domenica 14 dicembre 2008

NORMA CEI 81-10, ERRORE NEL COEFFICIENTE DI POSIZIONE, Cd

Non credo si possa accettare la procedura della norma CEI 81-10, sulla protezione contro i fulmini, nella quale sulla base del riscontro di piccolissime differenze tra il valore del rischio calcolato e quello di riferimento ( anche pochi decimi intorno al valore 10-5) si conferma o meno autoprotetta la struttura o si decidono gli apprestamenti di difesa da adottare, quando invece la scelta delle grandezza e dei coefficienti da assumere per il calcolo del rischio viene effettuata con criteri gravemente indefiniti e a completa discrezione del verificatore.
Come noto il valore dell’area di raccolta di un edificio ( oggetto ) dipende dalla sua ubicazione relativa rispetto agli oggetti circostanti e dalla topografia della zona. Di ciò e in particolare dell’effetto schermante causato dagli edifici circostanti si tiene conto con i primi due valori del coefficiente di posizione Cd riportati nella tabella A-1 della norma CEI 81-10.
1) Per un "oggetto circondato da oggetti di altezza più elevata o da alberi" l’area di raccolta si riduce ad un quarto ( Cd vale 0,25 ). Non si trova la minima indicazione sul significato che si deve attribuire alla parola "circondato", quanti debbano essere questi edifici e quale quota di angolo giro debba essere coperta, se tutti gli edifici circostanti debbano essere più elevati e senza articolare la riduzione in base alla differenza di altezza. Si presenta una casistica infinita di situazioni senza alcun orientamento per il tecnico che deve decidere.
Senza parole lascia la precisazione che se l’oggetto è circondato da alberi ( di qualunque altezza !? ) l’effetto schermante è massimo. Probabilmente il testo è affetto da un errore. Lascia però sgomenti il fatto che nessuno dei relatori della nuova norma se ne sia accorto, quasi che prima della pubblicazione il suo testo non sia controllato.
2) Per un "oggetto circondato da oggetti o alberi di altezza uguale o inferiore" l’area di raccolta si riduce ad un mezzo ( Cd vale 0,5 ). La regola proposta sembra inapplicabile in quanto pur in mancanza di precisazioni sul significato di "circondato", non è accettabile che l’effetto schermante riduca a metà sempre e comunque, l’area di raccolta, anche ad esempio quando i quattro edifici o gli alberi intorno sono alti solo la decima parte o ancora meno dell’edificio in esame.
Si conclude affermando che ha ben poco senso il calcolo del rischio che la norma suggerisce di sviluppare, se ognuno degli otto fattori che lo determinano può essere definito a piacere dal progettista anche con errori del 100%, come nel caso del coefficiente di posizione che abbiamo approfondito. Il rapporto tra 1 e 0,5, come tra 0,5 e 0,25 vale appunto il 100%. In attesa delle necessarie precisazioni, riteniamo che debba comunque quanto prima essere eliminato l’errore evidenziato.

3 commenti:

deflo ha detto...

Egregio ing. Tedeschi,
da poco mi occupo di progettazione di impianti elettrici, per cui ho avuto a che fare fin da subito con la serie di Norme CEI 81/10. Concordo pienamente sull'assoluta discrezionalità nella scelta del valore da attribuire ai vari parametri che vanno a comporre la componente di rischio, dovuta all'accurata scelta di termini e definizioni molto vaghe e generiche ed all’ovvio sovradimensionamento che ne consegue (nell’incertezza si è naturalmente portati a mettersi nella condizione peggiore).

Vorrei, in proposito, porre un quesito relativo all'interpretazione della nota 2 alla tab. C.4 della 81/10-2, dove si classificano fra le strutture ad elevato rischio di incendio anche quelle con "coperture realizzate con materiale combustibile".
Per lo meno nella zona in cui opero (Val di Fiemme - Trentino), la maggioranza degli edifici (civili abitazioni in particolare) ha il tetto con struttura portante ed orditura in legno (combustibile, senza alcun dubbio!) unitamente a isoltanti vari e rivestimento in tegole. Prendendo alla lettera la Norma, dovrei attribuire il valore 0.1 al coefficiente rf, il che porterebbe, nella pratica, all'esigenza di installare lps su tutte le case di tutti i paesini dell'arco alpino...

Da ricerche su Internet ho notato che lo scorso anno questo ha causato un po' di polverone, ma poi l'allarme sembra essere rientrato e si continuano a costruire delle belle case prive di lps.
Non sono però riuscito a capire se nel frattempo ci sia stato un qualche chiarimento ufficiale o se, confortati dal fatto che tutti i paesi delle Alpi sopravvivono da centinaia di anni nonostante l'assenza di lps, si parta dal presupposto che su abitazioni civili di modeste dimensioni non serva un lps.

Mi scuso se, per caso, l’argomento è già stato affrontato e risolto.

Distinti saluti

Sergio Deflorian

Giancarlo Tedeschi ha detto...

Egr. collega ti leggo solo ora. Scusa il ritardo con cui ti dico che conosco poco il problema, non piccolo,che hai esposto. Lo terrò ben presente e nel caso dovessi raccogliere informazioni interessanti le condividerò.
Cari saluti
Giacarlo Tedeschi

Giancarlo Tedeschi ha detto...

Aggiungo che con l'ultima variante la norma ha fatto marcia indietro e il calcolo del rischio per danni materiali da oggi valori di 10 volte inferiori.