Statuto Aziendale MTA Servizi SpA



STATUTO
della Società per Azioni

"MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE - SERVIZI S.p.A."
(in sigla "M.T.A. - Servizi S.p.A.")
con sede in Maglie
*****


TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 - COSTITUZIONE


1.1 E' costituita, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, una Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, denominata
"MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE - SERVIZI S.P.A."
La denominazione sociale può essere usata in forma breve con la sigla "M.T.A. - Servizi S.p.A."

Art. 2 - SEDE


2.1 La "M.T.A. - Servizi S.p.A." ha sede in Maglie (Provincia di Lecce) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2.2 L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indicato ed ha altresì facoltà di istituire agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, depositi e punti vendita che non siano sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - CONDIZIONI


3.1 L'adesione alla "M.T.A. - Servizi S.p.A.", da parte del Comune di Maglie, comporta l'espressione di volontà di pervenire ad una gestione imprenditoriale dei servizi pubblici. In ogni caso l'adesione alla "M.T.A. - Servizi S.p.A." non è compatibile con l'attribuzione in concessione, per lo svolgimento dei servi zi pubblici come definiti dall'art. 4, ad altra azienda.

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE


4.1 La "M.T.A. - Servizi S.p.A." ha per oggetto sociale:
a) lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale e la gestione dei rifiuti ed in particolare: la raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani e dei Rifiuti Speciali Assimilati; la raccolta dei beni durevoli e dei rifiuti Ingombranti; la raccolta degli imballaggi; il lavaggio dei cassonetti; lo spazzamento stradale; il lavaggio stradale; la pulizia di pozzetti e fontane; la disinfezione ambientale; la pulizia delle aree mercatali; la pulizia delle superfici murarie; il diserbamento programmato degli spazi pubblici; il trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani; il trattamento intermedio e finale dei rifiuti; la raccolta ed il trattamento dei Rifiuti Cimiteriali; la raccolta ed il trattamento dei Rifiuti Speciali; le opere di bonifica e protezione ambientale di siti civili e industriali, inclusa la bonifica di siti, manufatti e beni contenenti amianto; i servizi aziendali;
b) la costruzione, l'acquisizione e la gestione delle opere ed impianti necessari per il trattamento intermedio e finale, recupero e riutilizzo per la produzione di energia elettrica e di altri beni dei rifiuti di cui alla precedente lettera a);
c) la costruzione, manutenzione e gestione dei parcheggi di superficie e sotterranei e servizi accessori;
d) i trasporti urbani e scolastici;
e) la manutenzione, custodia e fruizione della Villa Tamborino e del verde pubblico e dell'arredo urbano;
f) la gestione dei mercati e dei bagni pubblici; la gestione di impianti sportivi; le pulizie civili e industriali;
g) la gestione dell'impianto consorziale di depurazione delle acque reflue provenienti dagli abitati dei comuni del bacino;
h) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti per la distribuzione di energia elettrica e gas;
i) la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in via meramente strumentale e accessoria rispetto allo svolgimento delle attività innanzi indicate;
l) la costruzione e gestione di canili e attività connesse;
m) la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi;
n) la gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tariffe, tributi e altre entrate,nonché attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale di enti pubblici, nel rispetto dei requisiti e munendosi delle autorizzazione all'uopo richiesti;
o) i servizi di pubbliche affissioni;
p) la custodia giudiziaria;
4.2 La "M.T.A. - Servizi S.p.A." potrà, inoltre, eseguire ogni altra operazione e servizio attinente alle attività di recupero, riciclo e trattamento finale dei rifiuti così come definite nel D.Lgs. n.22/97 e successive integrazioni, modifiche e decreti attuativi, nonché la commercializzazione connessa alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.
4.3 La "M.T.A. - Servizi S.p.A." potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non azionisti.
4.4 La "M.T.A. - Servizi S.p.A." potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
4.5 La "M.T.A. - Servizi S.p.A." assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, ed adotta una carta dei servizi ai sensi del D.P.C.M. 24.1.1994.
4.6 La "M.T.A. - Servizi S.p.A." potrà promuovere, unitamente ad Enti Pubblici locali e privati, la costituzione e l'amministrazione di società, ove ammissibile, secondo le norme degli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, e successive integrazioni e modifiche. Con atto del Consiglio di Amministrazione verranno stabilite le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sulle società che potranno operare anche al di fuori del territorio del Comune di Maglie limitatamente all'attività considerata.
4.7 La "M.T.A. - Servizi S.p.A.", nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione, instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri Enti Pubblici e le Università locali e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma.

