SENTENZA n. 14264

n. R. G. 24149/2000

Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano

II Tribunale di Milano

sezione VIII civile

composto dai signori magistrati:             presidente estensore

dott. Giuseppe TARANTOLA           

dott. Paolo TATEO

dott. Rosella BOITI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso notificato in data 11.4.2000 a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

da

P.W., nato a ... il ..., residente a ... via ..., CF. ..., domiciliato in Milano, via De Amicis 61 presso lo studio dell'avv. Michele Picemo, che lo rappresenta e difende come da delega a margine dell'atto di citazione

attore

contro

C.M. per il personale addetto a ... coop. a r.l., con sede in ... via F..., CF       , in persona del legale rappresentante, domiciliato in ..., via ... presso lo studio dell'avv. A.F., che lo rappresenta e difende, per delega in calce alla comparsa di risposta

convenuta

OGGETTO: impugnazione di delibera di esclusione

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.6.2001 il procuratore dell'attore concludeva

con fogli a parte, come segue

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L’ATTORE

Voglia l'Autorità adita, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:

IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione impugnata e, conseguentemente, ordinare la immediata reintegra del socio P.W. nella compagnie sociale della convenuta, con una assegnazione alle medesime mansioni di fatti svolte al momento dell'esclusione nonché alla corresponsione degli emolumenti maturati al giorno dell'esclusione a quello della reintegra.            .

NEL MERITO: in ogni caso, revocare la delibera di espulsione, qui impugnata, poiché nulla e/o inefficace per violazione di legge e/o di clausole statutarie e/o regolamentari con conseguente reintegra del socio P.W. nelle stesse mansioni assegnate al momento dell'esclusione, oltre alla corresponsione degli emolumenti maturati dal giorno dell'esclusione fino al deposito della sentenza.

Con vittoria di spese diritti e onorari di lite.

IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli di prova, dedotti in narrativa e descritti dal punto l al punto 17 da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti da "Vero che".

PRECISAZIONI PER LA SOCIETÀ CONVENUTA (comparsa di risposta)

Piaccia a codesto ill.mo tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previe tutte le declaratorie del caso, in particolare sulla propria incompetenza, respingere la domanda proposta dal signor P..

Spese ed onorari rifusi. 

Svolgimento del procedimento

Con atto di citazione notificato in data 11.4.2000 W.P. impugnava la delibera

del consiglio di amministrazione della C.M. a r.l., a lui comunicata con lettera in data 14.3.2000, con la quale veniva escluso dalla società; sosteneva che il provvedimento era stato assunto al solo scopo di allontanare dalla società un elemento ritenuto scomodo solo perché aveva sollevato questioni e preso iniziative del tutto legittime per denunciare le irregolarità delle ammissioni nella cooperativa e dello svolgimento del lavoro comune; in diritto eccepiva una serie di irregolarità del procedimento di esclusione e metteva in rilievo la pretestuosità dei motivi addotti a sostegno del provvedimento impugnato; chiedeva la sospensione dell'esecuzione della delibera con immediata riammissione in servizio e la revoca dell'esclusione.

La convenuta, costituendosi, eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo la materia di competenza del giudice del lavoro; nel merito osservava che era cessata la materia del contendere perché la delibera impugnata era stata revocata per porre rimedio ai vizi procedurali ed era stata emessa una nuova delibera.

All'udienza di comparizione delle parti illegale rappresentante della società convenuta informava che l'attività era cessata e che la società non aveva fondi.

Alla successiva udienza il procuratore della convenuta rinunciava al mandato ma non veniva  sostituito.

Sulle conclusioni precisate dal solo attore, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

L'eccezione di incompetenza è infondata.

La specifica competenza del giudice del lavoro sussiste infatti soltanto ove siano in discussione le

modalità dell'attività lavorativa o l'ammontare delle retribuzioni e dei contributi. Ove invece, come nel caso di specie, l'oggetto del contendere riguardi l'organizzazione societaria in una cooperativa di lavoro, la competenza resta al giudice ordinario.

