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"La sicurezza nel carico e scarico merci (Parte 2)".


NORMATIVE SULLE PEDANE DI CARICO


AGGIORNAMENTI del 21\06\2004

Estratto da " La Stampa" del 07\Giugno 2004. Cronaca di Torino. "In Italia ci sono
migliaia di rampe difettose che rischiano di provocare incidenti ed infortuni al
personale durante le normali operazioni di carico e scarico merci in mercati ,aziende
e centri commerciali. Nei mesi scorsi la Procura di Torino ha aperto un'indagine sulla
sicurezza di questi impianti ed i collaboratori del Procuratore aggiunto Raffaele Guariniello hanno effettuato numerose ispezioni nell'area torinese. Il magistrato ha
depositato nei giorni scorsi una richiesta di proroga di altri 6 mesi e gli accertamenti, per il momento contro ignoti stanno andando avanti.........Nei mesi scorsi
tra l'altro, al tribunale di Rovereto si e' celebrato un processo per un incidente
avvenuto nel giugno del 2000, durante il quale un operaio rimase schiacciato sotto una
rampa che all'improvviso piombò a terra. Secondo le indagini della Procura, gli impianti
pericolosi a causa di errata progttazione potrebbero essere molti, dato che in Italia
ogni anno vengono installate 5000 rampe nuove sopratutto nei magazzini e presso i
corrieri e spedizionieri..........." ( si rimanda all'articolo intero sul quotidiano).

Quadro generale

:
Le rampe sono soggette all'applicazione della direttiva comunitaria sulle macchine
98\37CE ed alla norma Armonizzata UNI EN 1398 che , sebbene di applicazione volontaria ,
come tutte le norme armonizzate conferisce alle macchine la presunzione di conformità
per i requisiti da essa trattate. Tale norma e' di tipo C, così come
definita dalla EN 292 per i pericoli non coperti dalla stessa 1398 DIRETTIVA 98\37\CE " ...
se uno stato membro constata che talune macchine munite di marcatura CE ...utilizzate
conformemente alla loro destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza delle
persone ed eventualmente degli animali domestici e dei beni, lo Stato prende tutte le misure necessarie per ritirare le macchine ........"

Perseguibilità


Per le macchine non conformi e' perseguibile il costruttore , il venditore ed
l'utilizzatore.
Data la procedura di conformità della macchina , in base alla Circolare del 30\09\1999 e
del 20\12\2000del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si prevede che se
l'ispettore riscontri la presunta non conformità della macchina o di un suo
componente , questi informi per iscritto l'utilizzatore , interessandolo ad adattare tutte le misure
alterntive che garantiscono un livello di sicurezza equivalente e comunque atte a
salvaguardare l'incolumità dei lavoratori.
Nel caso venga riscontrata la non coformità della macchina :

CONSEGUENZE

Nei confronti del costruttore si ravviserebbe la violazione dell'artoicolo 6 comma 2 del
Decreto 626\94( arresto ed ammenda da 15 sino a 60.milioni di lire ) e si impartirebbe
apposita prescrizione tesa ad eliminare l'inosservanza.
Nei confronti del venditore stessa violazione ma senza ammonimento eprescrizione.
Nei confronti dell'utilizzatore e' invece ravvisabile la violazione dell'articolo 35 del
Decreto 626\94 e successive modifiche con arresto sino a due mesi e ammenda da tre a otto milioni di vecchie lire .
Normative sulle pedane
ARTICOLI PUBBLICATI
  1. Articoli precedenti: "LA SICUREZZA NEI PUNTI DI CARICO". G1.
  2. Articoli precedenti: "L'IMPORTANZA DELLA PROGETTAZIONE NEL MAGAZZINO".Colombo 1.
  3. Articoli precedenti:"Alcune normative inerenti il magazzino "
  4. Articoli precedenti:"Imballaggi in legno e normativa FAO "

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