Art. 5 - AMBITO TERRITORIALE,


CONVENZIONI E GESTIONI PER CONTO
5.1 La "M.T.A. - Servizi S.p.A." opera, di regola, nel territorio comunale di Maglie, ma può, al fine di soddisfare esigenze riconducibili alla comunità locale di Maglie o per il perseguimento delle finalità imprenditoriali, estendere la propria attività, anche al territorio di altri Enti pubblici locali.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE


6.1 II capitale sociale della "M.T.A. - Servizi S.p.A." è pari a Euro CENTOVENTIMILA (Euro 120.000) ed è rappresentato da numero centoventimila (120.000) azioni aventi ciascuna un valore nominale di Euro uno (Euro 1). La società non emette i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Art. 7 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE


7.1 II capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti in seduta straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.
7.2 II capitale sociale può essere aumentato, una o più volte, per deliberazione dell'assemblea ai sensi di legge, anche attraverso conferimenti di beni in natura o di crediti. In tale ultimo caso si osservano, in particolare, le disposizioni degli artt. 2254, 22SS e 2343 del Codice Civile.

Art. 8 - AZIONI


8.1 Le azioni non possono essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale; esse hanno tutte lo stesso valore e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
8.2 Le azioni, nominative, appartengono a Enti pubblici locali o ad azionisti privati. La maggioranza delle azioni appartiene a uno o più Enti pubblici locali.
8.3 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla "M.T.A. - Servizi S.p.A." ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
8.4 Ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
8.5 Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
8.6 L'alienazione di azioni e di diritti di opzione a soggetti non azionisti, può avvenire solo secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
a) è vietata qualunque alienazione e trasferimento di azioni e di diritti di opzione da parte degli azionisti privati in favore di altri soggetti privati non soci nei primi cinque anni di attività della "M.T.A. - Servizi S.p.A.", a far data dalla effettiva costituzione della stessa;
b) nel suddetto periodo di cinque anni, gli azionisti privati possono alienare in tutto o in parte le azioni e i diritti di opzione in favore degli azionisti Enti pubblici locali;
e) l'alienazione di azioni e di diritti di opzione a soggetti non azionisti può avvenire solo da Enti pubblici locali ad altri Enti pubblici locali e da azionisti privati ad altri soggetti privati. L'alienazione da azionisti privati ad altri soggetti privati è subordinata, oltre che al mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al successivo articolo 9, altresì al gradimento dell'Assemblea degli Azionisti, la quale dovrà valutare l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e/o finanziaria in capo al soggetto cessionario.

Art. 9 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E PRELAZIONE


9.1 Ciascun azionista che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni, deve offrirle in prelazione agli altri azionisti comunicando loro, mediante lettera raccomandata, il numero delle azioni che intende cedere, il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e le generalità del cessionario.
Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata, gli altri azionisti devono comunicare se intendono esercitare o meno il diritto di prelazione.
In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il cedente può alienare le azioni, allo stesso prezzo o ad un prezzo superiore, a terzi.
Se gli azionisti che intendono esercitare la prelazione siano più di uno, la azioni offerte in vendita saranno ripartite tra loro proporzionalmente alle loro quote di partecipazione al capitale della "M.T.A. - Servizi S.p.A.
Tale diritto di prelazione non sussiste qualora il Comune di Maglie intenda cederà in tutto o in parte le proprie azioni ad altri Comuni della Provincia di Lecce.
9.2 L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della "M.T.A. - Servizi S.p.A." 4 subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, in capo a uno o più Enti pubblici locali, della maggioranza delle azioni.