Nel merito, la società convenuta ha riconosciuto che il procedimento adottato per deliberare  l'esclusione di W.P. è viziato ed ha sostenuto che, per sanare questi vizi, la delibera è stata rinnovata. Di questa nuova delibera non è rimasta prova in atti, essendo stato ritirato il fascicolo di parte convenuta e non avendovi sopperito la difesa dell' attore. E' peraltro sufficiente qui constatare che non vi è prova che il provvedimento del 14.3.2000 sia stato preceduto da una formale convocazione al socio, con contestazione degli addebiti, e che sia stato assunto dall'organo competente nella pienezza del contraddittorio, e ciò in violazione delle norme statutarie (art. 14) e regolamentari (art. 30).

La difesa della società convenuta ha chiesto che venisse conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere. La richiesta non può essere accolta per difetto di documentazione sugli estremi della nuova delibera, con particolare riferimento agli effetti su quella qui in discussione. E' invece fondata la domanda dell' attore di revoca del provvedimento.

W.P. insiste affinché venga ordinata anche la sua reimissione nel posto di lavoro e disposta la liquidazione della retribuzione per il periodo di esclusione, ma queste pretese non possono essere accolte, da un lato perché è pacifico che la società ha cessato l'attività (v. verbale di incontro per accordo sindacale del 13.10.2000) e dall'altro perché non è stata fornita idonea prova sul tipo di lavoro svolto dall'attore al momento dell'esclusione e sul suo compenso.

Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, sostanzialmente soccombente e si liquidano, in assenza di nota spese, in lire 500.000 per esborsi, lire 1.000.000 per diritti, lire 2.000.000 per onorari.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza  disattesa o assorbita,

revoca la delibera del consiglio di amministrazione di C.M. a r.l. del 14.3.2000, con la quale è stato escluso il socio W.P.;

condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive lire 3.500.000 in favore dell'attore.

Milano 15 novembre 2001 

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tarantola

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE VIII RG. 45655/00 Dott.ssa Ficconi

Udienza del 16/04/02 h. 9,30

W.P. con l'avv.to Michele Picerno

Contro

Coop. M. Srl con l'avv.to Andrea Fortunat 

Voglia l'Autorità adita, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:

IN VIA PRELIMINARE: previa le più opportune declaratorie del caso, rilevata l'esecuzione della deliberazione di esclusione del 30 giugno 2000 e, conseguentemente, ordinare la immediata riammissione del socio P.W. nella compagine sociale della convenuta, con una sua assegnazione alle medesime mansioni di fatti svolte al momento dell'esclusione nonché alla corresponsione degli emolumenti maturati dal giorno dell'esclusione a quello della riassunzione.

NEL MERITO: in ogni caso, revocare la delibera di espulsione del 30 giugno 2000 e, conseguentemente, poiché illegittima, inefficace ed annullabile, con la conseguente riammissione del socio P.W. nelle stesse mansioni assegnate al momento dell'esclusione, oltre alla corresponsione degli emolumenti maturati dal giorno dell'esclusione fino al deposito della sentenza.

Con vittoria di spese diritti e onorari di lite.


SENTENZA N. 12662/02

45655-2000RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE VIII CIVILE

 

COMPOSTO DAI SEGUENTI SIG.RI MAGISTRATI:

DOTT. PAOLO TATEO PRESIDENTE

DOTT. ROSELLA BOITI GIUDICE

DOTT. FRANCESCA FIECCONI GIUDICE REL.

Nella controversia pendente tra:

P.W.  C.F. ...

eletto dom. in Milano,Via DE AMICIS 61

presso l'Avv.to MICHELE PICERNO che lo rappresenta e difende come da procura alle liti a margine dell' atto di citazione

ATTORE

CONTRO

COOPERATIVA META A RL C.F. 00887850154

eletto dom. in Milano,Via

presso l'Avv.to che lo rappresenta e difende come da procura alle liti a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO

OGGETTO: impugnazione di delibera di esclusione di socio dalla cooperativa

CONCLUSIONI: v. fogli allegati al verbale di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato, P.W. conveniva in giudizio la C.M. a r.l. per chiedere la revoca della delibera di esclusione da socio del 30.6.00, nonché la sua riammissione nella compagine sociale con riconoscimento degli emolumenti maturati dal giorno della sua esclusione a quello della riassunzione.

