Donazione remuneratoria, collazione, liberalità d'uso





Salve, vorrei sapere se è applicabile il secondo comma dell'articolo 770 del codice civile al caso seguente: un genitore, gravemente malato che viene assistito fino alla morte da un figlio, può regalare denaro a quest'ultimo (dichiarato erede universale da testamento) per le prestazioni ricevute, senza che tale somma possa ritenersi donazione e quindi passibile di collazione ai fini  della successione?

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Esaminiamo l'articolo 770 del codice civile:

Articolo 770 del codice civile. Donazione rimuneratoria.

È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.


Se il genitore, in considerazione dei servizi resi dal figlio, attenendosi ai costumi sociali in uso, abbia fatto un dono al suo discendente, è necessario fare riferimento al comma II dell'articolo 770 del codice civile, sulle liberalità d'uso.

Presupposti della liberalità di uso sono:
1)         il donante ha tenuto un comportamento che, anche la generalità dei cittadini, in occasioni simili, tiene.
2)         la liberalità deve essere di modico valore e comunque proporzionata al servizio ricevuto, configurandosi, altrimenti, una donazione remuneratoria, assoggettabile a collazione.  

La differenza tra liberalità d’uso e donazione remineratoria consiste nella circostanza che in quest’ultima il donante ringrazia il donatario, devolvendogli qualcosa, senza che il valore della donazione sia proporzionato o comunque correlato al servizio reso.

La liberalità d’uso non sono considerate dalla legge, al pari delle donazioni, quindi non sono soggette alla forma scritta a pena di nullità, inoltre non sono soggette a collazione, in caso di successione ereditaria.  

In sintesi: se l'importo donato è proporzionale al servizio reso (ossia se il figlio ha percepito quanto avrebbe percepito una badante, per offrire la medesima assistenza), si tratta di liberalità d'uso non assoggettabile a collazione.
Se l'importo è sproporzionato al servizio reso, si tratta di una donazione rimuneratoria, assoggettabile a collazione, al contrario delle liberalità d'uso.
sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

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