Art. 10 - AUMENTO DI CAPITALE E DIRITTO DI OPZIONE


10.1 In caso di aumento del capitale, il termine per l'esercizio dell'opzione, conseguente alla delibera assembleare di aumento di capitale, non potrà essere inferiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di deliberazione dell'aumento di capitale. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto dalla azioni che siano rimaste non optate.

ART.11 - FINANZIAMENTI DEI SOCI


11.1 Nel rispetto dell'are.11 del D. Lgs. n.385 del 1° settembre 1993 e della deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994, ed eventuali loro successive modifiche o integrazioni, i soci potranno effettuare a favore della Società versamenti di somme in denaro a fondo perduto o in conto futuri aumenti di capitale. Inoltre gli stessi, se iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e se detentori di una partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato (e comunque nel rispetto di diversi limiti stabiliti dalle norme vigenti), potranno anche effettuare a favore della Società finanziamenti a titolo gratuito, oppure oneroso, con obbligo di restituzione.

Art. 12 - OBBLIGAZIONI


12.1 La "M.T.A. - Servizi S.p.A.", su deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, può emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Gli articoli dal 2411 al 2420 ter del codice civile regolano ulteriormente l'emissione delle obbligazioni.

Art. 13 - DURATA


13.1 Il termine di durata della Società è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e potrà essere prorogato prima della scadenza con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 14 - DOMICILIO DEI SOCI


14.1 II domicilio degli azionisti, per guanto concerne i loro rapporti con la "M.T.A. - Servizi S.p.A.", è quello risultante dal Libro Soci.

TITOLO II
ORGANI DELLA SOCIETA' PER AZIONI


Art. 15 - ORGANI DELLA SOCIETA'


15.1 Sono organi della Società per Azioni:
- l'Assemblea degli Azionisti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio sindacale.

CAPO I
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI



Art. 16 - ATTRIBUZIONI


16.1 L'Assemblea degli Azionisti è l'organo di indirizzo e di vigilanza della "M.T.A. - Servizi S.p.A."

Art. 17 - COMPOSIZIONE


17.1 L'Assemblea degli azionisti è composta da tutti i soci.
Gli Enti pubblici locali azionisti sono rappresentati dai rispettivi Sindaci prò-tempore, i quali potranno avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, di delegati nominati per un tempo determinato o per singole sedute.
Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona o azionista purché non amministratore, sindaco o dipendente della "M.T.A. - Servizi S.p.A.". Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 18 - FUNZIONI


18.1 L'Assemblea stabilisce l'indirizzo generale dell'attività della "M.T.A. - Servizi S.p.A." per il conseguimento dei fini statutari.
18.2 L'Assemblea degli azionisti è ordinaria e straordinaria.
18.3 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali ultimi casi, gli amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art.2428 cod.civ., le ragioni della dilazione.
L'Assemblea ordinaria:
a) nomina il Consiglio di Amministrazione;
b) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
c) approva il bilancio di esercizio;
d) autorizza il piano-programma dei servizi con relativi budget, generale e triennale;
e) autorizza l'assunzione di mutui, la cui contrazione non è prevista nel piano-programma;
f) autorizza la partecipazione della "M.T.A. - Servizi S.p.A." a Consorzi previsti dall'art. 2602 del Codice Civile, ai Consorzi e ad altre Associazioni Pubbliche ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (T.U: degli Enti Locali) e successive modifiche per lo svolgimento di attività strumentali collegate ai fini previsti dallo Statuto;
g) revoca il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione quando, richiamati all'osservanza di obblighi derivanti da norme di legge, di statuto, di regolamenti o dalle direttive dell'Assemblea, persistano nel violarli, nonché nel caso di accertate gravi disfunzioni nella conduzione o gestione della "M.T.A. - Servizi S.p.A." o di impossibilità di funzionamento. Determina i provvedimenti riguardanti la responsabilità dei Consiglieri di cui all'articolo 24;
h) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, fermo restando che nessun ulteriore compenso può essere deliberato in favore di amministratori che assumano incarichi particolari;
i) prende atto della nomina del Direttore della "M.T.A. - Servizi S.p.A.", da parte del Consiglio di Amministrazione.
18.4 L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle proposte di modificazioni dello Statuto e assume successivamente i conseguenti provvedimenti;
b) delibera sull'emissione di obbligazioni;
e) delibera sullo scioglimento della "M.T.A. - Servizi S.p.A." e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile;
d) delibera in ogni altra occasione in cui la situazione e le vigenti leggi lo richiedano.