La coop. M., con lettera del 8.6.00 aveva contestato al P. la violazione della lettera g) art. 13 dello Statuto societario.

Con lettera del 15.6.00 il P. svolgeva le proprie giustificazioni che venivano respinte in quanto prive di motivazione in merito alle contestazioni mosse e la cooperativa, con la delibera del 30.6.00, decretava la sua esclusione dalla compagine sociale.

Nella citazione l'attore contestava la legittimità del provvedimento di esclusione per vari motivi: violazione del principio della immediatezza della contestazione; contraddittorietà tra motivi di contestazione e motivi di espulsione; difetto di motivazione dell' espulsione.

Si costituiva la convenuta a mezzo dell'avv.to F., che chiedeva la reiezione delle domande, controdeducendo l'incompetenza del giudice adito.

All'udienza del 14.3.01 il procuratore della convenuta rinunciava al mandato. Nelle successive udienze, proseguite in assenza di difesa da parte della convenuta, l'attore chiedeva la riunione della presente causa a quella pendente tra le medesime parti e relativa a una precedente comunicazione di esclusione del socio, comunicata nel marzo 2000; il presidente, tuttavia, non disponeva la riunione dei due giudizi, versando i medesimi in diverse situazioni processuali.

All'udienza del 23.10.2001 il G.I. ammetteva le prove dedotte dall'attore. Esperita l'istruttoria, all'udienza del 16.4.2002 venivano precisate le conclusioni e la causa passava nella fase decisionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell' attore è in parte fondata.

In merito all'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta, la quale però non ha più depositato il fascicolo di parte dopo la rinuncia al mandato comunicata da difensore (circostanza per la quale sono rimasti oscuri a questo collegio i motivi di difesa), si osserva che in tale giudizio il socio ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla compagine sociale, chiedendo la sua riammissione e il riconoscimento degli emolumenti dal giorno della sua esclusione sino alla data della reintegra, facendo valere primariamente i propri diritti di socio della cooperativa, senza dedurre diritti propriamente derivanti dal rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, a parte le richieste risarcitorie correlate al "danno da mancata retribuzione" che possono avere una duplice connotazione.

Pertanto, anche tenendo conto del nuovo indirizzo giurisprudenziale sancito dalle Sez. Unite della Cassazione, con la sentenza 10906-1998 (la quale ha esteso le garanzie del rito del lavoro alle controversie tra soci-lavoratori e cooperative aventi ad oggetto le prestazioni di lavoro effettuate dai primi a favore della cooperativa), il Collegio ritiene che, in mancanza di precise allegazioni da parte della cooperativa che ha sollevato la suddetta eccezione, per la maggior parte delle domande vada affermata la competenza di questo Tribunale, poiché esse si ricollegano principalmente al rapporto che trae origine dal patto sociale.

In merito alla domanda di declaratoria di illegittimità dell' atto di espulsione, si osserva che il provvedimento impugnato dal socio P. si prospetta illegittimo ; per un duplice ordine di motivi.

I documenti prodotti e le prove testimoniali hanno permesso di accertare che la C.M. ha contestato al P. fatti omissivi risalenti al gennaio-febbraio 2000, allorché i medesimi erano stati già oggetto di un precedente provvedimento di espulsione revocato dalla M., sindacato in un altro giudizio pendente tra le medesime parti (conclusosi con la revoca giudiziale del provvedimento di espulsione­ - v. doc. 6). La lettera di contestazione inviata al P. a 5 mesi di distanza difatti, riferendosi al rifiuto opposto dal P. di svolgere gli incarichi lavorativi offerti dal 28 gennaio al 4 febbraio, altro non è che la mera la rinnovazione del precedente provvedimento revocato dall' assemblea il 6 maggio, dichiarato comunque illegittimo con sentenza del 10 gennaio 2002.

