a conseguire gli scopi e le finalità della stessa;
2) Sostenitori: sono associati sostenitori gli enti pubblici di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, e gli altri enti di diritto pubblico la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo e che, condividendo scopi e finalità dell’associazione, apportano validi contributi alle attività della stessa o partecipano in qualche modo al loro sostegno e sviluppo con accordi e convenzioni;

Organi

Sono organi dell’associazione:
a) L'Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) L'Organo di Controllo.

Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, affissa in bacheca presso la sede legale e pubblicata nel sito internet dell’associazione, in modo che sia anche possibile stamparla, almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Nei casi di massima urgenza la comunicazione scritta può essere inviata agli associati, all’indirizzo risultante dal libro degli associati, almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un terzo degli associati.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- istituire nuove sedi amministrative o operative;
- stabilire l’entità delle quote associative d’ingresso e annuali.
Il Consiglio Direttivo è formato da 3 componenti, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea per la durata di 3 anni. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati e sono rieleggibili. Nella stessa seduta di elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea nomina fra gli amministratori il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Presidente

Il Presidente è nominato dall’Assemblea tra gli amministratori in sede di elezione del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Organo di Controllo

La nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, diventa obbligatoria solo quando vengono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Per la scelta dei componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. L’Organo di controllo, se nominato, vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’Organo di controllo, se nominato, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Revisione legale dei conti

La nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro diventa obbligatoria se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità;
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Patrimonio

Il patrimonio minimo dell’associazione è di 15.000,00 euro.
Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, nel caso di sua inerzia, l’Organo di controllo, ove nominato, deve senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, o la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente. Il patrimonio dell’associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.