Art. 19 - CONVOCAZIONE E SEDUTE DELL'ASSEMBLEA


19.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, in ogni caso in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, ricevuto dai soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.
L'avviso può essere redatto sia su supporto cartaceo che agnetico e può essere comunicato ai soci, oltre che con consegna a mano o a mezzo degli Uffici Postali o di apposito corriere, altresì a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica, purché con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento entro il termine innanzi indicato.
Ai sensi dell'articolo 2369 codice civile l'avviso di convocazione può contenere anche le stesse indicazioni per un'eventuale seconda adunanza per il caso in cui la prima andasse deserta.
19.2 Le assemblee saranno tuttavia valide, anche qualora non convocate come sopra, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organo amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
19.3 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
19.4 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne é fatta domanda da tanti azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.
19.5 In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; essa delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
19.6 Se gli azionisti intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale sociale richiesta dal comma precedente, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
19.7 In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.
19.8 In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale; essa delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni previste dal comma 5 dell'art. 2369 del Codice Civile.
Per le nomine di cui all'art. 18, comma 3, lettere a) e b) si applicano le modalità previste al comma 9 del presente articolo.
Per lo scioglimento anticipato si applicano le maggioranze previste dal successivo art.38.
Il diritto di voto non può essere esercitato dall'azionista nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della "M.T.A. - Servizi S.p.A.". In tal caso si applica l'art.2368 cod. civ. Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
19.9 Ai sensi dell'art.2449 del Codice Civile, la nomina dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, ha luogo con le seguenti modalità:
a) agli azionisti Enti Pubblici locali è riservata la nomina di tre Consiglieri e la scelta fra gli stessi del Presidente e del Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
b) agli azionisti privati è riservata la nomina dei restanti due Consiglieri;
e) agli azionisti Enti Pubblici locali è riservata la nomina di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente;
d) agli azionisti privati è riservata la nomina di un Sindaco effettivo, di un Sindaco supplente e del Direttore.
Salvo una diversa deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo il seguente procedimento:
a) ciascun azionista, pubblico o privato, potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi;
b) ciascun azionista potrà votare per una sola lista;
c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per il numero progressivo attribuito a ciascun candidato della stessa lista;
d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
e) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
f) i quozienti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;
g) in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
19.10 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
19.11 II Segretario dell'Assemblea degli azionisti redige i verbali sull'apposito Libro dei Verbali delle Assemblee che debbono essere firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso.
19.12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto guanto precede viene dato*conto nel verbale.
Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente; le modalità di espressione del voto dovranno comunque essere palesi e lasciare al socio libertà di scelta.
19.13 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge o del presente Statuto, vincolano tutti gli azionisti anche quelli non intervenuti o dissenzienti.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della Legge o del presente Statuto, possono essere impugnate secondo quanto disposto dagli articoli 2377, 2378 e 2379 del Codice Civile.

Art. 20 - IL SEGRETARIO


20.1 Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono affidate ad un componente del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 21 - COMPOSIZIONE E NOMINA