Sotto il profilo formale, il provvedimento di espulsione risulta comunque privo di adeguata motivazione perché, in sostanza, in sede di delibera assembleare, al P. è stata addebitata la circostanza di non avere dato idonee giustificazioni alle contestazioni mosse, senza prendere in considerazione i rilievi mossi dal P. sulla scorta del precedente provvedimento di esclusione revocato dalla cooperativa e reiterati con la presente impugnativa.

A parere del Tribunale, invero, nei procedimenti disciplinari, che portano alla irrogazione di una sanzione nei confronti del socio da parte dell'organo deliberativo o rappresentativo della società, occorre che vengano rispettati i principi di immediatezza e di specificità delle contestazioni, proprio perché questi ultimi si pongono come requisiti minimi necessari per garantire alla controparte un' adeguata difesa e una possibilità di contraddittorio: l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla compagine sociale, difatti, si prospetta, nel rapporto contrattuale tra il socio e la società, come un momento di rottura traumatica del rapporto di fiducia tra i soci per effetto dell' esercizio di diritti potestativi di esclusione da parte della maggioranza assembleare, regolati "ex ante" per via statutaria, e correlati a inadempimenti colposi di particolare entità, l'esercizio dei quali deve essere pur sempre sorretto da un comportamento di buona fede ex art. 1375 c.c., mediante l'addebito al socio di fatti rilevanti dai contorni ben definiti, anche a livello temporale.

Nel caso di specie, invero, non sono stati rispettati dalla cooperativa i requisiti di cui sopra (immediatezza della contestazione e specificità e puntualità della medesima), in quanto i fatti omissivi addebitati si riferiscono a episodi poco chiari avvenuti cinque mesi prima della contestazione e, comunque, reiterano il contenuto di un provvedimento già preso e revocato; inoltre, le motivazioni addotte a sostegno della contestazione sono assai vaghe e confuse, poiché si riferiscono sia a comportamenti omissivi del socio lavoratore che ad atti di c.d. boicottaggio commessi in un’assemblea di soci  che non rientrano nei comportamenti propriamente sanzionati dall'art. 13 dello Statuto.

L' istruttoria esperita peraltro, ha permesso di appurare che il P. aveva subito episodi di rappresaglia da parte dei dirigenti della cooperativa proprio perché rivendicava per i lavoratori trattamenti retributivi migliori e mansionari più trasparenti; in definitiva è stato provato che il P. veniva inviato in luoghi disagiati in orari in cui i medesimi erano difficilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, e che egli non veniva adibito al lavoro regolarmente come gli altri: il che spiega la ragione per la quale nei prospetti paga prodotti si riscontra una forte oscillazione mensile di ore lavorate.

Il provvedimento di estromissione del 30.6.2000, pertanto, deve essere revocato perché privo di adeguata motivazione.

In relazione all'ulteriore domanda di reintegra nella qualità di socio, questo Tribunale prende atto che, con la precedente sentenza del gennaio 2001, è stata respinta la domanda di reintegra nella qualità di socio poiché l'attività della cooperativa è venuta a cessare il 13.10.2000 (v. sentenza allegata con doc. 16) e, di conseguenza, ritiene che per tale domanda sia venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale, per quanto la reintegra nella qualità di socio sia una conseguenza naturale della pronuncia di annullamento della delibera.

Viceversa, non può essere presa in considerazione la domanda di reintegra nel posto di lavoro. Stando alla suddivisione di competenze operata dalla sentenza n. 10906­-1998 delle Sezioni Unite della Cassazione sopra citata, che ha inaugurato un sistema binario di tutela processuale a seconda del rapporto (sociale o di prestatore di lavoro subordinato) fatto valere in giudizio, la suddetta domanda trae direttamente origine dal rapporto di lavoro instaurato e, non avendo essa un collegamento diretto con il rapporto sociale, rientra nella competenza esclusiva del giudice del lavoro. Riguardo a tale domanda, pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito.

Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno chiesto per il periodo di esclusione, il Tribunale osserva che, sebbene il P. abbia affermato il diritto ad ottenere il risarcimento nella misura equivalente alla retribuzione mensile media dei soci-lavoratori (pari a £. 1.800.000 lorde), il criterio di valutazione del danno debba partire da diverse premesse di fatto, atteso che, dai modelli 101 prodotti, invece, si deduce che il P. ha ricevuto una retribuzione lorda mensile pari a circa £ 1.000.000 lorde, in ragione delle forti oscillazioni mensili riscontrate. Sulla base dei menzionati riscontri documentali, si può affermare che, per effetto del provvedimento di esclusione da socio della cooperativa di lavoro, il P. ha subito un danno patrimoniale per tutto il periodo di tempo in cui egli avrebbe avuto diritto di svolgere, in qualità di socio-lavoratore, le proprie prestazioni lavorative, atteso il collegamento funzionale sussistente tra la qualità di socio e la qualifica di lavoratore subordinato. Poiché, come si è sopra detto, tale evento lesivo - stando al contenuto del provvedimento di esclusione impugnato - è anch'esso direttamente ricollegabile alla perdita di qualità di socio della cooperativa di lavoro, che ha comportato di riflesso la cessazione del rapporto di lavoro, si ritiene che il Tribunale sia competente a esaminare anche questa parte di domanda, tesa a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale del socio uscente, sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante.

Trattandosi di un periodo di 16 mesi (che va dalla data di esclusione sino alla data di cessazione dell'attività da parte della cooperativa), la stima del danno subito dal socio-lavoratore espulso dalla compagine sociale, viene svolta necessariamente in via equitativa (art. 1227 c.c.), tenendo comunque conto della retribuzione media mensile di £. 1.000.000 lorde che risulta in atti provata dal P..

In favore del P., alla luce di quanto sopra, si liquida l'importo complessivo di £. 16.000.000, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat (famiglie e operai) calcolata annualmente dalla data dello scioglimento della società alla data della sentenza, a titolo di risarcimento del danno; sulla somma rivalutata di anno in anno, dal dovuto sino alla data della sentenza, essendo un debito di valore, decorrono gli interessi compensativi, calcolati al tasso medio ponderato del 3,06 %, sulla base delle tabelle normalmente in uso in questo Tribunale (S.D. Cass. 1735-1995); dalla data della sentenza al saldo, sull'ammontare di risarcimento come sopra liquidato, decorrono gli interessi legali.

L'importo di cui sopra è stato calcolato in via equitativa, atteso che si tratta di una somma liquidata per compensare il risarcimento del danno diretto e immediato subìto dal socio per effetto della sua esclusione, e non del risultato di un preciso calcolo basato sulle retribuzioni mensili cui il socio avrebbe avuto diritto come prestatore di lavoro subordinato, tenendo anche conto del fatto che la cooperativa non ha offerto di provare che, nel periodo successivo all'estromissione, il socio ha avuto comunque un’altra occupazione, limitando in qualche modo il danno automaticamente emergente per effetto dell'estromissione dalla compagine sociale: ogni aspetto attinente ai dettagli della retribuzione che sarebbe spettata al socio come prestatore di lavoro subordinato, difatti, sarebbe risultato estraneo alla competenza affermata da questo Tribunale sulla base del precedente delle S.D. della Cassazione sopra richiamato.

Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, sono poste a carico della convenuta in favore dell'attore e vengono liquidate in € 3.500, di cui € 500 per esborsi e € 1.000 per diritti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE, SEZIONE VIII CIVILE:

1)      in accoglimento parziale della domanda, revoca la delibera di esclusione del socio P.W. del 30.6.2002;

2)      dichiara la propria incompetenza in relazione alla domanda di reintegra nel posto di lavoro;

3)      condanna la cooperativa convenuta al pagamento di € 8.263,31 a favore del P., a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali come sopra indicati;

4)      respinge le ulteriori domande;

5)      condanna la C.M. convenuta alle spese di lite, liquidate in € 3.500,00 in favore dell'attore.

Milano, 3 ottobre 2002

IL GIUDICE ESTENSORE

Francesca Fiecconi

 

IL PRESIDENTE

Paolo Tateo