1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, tutti gli impiegati delle imprese individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore nonché altre categorie di lavoratori del settore in attuazione di accordi fra le parti firmatarie dei CCNL: in particolare sono obbligate al versamento dei contributi le aziende che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi. I contributi al Fondo sono calcolati sulla retribuzione globale mensile di fatto soggetta ai contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonché sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità. L'obbligo contributivo nei confronti del Fondo viene assolto dalle Aziende con due operazioni:

 - l'invio delle distinte nominative, riepilogative dei contributi del mese di competenza e relativi dettagli;
 - il pagamento mensile degli importi contributivi, come da totale riportato nelle distinte nominative telematiche.
 
2. La mancanza anche di una sola delle due operazioni, sopra evidenziate, non permette la riconciliazione delle posizioni dei singoli iscritti e rappresenta di fatto un'omissione contributiva.

3. Il versamento dei contributi e l’invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, con le modalità stabilite da FASC.

4. Le imprese che versano i contributi e/o fanno pervenire le distinte di contribuzione in ritardo rispetto ai termini previsti sono soggette al pagamento degli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data del ritardato versamento e/o del ritardato invio delle distinte maggiorato di due punti.

5. Il datore di lavoro che ometta di versare, in tutto od in parte, i contributi è responsabile, ferme restando le eventuali responsabilità di natura contrattuale, a norma di legge, nei confronti del Fondo anche delle quote a carico dei propri dipendenti.

6. Come previsto dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. 124/2004, i funzionari della Fondazione FASC esercitano i poteri ispettivi di accertamento, verbalizzazione e contesta-zione, previsti dal D.L. n° 486/83 e dall'art.3, 1° comma, della legge 638/83 e per l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi della legge n° 689/81.