21.1 Il Consiglio di Amministrazione della "M.T.A. - Servizi S.p.A." è costituito da cinque Consiglieri, di cui tre - fra cui il Presidente e il Vice Presidente - nominati dagli azionisti Enti Pubblici locali e due nominati dagli azionisti privati, secondo le modalità stabilite al comma 9 dell'articolo 19.
21.2 L'amministrazione della "M.T.A. Servizi S.p.A." può essere affidata anche a non azionisti.
La nomina dei Consiglieri spetta all'Assemblea degli azionisti, secondo le modalità riportate nel comma 9 dell'articolo 19.
21.3 I candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere comunale ed una speciale competenza, professionalità ed esperienza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Le proposte di nomina dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione non potranno essere prese in considerazione se non saranno corredate dalla dichiarazione, tramite curriculum, dei titoli e dei requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea dà atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula saranno resi pubblici.
21.4 Non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione i dipendenti della "M.T.A. - Servizi S.p.A." e coloro che ricoprono la carica di Consigliere comunale e/o componente della Giunta comunale dei Comuni che abbiano partecipazioni nel capitale della "M.T.A. - Servizi S.p.A.".
21.5 I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono revocabili dall'Assemblea degli azionisti in qualunque momento, anche se primi Consiglieri, salvo il diritto del Consigliere al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta, giorni nel Registro delle Imprese a cura del Collegio Sindacale.
21.6 Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina i Consiglieri devono chiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese indicando, per ciascuno di essi, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.
21.7 Se per dimissioni, che devono rassegnarsi per iscritto ed inviate al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, o per altra causa - ivi compresa la perdita dei requisiti previsti per l'eleggibilità a Consigliere Comunale - vengono a mancare, nel corso dell'esercizio, uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea, che provvedere alla sostituzione dei mancanti; i consiglieri così nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio, e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dai consiglieri rimasti in carica.
Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea degli azionisti per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.
21.8 I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dagli azionisti Enti pubblici locali possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 22 - CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI


22.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate dal Presidente presso la sede della "M.T.A. - Servizi S.p.A.", o anche altrove purché nel territorio della Provincia di Lecce, sono valide, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
22.2 II Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. L'astensione non a considerata espressione di voto. La manifestazione di voto avviene in forma palese. A parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni, atti e provvedimenti ai quali abbiano interesse personale, ovvero l'abbiano i loro congiunti o affini entro il quarto grado.
22.3 Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del proprio voto. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono redatti processi verbali, firmati dal Presidente e dallo stesso Segretario designato.
22.4 II Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, deve essere dichiarato decaduto dal mandato.
22.5 II Presidente dispone la convocazione del Consiglio di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore.
22.6 Su espresso invito del Presidente possono intervenire persone estranee al Consiglio di Amministrazione per fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.
22.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse, tuttavia, interviene il Direttore, con parere consultivo.
22.8 Gli avvisi di convocazione alle adunanze, indicanti data, ora, luogo e gli argomenti all'ordine del giorno, sono fatti pervenire almeno tre giorni prima della riunione ai Consiglieri, presso la loro residenza anagrafica, salvo loro diversa indicazione scritta.
L'avviso può essere redatto sia su supporto cartaceo che magnetico e può essere comunicato, oltre che con consegna a mano o a mezzo degli Uffici Postali o di apposito corriere, altresì a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica, purché con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento entro il termine innanzi indicato.
22.9 Argomenti diversi da quelli iscritti all'ordine del giorno potranno essere trattati ed approvati purché siano presenti tutti i consiglieri e la maggioranza dei sindaci effettivi, e nessuno si opponga alla trattazione.
22.10 Ciascun Consigliere ha diritto di avere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato. Ciascun Consigliere ha diritto di fare constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo. Al Segretario è demandata l'incombenza di corredare le pratiche, da sottoporre all'esame del Consiglio, con i documenti istruttori o comunque utili per un esame obiettivo, di redigere i processi verbali e di provvedere ad ogni altro incombente necessario per il buon funzionamento dell'organo collegiale.
22.11 Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norma di legge, di statuto o di regolamento ovvero pregiudichi gli interessi della "M.T.A. - Servizi S.p.A.", gli azionisti rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale possono presentare al Presidente del Consiglio di Amministrazione motivate proposte di convocazione dell'Assemblea degli azionisti per lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
La proposta è trasmessa dal Presidente anche al Consiglio di Amministrazione perché deduca entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni l'Assemblea degli azionisti si riunisce e delibera sulla proposta.
22.12 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge o del presente Statuto, vincolano tutti gli azionisti anche quelli non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o del presente Statuto, possono essere impugnate secondo quanto disposto dagli artt. 2377 e 2378 del Codice Civile.

Art. 23 - FUNZIONI


23.1 Il Consiglio di Amministrazione:
a) delibera il regolamento per il proprio funzionamento;
b) delibera i regolamenti riguardanti l'erogazione dei servizi all'utenza e, in generale, i regolamenti aventi rilevanza esterna;
c) formula proposte all'Assemblea degli azionisti concernenti gli oggetti di competenza dell'Assemblea stessa e, in particolare, propone per l'approvazione il bilancio di esercizio;
d) sottopone all'autorizzazione dell'Assemblea il piano programma dei servizi;
e) delibera circa le operazioni di ricorso al credito a breve, anche mediante anticipazioni su titoli;
f) delibera, nei limiti del piano programma autorizzato dall'Assemblea, l'assunzione dei mutui a medio e lungo termine ai quali la "M.T.A. - Servizi S.p.A." possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano di ammortamento e prevedendo, ove occorra, la costituzione in garanzia del patrimonio;
g) dà esecuzione alla delibera dell'Assemblea di emissione di obbligazioni;
h) autorizza il Direttore a stare in giudizio per tutte le cause che non si riferiscono alla semplice riscossione dei crediti dipendenti dal normale servizio;
i) delibera l'adesione della "M.T.A. - Servizi S.p.A." alle associazioni nazionali di categoria;
l) approva i contratti, salvo quelli di competenza del Direttore, e determina il sistema di gara per l'individuazione del contraente;
m) delibera il ricorso a prestazioni professionali;
n) delibera il recepimento dei Contratti Collettivi nazionali del lavoro;
o) mantiene e favorisce relazioni e contatti sui problemi generali della "M.T.A. - Servizi S.p.A." con le rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatari dei Contratti Collettivi nazionali del lavoro;
p) delibera l'assunzione, la risoluzione del rapporto di lavoro e, salvo guanto di competenza del Direttore, la sospensione del personale;
q) dispone la risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore e, con deliberazione motivata, può procedere anche alla sua sospensione dal servizio;
r) fornisce le notizie, le informazioni ed i pareri richiesti dall'Assemblea;
s) delibera, in genere, su tutte le materie relative all'andamento della "M.T.A. - Servizi S.p.A." che non siano riservate al Presidente o al Direttore e adotta ogni altro provvedimento che non rientri nella competenza di altri organi;
t) delibera l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari.
23.2 II Consiglio di Amministrazione può delegare, nel rispetto dei limiti di legge, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.2381 cod.civ., fermo restando che, ai sensi dell'art.18, lett.h), nessun ulteriore compenso può essere deliberato in favore di amministratori che assumano incarichi particolari.
Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

Art. 24 - RESPONSABILITA'


24.1 I Consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono responsabili verso la "M.T.A. - Servizi S.p.A." dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio.
24.2 In ogni caso i Consiglieri sono responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
24.3 Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei Consiglieri non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, .abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel verbale della deliberazione del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.
24.4 L'azione di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ai sensi dell'art.2393 bis cod.civ.

Art. 25 - CONTROLLO PARTECIPATIVO


25.1 Viene riconosciuto ad ogni azionista, in attuazione dell'istituto di partecipazione, di sottoporre alla "M.T.A. - Servizi S.p.A.", per mezzo di rispettivi rappresentanti, istanze attinenti l'attività della "M.T.A. - Servizi S.p.A." stessa. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare riscontro alle richieste entro trenta giorni sentiti, ove occorra, altri organi della "M.T.A. - Servizi S.p.A.".

CAPO III
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 26 - ATTRIBUZIONI



26.1 II Presidente del Consiglio di Amministrazione:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) convoca su delibera del Consiglio di Amministrazione e presiede l'Assemblea degli azionisti;
c) sovrintende al buon funzionamento gestionale della "M.T.A. - Servizi S.p.A." e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso, nella sua prima adunanza, per la ratifica;
e) determina le materie da inserire all'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
f) rappresenta il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con gli Enti locali e le autorità statali;
g) firma gli ordinativi di pagamento;
h) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
i) vigila sull'andamento della "M.T.A. - Servizi S.p.A." e sull'operato del Direttore.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società e la firma sociale.

Art. 27 - Vice Presidente


27.1 II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

CAPO IV
DIRETTORE
Art. 28 - FUNZIONI,
SOSTITUZIONE E POTERE DI DELEGA


28.1 Il Direttore ha la responsabilità della gestione della "M.T.A. - Servizi S.p.A." ed inoltre:
a) organizza e controlla lo svolgimento dei servizi svolti dalla "M.T.A. - Servizi S.p.A." ricorrendo, ove occorra, a consulenze esterne per l'elaborazione di progetti di organizzazione dei servizi;
b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo;
c) dirige il personale della "M.T.A. - Servizi S.p.A.";
d) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
e) sovrintende all'attività tecnico - amministrativa e finanziaria della "M.T.A. - Servizi S.p.A.", anche attuando le decisioni degli organi della stessa;
f) predispone, corredandolo con apposite relazioni, lo schema del piano programma dei servizi;
g) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti di azioni per la riscossione di crediti conseguenti al normale esercizio della "M.T.A. - Servizi S.p.A.";
h) adotta i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi ed al loro organico sviluppo;
i) dispone, nei confronti del personale, le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
j) formula proposte, al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;
k) presiede le commissioni di gara per le aste e le licitazioni private;
l) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento della "M.T.A. - Servizi S.p.A." nei casi e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
m) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati al Consiglio di Amministrazione o al Presidente;
n) controfirma gli ordinativi d'i pagamento.
28.2 Al fine di garantire la migliore organizzazione della "M.T.A. - Servizi S.p.A." e per il più efficace ed efficiente perseguimento delle relative finalità, il Direttore può affidare a dirigenti l'incarico di sovrintendere ad una o più aree imprenditoriali della "M.T.A. - Servizi S.p.A.".
28.3 Nei casi di vacanza temporanea della carica di Direttore o di assenza prolungata, il Consiglio di Amministrazione deve affidarne temporaneamente le funzioni ad altro Dirigente della "M.T.A. - Servizi S.p.A." o, in mancanza, ad un proprio componente di nomina dell'azionista privato.

Art. 29 - NOMINA DEL DIRETTORE


29.1 II Direttore della "M.T.A. - Servizi S.p.a." è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti designati dall'azionista privato che possiede la maggioranza delle azioni tra gli azionisti privati, mediante incarico conferito a persona in possesso di una speciale competenza, professionalità ed esperienza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 30 - DURATA, CONFERMA E CESSAZIONE
DELL'INCARICO


30.1 Il Direttore è nominato per la durata di tre anni; può
essere riconfermato di triennio in triennio con apposita deliberazione dell'Assemblea degli azionisti e nel rispetto delle modalità di cui all'art.29, e non può essere licenziato prima del triennio per il quale fu nominato senza motivata deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.
30.2 Sei mesi prima della scadenza del triennio il Direttore in carica presenterà al Consiglio di Amministrazione una sintesi dell'attività svolta nel triennio, dei risultati raggiunti dalla "M.T.A. - Servizi S.p.A.", della situazione patrimoniale, del consolidamento del risultato economico complessivo.
30.3 Entro i successivi trenta giorni, il Consiglio di Amministrazione esaminerà il documento e convocherà l'assemblea per i conseguenti adempimenti.
30.4 II licenziamento del Direttore nel corso del triennio non può avere luogo se non per giusta causa riguardante la "M.T.A. - Servizi S.p.A." o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza. Il licenziamento può essere preceduto (da sospensione cautelativa. I motivi del licenziamento devono essere previamente contestati, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per iscritto all'interessato con invito a presentare, . sempre per iscritto, in un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese.
30.5 I motivi del licenziamento devono essere dichiarati esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 - ATTIVITA' ESTRANEE


31.1 E' inibito al Direttore esercitare alcun altro impiego o professione o commercio; egli non può, inoltre, accettare incarichi professionali estranei ai suoi compiti senza una preventiva autorizzazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 - PARTICOLARE RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE


32.1 Per tutto ciò che concerne la gestione tecnica della "M.T.A. - Servizi S.p.A.", la conservazione degli edifici, la costruzione, l'acquisto e la riparazione di macchine ed altre apparecchiature, la custodia dei materiali e dei prodotti, il Direttore risponde personalmente e direttamente, nei limiti delle sue attribuzioni, tanto per le azioni ed omissioni proprie quanto per quelle degli impiegati ed operai, di ogni danno derivato alle persone ed alle cose sia che provenga da violazioni di legge o di regolamenti o da trasgressioni alle ingiunzioni "delle autorità sia che derivi da negligenza e/o imperizia.
32.2 La responsabilità attribuita ai sensi di legge al Direttore non esonera i dipendenti da quella in cui personalmente incorreranno per azioni ed omissioni connesse alle attività ed ai specifici compiti loro demandati.

CAPO V
COLLEGIO SINDACALE
Art. 33 - COMPOSIZIONE E FUNZIONI



33.1 II Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi, ivi compreso il Presidente, e due Sindaci supplenti, tutti eletti dall'Assemblea degli azionisti, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 19.
33.2 Due Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, ed un sindaco supplente sono nominati dagli azionisti Enti pubblici locali, fra professionisti iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dagli azionisti privati, fra professionisti iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
33.3 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea degli azionisti, in qualunque momento, per giusta causa.
33.4 Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina il Consiglio di Amministrazione deve chiedere l'iscrizione dei componenti del Collegio Sindacale nel Registro delle Imprese indicando, per ciascuno di essi, il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio.
33.5 Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) dell'art.2399 cod.civ.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei Revisori contabili sono causa di decadenza dalla carica di Sindaco.
33.6 In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di uno o più Sindaci subentrano i Sindaci supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio sindacale, deve essere convocata l'Assemblea degli azionisti perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
33.7 II Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile sulla società, ai sensi dell'art.2409 bis, terzo comma, cod.civ.

Art. 34 - CONVOCAZIONE, ADUNANZE
E DELIBERAZIONI


34.1 II Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta, giorni.
Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
34.2 II Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che viene trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale.
34.3 I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee degli azionisti e alle riunioni del comitato esecutivo.
I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle Assemblee degli azionisti o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

TITOLO III
BILANCIO E UTILI
Art. 35 - BILANCIO DI ESERCIZIO


35.1 Gli esercizi sociali vanno dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
35.2 II bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
35.3 Relativamente al bilancio di esercizio, si osservano le disposizioni dell'art.2423 e seguenti del codice civile.

Art. 36 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO


36.1 L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:
a) a copertura di eventuali perdite pregresse;
b) al fondo di riserva legale nella misura del 5% (cinque per cento), fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
c) al fondo di miglioramento e sviluppo della "M.T.A. Servizi S.p.A." nella misura che verrà deliberata dall'Assemblea degli azionisti, e comunque non inferiore al 20% (venti per cento);
d) la rimanente parte dell'utile di esercizio è distribuita ai soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa motivata deliberazione dell'assemblea.

Art. 37 - TARIFFE


37.1 Le tariffe relative ai servizi e le loro eventuali modificazioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni in materia.
37.2 Le tariffe praticate dalla "M.T.A. - Servizi S.p.A." ai consumi comunali non potranno superare i costi di gestione del servizio stesso.

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO - CONTROVERSIE - NORMA DI RINVIO
Art. 38 - SCIOGLIMENTO


38.1 La "M.T.A. - Servizi S.p.A." potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti da adottarsi con la maggioranza dei tre quarti delle azioni.
38.2 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della "M.T.A. - Servizi S.p.A." l'Assemblea straordinaria degli Azionisti determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi, osservate le disposizioni di legge.

Art. 39 - CONTROVERSIE


39.1 Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Collegio di tre arbitri, che giudica ritualmente e secondo diritto.
I componenti del Collegio arbitrale sono nominati dal Presidente del Tribunale di Lecce, su ricorso della parte più diligente.

Art. 40 - RINVIO


40.1 Per quanto non sia diversamente disposto nel presente Statuto si osservano le vigenti norme sulle Società per azioni dettati dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché le disposizioni del D.P.R. 902/86 sulla gestione dei servizi degli Enti Locali ed il Codice Civile.

Maglie Territorio Ambiente Servizi SpA
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